Corte dei conti reg., Toscana, 21 settembre 2017, n. 218

Riliquidazione trattamento pensionistico – Successione di regimi previdenziali pubblico e privato – Giurisdizione

Data Documento: 2017-09-21
Area: Giurisprudenza
Massima

La cognizione della Corte dei conti in materia pensionistica riguarda, ai sensi degli artt. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, unicamente le controversie aventi ad oggetto la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza dei trattamenti di pensione a carico totale o parziale dello Stato, mentre nella fattispecie all’esame il ricorrente chiede la riliquidazione,  previa valutazione delle maggiorazioni del servizio prestato all’estero, in applicazione dell’art. 144, comma 2, d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, di trattamenti pensionistici propri del settore privato ed a carico del giudice ordinario. D’altro canto, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui, in ipotesi di “successione” di regimi previdenziali ovvero di ricongiunzione, il criterio dell’ultimo servizio prestato, che determina l’ente debitore della pensione, debba valere anche per la determinazione della giurisdizione.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
In composizione monocratica nella persona del Consigliere dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 60035/PC del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 20 gennaio 2015 e  proposto dal Sig. Zaganelli [#OMISSIS#] (C.F.: ZGN MRC 47S15 F656X), residente in Località Fornacina 1, Pian di Sco (AR), rappresentato e difeso dagli Avv.ti [#OMISSIS#] Fanfani e [#OMISSIS#] Targioni ed elettivamente domiciliato presso il loro studio posto a Firenze, via G. la Pira 21, giusta procura a margine del ricorso;
 contro
-INPS, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via [#OMISSIS#] il Grande 21 e con Struttura subprovinciale, in Montevarchi, via [#OMISSIS#] Cattaneo n.3; 
– Università degli Studi di Pisa;                  
avverso
1) il provvedimento di liquidazione della pensione n° 10061610 Vo, con decorrenza 1.3.2014;
2) il provvedimento di liquidazione della pensione n° 01012763 Cat. VOAUT, con decorrenza 1.3.2014;
3) ogni altro atto precedente, connesso e conseguenziale pregiudizievole per il ricorrente anche se adottato dall’Ente datore di lavoro Università di Pisa e/o dal precedente Ente previdenziale di competenza (INPDAP);  
per
“il riconoscimento ai fini dell’anzianità contributiva e della misura dell’assegno pensionistico:
a) delle maggiorazioni pari ai ¾ del periodo di lavoro svolto in Somalia col conseguente accertamento del diritto al pensionamento con la data del 31.12.2012 o quel che sia e con diritto al relativo assegno con decorrenza 1.4.2013;
b) del valore effettivo dell’assegno pensionistico nell’ammontare ricostruito alle date di cui sopra nella misura di euro 1.913,37 o quella che sia per tredici mensilità;
c) dell’ulteriore prestazione pensionistica alle date di cui sopra nella misura di euro 15,26 o quello che sia per tredici mensilità;
d) del diritto del ricorrente ad ottenere dall’Inps la somma complessiva maturata alla data della decisione a titolo di arretrati, maggiorati di rivalutazione monetaria ed interessi e con condanna al relativo pagamento;
e) in via istruttoria si chiede ordine di informazioni all’Inps circa:
-l’ammontare dell’assegno pensionistico ove il diritto a pensione fosse sorto con il 1.04.2013 e/o, alternativamente, con il 01.03.2014;
f) con condanna dell’Inps al pagamento di quanto maturato alla data della decisione nonché delle spese ed onorari di difesa“;   
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Esaminati i documenti e gli atti di causa;
Uditi alla pubblica udienza del 23 maggio 2017, celebrata con l’assistenza del Segretario, dott.ssa [#OMISSIS#] Altini, l’Avv. [#OMISSIS#] Fanfani per il ricorrente, l’Avv. [#OMISSIS#] Fallaci per l’INPS e l’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’ Università di Pisa;        
Ritenuto in
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, originariamente proposto solo nei confronti dell’INPS, il ricorrente, già dipendente dell’ Università di Pisa dal 1.12.1971 al 21.3.1984 (epoca della cessazione dal servizio per dimissioni volontarie), esponeva di essere stato in varie occasioni, durante il predetto periodo, a disposizione del Ministero degli Esteri per servizi in Somalia, ai sensi delle varie leggi vigenti pro-tempore relative alla Cooperazione, per un totale di 6 anni, 6 mesi e 3 giorni.
Aggiungeva che, alla data delle dimissioni, la propria posizione assicurativa presentava contributi effettivi e contributivi figurativi, formalmente non in grado di raggiungere i limiti allora previsti per il diritto a pensione di anzianità.
Tale deficienza, in realtà, sarebbe stata dovuta alla circostanza per cui l’ Università avrebbe erroneamente omesso di calcolare le maggiorazioni previste dalla normativa vigente per i periodi di lavoro trascorsi in Somalia, da considerarsi, secondo quanto esposto in ricorso, “zona particolarmente disagiata” (art. 144 D.P.R. n. 18/67, richiamato dall’art. 27 legge n. 38/79).
Nell’affermata inconsapevolezza di tutto ciò, il ricorrente chiedeva all’ Università di Pisa, già nel 1997, di procedere alla costituzione della posizione assicurativa presso l’INPDAP.
Tale richiesta veniva riscontrata in data 26.8.2009 con comunicazione interlocutoria, confermante la mancata considerazione delle predette maggiorazioni.
Nel frattempo, il ricorrente, che a seguito delle dimissioni dall’ Università aveva continuato ad operare nel settore privato, sia come dipendente sia come libero professionista, con istanza del 16.3.2009 chiedeva il trasferimento della propria posizione assicurativa all’INPS, con i necessari ricongiungimenti utili a pensione.
Il relativo procedimento si concludeva con il provvedimento dell’ Università di Pisa del 30.6.2010.
Tale ultimo provvedimento annullava il precedente atto n. 7368 dell’1.9.2000 (prevedente la costituzione di posizione assicurativa ai sensi dell’art.125 D.P.R.  n. 1092/73) e costituiva la posizione assicurativa per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l’INPS,  in applicazione della legge 322/1958.
Tutto ciò, però, senza considerare, ancora una volta, secondo quanto rappresentato nel ricorso, come servizio effettivo (utile ai fini dell’anzianità di servizio e dell’ammontare dell’assegno pensionistico) le predette maggiorazioni.
Il medesimo provvedimento veniva impugnato con ricorso al Ministero della Pubblica Istruzione, senza ottenere riscontro.
Da ultimo, l’INPS, adeguandosi all’operato, ritenuto erroneo, dell’ Università di Pisa, liquidava al ricorrente la pensione n. 10061610, Cat. Vo, con decorrenza 1.3.2014 (giusta provvedimento del 17.2.2014), nonché quella n. 01012763, Cat. VOAUT, sempre con decorrenza 1.3.2014  (giusta provvedimento del 25.2.2014), senza tener conto delle maggiorazioni previste per l’operatività in Somalia.
Di qui la proposizione del presente ricorso, preceduto da istanza amministrativa, rimasta priva di riscontro positivo,  (ricorso)  finalizzato ad ottenere l’accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente alle maggiorazioni del servizio prestato all’estero, in applicazione dell’art. 144, comma 2, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, e s.m.i., con conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento e condanna dell’INPS al pagamento delle relative  somme, oltre accessori di legge.
2. L’INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata il 3 dicembre 2015.
Con la predetta memoria, l’Istituto previdenziale ha, in primo luogo, eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice ordinario, quale Giudice del Lavoro, sottolineando che i provvedimenti di liquidazione, impugnati in questa sede, sarebbero relativi a trattamenti dell’AGO propri del settore privato (ossia, in particolare, pensione n. 10061610, Cat. VO, con decorrenza 3/2014, di vecchiaia lavoratori dipendenti e pensione n. 01012763, Cat. VOAUT, relativa ai periodi contributivi di lavoro parasubordinato).
Ha, poi, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sul presupposto di aver provveduto unicamente, nella veste di mero ordinatore secondario di spesa, a dare esecuzione al provvedimento adottato, per competenza, dall’ Università di Pisa, nei cui confronti è stata conseguentemente chiesta l’integrazione del contraddittorio, mediante chiamata in causa.
Nel merito, ha eccepito la prescrizione del diritto azionato e comunque dei ratei maturati.
In ogni caso, l’avversata domanda risulterebbe infondata.
A tale riguardo, l’INPS ha evidenziato che i periodi di lavoro prestati presso l’ Università di Pisa (oggetto di costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS ex legge 322/58) sono confluiti nella pensione VO/10061610.
Ha aggiunto che il mancato computo della maggiorazione in questione ai fini di quiescenza, risulterebbe del tutto legittimo, per non avere il ricorrente maturato il diritto a pensione in costanza di rapporto di servizio con l’ Università né con altre Pubbliche Amministrazioni, con conseguente inapplicabilità nei suoi confronti delle norme richiamate nel ricorso.
In via subordinata, l’INPS ha chiesto che, in caso di accoglimento del ricorso, non sia riconosciuto il cumulo di interessi e rivalutazione sulle somme richieste ex adverso.
3. Con ordinanza n.89/2016, questa Sezione giurisdizionale ha ordinato l’integrazione del contraddittorio, a cura del ricorrente, nei confronti dell’ Università degli Studi di Pisa.
In data 1 giugno 2016, la difesa del ricorrente ha depositato copia del ricorso notificato nei confronti della predetta Università , in attuazione della richiamata ordinanza n.89/2016.
Con memoria depositata il 27 giugno 2016, l’ Università di Pisa ha, in primo luogo, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che l’Ateneo non ha adottato i provvedimenti di liquidazione impugnati in questa sede.
Nel merito, l’ Università ha affermato l’infondatezza del ricorso, in quanto il ricorrente non avrebbe potuto utilizzare il servizio svolto in Somalia, siccome servizio “utile”, mentre ai fini del riconoscimento del diritto a pensione la legge richiederebbe 20 anni di servizio “effettivo” (artt. 40 e 42 D.P.R. n. 1092/73).
A conferma della correttezza di tale ricostruzione, l’ Università ha richiamato la sentenza n. 88/2015 della Sez. I di questa Corte.
In conclusione, l’ Università ha chiesto l’estromissione dal giudizio e, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
4. Con memoria depositata il 12 maggio 2017, la difesa del ricorrente si è rimessa alle decisioni di questa Corte con riferimento all’eccezione di difetto di giurisdizione, dispiegata dall’INPS.
Ha, comunque, richiamato giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti, intervenuta in materia di trasferimento all’INPS di una posizione assicurativa di previdenza pubblica a quella generale e di successione di regimi previdenziali.
Ha, poi, sostenuto l’inammissibilità/infondatezza delle eccezioni dispiegate dall’Inps e dall’ Università di Pisa.
Nel merito, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale, ove si accedesse all’interpretazione dell’art.1 legge n. 322/58 e dell’art. 124 D.P.R. n. 1092/73, fornita dall’ Università di Pisa e dalla giurisprudenza ex adverso citata.
5. Alla pubblica udienza del 23 maggio 2017, l’Avv. [#OMISSIS#] Fanfani,  per il ricorrente, si è dichiarato remissivo in ordine all’eccezione di difetto di giurisdizione.
Nel merito si è riportato al ricorso ed alla memoria in atti, depositando, altresì, la sentenza n. 113/01 della Corte Costituzionale.
L’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per l’ Università di Pisa, si è dichiarata remissiva in ordine all’eccezione di difetto di giurisdizione.
Nel merito, ha insistito per il rigetto del ricorso.        
L’Avv. [#OMISSIS#] Fallaci per l’INPS ha insistito nell’eccezione di difetto di giurisdizione e per il rigetto del gravame.
Il giudizio è passato in decisione, con lettura del dispositivo in udienza.
Considerato in
DIRITTO
1. In via pregiudiziale, questo Giudice, in accoglimento dell’eccezione dispiegata sul punto dall’INPS (rispetto alla quale si sono dichiarati remissivi tanto la difesa del ricorrente quanto la difesa dell’ Università di Pisa), provvede a dichiarare il difetto di giurisdizione di questa Corte a favore del Giudice ordinario.
Come noto, infatti, la cognizione della Corte dei conti in materia pensionistica riguarda, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/34, unicamente le controversie aventi ad oggetto la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza dei trattamenti di pensione a carico totale o parziale dello Stato, mentre nella fattispecie all’esame il ricorrente chiede la riliquidazione,  previa valutazione dellemaggiorazioni del servizio prestato all’estero, in applicazione dell’art. 144, comma 2, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, e s.m.i., di trattamenti pensionistici, propri del settore privato ed a carico dell’A.G.O.
D’altro canto, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui, in ipotesi di “successione” di regimi previdenziali ovvero di ricongiunzione, il criterio dell’ultimo servizio prestato, che determina l’Ente debitore della pensione, debba valere anche per la determinazione della Giurisdizione (vedasi giurisprudenza della Corte di Cassazione e di questa Corte, citata dalla stessa difesa del ricorrente nella memoria depositata il 12 maggio 2017).
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte a favore del Giudice ordinario.
Nondimeno, nella natura della decisione assunta, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte a favore del Giudice ordinario.
Spese compensate.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 23 maggio   2017.                                                                        
Depositato in Segreteria il 21/09/2017