PENSIONI
C. Conti Veneto Sez. giurisdiz., Sent., 11-01-2016, n. 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto
Il [#OMISSIS#] Unico delle Pensioni
[#OMISSIS#] persona del Consigliere dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modifiche;
visti gli artt.1 e 6 del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito [#OMISSIS#] L. n. 19 del 1994;
visto l’art. 5 della L. 21 luglio 2000, n. 205;
visti gli artt. 131, 420, 430 e 431 c.p.c. nonché 421, 429 e 132 c.p.c., questi ultimi così come novellati dall’art. 53, del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133, del 6 agosto 2008, e dall’art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, e l’art. 26 del Reg. di Proc. per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, di cui al R.D. 13 agosto 1933, n. 1038;
visto l’atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;
chiamato il giudizio alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2016, con
l’assistenza del segretario dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#],
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. 30003 del registro di segreteria, promosso dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), quale successore di I.N.P.D.A.P., C.F. (…), in persona del [#OMISSIS#] e legale rappresentante Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’Avv. Aprile [#OMISSIS#], C.F. (…), fax n. (…), p.e.c. avv.[#OMISSIS#].aprile@postacert.inps.gov.it, dell’Avvocatura dell’Istituto, elettivamente domiciliato a [#OMISSIS#] (VE), Dorsoduro 3500/d, presso la sede dell’Avvocatura distrettuale INPS, contro la sig.ra C.L., nata il (…) a V. di V. (V.), residente a V. (V.), in via B. B. n. 22, in particolare avverso “l’indebita percezione del trattamento di reversibilità in qualità di orfano maggiorenne studente universitario per il periodo successivo alla durata del corso legale di studi”.
Svolgimento del processo
Con il ricorso in epigrafe indicato, ritualmente notificato e depositato il 09 luglio 2015, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), Gestione dipendenti pubblici, ha chiesto l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo della sig.ra C.L. a rifondere l’Ente della somma di Euro 07.214,00, oltre accessori di legge, quale preteso credito erariale costituitosi sul trattamento di reversibilità percepito dalla medesima in qualità di orfano maggiorenne studente universitario. Assumeva che la ricorrente, a mente dell’art. 82, del D.P.R. n. 1092 del 1973, era destinataria, in qualità di orfana maggiorenne iscritta all’Università degli studi di Perugia, della quota di pensione di reversibilità n. 60098621/Z2, in compartecipazione con la genitrice [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], coniuge superstite. Con nota prodotta il 14 luglio 2008 la convenuta informava l’INPS di aver concluso il Corso Universitario al quale era iscritta, essendosi laureata in data 30 giugno precedente. All’esito di specifica richiesta dell’INPS, l’Università degli Studi di Perugia comunicava che, con riferimento al corso di laurea specialistica in comunicazione multimediale, tecniche della comunicazione di [#OMISSIS#], “la studentessa è stata iscritta [#OMISSIS#] anni accademici 2005 – 2006 (in corso – primo anno), 2006 – 2007 (in corso – secondo anno) e 2007 – 2008 (fuori corso)”, trattandosi di corso di studi biennale ed essendosi laureata in data 30 giugno 2008.
Di tal ché, con nota n. 11332/U/30, del 17 marzo 2010, l’Istituto informava parte resistente dell’avvio del procedimento di revisione del trattamento in godimento, seguita dalla comunicazione del 18 marzo 2010, con la quale veniva intimata la rifusione della somma di Euro 07.214,00, quale credito erariale conseguente alla indebita percezione della quota di pensione di reversibilità per il periodo novembre 2007 – ottobre 2008, [#OMISSIS#] il quale l’iscrizione universitaria era stata certificata dall’Ateneo come fuori corso. Con successivo atto del 10 settembre 2013 l’Istituto rinnovava l’invito alla restituzione delle somme, che, al momento, restava inevaso. Seguiva, per ciò, l’odierna domanda con la quale l’Ente previdenziale, alla luce della normativa, di cui al D.P.R. n. 1092 del 1973, disciplinante i trattamenti ai superstiti maggiorenni studenti universitari, e in ragione degli obblighi di informativa gravanti sulla ricorrente, che avrebbe dovuto dare tempestiva comunicazione del superamento del corso legale di studi con iscrizione “fuori corso”, instava per la declaratoria dell’obbligo di rifusione della somma di Euro 07.214,00, oltre [#OMISSIS#] accessori legali dalla data di indebita riscossione dei singoli ratei fino al saldo, il tutto con il favore delle spese. Con successiva memoria, in atti al 1 dicembre 2015, l’INPS, atteso che in data 27 novembre precedente controparte ha provveduto, con espresso riferimento al contenzioso di causa, al versamento della somma di Euro 07.214,00, ritendo tale adempimento satisfattivo della pretesa azionata, non avendo più interesse alla prosecuzione della causa, concludeva per la declaratoria della cessazione della materia del contendere a spese compensate. Alla pubblica udienza odierna presente, per l’I.N.P.S., Gestione dipendenti pubblici, l’Avv. Aprile [#OMISSIS#], che ribadiva la declaratoria di cessata materia del contendere, non costituita né rappresentata parte resistente, la causa, ritenuta matura, è trattenuta e decisa come da dispositivo letto pubblicamente, ex art. 5, della L. n. 205 del 2000, consegnato al [#OMISSIS#] e riportato in calce alla sentenza, data per letta mediante pubblicazione [#OMISSIS#] segreteria della Sezione.
Motivi della decisione
1 In limine litis deve evidenziarsi che l’art. 21, comma 1, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214, del 22 dicembre 2011, ha soppresso, dal 1 gennaio 2012, l’I.N.P.D.A.P. con attribuzione delle relative funzioni all’I.N.P.S., che succede (universalmente ex art. 110 c.p.c.) in tutti i rapporti attivi e passivi del predetto Ente. In specie l’INPS subentra con effetto immediato in tutti i contenziosi, con rappresentanza in giudizio, ex comma 2 bis dell’art. 21, da parte dei professionisti legali già in servizio presso l’INPDAP così come investiti, altresì, da procura generale alle liti, del [#OMISSIS#] e legale rappresentante dell’Istituto, in data 16 febbraio 2012.
2 Ciò premesso, in rito, all’esito dell’accertata ritualità delle formalità di notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza, va dichiarata, a mente degli artt. 291 e 171 c.p.c., così come resi applicabili per effetto del rinvio dinamico di cui all’art. 26, del R.D. n. 1038 del 1933, la contumacia della sig.ra C.L..
3 Nel merito, la domanda giudiziale è tesa alla declaratoria dell’obbligo della ricorrente a rifondere l’INPS, Gestione dipendenti pubblici, dell’importo di Euro 07.214,00, quale presunto indebito costituitosi sul trattamento di reversibilità percepito dalla medesima, in qualità di orfana maggiorenne studente universitaria, oltre il corso legale di studi. Ora, atteso che in epoca successiva alla formulazione della domanda, per la precisazione in data 27 novembre 2015, parte resistente ha provveduto al versamento all’Istituto della somma di Euro 07.214,00, in termini che l’Ente riteneva satisfattivi della pretesa azionata, quest'[#OMISSIS#] chiedeva, a spese compensate, la declaratoria della cessazione della materia del contendere. Osserva in merito il Giudicante che la pronuncia di “cessazione della materia del contendere”, rilevabile anche dal [#OMISSIS#] d’ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo, qualora ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, alla quale non è di ostacolo neanche una eventuale perdurante situazione di conflittualità in ordine alle spese (cfr. Corte di Cass. n. 1412 del 2011), costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale che per i giudizi d’innanzi alla Corte dei conti era comunque mutuata da quanto disciplinato dall’art. 23, comma 7, della L. 06 dicembre 1971, n. 1034 (recante Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali): “Se entro il [#OMISSIS#] per la fissazione dell’udienza l’amministrazione annulla o riforma l’atto impugnato in modo conforme alla istanza del ricorrente, il tribunale amministrativo regionale dà atto della cessata materia del contendere e provvede sulle spese”. La suddetta [#OMISSIS#] è stata abrogata, a decorrere dal 16 settembre 2010, dal n. 10) del comma 1 dell’art.4 dell’allegato 4 al D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 dello stesso provvedimento, e sostituita dall’art. 34, del Codice del Processo Amministrativo, che al comma 5 prevede che: “Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il [#OMISSIS#] dichiara cessata la materia del contendere”. Orbene, dalla documentazione in atti risulta che la pretesa del ricorrente Istituto risulta integralmente soddisfatta nei termini dal medesimo invocati, poiché in suo favore risulta versato, con bonifico bancario, l’importo di Euro 07.214,00. A tanto non può che seguire pronuncia di declaratoria della cessata materia del contendere, con assorbimento di ogni altra questione. [#OMISSIS#] per le spese di giustizia, attesa l’essenziale gratuità del processo pensionistico, quale principio di portata generale, valido anche per le domande notificate dopo il 06 luglio 2011, data di entrata in vigore dell’art. 37, comma 6, lett. b), n.2, e lett. f), del D.L. n. 98, del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, che ha introdotto nuove disposizioni in materia di contributo unificato, non applicabili ai giudizi pensionistici innanzi alla Corte dei Conti (cfr. Parere della Conferenza dei Presidenti delle Sezioni Giurisdizionali Centrali e Regionali, nonché delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in data 28 novembre – 05 dicembre 2011) Quanto alle spese legali ritiene il giudicante che l’avvenuta soddisfazione della pretesa attorea in sede amministrativa poco tempo dopo la formulazione della domanda giudiziale, costituisca valida ragione, per la sopraggiunta novità della questione trattata, di compensazione integrale tra le parti, ai sensi dell’art. 92, 2 comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, [#OMISSIS#] Unico delle Pensioni, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando:
1. in limine riti, dichiara la contumacia della sig.ra C.L.;
2. nel merito, dichiara la cessazione della materia del contendere.
[#OMISSIS#] per le spese di giustizia.
Quanto alle spese legali ne dichiara la loro integrale compensazione.
Dà atto, inoltre, dell’avvenuta lettura delle ragioni di fatto e di diritto, secondo il novellato art. 429 c.p.c., in forma equipollente, attraverso la pubblicazione della sentenza nel giorno dell’udienza.
Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti successivi.
Così deciso in [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio, all’esito della pubblica udienza dell’11 gennaio 2016.
Depositata in Cancelleria 11 gennaio 2016.
Corte dei conti reg., Veneto, 11 gennaio 2016, n. 3
Pensione di reversibilità per studenti universitari orfani maggiorenni
Data Documento: 2016-01-11
Area:
Giurisprudenza
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