[X] L’eccezione di nullità della citazione in relazione alla mancata risposta, in citazione, alle controdeduzioni formulate dai convenuti in risposta all’invito a dedurre è da respingere in quanto la mancanza di una congrua motivazione nella citazione in ordine alle difese svolte dall’intimato – per iscritto ovvero in sede di audizione orale – poi convenuto in giudizio, non inficia la validità della citazione dal momento che l’invito a dedurre non determina l’instaurarsi di un formale contraddittorio processuale che fa seguito soltanto alla vocatio in ius. L’art. 49, comma 5, del CCNL – comparto universitario – del 09 agosto 2000, come integrato dal CCNL del 27 gennaio 2005, prevede che “le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle proprie disponibilità, possano attivare iniziative a favore dei lavoratori, anche attraverso il loro contributo, da definirsi in sede di contrattazione integrativa, come convenzioni in materia di trasporti, assistenza sanitaria, istituzioni di asili nido e sussidi economici”. Attesa la portata inequivoca di questa norma, tali iniziative non possono essere indirizzate in favore di personale non dipendente, quali assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca o specializzanti. A fronte della chiarezza delle disposizioni del CCNL quanto ai destinatari dei benefici ex art. 49, comma 5, non può escludersi l’antigiuridicità dell’erogazione di contributi in favore di personale non dipendente dell’Università neppure richiamando l’autonomia decisionale, finanziaria, contabile assicurata dall’ordinamento universitario all’Ateneo, considerato come nessuna forma di autonomia, anche la più ampia, può espandersi al punto di confliggere con l’ambito applicativo di una norma. La chiara e inequivoca formulazione del CCNL quanto all’individuazione del proprio campo di applicazione è sufficiente per affermare la sussistenza dell’elemento psicologico della colpa grave in capo dei soggetti responsabili dell’erogazione di benefici in favore a personale non dipendente dell’Università. In relazione all’elemento psicologico, priva di rilevo risulta la circostanza della prassi invalsa in molti Atenei di effettuare l’indebito allargamento dei destinatari dei benefici previsti dal CCNL per il solo persolane dipendente. Infatti, la diffusione di comportamenti palesemente illegittimi non vale in alcun modo a scriminare, né tanto meno ad alleggerire, la posizione di chi analoghi comportamenti pone in essere. La vocazione solidaristica dell’iniziativa, ossia l’erogazione di contributi per il pagamento delle rette di asili nido, lungi dal poter costituire circostanza atta ad escludere la colpa grave, può al più assumere una qualche rilevanza ai fini dell’esercizio del potere riduttivo dell’addebito da parte di questo Giudice.
Corte dei conti reg., Toscana, 13 dicembre 2017, n. 282
Erogazione di contributi a soggetti a cui non sarebbero spettati – Contributi rette asili nido dell’Università in favore di personale non dipendente
Sentenza n. 282/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
Composta dai seguenti Magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Consigliere
Chiara Vetro Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità n. 60654 del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione nei confronti dei sigg:
– [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], C.F. PLSPQL43E08D613U, nato a Firenzuola (FI) l’8.05.1943, residente a Siena in Via Ventiquattro Maggio n. 7, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [#OMISSIS#] Comporti con Studio in Siena, Via Montanini n. 152, dove risulta elettivamente domiciliato come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
– [#OMISSIS#] MOCENNI, C.F. MCNFLV38R26I726W, nato a Siena il 26.10.1938, residente a Castelnuovo Berardenga (SI) in Strada di Borgantino n. 3, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [#OMISSIS#] Comporti con Studio in Siena, Via Montanini n. 152, dove risulta elettivamente domiciliato come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
– [#OMISSIS#] MEONI, C.F. MNEVTR22T11C847A, nato a Colle di Vai d'[#OMISSIS#] (SI) 1’11.12.1922, residente a Siena in Via dei Fusari n. 24 int. 8, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [#OMISSIS#] Comporti con Studio in Siena, Via Montanini n. 152, dove risulta elettivamente domiciliato come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
– [#OMISSIS#] ZANCHI, C.F. ZNCNRC42E191726S nato a Siena il 19.05.1942, residente a Siena in Via della Sapienza n. 34, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [#OMISSIS#] Comporti con Studio in Siena, Via Montanini n. 152, dove risulta elettivamente domiciliato come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
– [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] MUSCETTOLA, C.F. MSCMMC47M51F631F, nata a Monte Sant’Angelo (FG) l’11.08.1947, residente a Siena in Via Sallustio Bandini n. 35, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [#OMISSIS#] Comporti con Studio in Siena, Via Montanini n. 152, dove risulta elettivamente domiciliata come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
– [#OMISSIS#] ABBRUZZESE, C.F. BBRLSN35M12G478S, nato a Perugia il 12.08.1935, residente a Siena in Via Martiri di Scalvaia n. 23, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [#OMISSIS#] Comporti con Studio in Siena, Via Montanini n. 152, dove risulta elettivamente domiciliato come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
– [#OMISSIS#] PICCINNI, C.F. PCCGRL51A681726N nata a Siena il 28.01.1951, residente a Siena in Via Ventiquattro Maggio n. 59, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [#OMISSIS#] Comporti con Studio in Siena, Via Montanini n. 152, dove risulta elettivamente domiciliata come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
– [#OMISSIS#] BERTELLI, C.F. BRTGDE46A10B559C, nato a Bagni di Casciana (oggi, Casciana Terme) (PI) il 10.01.1946, residente a Monteriggioni (SI) in Via della Quercia n. 14, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [#OMISSIS#] Comporti con Studio in Siena, Via Montanini n. 152, dove risulta elettivamente domiciliato come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
– Silvano FOCARDI, C.F. FCRSVN46S12D612R nato a Firenze il 12.11.1946, residente a Siena in Via del Capitano n. 7 int. 10, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [#OMISSIS#] Comporti con Studio in Siena, Via Montanini n. 152, dove risulta elettivamente domiciliato come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
– [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], C.F. MRRNTN83A28A053K, nato ad Acri (CS) il 28.01.1983, residente ad Acri (CS) in C. da San [#OMISSIS#] n. 198, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [#OMISSIS#] Comporti con Studio in Siena, Via Montanini n. 152, dove risulta elettivamente domiciliato come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
– [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], C.F. GLIFNC84L47H282P, nata a Rieti il 7.07.1984, residente a [#OMISSIS#] Salto (RI) in Via Provinciale n. 22 Km. 12.400 Capradosso SNC, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [#OMISSIS#] Comporti con Studio in Siena, Via Montanini n. 152, dove risulta elettivamente domiciliato come da procura in calce alla comparsa di costituzione,
– [#OMISSIS#] VITTORIA, C.F. VTTRLA43E26C9270, nato a Comiso (RG) il 26.05.1943, residente a Siena in Via di Belvedere n. 11, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [#OMISSIS#] Comporti con Studio in Siena, Via Montanini n. 152, dove risulta elettivamente domiciliato come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
– [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], C.F. SNTVTR50C16F839R, nato a Napoli il 16.03.1950, residente a Siena in Via Folcacchiero n. 19, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [#OMISSIS#] Comporti con Studio in Siena, Via Montanini n. 152, dove risulta elettivamente domiciliato come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
– [#OMISSIS#] BICCHI, C.P. BCCPLA48E671726N nata a Siena il 27.05.1948, ivi residente in Viale [#OMISSIS#] Veneto n. 49, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dal Prof. Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] del foro di Siena e dall’Avv. [#OMISSIS#] Mughini presso il cui Studio, in Firenze, Via Puccinotti, 45 dichiara di eleggere domicilio
– [#OMISSIS#] MONTINI, C.F. MNTMSM70C041726Y, nato a Siena il 04.03.1970, residente a Murlo (SI) loc. Casciano di Murlo, Via delle Soline n. 21, rappresentato e difeso dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Firenze, via de’ Rondinelli n. 2, come da mandato in calce all’originale dell’atto di citazione notificato;
– [#OMISSIS#] CINCI, C.F. CNCGLN50C11C847D, nato a Colle di Val d'[#OMISSIS#] (SI) l’11.03.1950, residente a Monteriggioni (SI) in Via P. Calamandrei n. 24 int. 3, non costituito in giudizio;
– [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] GIOFFRÉ, C.F. GFFWTR49D19H359R, nato a Rizziconi (RC) il 19.04.1949, residente a Colle di Vai d'[#OMISSIS#] in Via Bologna n. 40, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con Studio in Pisa, Via San Martino n. 77, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’Avv. [#OMISSIS#] Gesess, in Firenze, Lungarno Vespucci n. 20 come da mandato in calce alla comparsa di risposta;
– Giovanni [#OMISSIS#] RIGHI, C.F. RGHGNN50M03D656Q, nato a Follonica (GR) il 03.08.1950, residente a Siena in Strada Certano — Terrensano n. 3, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’Avv. [#OMISSIS#] Gesess, in Firenze, Lungarno Vespucci n. 20 come da mandato in calce alla comparsa di risposta;
– [#OMISSIS#] BERNI, C.F. J3RNLRA71C621726C, nata a Siena il 22.03.1971, residente a Monteroni d’Arbia (SI) in Via delle Fonti n.17, rappresentata e difesa, giusta procura su foglio separato, dall’Avv. [#OMISSIS#] Cassigoli del Foro di Siena, presso il cui Studio è elettivamente domiciliata in Siena, Banchi di Sotto 81.
– [#OMISSIS#] DI BENEDETTO, C.F. DBNLBT62E48H501X, nata a Roma il 08.05.1962, residente ad Arezzo in Via Mino da [#OMISSIS#] n. 2/01, rappresentata e difesa, giusta procura su foglio separato, dall’Avv. [#OMISSIS#] Cassigoli del Foro di Siena presso il cui Studio è elettivamente domiciliata in Siena, Banchi di Sotto 81;
– [#OMISSIS#] ZALAFFI, C.F. ZLFNTN63T121726L, nato a Siena il 12.12.1963, residente a Siena in Via [#OMISSIS#] Volta n. 1, rappresentato e difeso dall’ Avv. [#OMISSIS#] Goracci ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Siena, via Camollia n. 140, giusta procura a margine dell’atto di costituzione;
– [#OMISSIS#] PACIFICO, C.F. PCFGLI84E05G478S, nato a Perugia il 05.05.1984, residente a Perugia in Via della Beata Colomba n. 5 rappresentato e difeso dal Prof Avv. [#OMISSIS#] Comporti del Foro di Siena, elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Siena, Via Montanini n. 152, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
– Lodano BIGI, C.F. BGILRN61TO7H901C, nato a San Giovanni Valdarno il 07.12.1961, residente a Roma in Via Piagge n. 94, rappresentato e difeso dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Firenze, via de’ Rondinelli n. 2 (Studio Legale Lessona), come da mandato a margine dell’atto di costituzione;
– [#OMISSIS#] MICCOLIS, C.F. MCCMLE60R05A662D, nato a Bari il 5.10.1960, residente a Lecce in Via [#OMISSIS#] Foscolo n. 30, rappresentato e difeso dall’Avv. [#OMISSIS#] De Mossi e domiciliato presso il suo Studio in Siena, Vicolo della Manna n.3, giusta procura in calce alla comparsa di risposta.
– Letti l’atto introduttivo, le comparse di costituzione e tutti gli atti e documenti della causa.
– Uditi, alla pubblica udienza dell’8 novembre 2017, tenutasi con l’assistenza della Segretaria d’udienza, sig.ra Chiara Berardengo: il relatore, Cons. Chiara Vetro; il Pubblico Ministero, Vice Procuratore Generale [#OMISSIS#] Castiglione e, per i convenuti: l’Avv. Pelagatti, delegato dall’Avv. [#OMISSIS#] (per Bigi); l’Avv. Ciniero delegato dall’Avv. De Mossi (per Miccolis); l’Avv. Comporti (per Palesu, Mocenni, Meoni, Zanchi, Muscettola, Abbruzzese, Piccinni, Bertelli, Focardi, [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], Vittoria e [#OMISSIS#], per Pacifico nonché per Zalaffi, per quest’ultimo delegato dall’Avv. Goracci); l’Avv. Cassigoli (per Berni e Di Benedetto); l’Avv. Mughini (per Bicchi); l’Avv. [#OMISSIS#] (per Righi e Gioffré); l’Avv. [#OMISSIS#] (per Montini).
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 28.11.2016, la Procura Regionale presso questa Sezione giurisdizionale conveniva in giudizio i soggetti sovra indicati per sentirli condannare, a titolo di colpa grave, al pagamento di € 106.074,06 (in quote uguali, di € 4.419,75 ciascuno) a favore dell’ Università di Siena – oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio – per il danno derivante dall’aver concesso, ciascuno nella qualifica rivestita, l’erogazione di contributi pubblici a soggetti ai quali non sarebbero spettati.
Più nello specifico, esponeva la Procura che, con nota del 14 maggio 2013, il Rettore dell’ Università di Siena trasmetteva, per gli opportuni provvedimenti di competenza, tutta la documentazione inerente l’erogazione, negli anni dal 2007 al 2010, di un contributo finalizzato a fornire un sussidio per le spese relative agli “Asili Nido” a categorie di soggetti ai quali lo stesso non sarebbe spettato.
L’erogazione di contributi per il pagamento di rette mensili in asili privati al personale dell’ Università di Siena veniva, già da tempo, effettuato in forza di quanto stabilito dall’art. 49, comma 5, del CCNL – comparto universitario – del 09.08.2000, come integrato dal CCNL del 27.01.2005, ai sensi del quale “le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle proprie disponibilità, possano attivare iniziative a favore dei lavoratori, anche attraverso il loro contributo, da definirsi in sede di contrattazione integrativa, come convenzioni in materia di trasporti, assistenza sanitaria, istituzioni di asili nido e sussidi economici“.
Sulla base di tale disposizione, l’ Università deliberava, a partire dall’anno 2006, la concessione di un beneficio in forma sostitutiva a favore dei propri lavoratori – a titolo di partecipazione alle spese sostenute dagli stessi per l’iscrizione dei propri bambini in strutture private accreditate; il tutto condizionato all’emanazione di apposito bando.
In data 31 luglio 2006 si teneva l’incontro di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 4, comma 2 e dell’art. 49, comma 5, CCNL 2000, in cui veniva definito il testo del Disciplinare, poi sottoscritto dalla delegazione di parte sindacale e di parte pubblica, relativo all’erogazione del predetto contributo.
In tale sede veniva stabilito che il beneficio dovesse essere esteso anche al personale docente in quanto destinatario di diritti di natura assistenziale ai sensi dell’art. 11 dello Statuto dei Lavoratori (legge n.300/1970), nonostante che il comma 4 dell’art. 1 del Disciplinare disponesse testualmente che: “il contributo è riservato al personale dipendente dell’ Università in forza di un contratto a tempo indeterminato o determinato”. Tuttavia le parti trattanti, nel manifestare tale convinzione (“il presente accordo comprende anche il personale docente”) ben consapevoli di non avere potere di rappresentanza contrattuale per tale categoria di dipendenti, rimettevano la decisione sullo specifico punto al Consiglio di Amministrazione.
Quest’ultimo, nella seduta del 23 ottobre 2006, approvava, con delibera n. 5, l’ipotesi di accordo sul contratto collettivo integrativo, nonché “l’estensione dell’applicazione del contenuto di tale accordo al personale docente di ruolo”, dando mandato all’Amministrazione di “effettuare tutte le verifiche necessarie per valutare l’estensione del beneficio“, al fine di poter assumere una determinazione in merito in una seduta successiva. Il Rettore, nell’illustrare la proposta di delibera su tale erogazione di contributi, definiva la copertura finanziaria, evidenziando il tetto massimo di spesa stabilito in € 200.000,00 annui, con riassegnazione di eventuali economie all’anno educativo successivo.
Nel primo bando per l’anno 2006-2007, venivano ammessi a presentare la domanda i “dipendenti dell’ Università degli Studi di Siena”.
Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 19 febbraio 2007, verbale n. 4, il Rettore, nel verificare le necessità finanziarie connesse all’estensione del beneficio, previsto fino a quel momento solo per il personale dipendente dell’Ateneo, a favore di altre figure della comunità accademica (Co.Co.Co., assegnisti di ricerca e studenti), faceva presente che si sarebbero determinate ulteriori 14 domande per un costo massimo in termini di anno (da marzo a luglio) di € 24.500,00. Il Consiglio, nella stessa seduta, “approvava”, nei limiti della originaria somma stanziata, l’“estensione del beneficio previsto per il personale dipendente dell’Ateneo, anche a favore di altre figure che compongono la comunità accademica, ed in particolare dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, degli assegnisti di ricerca e degli studenti”.
Per il 2007-2008 veniva sottoscritto in data 25 giugno 2007 un successivo Contratto integrativo (che riproponeva le condizioni di cui alla contrattazione precedente), previa approvazione del Consiglio di Amministrazione che confermava l’estensione del beneficio alle predette categorie con verbale n. 6 del 18 giugno 2007.
Nei due anni successivi, (2008 – 2009 e 2009 – 2010) il bando per l’erogazione dei contributi veniva emanato in forza del Contratto integrativo del 2007 (senza ulteriore contrattazione di Istituto e senza delibera del Consiglio di Amministrazione), direttamente con disposizione del Direttore Amministrativo.
Per l’anno 2010 – 2011, invece, l’emissione del bando veniva nuovamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione con la delibera n. 7 del 27 luglio 2010. Durante quest’ultimo anno accademico, però, il nuovo Direttore Amministrativo, insediatosi il 15 novembre 2010, riteneva l’illegittimità dell’erogazione al personale diverso da quello tecnico amministrativo e, dopo aver informato il Consiglio di Amministrazione, in data 21 dicembre 2010, disponeva la revoca del beneficio, ripristinando il vecchio regime di erogazione al solo personale contrattualizzato (tecnico amministrativo) a decorrere dal 1° febbraio 2011. Provvedeva, dunque, alla denuncia di danno erariale da cui è scaturito il presente giudizio.
– La Procura, ritenendo effettivamente configurabile un’ipotesi di danno erariale, notificava invito a dedurre ai componenti del Consiglio di Amministrazione che avevano espresso voto favorevole alle predette delibere, nonché ai Direttori Amministrativi Bigi e Miccolis (il primo, anche n.q. di membro del C.d.A.) per aver disposto, in assenza di delibera del C.d.A., la pubblicazione del bando rispettivamente per le annualità 2008/2009 e 2009/2010.
– Le argomentazioni svolte dai soggetti invitati (ad eccezione di Salvatore Intieri e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], le posizioni dei quali venivano archiviate), tra i quali solo Bigi veniva ascoltato in audizione, non venivano ritenute idonee al superamento degli addebiti di responsabilità. La Procura procedeva dunque alla rituale notifica dell’atto di citazione.
– Si costituivano con il patrocinio dell’Avv. Comporti con comparsa depositata il 25.7.2017 i sigg. PALESU, MOCENNI, MEONI, ZANCHI, MUSCETTOLA, ABBRUZZESE, PICCINNI, BERTELLI, FOCARDI, [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], VITTORIA e [#OMISSIS#], eccependo in primo luogo la prescrizione dell’azione; evidenziando poi l’inesistenza di danno, atteso che le somme erogate avrebbero dovuto essere recuperate dall’ Università e non dai convenuti ed atteso che la competenza sulle spese da effettuare e l’emissione dei titoli di pagamento non sarebbe spettata al C.d.A.; rilevando l’assenza di colpa grave, considerato che le iniziali perplessità avanzate dal Collegio dei Revisori erano state successivamente positivamente superate mediante rilascio dell’attestazione di compatibilità finanziaria; sottolineando inoltre che nella maggior parte delle Università italiane l’erogazione dei predetti contributi a tutte le categorie in esame si verifica abitualmente. La difesa riportava, inoltre, il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado del giudice del lavoro (poi riformata in appello), sollecitato da una borsista che si era vista chiedere indietro il contributo dall’Ateneo, che, nel dare ragione alla ricorrente, aveva sostenuto la tesi della legittimità dell’erogazione del contributo, facendo leva sul concetto di “lavoratore” di portata ermeneutica non limitata alla stretta categoria dei “lavoratori dipendenti” ma allargabile alle categorie diverse oggi in esame. Ad avviso della difesa non sarebbe sussistita, inoltre, alcuna incompatibilità con le esigenze di equilibrio del bilancio atteso che era stata effettuata una apposita variazione di bilancio, approvata senza riserve dal Collegio dei Revisori.
La difesa prendeva poi in esame le posizioni individuali dei soggetti assistiti, evidenziando che: a) l’Avv. [#OMISSIS#] non partecipò alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2007, sicchè non avendo espresso alcun voto al riguardo non può in alcun modo essere imputato delle erogazioni effettuate in esecuzione di tale delibera ed a maggior ragione di quelle successive. L’ Università di Siena ha messo in mora l’Avv. [#OMISSIS#] con lettera datata 14 novembre 2014 “…con riferimento alla delibera del del 18 giugno 2007…” (si veda l’ultimo comma di detta lettera), ma, come è documentalmente provato, l’Avv. [#OMISSIS#] non ha partecipato a tale seduta e l’eventuale azione relativa ai contributi erogati per l’anno accademico 2006/2007 in forza della delibera 19 febbraio 2007 è ampiamente prescritta.
b) Anche il sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in carica dal 29.1.2007 al 31.7.2010, non poteva partecipare alla seduta del 23.10.2006, non partecipò alla seduta del 18.6.2007, ed era cessato dalla carica alla seduta del 27.7.2010.
c) In linea particolare il prof. [#OMISSIS#] Bertelli, il prof. [#OMISSIS#] Vittoria, il Dott. [#OMISSIS#] Abbruzzese e la Prof. [#OMISSIS#] Piccinni sono cessati dalla carica di consigliere di amministrazione il 31 ottobre 2007.
d) Sempre in linea particolare, si deduce che la sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] era assente nella seduta del Consiglio di amministrazione dell’ Università di Siena del 23 ottobre 2006, era assente al momento della votazione nella seduta del 19 febbraio 2007 ed era assente nella seduta del 27 luglio 2010.
e) La prof. [#OMISSIS#] Piccinni non partecipò alla seduta del 19.2.2007.
f) Il dott. [#OMISSIS#] Zanchi ha fatto parte del C.d.a. per due periodi dal 21.7.2006 al 18.6.2007 e dal 4.2.2008 al 4.8.2009.
g) La prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Muscettola ha votato contro la delibera n. 5 del 23.10.2006, sicchè non può essere ritenuta responsabile al riguardo; inoltre era assente nella seduta del 27.7.2010.
Da ultimo, la difesa escludeva ogni responsabilità in ordine alle annualità 2008-2009 e 2009-2010, nelle quali l’erogazione del contributo era stata decisa dal Direttore Amministrativo in mancanza di delibera del C.d.A., e concludeva contestando il criterio di riparto del danno, in parti uguali tra loro tra tutti i convenuti.
– Con memoria integrativa depositata in data 8.9.2017, la stessa difesa faceva presente, inoltre, che il servizio di asilo nido a favore di tutto il personale dell’ Università era già stato istituito dall’Azienda Universitaria Ospedaliera senese fin dal 2003, sicché nessuna responsabilità sarebbe stata da imputare agli odierni convenuti per la decisione da essi adottata successivamente.
– Sempre con l’Avv. Comporti si è costituito anche [#OMISSIS#] PACIFICO, eccependo profili sostanzialmente sovrapponibili a quelli appena analizzati. In aggiunta, sottolineava che il sig. [#OMISSIS#] Pacifico era assente alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 18.6.2007 n. 9.
– Con il patrocinio dell’Avv. Goracci, si è costituito in giudizio [#OMISSIS#] ZALAFFI, eccependo in primo luogo la prescrizione dell’azione, atteso che “i contributi per gli asili nido venivano erogati mensilmente e, con riferimento all’anno accademico 2006/2007 l’ultimo contributo risulta versato nel mese di giugno del 2007 mentre, (lo Zalaffi non era presente alla relativa delibera e quindi non poteva neppure approvare o dissentire circa il verbale alla riunione successiva del Consiglio) per l’anno accademico 2007/2008, l’ultima erogazione risale al mese di giugno del 2008. La lettera con la quale l’ Università degli studi di Siena costituisce in mora l’esponente risulta essere stata spedita a mezzo raccomandata in data 23.07.2013” con conseguente prescrizione dell’unica quota di danno a lui imputabile. Inoltre eccepiva l’assenza di colpa grave, anche atteso che nella seduta C.d.A. del 23.10.2006 era emersa l’esigenza di non lasciare sfornite di tutela le categorie più deboli, soggetti non dipendenti dell’Ateneo ma che in esso svolgevano attività e mansioni in larga parte assimilabili a quelle svolte dal personale dipendente (Assegniste di Ricerca, Dottorande di Ricerca, Specializzande).
– Con memoria depositata in data 19.10.2017 si è costituito in giudizio, con il patrocinio dell’Avv. De Mossi, [#OMISSIS#] MICCOLIS, Direttore Amministrativo dell’ Università , eccependo che la contestazione a lui mossa – asseritamente consistente nell’aver, in mancanza di delibere autorizzative ulteriori del CdA, pubblicato il bando per gli anni 2009/2010 che prevedeva l’illegittima estensione del beneficio di cui è causa – non avrebbe alcuna attinenza con la verificazione del danno lamentato dalla Procura. Infatti evidenziava che il bando di cui il Miccolis aveva disposto la pubblicazione risultava aperto ai soli dipendenti dell’ Università , con la conseguenza che ogni eventuale addebito avrebbe dovuto essere mosso a chi di tale bando curò la materiale esecuzione, consentendo la presentazione di domande anche a soggetti diversi. Concludeva, contestando il metodo di ripartizione del danno prospettato dalla Procura, atteso che in ogni caso il Miccolis avrebbe dovuto, se del caso, essere chiamato in giudizio solo limitatamente all’annualità in relazione alla quale aveva predisposto il bando.
– Con il patrocinio degli Avv. [#OMISSIS#] e Mughini si è costituita in giudizio [#OMISSIS#] BICCHI eccependo l’intervenuta prescrizione, nonché la nullità della citazione, per mancata corrispondenza tra soggetti ritenuti responsabili e quantificazione del danno; sottolineando le dimissioni della Bicchi avvenute l’11.12.2008 (comprovate mediante deposito della relativa lettera); evidenziando poi come il periodo precedente risulti tutto coperto da prescrizione, mentre quello successivo non possa essere ricondotto in alcun modo a responsabilità della sua assistita; per le annualità 2008-2009 e 2009-2010, eccependo, inoltre, l’interruzione del nesso di causalità, essendo le erogazioni avvenute in detti anni riconducibili ad esclusiva responsabilità dei Direttori Amministrativi, non essendo intervenuta alcuna delibera del C.d.A. Allo stesso modo, per l’anno 2010-2011, viene declinata ogni responsabilità della Bicchi per essere il relativo bando risultato assentito dal C.d.A. nel corso di una seduta tenuta il 27.7.2010, quando la stessa si era già dimessa.
– Si costituito con il patrocinio dell’Avv. [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] MONTINI evidenziando, innanzi tutto, che in base allo stanziamento, già previsto in bilancio sin dal mese di giugno 2006, di un massimo di euro 200.000,00 per l’erogazione dei contributi al personale tecnico-amministrativo, era pervenuto un numero di domande talmente modesto da lasciare inutilizzati quasi i due terzi del fondo; che i revisori, dopo una iniziale perplessità che li aveva spinti a sottolineare l’esclusiva competenza in materia in capo al C.d.A., avevano successivamente attestato la compatibilità finanziaria delle relative spese; che il 27.7.2010, data di adozione dell’ultima delle delibere “incriminate”, il Montini si era già dimesso; che soltanto in data 22 luglio 2013, l’ Università aveva inviato allo stesso un atto di costituzione in mora, che riguardava però esclusivamente il presunto danno erariale che sarebbe scaturito dalla delibera del C.d.A. del 23.10.2006, atto ricevuto dal convenuto il 26 agosto 2013 (data di compiuta giacenza); che in data 21.11.2014, il Prof. Montini aveva ricevuto un ulteriore atto di costituzione in mora, relativo al presunto danno erariale collegato alle delibere del C.d.A. del 19.2.2007 e del 18.6.2007, nonché alle disposizioni del Direttore Amministrativo n. 5 del 24.6.2008 e n. 30 del 25.7.2009; che, di conseguenza, sarebbe maturata la prescrizione, poiché tutti i pagamenti sarebbero stati disposti dall’ Università antecedentemente al quinquennio decorrente a ritroso dalla data di ricevimento da parte del Prof. Montini degli atti di messa in mora (ovvero, dal 26 agosto 2013 per l’atto di costituzione in mora relativo alla delibera del C.d.A. del 23.10.2006 n. 5, e dal 21 novembre 2014 per l’atto di costituzione in mora relativo alle delibere del C.d.A. del 2007); che, per le annualità successive, disposte dai Direttori Amministrativi, mancherebbe qualunque coinvolgimento dei Consiglieri; che, in merito all’ultima annualità, la mancanza di responsabilità del convenuto deriverebbe dalla circostanza dell’intervenuta cessazione dalla carica (1 novembre 2007). A tale proposito la difesa ha riportato giurisprudenza che, in relazione a fattispecie analoghe di illeciti istantanei ma ad effetti permanenti, ha ritenuto che i soggetti responsabili delle relative determinazioni possano essere chiamati a risponderne solo fino al momento della cessazione dalla carica, e non oltre.
La difesa ha inoltre ritenuto che la decisione censurata, ben lungi dall’integrare una violazione delle previsioni della contrattazione collettiva e decentrata, abbia costituito espressione nell’esercizio dell’autonomia decisionale e finanziaria dell’ Università ; che il totale delle somme erogate sia risultato di gran lunga inferiore allo stanziamento iniziale destinato allo scopo (€ 200.000,00) in epoca anteriore all’allargamento del beneficio alle altre categorie, di cui oggi è causa; che l’iniziativa risultava coerente con le finalità accademiche rientranti nelle missiondell’Istituto; che a tutte le predette categorie di lavoratori, che pure non sono lavoratori subordinati, sono riconosciuti diritti assistenziali e tutele sociali per la maternità e la paternità (in particolare, il d.lgs. n. 151/2001 ed il D.M. del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007). Sotto questo profilo, non residuerebbero dubbi circa la legittimità dell’estensione del beneficio a tutte le categorie sovra ricordate (co.co.co, assegnisti di ricerca, borsisti); ma anche con riferimento alla categoria degli studenti, parimenti, la finalità istituzionale dell’ Università , ossia diffondere la formazione universitaria agevolando il percorso di studio, nonché la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio, di previsione costituzionale, avrebbe reso legittima, oltre che opportuna, l’applicazione del beneficio. Ha, inoltre, ribadito l’argomentazione già svolta da altre difese, e cioè che l’origine della legittimità dell’estensione starebbe nel fatto che con essa si sarebbe data attuazione non alla contrattazione collettiva, bensì al principio di autonomia contabile e finanziaria dell’Ateneo. Sulla base di ciò, la difesa Montini ha escluso la sussistenza della colpa grave, anche citando il parere reso dal M.E.F. ad altra Università (Alma Mater Studiorum di Bologna) sulla possibilità di allargare il beneficio del rimborso parziale delle spese sostenute per l’abbonamento mensile ai mezzi pubblici anche al personale docente, parere avente esito positivo con l’unico limite della prescritta compatibilità con i vincoli di bilancio dell’Istituto. Ha, da ultimo, contestato la misura della ripartizione del danno, e chiesto l’applicazione del potere riduttivo.
– Con il patrocinio dell’Avv. [#OMISSIS#] si è costituito il giudizio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] GIOFFRE’ il quale, nel rilevare la mancata controdeduzione sul punto da parte della Procura nell’atto di citazione (su cui basa la richiesta di declaratoria di nullità dell’atto medesimo), ha sottolineato come nell’Azienda Universitaria Ospedaliera Senese (cioè nella stessa Università , facoltà di medicina, presso la quale egli prestava servizio come professore) il cosiddetto servizio di asilo nido a favore delle madri facenti parte, a vario titolo, della comunità universitaria senese era già stato istituito fin dal 2003. Sulla base di tale consapevolezza, il [#OMISSIS#] non aveva avuto ragione di dubitare della legittimità dell’estensione a tutte le categorie in esame del servizio asilo nido, ancorché monetizzato. La difesa ha poi fatto riferimento all’autonomia finanziaria di cui godono le Università (argomento anch’esso asseritamente non controdedotto in citazione), all’assenza di colpa grave, anche alla luce della consapevolezza, in capo al convenuto, della vigenza di analoghi regimi in molte altre università italiane; ha poi rassegnato eccezione di prescrizione, nonché di carenza di qualunque coinvolgimento del [#OMISSIS#] per le annualità nelle quali i Direttori Amministrativi agirono in assenza di delibere del C.d.A.; ha concluso invocando, da ultimo, la riduzione equitativa del danno.
– Sempre con lo stesso Avv. [#OMISSIS#] si è costituito anche Giovanni [#OMISSIS#] RIGHI il quale ha eccepito: sulla prima delibera, quella dell’ottobre 2006, che lo stesso non faceva parte del C.d.A.; sulla successiva, del febbraio 2007, che la stessa si sarebbe collocata sul solco della prima, escludendosi così l’elemento psicologico della colpa grave; su quella del giugno 2007, che lo stesso Righi sarebbe stato assente. La difesa del convenuto ha poi sostanzialmente ripercorso le eccezioni già rassegnate nella comparsa [#OMISSIS#], compresa la prescrizione.
– [#OMISSIS#] BERNI si è costituita con l’Avv. [#OMISSIS#] Cassigoli, eccependo la prescrizione nonché la mancanza di elemento psicologico, assumendo a tale proposito che “la Procura Regionale ha individuato, come elementi sintomatici della gravità della colpa, l’avere i consiglieri ignorato che l’accordo integrativo escludeva l’estensione del beneficio al personale docente (e alle altre categorie, inclusi gli studenti), e il non avere considerato gli inviti alla cautela che sarebbero pervenuti dal Collegio dei Revisori dei Conti”, ricostruzione da ritenersi fuorviante perché la stessa non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione l’autonomia finanziaria delle Università , che si sarebbe tradotta nella facoltà in capo al C.d.A., di approvare “i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie“, inserita a sua volta nell’ottica generale dell’allora vigente Statuto di promuovere l’autonomia decisionale dell’ Università , anche nella prospettiva di una maggiore integrazione di tutte le componenti della comunità accademica. Sotto tale profilo, le delibere contestate dalla Procura potrebbero, ad avviso della difesa, trovare fondamento nella norma programmatica dell’art. 3 dello Statuto, che impone all’ Università di favorire la partecipazione delle sue componenti alla vita dell’Ateneo; nella norma di cui all’art. 5 dello Statuto medesimo, che consente all