Deve escludersi il legittimo affidamento dei ricorrenti e, dunque, l’irripetibilità dell’indebito pensionistico, qualora il maggior trattamento previdenziale trovi il suo indebito nell’errata esecuzione del giudicato amministrativo da parte del commissario ad acta.
Corte dei conti reg., Sicilia, 6 dicembre 2016, n. 910
Personale ATA – Irripetibilità dell’indebito pensionistico – Errata esecuzione giudicato amministrativo
PENSIONI
C. Conti Sicilia Sez. giurisdiz., Sent., 06-12-2016, n. 910
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Dott. [#OMISSIS#] Grasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso in materia pensionistica, depositato in data 3/3/2011 ed iscritto al n.58257 del registro di segreteria, promosso da A. A., C. F. e M. S. rappresentati e difesi dall’avv. Givanni [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Salvatore Bidera [#OMISSIS#] in Palermo, via Del Fervore n.64.
nei confronti di
INPS gestione INPDAP e Università di Messina.
Esaminati gli atti e documenti del fascicolo processuale.
Uditi, all’udienza del 13/6/2016, l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per i ricorrenti, l’avv. [#OMISSIS#] per l’INPS..
Svolgimento del processo
I ricorrenti tutti ex dipendenti in quiescenza dell’Università di Messina contestano i provvedimenti di recupero a titolo di indebito effettuati dall’INPS in seguito e per gli effetti della riforma in sede di giudizio di ottemperanza avvenuto con la sentenza del Consiglio di Stato n.1033/2008 con la quale si accoglieva l’appello dell’Università di Messina sulla non corretta esecuzione del giudicato amministrativo da parte del commissario ad acta, il quale aveva attribuito un trattamento economico superiore non spettante.
Ciò si riflette sul trattamento pensionistico con la sua necessaria rideterminazione e con la conseguenza di un sussistente indebito oggetto di recupero da parte dell’ente previdenziale.
I ricorrenti contestano tale recupero evidenziando irripetibilità del trattamento pensionistico la violazione dell’art.2 dellalege241/1990 del legittimo affidamento e certezza del diritto.
Si è costituita l’Università di Messina la quale ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile alla luce delle sentenze del giudice amministrativo e nel merito il rigetto del ricorso ribadendo l’assenza del legittimo affidamento alla luce delle sentenze sopravvenute del giudice amministrativo.
Si è costituito l’INPS il quale ha chiesto il rigetto del ricorso non sussitendo per tale ipotesi di indebito il legittimo affidamento stante che la questione si è originata da un contenzioso ammnistrativo di cui i ricorrenti erano a conoscenza.
I ricorrenti hanno depositato memoria allegando le sentenze n.5306/2013 e 4787/2014 della VI sez. del Consiglio di Stato.
Motivi della decisione
Il ricorso dei signori A. A., C. F. e M. S. è infondato.
Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione pensionistica del giudice contabile visto che la questione verte sull’indebito pensionistico, pur tenendo conto degli effetti giuridici dell’attività presupposta dell’amministrazione, in quanto il trattamento previdenziale trova ovviamente il suo presupposto nel trattamento economico del dipendente pubblico.
Nel merito deve escludersi il legittimo affidamento dei ricorrenti e la irripetibilità dell’indebito, poiché nel caso in questione il maggior trattamento previdenziale trova il suo indebito nell’errata esecuzione del giudicato amministrativo da parte del commissario ad acta.
Errata esecuzione che è stata prontamente contestata dall’Università e per la quale è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n.1033/2008 e ovvio che la rideterminazione del trattamento economico si riflette automaticamente su quello previdenziale.
Ciò ha trovato conferma anche nella successive sentenze del Consiglio di Stato sez.VI n.5306/2013 e 4787/2014 che hano riconfermato la precedente decisione in sede di esecuzione del giudicato.
Pertanto nel caso in questione non si configura né il legittimo affidamento, né l’irripetibilità dell’indebito perchè tale determinazione a seguito della contestazione dell’amministrazione non era mai divenuta definitiva
Vista la complessità della questione si ritiene giusta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in funzione di giudice unico delle pensioni, rigetta il ricorso dei signori A. A., C. F. e M. S. nei termini di cui in motivazione e per gli effetti annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 13 giugno 2016.
Depositata in Cancelleria 6 dicembre 2016.