La cessazione dal servizio per dimissioni volontarie non è ostativa al riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, essendo a tal fine sufficiente che le lesioni o le infermità, dipendenti da causa di servizio, abbiano reso l’iscritto inabile al servizio, qualunque sia stato il motivo formale della cessazione dall’impiego.
Corte dei conti reg., Sicilia, 25 luglio 2017, n. 482
Ricercatore confermato di ruolo – Pensione diretta di privilegio per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle Pensioni
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N° 482/2017
sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. 62227 del registro di segreteria, depositato in data 5/1/2015, promosso ad istanza di:
M. F. M., nato OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dagli Avv.ti [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Mazzù ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Tintoretto n. 4, presso lo studio dell’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
nei confronti di
I.N.P.S. (ex I.N.P.D.A.P.), rappresentato e difeso dall’Avv. [#OMISSIS#] Grazia [#OMISSIS#]
Esaminati gli atti ed i documenti della causa;
Udite le parti nella pubblica udienza del 22 giugno 2017, come da verbale di udienza
Ritenuto in
FATTO
Parte ricorrente, già ricercatore confermato di ruolo presso l’Istituto di medicina del lavoro dell’ Università di Messina, agiva per l’annullamento della deliberazione della sede INPS (ex INPDAP) di Messina n. 18 del 20.02.2012 con la quale era stata rigettata la sua domanda di riconoscimento della pensione diretta di privilegio. Egli rappresentava in proposito che, in qualità di ex dipendente dell’ Università di Messina, svolgente anche l’attività assistenziale come dirigente medico, era cessato dal servizio l’1.1.2010 per dimissioni volontarie.
L’istante premetteva che con verbale del 10/9/2001 la CMO di Messina aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle seguenti patologie di cui egli risultava affetto: 1) esiti di infarto miocardico a sede laterale in soggetto con ipertensione arteriosa e retinopatia ipertensiva; 2) spondilo artrosi cervico-lombare con discopatie; 3) sindrome ansioso –depressiva reattiva.
Successivamente, con deliberazione n. 297 del 10.11.2005, il CVCS esprimeva parere negativo sulla dipendenza da causa di servizio delle suddette patologie.
In occasione di una visita periodica per l’esposizione al fattore di rischio biologico, in data 28.12.2009, l’interessato veniva giudicato dall’AOU Policlinico di Messina “inidoneo permanentemente”.
Con decorrenza 1.1.2010 il ricorrente cessava dal servizio e, con verbale della CMV di Messina del 15.7.2010, egli veniva dichiarato “non idoneo in maniera assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro” già in data antecedente al 28.12.2009.
Parte attrice precisava che, in data 13.05.2010, aveva presentato istanza per l’ottenimento della pensione privilegiata e che tale beneficio non gli veniva riconosciuto con la determina dirigenziale avversata col presente ricorso e ciò sul duplice presupposto del parere n. 354/2011 reso dal CVCS (che aveva confermato il proprio precedente parere) e della circostanza che l’istante fosse cessato per dimissioni volontarie.
Unitamente al ricorso, l’istante produceva documentazione medica a confutazione delle predette risultanze ufficiali.
Con memoria depositata il 5.12.2016 si costituiva l’Amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
Ad esito dell’udienza del 16 dicembre 2016, questo GUP, ritenuto che, allo stato degli atti, non fosse possibile esprimere un sicuro giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità di cui il ricorrente è affetto nonché sulla sua inidoneità a prestare ulteriore servizio come conseguenza delle eventuali lesioni subite, con ordinanza n. 211/2016, disponeva di acquisire in via istruttoria apposito parere medico legale demandando alla locale CML presso la Corte dei conti l’accertamento, sotto il profilo medico-legale, delle condizioni per concedere la pensione privilegiata con eventuale relativa ascrivibilità.
Alla CML veniva quindi assegnato il termine del 31.05.2017 per il deposito della propria relazione, comprensiva di una sintetica valutazione delle osservazioni delle parti. L’udienza di trattazione veniva fissata al 22 giugno 2017.
Con relazione datata 29 maggio 2017, depositata il successivo 31 maggio 2017 presso la Segreteria di questa Sezione, la CML esitava l’incombente istruttorio affidatole concludendo, dopo avere analizzato la documentazione sanitaria agli atti che: “…le infermità del ricorrente, alla data della cessazione dal servizio, non erano talmente gravi da renderlo inabile a prestare ulteriore servizio…e che nessuna delle suddette infermità possa essere considerata, con sufficiente criterio scientifico e medico legale, come dipendente da causa di servizio né da concausa efficiente e determinante”.
La suddetta CML, esaminate le controdeduzioni al proprio parere formulate dal CTP, confermava le valutazioni svolte anche con riferimento ai rapporti informativi redatti da parte datoriale, da cui non risultava una particolare esposizione del ricorrente a fattori di stress tali da giustificare l’insorgenza delle lamentate patologie.
Con memoria depositata il 9 giugno 2017, l’istante confutava le risultanze cui era pervenuta la CML.
All’udienza del 22 giugno 2017, i difensori delle parti insistevano come in atti.
La causa è stata posta in decisione e il GUP, nel rendere il dispositivo, si è riservato il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
Considerato in
DIRITTO
1. L’odierno giudizio concerne l’asserita spettanza del trattamento pensionistico privilegiato per patologia ritenuta dipendente da causa di servizio e suscettibile di classificazione.
Posto che il ricorrente, nella qualità di ricercatore di ruolo dell’ Università statale di Messina risultava iscritto alla gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, la sussistenza dei requisiti per la concessione della pensione privilegiata deve essere scrutinata alla luce dell’articolo 64 del DPR n.1092/1973, a mente del quale “Il dipendente statale che per le infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell’integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (e successive modificazioni) ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio”.
Avuto riguardo al collocamento a riposo dell’istante, va precisato che la cessazione dal servizio per dimissioni volontarie non è ostativa al riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, essendo a tal fine sufficiente che le lesioni o le infermità, dipendenti da causa di servizio, abbiano reso l’iscritto inabile al servizio, qualunque sia stato il motivo formale della cessazione dall’impiego (sentenza n. 266/2004 della III Sez. centrale di appello).
2. Tanto premesso ai fini dell’inquadramento giuridico della fattispecie in esame, deve rilevarsi che il ricorso non è meritevole di accoglimento in base all’articolato parere del consulente d’ufficio, reso a seguito dell’esame della documentazione amministrativa e sanitaria in atti nonché di visita diretta del ricorrente. etto parere medico-legale, che conferma le valutazioni del CVCS, appare fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su idoneo supporto medico-scientifico, adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto menzionate.
Deve, infatti, considerarsi che la valutazione dell’idoneità o meno al servizio deve essere condotta sulla base del quadro clinico del ricorrente alla data del congedo. Orbene, la CML ha ritenuto che le infermità del ricorrente non fossero talmente gravi da renderlo inabile a prestare ulteriore servizio essendo l’insufficienza cardiaca compatibile con un’attività lavorativa di tipo sedentario; analogo giudizio è stato formulato con riguardo alla depressione, patologia peraltro ben compensata sotto terapia.
Avuto riguardo alla invocata dipendenza delle sofferte infermità da causa di servizio, il predetto organo medico-legale ha affermato che “nessuna delle suddette infermità possa essere considerata, con sufficiente criterio scientifico e medico legale, come dipendente da causa di servizio né da concausa efficiente e determinante”.
Su tale valutazione hanno certamente influito i rapporti di servizio forniti dall’amministrazione datrice di lavoro dai quali è emerso che il ricorrente, nell’esercizio dell’attività assistenziale, aveva prestato servizio prevalentemente dal lunedì al sabato in orario antimeridiano e che la sua attività di ricercatore era caratterizzata da ampia autonomia in modo da poterla autogestire in relazione ai suoi ulteriori impegni lavorativi.
Alle medesime conclusioni era giunto il CVCS con il parere reso nel 2004 laddove aveva affermato che “il servizio prestato, così come descritto agli atti, non può aver svolto alcun ruolo, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinate, tenuto conto che non risulta essere stato caratterizzato da particolari abnormi responsabilità ovvero da eccezionali disagi tali da prevalere, rispetto agli elementi individuali favorenti, nell’insorgenza o nella successiva evoluzione dell’infermità”.
Di contro, è stata riscontrata l’esistenza di fattori personali di predisposizione al rischio sui quali hanno agito, con effetto moltiplicatore, il sovrappeso, la dislipidemia, l’abitudine al fumo e l’ipertensione arteriosa ai quali la CML, condivisibilmente, connette il manifestarsi della grave patologia sofferta dal M.. Su tale specifico punto, il CTP non ha ritenuto di doversi soffermare nel confutare le conclusioni cui è pervenuta la CML.
Per finire, va evidenziato che gli accertamenti medici posti dal ricorrente a supporto della propria istanza, segnatamente, il verbale della CMO di Messina del 2001 e della CMV di Messina del 2010, non recano una adeguata motivazione dalla quale potersi evincere l’iter logico seguito dai predetti organi nel pervenire alle valutazioni espresse.
Per le superiori considerazioni il ricorso non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto.
Per ciò che attiene alle spese giudiziali, tenuto conto della complessità della questione trattata, di cui è sintomo la circostanza che è stato necessario l’espletamento di incombenti istruttori, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, il giudice Unico per le Pensioni, definitivamente pronunciando,
– rigetta il ricorso;
– spese compensate.
Così deciso in Palermo, in data 22 giugno 2017.
Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.
Palermo 20 luglio 2017
Pubblicata il 25 luglio 2017