Corte dei conti reg., Sardegna, 30 gennaio 2017, n. 10

Riscatto dei periodi di studio – Corso di studi infermiere professionale

Data Documento: 2017-01-30
Area: Giurisprudenza
Massima

L’istituto del riscatto, applicato ai corsi di studio richiesti per il conseguimento di diplomi abilitanti all’esercizio di attività professionali specifiche, consente di computare ai fini pensionistici – previo pagamento del previsto contributo – periodi che, pur non avendo dato luogo a prestazioni lavorative a favore dell’ente datore di lavoro, hanno tuttavia rappresentato una indispensabile fase propedeutica all’espletamento del servizio nelle ipotesi in cui il diploma costituisca requisito richiesto per il posto ricoperto.Nell’attuale assetto normativo, che consente il riscatto dei corsi di studi superiori, l’omessa previsione della riscattabilità di un periodo di studi integra una violazione della Costituzione, per irragionevolezza, quando ricorrono le seguenti due condizioni: a) il corso di studi abbia natura universitaria o post-secondaria (accompagnato in questo caso dal precedente possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore); b) il relativo diploma ovvero la frequenza con profitto e con superamento di prova finale di corso di specializzazione (di livello post-secondario) siano richiesti per l’ammissione a determinati ruoli o per lo svolgimento di determinate funzioni o per la progressione in carriera.

Contenuto sentenza

SENTENZA n. 10/2017
REPUBBLICA ITALIANA                
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna
GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
in composizione monocratica ai sensi dell’articolo 5 della legge 21.7.2000, n. 205, in persona del  Cons. [#OMISSIS#] Massa,
nella pubblica udienza del giorno  20-1-2017, ha pronunziato
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 23832, del registro di segreteria, proposto con ricorso da L. L., nata a Omissis, rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], presso il cui studio è elettivamente domiciliato/a in Cagliari, P.za Gramsci n. 18,                                                                                                 
RICORRENTE
contro
Universita’ degli Studi di Cagliari, rappresentato e difeso dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#],
e contro
I.N.P.S. (quale successore universale dell’I.N.P.D.A.P., ex art. 21, comma 1, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214), rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#],
RESISTENTI
per il riconoscimento del diritto ad ottenere il riscatto, ai fini pensionistici, degli anni di studio del corso frequentato presso la Scuola per Infermieri professionali. Con condanna alle spese del presente giudizio da liquidarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
VISTO il codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174; gli articoli 5 e 9 della legge 21.7.2000, n. 205.
ESAMINATI il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25-10-2016, parte ricorrente ha chiesto quanto indicato in epigrafe.
L’INPS gestione ex Inpdap, con memoria depositata il 10-1-2017, preliminarmente eccepisce il suo difetto di legittimazione passiva in quanto l’istanza della ricorrente è stata avanzata all’amministrazione datoriale il 19 settembre 1990; l’Istituto previdenziale è subentrato nella gestione dei trattamenti pensionistici del personale Universitario a far data dal 1 giugno 2004, permanendo la competenza dell’ Università alla definizione delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e sistemazione contributiva per le istanze presentate anteriormente alla predetta data del 1 giugno 2004 (circolari INPDAP n. 23 del 30 marzo 2004 e n. 16 del 6 maggio 2011). Per cui chiede che sull’amministrazione statale, gravino nell’ipotesi di accoglimento del ricorso, eventuali spese di lite. Nel merito chiede il rigetto del ricorso, in via subordinata, nell’ipotesi di riconoscimento del beneficio richiesto, dichiarare che nessuna responsabilità può essere ascritta all’Ente Previdenziale; in via ulteriormente subordinata, chiede, nella ipotesi di accoglimento delle pretese azionate con l’avverso ricorso, che il Giudice adito voglia ordinare alla ricorrente il pagamento del relativo onere da riscatto; con il favore delle spese, o comunque l’esenzione da eventuali spese di lite.
L’Universita’ degli Studi di Cagliari, con memoria depositata il 10-1-2017, chiede il rigetto del ricorso per infondatezza, con vittoria di spese e compenso all’Avvocato.
Nell’udienza, udite le parti presenti, come da verbale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere respinta la eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall’INPS, in quanto è legittimata in relazione al petitum ed alla causa poetendi del ricorso, attesa la sua specifica competenza nel procedimento di riscatto contributivo, per cui esiste comunque l’interesse a contraddire.
Sulla domanda avanzata a suo tempo dalla ricorrente, si è pronunciata l’ Università degli Studi di Cagliari, nonostante che, a seguito dell’emanazione del D.Lg. 30 giugno 1994 n. 479, che ha istituito l’INPDAP, e della L. 8 agosto 1995 n. 479, che ha attribuito all’istituto (ora INPS) la gestione separata dei trattamenti pensionistici del personale delle amministrazioni statali, competente a provvedere sulle domande di riscatto, di ricongiunzione e sistemazione contributiva, anche presentate all’amministrazione attiva e non definite (come nel caso di specie) fosse l’ente previdenziale.
L’I.N.P.S., sostenendo la competenza nella gestione della partita pensionistica dell’Amministrazione datoriale, afferma unicamente la propria estraneità alla titolarità dei diritti e degli obblighi che a quel rapporto sostanziale controverso si ricollegano, così da integrare una questione relativa non alla valutazione dei requisiti dell’azione, bensì di merito, da risolversi eventualmente con una pronuncia di rigetto, nei propri confronti, della domanda proposta dall’attore.
Nel ricorso si deduce quanto segue.
1) La ricorrente ha conseguito il diploma di scuola magistrale presso l’Istituto Magistrale “Suor Nicoli” di Cagliari nell’anno scolastico 1982/1983;
2) Dal 19/12/1983 al 9/07/1986 ha frequentato presso la Scuola per Infermieri Professionali “ [#OMISSIS#] di Piemonte” , istituita con Decreto
Interministeriale del 30/7/1937 , il corso specializzante, superando gli esami di Stato e conseguendo il 9/7/1986 il Diploma di Infermiere Professionale;
3) Dipendente dell’Azienda Universitaria in qualità di infermiera professionale dal 22/7/1987, in data 7/4/2003 ha altresì conseguito la Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
4) In data 19/9/1990 la ricorrente ha inoltrato al Magnifico Rettore dell’ Università degli Studi di Cagliari istanza di riscatto ai fini pensionistici del periodo corrispondente alla durata legale del corso di infermiere professionale per il periodo 19/12/1983 al 9/07/1986;
5) Infine in data 17/10/2016, veniva inoltrata, a mezzo posta elettronica certificata all’Amministrazione e all’INPS sede provinciale di Cagliari, il sollecito all’adozione di un provvedimento positivo o negativo;
6) Con la nota oggi impugnata l’ Università ha rigettato l’istanza in quanto “non riscattabile ai sensi della normativa vigente alla data di presentazione dell’istanza di riscatto”.
Per la decisione del caso di specie si fa riferimento alla recente giurisprudenza di questa Corte: Sez. Piemonte n. 222 del 2016 (con tutta la giurisprudenza ivi richiamata); Sez. I Appello n. 174 del 2015; Sez. II Appello n. 227 e n. 445 e n. 465 del 2016; Sez. Sardegna n. 146 del 2014 e n. 41 del 2015.
 L’istituto del riscatto, applicato ai corsi di studio richiesti per il conseguimento di diplomi abilitanti all’esercizio di attività professionali specifiche, consente di computare ai fini pensionistici – previo pagamento del previsto contributo – periodi che, pur non avendo dato luogo a prestazioni lavorative a favore dell’ente datore di lavoro, hanno tuttavia rappresentato una indispensabile fase propedeutica all’espletamento del servizio nelle ipotesi in cui il diploma costituisca requisito richiesto per il posto ricoperto.
La posizione della ricorrente, quale dipendente dell’ Università degli Studi di Cagliari, è regolata dall’art. 13, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 52 del 9-15 febbraio 2000 in riferimento all’art. 13, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 ha affermato che “nell’attuale assetto normativo, che consente il riscatto dei corsi di studi superiori, l’omessa previsione della riscattabilità di un periodo di studi integra una violazione della Costituzione, per irragionevolezza, quando ricorrono le seguenti due condizioni: a) il corso di studi abbia natura universitaria o post-secondaria (accompagnato in questo caso dal precedente possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore); b) il relativo diploma ovvero la frequenza con profitto e con superamento di prova finale di corso di specializzazione (di livello post-secondario) siano richiesti per l’ammissione a determinati ruoli o per lo svolgimento di determinate funzioni o per la progressione in carriera”.
Considerato che la ricorrente ha conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 1982/1983 e il diploma di infermiere professionale nell’anno 1986, quale titolo imprescindibile per accedere a tale qualifica (Dipendente dell’Azienda Universitaria in qualità di infermiera professionale dal 22/7/1987), sussistono entrambi i requisiti che ne consentono la valutazione in sede pensionistica mediante riscatto del periodo corrispondente alla sua durata legale.
Va dunque dichiarato il diritto della ricorrente al riscatto del periodo relativo al corso triennale di frequenza della Scuola per Infermieri professionali sopra specificata, ferma restando l’applicazione della normativa in materia, per quanto concerne le modalità e il pagamento degli eventuali oneri del riscatto quando verranno esattamente quantificati dall’INPS.
La domanda subordinata dell’INPS, con cui chiede, nella ipotesi di accoglimento delle pretese azionate col ricorso, che il Giudice adito voglia ordinare alla ricorrente il pagamento del relativo onere da riscatto è generica in quanto non quantifica esattamente tale onere in relazione alla specifica posizione previdenziale della ricorrente.
Condanna al rimborso delle spese la parte soccombente, ai sensi dell’art. 31, primo comma, del codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
La materia è ora disciplinata dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2 aprile 2014, che ai sensi dell’art. 29 entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione e ai sensi del precedente art. 28 si applica a tutte le liquidazioni eseguite dopo la entrata in vigore, in particolare dall’art. 4 del decreto che prevede i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale.
Pertanto, considerato il valore della causa, la soccombenza e gli altri parametri sopra indicati, si deve condannare la parte soccombente a rimborsare le spese di lite nella misura complessiva indicata nel dispositivo.
In applicazione dell’art. 429 c.p.c., come modificato dall’art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 13 (cfr. art. 56 D.L. citato), nel caso in esame si rende necessaria la fissazione di un termine di 15 giorni per il deposito della sentenza comprensiva della motivazione.
Ai sensi degli artt. 22 e 52 Dlgs 196/03 appare opportuno omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE
la domanda proposta col ricorso indicato in epigrafe e dichiara il diritto della parte ricorrente di ottenere il riscatto, ai fini pensionistici, dei tre anni di studio del corso frequentato presso la Scuola per Infermieri professionali.
CONDANNA
L’ Università degli Studi di Cagliari al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, liquidandole nella misura di euro 1.000,00 (mille), con clausola di distrazione in favore dei difensori.
Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 15 giorni dalla data dell’udienza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma degli artt. 52 e 22 d.lgs. 196/03.
Così deciso in Cagliari, il 20-1-2017. 
Depositata in Segreteria il 30 gennaio 2017.