Al fine di introdurre un valido procedimento giudiziale innanzi alla Corte dei conti è necessario non solo che il ricorrente sia portatore di un interesse pensionistico che si pretenda leso da un atteggiamento dell’autorità amministrativa, ma che detto atteggiamento si sia compendiato o in un provvedimento definitivo adottato dall’Amministrazione ovvero in un comportamento al quale la legge stessa attribuisca valore equipollente ad un formale atto di diniego, o a seguito dell’inutile esperimento della procedura per il formarsi del silenzio rifiuto, costituendo la previa pronuncia (o la formazione del silenzio-rifiuto) presupposto processuale della domanda rivolta al giudice.
Corte dei conti reg., Toscana, 22 dicembre 2016, n. 374
Ricercatori universitari confermati – Medico interno universitario – Ricongiunzione servizi pre-ruolo
PENSIONI
C. Conti Toscana Sez. giurisdiz., Sent., 22-12-2016, n. 374
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 60639/PC del registro di Segreteria, proposto dal dott.A.B., rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Salimbeni pec [#OMISSIS#].salimbeni@firenze.pecavvocati.it presso cui è elettivamente domiciliato in Firenze via XX Settembre n. 60, contro :a) l’INPS; b) l’Università degli Studi Di Firenze per l’accertamento del diritto al computo dei servizi pre ruolo svolti dal ricorrente presso l’Universitàdegli Studi di Firenze dall’1 giugno 1976 al 31 dicembre 1984, e per la riliquidazione del trattamento pensionistico con condanna dell’INPS al pagamento delle differenze maturate sui singoli ratei di pensione percepiti e percipendi, unitamente alla rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo.
Nella udienza pubblica del 20 dicembre 2016 sono comparsi l’avv. [#OMISSIS#] Pozzolini, su delega dell’avv. [#OMISSIS#] Salimbeni per la parte ricorrente, l’avv. M. Gorgoni per l’INPS e l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’Università degli Studi di Firenze.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso pervenuto alla segreteria di questa Sezione il 26 ottobre 2016 la parte ricorrente deduceva che, prima del suo inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze avvenuto il 16 novembre 1984, aveva svolto dal 1972 al 1984 presso la stessa Università attività lavorativa con la qualifica di medico interno universitario con compiti assistenziali, ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 580 del 1973, convertito con L. n. 766 del 1973.
Osservava il dott. B. che tale qualifica di medico interno fu riconosciuta formalmente con decreto del rettore n. 523 del 1976 con decorrenza 1 gennaio 1975 – assunto in attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze – nel quale era precisato che il trattamento economico spettante al ricorrente era equiparato a quello di assistente ospedaliero a tempo definito con anzianità pari a quella attribuita ai fini dell’indennità di cui alla L. n. 213 del 1971 (cd. De [#OMISSIS#]), e che gli uffici avrebbero effettuato tutte le operazioni necessarie per regolarizzare le posizioni assicurative e previdenziali conseguenti.
Con riferimento ai detti servizi – attestati dal Servizio personale dell’Università degli Studi di Firenze in data 26 febbraio 1983 – in data 4 febbraio 2003 la parte ricorrente osservava di aver formulato all’Università degli Studi di Firenze la richiesta di computo al fine del trattamento di quiescenza dei servizi svolti dall’1 marzo 1972 al 15 novembre 1984.
In data 17 giugno 2011 (a fronte della domanda pervenuta al protocollo dell’Università degli Studi di Firenze – Ufficio personale docente e ricercatori) con nota prot. n. (…) l’Amministrazione Universitaria rigettava la domanda di ricongiunzione dei servizi, atteso che presso l’Ufficio Archivio non risultava pervenuta alcuna domanda al protocollo generale dell’Università.
Risultava, inoltre, dall’estratto conto previdenziale dell’INPS – emesso il 22 gennaio 2016- che, quantomeno dall’1 gennaio 1976, tali servizi avevano comportato il pagamento di contributi utili al diritto ed al calcolo della pensione.
La parte ricorrente richiamava la normativa dettata dall’art. 103 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, nel testo in vigore dal 2011, e dal D.P.R. n. 1092 del 1973 (art. 147) nonché il principio dettato dall’art. 5 L. n. 249 del 1968 e dall’art. 5 D.P.R. n. 1199 del 1971 secondo cui le domande rivolte nel termine prescritto ad organi diversi da quello competente non appartenenti alla medesima amministrazione si hanno per ricevute dall’organo competente, al quale devono essere trasmesse d’ufficio.
Concludeva, la parte ricorrente, per il computo dei servizi prestati presso l’Università degli Studi di Firenze dall’1 gennaio 1976 al 31 dicembre 1984 ai fini del trattamento di quiescenza con rideterminazione della pensione, e consequenziale pagamento della medesima, con interessi e rivalutazione, con decorrenza dalla data di riscossione di ciascuna mensilità.
Con memoria del 9 dicembre 2016 l’INPS si costituiva in giudizio ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell’istituto previdenziale e la mancata operatività, nella specie, della ricongiunzione ai sensi dell’art. 5 L. 7 febbraio 1979, n. 29, ed in ogni caso eccepiva la prescrizione per i periodi 1976/1984.
Nel denegato caso di accoglimento del ricorso l’Istituto previdenziale eccepiva la non cumulabilità degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
Con memoria del 7 dicembre 2016 si costituiva in giudizio l’Università degli Studi di Firenze che deduceva: a) il difetto di giurisdizione del giudice contabile relativamente all’accertamento del diritto al computo del servizio pre ruolo; b) la sospensione del giudizio contabile in attesa della decisione del giudice amministrativo (giudizio n.r. 1375/2016 avviato presso il TAR Toscana) in ordine allo scrutinio sulla legittimità del corretto computo del TFR; c) in subordine l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 153 lett. a) e/o b) del D.Lgs. n. 174 del 2016.
Nel merito l’Università degli Studi di Firenze eccepiva in via principale il rigetto del ricorso e in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso: a) il riconoscimento del diritto limitatamente al periodo 1 gennaio 1976 – 15 novembre 1984; b) la prescrizione della maturazione dei ratei del trattamento pensionistico siccome rideterminati in sede giudiziale; c) l’inapplicabilità della rivalutazione monetaria sui ratei mensili del trattamento pensionistico non prescritti; d) la esclusione della Università degli Studi di Firenze da ogni azione di rivalsa dell’ente previdenziale. Il tutto con condanna della parte ricorrente al pagamento delle competenze di giudizio, spese generali forfettarie e relativi accessori.
Nella odierna udienza di discussione le parti ribadivano quanto dedotto con atti defensionali; quindi la causa veniva introitata per la decisione. 1. Deve in via preliminare affermare il giudice adito che in riferimento agli ambiti della giurisdizione contabile la Corte di Cassazione (S.U. 8929/2014 ord. e 7958/2015) ha di recente affermato che “la giurisprudenza di queste Sezioni Unite è consolidata nel ritenere che la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni (R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62) ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico (cfr. Cass. S.U. n. 12722/2005, n. 2298/2008, n. 153 e n. 4853 del 2013″.
Sicché non può affermarsi nella specie la carenza di giurisdizione di questo giudice adito, né la pendenza di altro giudizio presso il giudice amministrativo (al fine, peraltro, del trattamento di fine servizio) fonda la richiesta di sospensione del presente giudizio, in quanto non sussiste un nesso di dipendenza tra i due giudizi ed il paventato ipotetico conflitto di giudicati non ricorre quando il possibile contrasto riguarda non il giudizio, ma soltanto gli effetti pratici dell’una o dell’altra pronuncia: in termini Cass. 4 febbraio 2000 n. 1230.
2. Disattesa la richiesta di carenza di giurisdizione contabile avanzata dall’Università degli Studi di Firenze, va accolta, di converso, la questione di inammissibilità avanzata dalla medesima ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 174 del 2016.
Non risulta, infatti che il ricorrente abbia impugnato né in parte né in [#OMISSIS#] alcun provvedimento adottato dall’ente previdenziale avente ad oggetto l’eventuale diniego e/o decisione in punto di determinazione e/o liquidazione del trattamento pensionistico (art. 153 lett.a D.Lgs. n. 174 del 2016).
La previa istanza in sede amministrativa, antecedentemente alla citata normativa, era prevista anche dall’art. 62 del T.U. R.D. 14 luglio 1934, n. 1214 il quale prevedeva che il ricorso alla Corte dei conti è ammesso “contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione”, mentre l’art. 71 lett. b) del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 disponeva che “i ricorsi in materia di pensioni, assegno od indennità non sono ammessi quando si propongono domande sulle quali non siasi provveduto in sede amministrativa”.
Con riferimento all’ordito normativo richiamato la giurisprudenza della Corte di conti ha statuito con orientamento prevalente (cfr. SS.RR. n. 53/C in data 4 gennaio 1981 e 825/A in data 27 gennaio 1987) che, al fine di introdurre un valido procedimento giudiziale innanzi alla Corte dei conti è necessario non solo che il ricorrente sia portatore di un interesse pensionistico che si pretenda leso da un atteggiamento dell’autorità amministrativa, ma che detto atteggiamento si sia compendiato o in un provvedimento definitivo adottato dall’Amministrazione ovvero in un comportamento al quale la legge stessa attribuisca valore equipollente ad un formale atto di diniego, o a seguito dell’inutile esperimento della procedura per il formarsi del silenzio rifiuto, costituendo la previa pronuncia (o la formazione del silenzio – rifiuto) presupposto processuale della domanda rivolta al giudice: in termini Sez. I Centr. 15 marzo 1999 n. 102 e III Centr. 1 luglio 2002 n. 219.
Il dettato normativo è stato sostanzialmente confermato nell’art. 153 del D.Lgs. n. 174 del 2016 (codice di giustizia contabile) secondo il quale “… i ricorsi sono inammissibili quando … si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere”.
Non vi è stato, pertanto, un “overruling normativo” idoneo a giustificare l’irritualità dell’introduzione del giudizio, in quanto, come detto, non vi è stata soluzione di continuità tra il vecchio ed il nuovo impianto normativo, sicché va dichiarata l’inammissibilità del ricorso: cfr. Sezione giurisdizionale Regione Lombardia 12 dicembre 2016 n. 208.
Va condannata la parte ricorrente al pagamento delle spese giudiziali a favore dell’INPS e dell’Università degli Studi di Firenze che sono liquidate, per ognuna delle parti resistenti, in Euro 500,00.
P.Q.M.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Regione Toscana – Giudice Unico delle Pensioni – definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal dott. A.B. contro l’INPS, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese giudiziali a favore dell’INPS e dell’Università degli Studi di Firenze che sono liquidate, per ognuna delle parti resistenti, in Euro 500,00.
Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 20 dicembre 2016 successiva all’udienza del 20 dicembre 2016.
Depositata in Cancelleria 22 dicembre 2016.