REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai seguenti magistrati:
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Presidente f.f. – relatore
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Primo referendario
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Primo referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 261/2017
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 63930 del registro di segreteria, promosso in riassunzione dal Procuratore Regionale
nei confronti di
DEJAK Gustavo [#OMISSIS#], nato a Udine il 23 ottobre 1955, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati [#OMISSIS#] Ragusa e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] sito in Palermo, Via [#OMISSIS#] n. 70,
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 15 marzo 2017, il relatore, dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], il Pubblico Ministero, nella persona della dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Licastro, e l’Avv. [#OMISSIS#] Ragusa per il convenuto
Ritenuto in
FATTO
La Procura regionale, con atto di citazione depositato in segreteria il 15 giugno 2015, conveniva in giudizio Dejak Gustavo [#OMISSIS#] chiedendo che venisse affermata la sua responsabilità per il danno erariale cagionato al Consorzio universitario di Ragusa, di cui egli era segretario amministrativo, quale conseguenza dell’illegittimo pagamento, con i fondi dell’ente, di un suo debito esattoriale personale nei confronti di Polis Equitalia, agente della riscossione dell’Agenzia delle entrate per la provincia di Venezia, pari ad € 73.567,00.
In esito agli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza di Ragusa, comunicati con nota prot. 0447881/14 del 28.8.2014, il Procuratore regionale aveva ritenuto sussistenti tutti gli elementi strutturali dell’illecito erariale in quanto era emerso che, con un mandato del predetto Consorzio universitario, datato 8 ottobre 2007, era stato liquidato il debito fiscale dell’odierno convenuto nei confronti dell’agente della riscossione Polis Equitalia, per dodici cartelle esattoriali a lui intestate, con imputazione fittizia del predetto pagamento alle spese di funzionamento dell’ente.
Dalle indagini condotte si traeva altresì che il Dejak, nella riferita qualità di segretario amministrativo del Consorzio, non solo aveva apposto la propria sigla sul mandato di pagamento ma lo aveva anche firmato come “vicepresidente”, al posto del soggetto che all’epoca rivestiva tale funzione, il dott. [#OMISSIS#] Migliore. Inoltre, egli aveva dato disposizioni al consulente fiscale dell’ente, dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per l’iscrizione dell’uscita nel libro giornale come spesa di funzionamento dell’ Università per l’anno 2007 riferendosi al finanziamento di un progetto di ricerca asseritamente deliberato dal Consiglio di amministrazione ed affidato alla “Fondazione Erill” di Verona.
Il Pubblico ministero, notificato l’invito a dedurre e ritenute le deduzioni dell’invitato inidonee a confutare l’ipotesi accusatoria, lo citava in giudizio, chiedendone la condanna al pagamento in favore del Consorzio universitario di Ragusa della somma complessiva di € € 73.567,00.
Il convenuto si costituiva con il patrocinio degli Avvocati [#OMISSIS#] Ragusa e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] eccependo la prescrizione del diritto azionato dalla Procura attrice; nel merito, affermava l’insussistenza del danno poiché il pagamento del debito fiscale sarebbe avvenuto sulla base di un accordo informale con il vice-presidente del Consorzio che aveva accettato di accollarlo all’ente, in compensazione con le somme spettanti al Dejak a titolo di premi di produttività.
Questa Sezione giurisdizionale, nell’esaminare l’eccezione di prescrizione, la riteneva fondata e, con sentenza n. 356/2016, dichiarava prescritta la pretesa azionata dall’attore pubblico.
Avverso la pronuncia di primo grado, la Procura regionale proponeva gravame; esso veniva accolto dalla locale Sezione di appello con sentenza n. 157/A/2016, con la quale, ritenuta tempestiva l’azione del Requirente in presenza di occultamento doloso del danno, veniva annullata la sentenza impugnata con rimessione degli atti al primo Giudice per il giudizio di merito.
A seguito della predetta sentenza di appello, la Procura Regionale presso questa Sezione depositava, in data 4 novembre 2016, atto di riassunzione del giudizio, regolarmente notificato al convenuto, con cui, richiamando le contestazioni già formulate nel giudizio introduttivo, chiedeva la condanna del Dejak al risarcimento della somma di € 73.567,00 in favore del Consorzio universitario di Ragusa.
In data 22 febbraio 2017, i difensori del convenuto presentavano una memoria in cui, riferendosi alle difese già in precedenza svolte, contestavano l’esistenza di un occultamento doloso del danno rimarcando che l’illecito, di per sé palese, era stato reso possibile dall’omissione di qualsivoglia controllo da parte degli organi del Consorzio e del Tesoriere. In relazione a tali circostanze, chiedevano l’assoluzione del Dejak, e, in subordine, che si tenesse conto, nel computo del danno, della concorrente responsabilità dei componenti degli organi di vertice e di controllo del Consorzio.
Alla pubblica udienza del 15 marzo 2017, il Pubblico ministero insisteva per la condanna e il difensore del convenuto ne chiedeva l’assoluzione evidenziando l’assoluta carenza dei controlli interni del Consorzio e l’omessa verifica dei poteri di firma da parte del tesoriere dell’ente.
La causa è stata quindi posta in decisione. .
Considerato in
DIRITTO
1. Il presente giudizio riguarda la contestazione di danno erariale, prodotto con dolo, derivante dalla liquidazione, con somme del Consorzio universitario di Ragusa, di un debito esattoriale dell’odierno convenuto nei confronti di Polis Equitalia, agente della riscossione dell’Agenzia delle entrate per la provincia di Venezia, con mandato n.1305 dell’8.10.2007 per l’importo di € 73.567,00.
2. Il Collegio deve preliminarmente precisare che l’eccezione sollevata dalla difesa nel presente giudizio di riassunzione, concernente l’inesistenza dell’occultamento doloso del danno, non può essere ulteriormente scrutinata, avendo già formato oggetto di un doppio grado di giudizio; la cennata questione pregiudiziale è stata infatti già definita dal giudice di appello con una statuizione ormai incontestabile. Sul punto, si richiama il percorso motivazionale seguito dalle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti nella sentenza n. 8/QM/2016 in ordine all’applicazione, al caso di specie, dell’art. 105, comma 1 del RD 1038/33, il cui principio è ora espressamente enunciato dal nuovo codice della giustizia contabile (D.Lgs. n. 174/2016) all’art. 190, comma 2.
3. Passando al merito, va premesso che la difesa non ha efficacemente confutato le contestazioni mosse dalla Procura attrice al convenuto, essendosi sostanzialmente limitata a negare la circostanza, sostenuta dal Requirente, della falsificazione della firma del vicepresidente, Migliore [#OMISSIS#], ed avendo genericamente affermato la concorrente responsabilità, nella produzione del danno, di altri soggetti preposti ai controlli interni dell’ente.
Al riguardo, il Collegio osserva che gli atti di indagine versati al fascicolo processuale attestano inconfutabilmente la correttezza dell’impianto accusatorio delineato dall’attore pubblico.
In primo luogo, va infatti evidenziato che il menzionato Migliore, vicepresidente del Consorzio nonché, dal 30 luglio 2007, presidente facente funzioni (a seguito delle dimissioni del presidente) ha negato di avere apposto la propria firma in calce al mandato n. 1305 dell’8.10.2007 (verbale di sommarie informazioni del 17.2.2014). Parimenti, la funzionaria contabile collaboratrice del Dejak, [#OMISSIS#] Antoci, sentita dai militari della Guardia di Finanza il 17.2.2014, ha dichiarato di avere predisposto il mandato in questione su richiesta del convenuto e di avere visto il Dejak apporre una sigla sul mandato al posto del Migliore “imitandone la firma”.
Ancora, per quanto riguarda l’incarico asseritamente conferito alla Fondazione “Erill”, va rilevato che la predetta Antoci ha dichiarato di non aver mai visto né il verbale del consiglio di amministrazione del 29.6.2007, con cui sarebbe stato deliberato l’incarico alla “Erill”, né la lettera n. 85/07 dell’11.10.2007 da questa inviata al Consorzio per quietanza delle somme ricevute che, difatti, non risulta firmata e non è stata assunta al protocollo in entrata dell’ente. Tale ultima circostanza è stata confermata anche dalle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria il 18.2.2014 dal rappresentante legale pro tempore del Consorzio, Giovanni Battaglia. Analogamente, il Migliore ha affermato di non ricordare la deliberazione del consiglio di amministrazione del 29.6.2007 e di non conoscere la Fondazione Erill ed, infine, il direttore della Fondazione, ascoltato dalla polizia giudiziaria, ha dichiarato di non essere a conoscenza della nota n. 85/07 inviata al Consorzio (verbale del 6.3.2014).
Ad ulteriore riscontro dell’esclusiva riferibilità del danno alla condotta dolosa del Dejak, si evidenzia che l’attività posta in essere dal convenuto, finalizzata ad occultare la reale destinazione del pagamento, si è definitivamente palesata come fraudolenta allorquando i militari della Guardia di Finanza hanno accertato, presso l’agente per la riscossione, che la somma pagata dal Consorzio (ed imputata alle spese di funzionamento dell’ente) è stata effettivamente destinata al pagamento dei debiti fiscali del Dejak riportati in dodici cartelle di pagamento, per come si ricava dal prospetto delle quietanze formato da Equitalia Nord Spa (pag.24 della nota prot. 0447881/14 del 28.8.2014 della GdF).
In considerazione della palese natura dolosa della condotta del Dejak, non può trovare accoglimento la richiesta formulata dalla difesa volta alla graduazione della responsabilità del convenuto, in relazione alle affermate carenze di controllo imputabili tanto agli organi del Consorzio quanto al tesoriere (in tal senso, Sez. III di appello, sent. n. 192/A/2002, Sez. Giur. Lombardia sent. n. 1478/2003).
Per le superiori ragioni, il Collegio accoglie integralmente la domanda formulata dalla Procura regionale nei confronti del convenuto Dejak Gustavo [#OMISSIS#] di risarcimento del danno erariale in favore del Consorzio universitario di Ragusa della somma di euro 73.567,00, oltre alla rivalutazione monetaria, determinata, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla data del contestato pagamento e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre gli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi sino all’effettivo soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e la loro liquidazione avviene come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 63930 del registro di segreteria,
condanna
Dejak Gustavo [#OMISSIS#] al pagamento, in favore del Consorzio universitario di Ragusa della somma di euro 73.567,00 (euro settantatremilacinquecentosessantasette,00), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali come in parte motiva.
Condanna altresì il predetto al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in Euro 815,48 (ottocentoquindici/48).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così provveduto in Palermo, nella camera di consiglio del 15 marzo 2017.
Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.
Palermo, 13 aprile 2017
Corte dei conti reg., Sicilia, 13 aprile 2017, n. 261
Segretario consorzio universitario – Liquidazione con risorse universitarie di debito fiscale del dipendente
Data Documento: 2017-04-13
Area:
Giurisprudenza
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