REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
In composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 60627 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 29 settembre 2016 e proposto dal Sig. Bellia [#OMISSIS#], nato a Siracusa il 22 aprile 1952, residente in Firenze, via San Gallo n. 56, rappresentato e difeso dall’Avv. [#OMISSIS#] Del Rosso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, viale Cadorna n. 65, coma da procura a margine del ricorso;
contro
INPS, (ex gestione INPDAP), in persona del legale rapp.te pro-tempore, Firenze, viale [#OMISSIS#] n. 28/A;
per
la declaratoria del diritto del ricorrente a percepire la 13^ mensilità sulla pensione di reversibilità di cui è titolare (iscr. n. 12760541R), dalla decorrenza originaria (1.3.1999), con conseguente condanna dell’Istituto previdenziale al pagamento delle relative somme, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 23 novembre 2017, celebrata con l’assistenza del Segretario, Sig.ra Carmina [#OMISSIS#], l’Avv. Sara Nocentini, su delega dell’Avv. [#OMISSIS#] Del Grosso, per il ricorrente e l’Avv. [#OMISSIS#] Forgione per l’INPS;
Ritenuto in
FATTO
1. Con il ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente, premettendo di essere dipendente dell’ Università di Firenze, ha chiesto la declaratoria del proprio diritto a percepire la 13^ mensilità sulla pensione di reversibilità di cui è titolare (iscr. n. 12760541R), dalla decorrenza originaria (1.3.1999), con conseguente condanna dell’Istituto previdenziale al pagamento delle relative somme, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
A tal riguardo, ha richiamato la consolidata giurisprudenza di questa Corte in ordine alla spettanza della 13^ mensilità sulla pensione di reversibilità in costanza di attività lavorativa retribuita.
L’INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata il 3 novembre 2017, chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Ha evidenziato, al riguardo, che la domanda del ricorrente è stata accolta in sede amministrativa con il pagamento delle somme spettanti (tenuto conto della prescrizione quinquennale dalla data della domanda, ossia 30 gennaio 2015), oltre interessi, con la rata pensionistica di settembre 2017 (come da comunicazione di accreditamento contestualmente depositata).
In via gradata, ha chiesto il rigetto del ricorso.
In ogni caso, ha sollevato l’eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei pregressi.
2. Alla pubblica udienza del 23 novembre 2017, l’Avv. Sara Nocentini, su delega dell’Avv. [#OMISSIS#] Del Grosso, per il ricorrente, ha aderito alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, formulata dall’INPS, ma ha chiesto la condanna alle spese dell’Istituto previdenziale.
L’Avv. [#OMISSIS#] Forgione, per l’INPS, ha ribadito la richiesta di cessazione materia del contendere, chiedendo la compensazione delle spese.
Il giudizio è passato, dunque, in decisione, con lettura del dispositivo in udienza.
Considerato in
DIRITTO
1. In relazione al presente ricorso, in accoglimento della richiesta dell’INPS, cui ha aderito la difesa del ricorrente all’odierna udienza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L’intervenuto soddisfacimento della pretesa del ricorrente in epoca antecedente alla presente udienza giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio (in termini, Corte Conti, Sez. giur. Toscana, n. 18/2015).
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 23 novembre 2017
Depositato in Segreteria 19/12/2017
Corte dei conti reg., Toscana, 19 dicembre 2017, n. 295
Diritto a percepire la tredicesima mensilità sulla pensione di reversibilità
Data Documento: 2017-12-19
Area:
Giurisprudenza
Contenuto sentenza