Corte dei conti reg., Sicilia, 28 febbraio 2018, n. 162

Personale medico-universitario – Rideterminazione trattamento pensionistico – Base pensionabile – Indennità di equiparazione

Data Documento: 2018-02-28
Area: Giurisprudenza
Massima

Tra le ipotesi in cui l’amministrazione può revocare o modificare i trattamenti di pensionistici definitivi, disciplinate dall’art. 204 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, non è contenuto alcun richiamo all’errore di diritto, difficilmente percepibile dal fruitore del trattamento di quiescenza, da intendersi come errata interpretazione o applicazione di norme sia sostanziali che procedurali, queste ultime inerenti al procedimento adottato per l’emissione del provvedimento pensionistico. Sicché, un provvedimento di autotutela, emesso a seguito dell’attribuzione della pensione definitiva e adottato in base alla ritenuta necessità di collocare l’indennità ospedaliera goduta in servizio dal ricorrente in quota B anziché in quota A, non può legittimamente comportare la riduzione del trattamento pensionistico. Risulta poi irrilevante ogni possibile valutazione circa lo stato soggettivo del pensionato ai fini del trattenimento o meno delle somme.

Contenuto sentenza

PENSIONI
Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 15-02-2018) 28-02-2018, n. 162
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il [#OMISSIS#] Unico delle Pensioni
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. 64446 del registro di segreteria, depositato in data 10 marzo 2017, proposto da
M. G., nato a OMISSIS, rappresentato e difeso, [#OMISSIS#] mandato, anche disgiunto, a margine del ricorso, dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliato a Palermo, in via Regione Siciliana n. 2396, presso lo studio del dott. C.D.. I predetti legali hanno chiesto che la comunicazione e la notificazione degli atti del presente giudizio avvenga a mezzo fax al n. (…) o mediante PEC ai seguenti indirizzi: avvocatirizzoevadala@pec.giuffre.it per l’avv. [#OMISSIS#] e avvocativadalaerizzo@pec.giuffre.it per l’avv. [#OMISSIS#]
CONTRO
– L’Inps (gestione ex Inpdap) in persona del legale rappresentante pro – tempore – rappresentato e difeso dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
Esaminati gli atti ed i documenti della causa;
Udite le parti, [#OMISSIS#] pubblica udienza del 15 febbraio 2018, come da verbale di udienza
Ritenuto in
Svolgimento del processo
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico erogato dall’INPS [#OMISSIS#] qualità di ex dipendente dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#] in quiescenza dall’1.5.2013, ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, della determinazione ME1032016000165 della sede provinciale INPS di [#OMISSIS#] con la quale è stata ricalcolata la sua pensione definitiva da Euro 60.069,41 annui lordi ad Euro 46.851,05 e del correlato Provv. n. 4800 del 12 [#OMISSIS#] 2106.0126546, con il quale l’INPS in seguito alla rideterminazione del trattamento pensionistico, ha disposto il recupero mediante ritenute mensili di Euro 508,27, del debito complessivo di Euro 43.711,52 a decorrere dall’1.7.2016.
Parte istante ha rappresentato di essere stato impiegato presso l’AOU Policlinico “G. [#OMISSIS#]” di [#OMISSIS#] e che l’indebito si sarebbe formato per la erronea inclusione [#OMISSIS#] base pensionabile dell’indennità di cui all’art. 31 D.P.R. n. 761 del 1979, dovuta al personale del comparto università in convenzione sanitaria; infatti in un primo momento l’indennità era stata valorizzata in quota “A” e successivamente in quota “B” con conseguente riduzione dell’assegno pensionistico originariamente liquidato in via definitiva.
Ha pertanto richiesto la rideterminazione della pensione [#OMISSIS#] misura originaria con riconoscimento degli arretrati maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria. Relativamente al provvedimento di recupero dell’indebito, parte ricorrente ha sostenuto che tale recupero fosse precluso all’INPS e, nel pretendere la restituzione di quanto trattenuto dall’INPS, in via subordinata, chiedeva che l’ente previdenziale fosse condannato al pagamento di un risarcimento del danno da ritardo in misura pari all’ammontare dell’indebito. In via di ulteriore subordine, chiedeva di essere condannato alla restituzione dell’indebito al netto delle ritenute fiscali e con restituzione dei relativi contributi previdenziali.
L’INPS, con memoria del 16 giugno 2017, costituendosi ai soli fini del giudizio cautelare, ha chiesto il rigetto della domanda, stante l’inesistenza dei presupposti del periculum in mora e del fumus [#OMISSIS#] iuris.
All’udienza del 22 giugno 2017 il [#OMISSIS#], ha accolto l’istanza cautelare in considerazione della sussistenza di entrambi i presupposti di legge.
Con memoria depositata il 5 febbraio 2018 l’INPS ha ribadito la correttezza del proprio operato eccependo la piena legittimità dell’esercizio del generale potere di annullamento d’ufficio, non essendo ammissibile che l’ordinamento giuridico possa far [#OMISSIS#] nel tempo un rapporto illegittimo; ha quindi chiesto il rigetto del ricorso, con [#OMISSIS#] di spese e competenze di lite.
All’udienza del 15 febbraio 2018 i difensori delle parti concludevano come in atti.
La causa è, quindi, stata posta in decisione.
Considerato in
Motivi della decisione
1. Il presente giudizio ha per oggetto l’accertamento del diritto del ricorrente alla conservazione del trattamento pensionistico già attribuitogli in via definitiva con provvedimento decorrente dall’1.5.2013, nonché l’accertamento della eventuale irripetibilità delle somme richieste in pagamento dall’INPS a seguito della rideterminazione in pejus, del proprio assegno, avvenuta con Provv. del 5 [#OMISSIS#] 2016.
Le norme che disciplinano la revoca e la modifica dei trattamenti pensionistici sono contenute negli articoli 203 e seguenti del D.P.R. n. 1092 del 1973: in particolare, l’art. 204 individua le ipotesi in cui l’amministrazione può revocare o modificare le pensioni definitive, l’art. 205 fissa il [#OMISSIS#] entro il quale possono essere emanati i provvedimenti in autotutela e l’art. 206 indica i presupposti per potere procedere al recupero delle somme erogate ma non dovute.
Orbene, il [#OMISSIS#] in esame rientra [#OMISSIS#] disciplina ora illustrata, dovendosi, in primo luogo, osservare che l’emolumento di cui il ricorrente lamenta l’illegittima modificazione rivestiva carattere di definitività. L’amministrazione, infatti, è intervenuta a modificare un provvedimento già definitivo, stante la ritenuta necessità di collocare l’indennità ospedaliera goduta in servizio dal ricorrente in quota “B” anziché in quota “A” e ciò per effetto di una diversa interpretazione effettuata dalla sede provinciale INPS in epoca successiva alla determinazione della pensione, al cui computo l’ente era quindi pervenuto a seguito di un errore di diritto, ipotesi non contemplata dal richiamato art. 204.
Al riguardo, la giurisprudenza contabile ha affermato che l’elencazione contenuta nell’art.204 è tassativa e tra le ipotesi nelle quali è possibile modificare o revocare un trattamento di pensione definitivo non è prevista quella dell’errore di diritto: “ne consegue che in nessun [#OMISSIS#] il trattamento definitivo può essere modificato per motivi non contemplati dall’art. 204 del D.P.R. n. 1092 del 1973, [#OMISSIS#] finalizzata ad una tutela rafforzata del pensionato – soggetto ritenuto particolarmente dal [#OMISSIS#] ordinamento – attraverso la cristallizzazione ed intangibilità del suo trattamento di quiescenza, anche se adottato in contrasto con norme di legge”. (sentenza n.227/A/2012).
Inoltre, va evidenziato che la disciplina sopra illustrata è stata ritenuta conforme a Costituzione dal [#OMISSIS#] delle leggi con la sentenza n. 208/2014 al cui testo si rinvia per economicità espositiva.
Da tutto ciò consegue che, diversamente da quanto sostenuto dall’INPS, alcuna rilevanza può essere attribuita allo stato soggettivo del pensionato. Sulla base delle considerazioni in precedenza svolte, la pretesa di parte attrice appare fondata e, pertanto, va dichiarato il suo diritto al ripristino del trattamento di pensione in godimento prima della modifica operata con il provvedimento Inps in questa sede impugnato.
Deve essere altresì riconosciuto il diritto del medesimo alla restituzione delle somme ritenute dall’Inps, con riconoscimento degli interessi dalla data della domanda giudiziale (cfr. SSRR, n.33/QM/2017).
Restano assorbite le ulteriori questioni.
2. Le spese seguono la soccombenza; il [#OMISSIS#] condanna l’INPS al pagamento della somma di Euro 400,00 a favore della parte ricorrente, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica del [#OMISSIS#] Unico per le Pensioni, definitivamente pronunciando,
– accoglie il ricorso e, per l’effetto, riconosce all’istante il diritto al ripristino del trattamento di pensione diretta in godimento prima della riduzione operata con il provvedimento della sede provinciale INPS di [#OMISSIS#] qui avversato, con conseguente condanna dell’INPS a corrispondere a parte ricorrente le differenze pensionistiche sui ratei arretrati, maggiorate degli interessi legali, integrati, per gli anni in cui l’indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura, dall’importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l’indice Istat relativo all’anno di riferimento.
– Condanna l’INPS a restituire a parte ricorrente le somme già ritenute sul trattamento pensionistico, di cui alla nota di partecipazione dell’indebito, maggiorate degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
– Condanna l’INPS al pagamento delle spese legali, liquidandole in Euro 400,00 (Euro quattrocento,00), oltre accessori di legge.
Così deciso in Palermo, in data 15 febbraio 2018.
Depositata in Cancelleria 28 febbraio 2018.