Corte dei conti reg., Sicilia, 4 giugno 2015, n. 579

Personale ATA – Pensione privilegiata invalidità ascrivibile a causa di servizio

Data Documento: 2015-06-04
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

PENSIONI
C. Conti Sicilia Sez. giurisdiz., Sent., 04-06-2015, n. 579
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
Il [#OMISSIS#] Unico delle Pensioni
dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
ha pronunciato la seguente
Sentenza
sul ricorso iscritto al n.57785, depositato il 6/10/2010 del registro di segreteria proposto ad istanza di G. G. rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], presso lo studio di quest'[#OMISSIS#] elettivamente domiciliato in Palermo Corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n.56,
nei confronti dell’Università di Palermo.
Visto l’atto introduttivo del giudizio, depositato presso la segreteria della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana il 6/10/2010.
Udito [#OMISSIS#] pubblica udienza del 9/2/2015 l’avv. [#OMISSIS#] per il ricorrente e il dott. [#OMISSIS#] per l’università di Palermo .
Esaminati gli atti e documenti del fascicolo processuale.
Svolgimento del processo
Con il ricorso in esame il signor G. G. ha contestato la Det. n.15400 del 5 marzo 2010 con la quale l’Università di Palermo ha negato il riconoscimento della pensione privilegiata.
Il ricorrente pertanto, chiede in conseguenza che gli sia riconosciuto il diritto alla pensione ai sensi della suddetta [#OMISSIS#].
Ritenuto che allo scopo di dissipare qualunque dubbio, il ricorrente ha chiesto che fosse accertata la impossibilità di svolgere qualsiasi altra attività lavorativa con il conseguente diritto alla pensione privilegiata, questo [#OMISSIS#] ha ritenuto necessario, ai fini di una più divisata decisione, richiedere alla Commissione Medico Legale presso questa sezione giurisdizionale, un parere per accertare, anche alla luce della documentazione acquisita [#OMISSIS#] atti, nel rispetto del contraddittorio tecnico e della comparazione documentale, la sussistenza del diritto alla pensione privilegiata, tenendo conto anche del precedente parere già espresso dalla Commissione in un precedente giudizio conclusosi con sentenza in rito.
Si è costituita l’Università di Palermo chiedendo il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso del signor G. G. è infondato.
Alla luce del parere medico legale espresso dalla Commissione medica presso questa
Sezione deve ritenersi che l’infermità accertata “Broncopatia cronica” pur potendo essere
ascrivibile a causa di servizio, non avrebbe determinato in quanto tale l’inabilità
all’impiego.
Pertanto, è da ritenersi che tale infermità non fosse tale da rendere il ricorrente non idoneo
al servizio.
Si ritiene [#OMISSIS#] la compensazione delle spese.
P.Q.M. 
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana – Il [#OMISSIS#] Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso del signor G. G. nei termini di cui in motivazione.
Si ritiene [#OMISSIS#] la compensazione delle spese.
Così deciso in Palermo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Consiglio del 9 febbraio 2015.
Depositata in Cancelleria 4 giugno 2015.