La valida instaurazione di un procedimento giudiziale innanzi alla Corte dei conti presuppone – sulla base dell’art. 71, comma 1, lett. b), r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, ai sensi del quale i ricorsi in materia di pensioni non sono ammessi quando si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa – un’espressa pronunzia preventiva dell’amministrazione o l’inutile esperimento della procedura per la formazione del silenzio rifiuto, in ossequio al principio della previa azione amministrativa, che si configura quale ineludibile mezzo di garanzia teso a evitare di essere trascinati in giudizio senza che sussista la minima necessità, con connessi eventuali oneri per spese legali e con sicuro impiego di risorse per rappresentare, in via giudiziale, ciò che invece già potrebbe essere disposto in via amministrativa.È inammissibile il ricorso con cui si domandi la rideterminazione in via giurisdizionale di una pensione già liquidata al momento del fatto posto a fondamento della pretesa, senza che però sia stata previamente prodotta alcuna richiesta in tal senso in sede di amministrazione attiva, né sulla pretesa stessa si sia formato il silenzio rifiuto.
Corte dei conti reg., Sicilia, 5 marzo 2018, n. 179
Personale ATA – Rideterminazione trattamento pensionistico – Inammissibilità ricorso
PENSIONI
Corte dei Conti Sicilia Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 20-12-2017) 05-03-2018, n. 179
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL [#OMISSIS#] UNICO DELLE PENSIONI
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. 62872 del registro di segreteria,
INTRODOTTO con ricorso, depositato 17 dicembre 2015, proposto da V.M. nato a OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo, in Palermo, via Val [#OMISSIS#], n. 3;
CONTRO l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) – quale successore, per effetto dell’articolo 21, comma 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, [#OMISSIS#] L. 22 dicembre 2011, n. 214, dell’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.) – rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura I.N.P.S. di Palermo, in via [#OMISSIS#], n. 59;
PER la declaratoria del diritto alla rideterminazione della pensione.
VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;
UDITO, alla pubblica udienza del 20 dicembre 2017, con l’assistenza del Segretario Sig.ra (…), l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per la parte ricorrente; l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per l’I.N.P.S..
Ritenuto in
Svolgimento del processo
I. V. M.- ex dipendente dell’Università di Palermo, titolare di pensione dal 1 [#OMISSIS#] 2012 – ha adito questa Corte lamentando che, nonostante la successiva riclassificazione della propria posizione economica lavoristica, approvata con decreto datoriale n. 145 del 16 gennaio 2014 con effetto 1 gennaio 2012, il trattamento pensionistico non è stato rideterminato in via consequenziale.
La parte ricorrente, riferendo di avere per questo invano proposto ricorso amministrativo, chiede, dunque, l’accertamento del diritto alla predetta rideterminazione della pensione e la condanna dell’Ente previdenziale al pagamento dei ratei arretrati; con [#OMISSIS#] di spese.
II. con memoria depositata il 10 luglio 2017, si è costituito l’I.N.P.S..
La difesa dell’Ente previdenziale – dopo aver evidenziato che la pensione dell’interessato è stata liquidata sulla base dei dati forniti dall’Amministrazione di appartenenza nel 2012 e che non sono stati successivamente forniti elementi ulteriori – ha, comunque, precisato che la stessa Amministrazione datoriale, interpellata dall’Istituto, “con nota del 30 [#OMISSIS#] 2017 ha comunicato che il signor M. V. non ha diritto alla riliquidazione della pensione, in quanto l’attribuzione della posizione economica D5 è stata fatta soltanto a fini giuridici e non economici, ai sensi dell’art. 9, comma 21 del D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122“.
Conclude, pertanto, la difesa dell’I.N.P.S. chiedendo il rigetto del ricorso, con [#OMISSIS#] di spese.
III. Alla pubblica udienza del 26 luglio 2017, il [#OMISSIS#], ai sensi del secondo comma dell’articolo 101 del c.p.c., ritenendo di porre a fondamento della decisione la questione dell’ammissibilità del ricorso – per mancanza sia dell’espressa pronunzia preventiva dell’amministrazione, sia dell’inutile esperimento della procedura per la formazione del silenzio rifiuto – si è riservato la decisione e ha assegnato alle parti [#OMISSIS#] per il deposito in segreteria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione, fissando contestualmente l’odierna udienza.
III.1. Le parti [#OMISSIS#] hanno dedotto al riguardo.
IV. Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2017, i difensori comparsi hanno chiesto la decisione del ricorso.
La causa è stata, quindi, posta in decisione, come da verbale d’udienza.
Considerato in
Motivi della decisione
1. La domanda giudiziale è inammissibile.
Al riguardo, va, infatti, osservato che, la valida instaurazione di un procedimento giudiziale innanzi alla Corte dei conti presuppone – sulla base dell’articolo 71, primo comma, lettera b) del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 (recante “Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti”), ai sensi del quale i ricorsi in materia di pensioni non sono ammessi quando “si propongano domande sulle quali non siasi provveduto in sede amministrativa” – un’espressa pronunzia preventiva dell’amministrazione o l’inutile esperimento della procedura per la formazione del silenzio rifiuto, in ossequio al principio della previa azione amministrativa, che si configura quale ineludibile mezzo di garanzia teso a evitare di essere trascinati in giudizio senza che sussista la minima necessità, con connessi eventuali oneri per spese legali e con sicuro impiego di risorse per rappresentare, in via giudiziale, ciò che invece già potrebbe essere disposto in via amministrativa (Corte dei conti, Sez. reg. Lombardia, sent. n. 35 del 12 gennaio 2011; sent. n. 90 dell’11 marzo 2010; sent. n. 204 del 1 aprile 2009; Sez. III App., sent. n. 133 del 16 febbraio 2004; sent. n. 218 del 1 luglio 2002).
Nel [#OMISSIS#] di specie, invece, sebbene la domanda giudiziale riguardi la rideterminazione di una pensione già liquidata al momento del fatto posto a fondamento della pretesa, non è stata prodotta alcuna richiesta in tal senso in sede di amministrazione attiva, né sulla pretesa stessa si è formato il silenzio rifiuto.
2. Anche in considerazione del silenzio serbato dall’Ente previdenziale prima dell’introduzione del giudizio, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di [#OMISSIS#] unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa le spese.
Ai sensi dell’articolo 429, primo comma, c.p.c., fissa il [#OMISSIS#] di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 20 dicembre 2017.
Depositata in Cancelleria 5 marzo 2018.