Corte dei conti reg., Veneto, 27 luglio 2017, n. 97

Recupero somme erroneamente versate in sede di pensionamento – Riduzione trattamento provvisorio di pensione – Buona fede e affidamento – Rivalsa

Data Documento: 2017-07-27
Area: Giurisprudenza
Massima

[X] Lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del diritto-dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo. Non assume rilievo la dichiarazione con cui il dipendente pubblico ebbe ad autorizzare ex ante recuperi per l’eventuale indebito pensionistico percepito, atteso che detta dichiarazione è inidonea ad escludere di per sé il legittimo affidamento che la pensionata, pur nella consapevolezza della doverosità di eventuali recuperi, abbia potuto riporre sulla correttezza di quanto percepito mensilmente per un così lungo lasso di tempo. Dichiarazioni di tal fatta hanno l’effetto precipuo di rendere edotto il soggetto in ordine al meccanismo di determinazione provvisoria e successivo conguaglio del trattamento pensionistico, senza perciò incidere di per sé sull’affidamento relativo all’esattezza delle somme nelle more percepite.Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sulle controversie in materia di rivalsa ex art. 8, comma 2, d.P.R. 8 agosto 1986 n. 538 e assimilabili. Infatti, la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti si estende all’azione di rivalsa per il caso in cui l’ente di appartenenza del dipendente sia tenuto a rifondere all’istituto erogatore della pensione quanto da quest’ultimo indebitamente corrisposto in relazione ad un trattamento pensionistico erroneamente liquidato a causa di inesattezza (non imputabile a dolo dell’assicurato) dei dati comunicati dall’ente datore di lavoro.Riguardo alla rivalsa esercitabile dall’istituto erogatore della pensione nei confronti dell’ente di appartenenza dell’ex dipendente pubblico, il ripiano trimestrale previsto dalla l. 12 novembre 2011, n. 183 non può in alcun modo valere a compensare gli indebiti originati da errori dell’ente ordinatore primario della spesa (cioè, in altri termini, operazioni gestionali non corrette e negligenti), ma solo squilibri di carattere strutturale. E dunque, ogni spesa indebita e non recuperabile a carico del bilancio dell’ente previdenziale causa un deficit che, secondo i principi generali, deve necessariamente essere ripianato da parte dell’amministrazione che lo ha determinato.L’art. 8, comma 2, d.P.R. 8 agosto 1986 n. 538, nel sancire il diritto di rivalsa dell’ente previdenziale verso il diverso ente (di appartenenza del dipendente) che abbia dato luogo, in conseguenza di un’erronea comunicazione, all’indebita liquidazione pensionistica definitiva o provvisoria, afferma un principio di carattere generale che, pur espresso a proposito delle casse pensioni gestite dagli ex Istituti di Previdenza, è da ritenere applicabile anche per i pensionati civili e militari dello Stato di cui alla Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato in relazione alla disciplina dei rapporti di debito-credito fra ente previdenziale (ordinatore secondario) e amministrazione (ordinatore primario della spesa).

Contenuto sentenza

Sentenza n. 97/17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
in composizione monocratica nella persona del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in funzione di Giudice unico delle pensioni
in esito all’udienza pubblica del 19 luglio 2017
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 30369 del registro di Segreteria promosso da
Dal [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nata a Venezia il 12.07.1952, C.F. DLMLCU52L52L736R, residente a Marcon (VE) in via Zermanese n. 30, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Polonio del Foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Zampieri in Mestre-Venezia, via [#OMISSIS#] n. 4
RICORRENTE
CONTRO
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (gestione dipendenti pubblici), con sede legale in Roma, via [#OMISSIS#] il Grande 24, C.F.80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [#OMISSIS#] Doni dell’Avvocatura dell’Istituto, con il quale è elettivamente domiciliato presso l’Ufficio Legale INPS di Venezia, Dorsoduro 3500/d
e
CONTRO
Università Ca’ Foscari di Venezia, in persona del Rettore pro tempore, C.F. 80007720271, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, presso i cui uffici in Venezia, San [#OMISSIS#] n. 63 è elettivamente domiciliata
RESISTENTI
avente a oggetto il recupero di somme costituenti indebito pensionistico;
LETTO il ricorso introduttivo;
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
UDITE le parti presenti, come da verbale di udienza;
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso in riassunzione notificato a mezzo PEC il 27.03.2017 e depositato il 31.03.2017, [#OMISSIS#] Dal [#OMISSIS#] ha coltivato dinanzi a questo giudice del rinvio – a seguito di sentenza d’annullamento n. 28 depositata il 23.01.2017 dalla Seconda Sez. Giur. Centrale d’Appello – il giudizio avente a oggetto l’impugnativa del provvedimento dell’INPDAP di Venezia Mestre, prot. n. 26800 del 17.08.2007, di recupero del preteso credito erariale di Euro 6.374,16 per l’indebito pensionistico dalla stessa ricorrente percepito in conseguenza dell’originario provvedimento di liquidazione provvisoria della pensione.
Ha esposto a tal fine la Dal [#OMISSIS#] di essere stata collocata a riposo dal proprio impiego presso l’ Università degli Studi di Venezia per dimissioni volontarie a decorrere dal 14.01.1992 e che, con nota n. 19930 del 4.10.1991, la suddettaUniversità le aveva attribuito, con decorrenza dal 14.01.1992, il trattamento provvisorio di pensione di Lit. 10.479.200 annue, pari a Euro 5.412,05, oltre all’indennità integrativa speciale ex art. 2 L. 324/1959 s.m.i., nonché gli aumenti perequativi in base alle disposizioni vigenti.  
Giusta Determina del Direttore Amministrativo dell’ Università n. 151 del 13.02.2002 veniva confermata a beneficio della Dal [#OMISSIS#] la pensione definitiva nei medesimi termini di cui alla pensione provvisoria; detta determinazione veniva inviata a registrazione presso la Ragioneria Provinciale dello Stato con nota prot. n. 4120 del 13.02.2002.
Con successiva Determina Dirigenziale n. 190 del 7.02.2006, l’ Università Ca’ Foscari provvedeva tuttavia ad annullare la precedente Determina n. 151/2002 e a riconoscere alla ricorrente la pensione definitiva annua lorda nella misura di Euro 5.087,83 a far data dal 14.01.1992.
Con provvedimento n. 5170 del 15.03.2007 l’INPDAP di Gorizia comunicava perciò alla Dal [#OMISSIS#] l’accertamento di un indebito pensionistico relativo a somme eccedenti corrisposte dal 14.01.1992 al 31.03.2007 per complessivi Euro 6.752,49.
Avverso tale provvedimento la Dal [#OMISSIS#] insorgeva in via amministrativa in data 20.04.2007 domandando il ricalcolo dell’indebito a fronte della maturata prescrizione decennale, nonché della disciplina di cui alla L. 662/1996.
Ne seguiva l’emanazione da parte dell’INPDAP, sede staccata di Mestre-Venezia, dell’impugnato provvedimento n. 26800 con cui, annullando la precedente nota n. 5170, l’Istituto comunicava alla Dal [#OMISSIS#] l’indebito pensionistico maturato in conseguenza della Determina Dirigenziale n. 190, determinandolo in Euro 1.513,29 sino alla data 31.12.1995 (doc. 4 allegato all’originario ricorso), oltre a Euro 5.239,20 dall’1.01.1996 al 31.03.2007. Sulla prima di tali somme – ridotta a Euro 1.134,96 in applicazione della L. 662/1996 – veniva disposto il recupero a mezzo ritenute mensili sull’iscrizione n. 16509257 facente capo alla ricorrente, per Euro 127,41, da aprile a novembre 2007, oltre a ritenuta finale per Euro 115,68 a valere sul rateo pensionistico di dicembre 2007; per i restanti Euro 5.239,20 veniva disposto recupero integrale in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica.
Avverso tale provvedimento la Dal [#OMISSIS#] proponeva ricorso dinanzi a questa Sezione, deducendo la prescrizione del diritto in relazione alle somme percepite anteriormente al decennio dall’emanazione del provvedimento (i.e., sino al 17.08.1997) e invocando in ogni caso l’irripetibilità di tutte le somme a fronte della propria buona fede e dell’affidamento riposto nell’operato dell’amministrazione.
Con sentenza n. 821 depositata il 15.12.2009, questa Corte accoglieva la domanda formulata dalla ricorrente per la dichiarazione di prescrizione delle somme percepite sino al 17.08.1997, rigettando per il resto il ricorso alla luce della carenza del requisito della buona fede, stante la dichiarazione dalla stessa Dal [#OMISSIS#] sottoscritta il 23.09.1991 con cui si era espresso impegno a non invocare la buona fede in caso di sopravvenuto indebito pensionistico a seguito di liquidazione della pensione definitiva.
La decisione veniva annullata dalla citata sentenza n. 28/2017 della Sez. II Giur. Centrale d’Appello, la quale riteneva che la sola dichiarazione del 23.09.1991 non potesse valere a escludere la buona fede della Dal [#OMISSIS#] nella percezione dell’indebito e, rilevato il corrispondente vizio di motivazione della sentenza, annullava la sentenza di primo grado e rinviava gli atti a questo giudice per la pronuncia sul merito e sulle spese, incluse quelle relative al grado d’appello.
A mezzo del ricorso introduttivo della presente fase del giudizio la Dal [#OMISSIS#] ha curato pertanto di riassumere il processo invocando l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
in via preliminare: dichiararsi estinto per intervenuta prescrizione decennale il diritto dell’Inpdap di recuperare le somme erogate in più sino al 17/08/1997;
nel merito in via principale: Voglia l’Ecc.ma Corte dichiarare l’illegittimità del provvedimento prot. n. 26800 emanato dall’Inpdap sede staccata di Mestre Venezia in data 17/08/07, nella parte in cui pretende il recupero del presunto credito erariale emerso sulla pensione iscrizione n. 16509257, e l’insegibilità dell’indebito, con conseguente condanna dell’Amministrazione alla restituzione in favore della ricorrente delle somme recuperate a tale titolo.
In via subordinata: voglia l’Ecc.ma Corte dichiarare l’illegittimità del suddetto provvedimento e l’insegibilità dell’indebito ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della legge 662/1996 e art. 38 commi 7 e 8 della legge n. 448/2001.
Spese del primo grado del giudizio e del giudizio di rinvio rifuse in favore della sottoscritta procuratrice antistataria, spese del grado d’appello rifuse in favore della ricorrente”.
Ha resistito al ricorso l’ Università Ca’ Foscari di Venezia con memoria depositata il 7.06.2017, con cui ha contestato la fondatezza della domanda avversaria chiedendone il rigetto a fronte dell’assenza di buona fede in capo alla Dal [#OMISSIS#], la quale ben avrebbe potuto avvedersi dell’originario errore nella liquidazione della pensione provvisoria dovuto all’inesatta indicazione della retribuzione lorda in misura di Lit. 20.183.200 anziché in quella effettiva di Lit. 18.974.200, ben nota alla ricorrente e comunque facilmente rilevabile da un collaboratore amministrativo di VII livello quale la stessa Dal [#OMISSIS#]. A tal fine l’ Università concludeva chiedendo “il rigetto del ricorso, in quanto infondato”.
S’è altresì costituito in giudizio l’INPS con memoria depositata il 7.07.2017, associandosi alle deduzioni e richieste dell’ Università Ca’ Foscari e invocando in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, la rivalsa nei confronti della stessa Università in quanto ordinatore primario di spesa responsabile dell’indebito, con condanna di questa alla rifusione di quanto corrisposto dall’Istituto alla pensionata e ritenuto irripetibile.
A tal fine, l’INPS ha formulato le seguenti conclusioni:
in via principale
– rigettare la domanda del ricorrente, in quanto infondata;
in subordine, in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso:
–  accertare e dichiarare che l’ Università Ca’ Foscari di Venezia è tenuta a rifondere all’INPS le somme da questo corrisposte al pensionato e ritenute irripetibili e, per l’effetto, condannarlo a versare all’INPS le somme in questione. 
– Spese ed onorari di lite rifusi”.
Con memoria conclusiva depositata il 7.07.2017 la ricorrente ha ribadito e sviluppato gli argomenti posti a fondamento delle proprie ragioni e ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni già formulate.
All’odierna udienza le parti hanno discusso e concluso come da verbale, riportandosi alle proprie rispettive difese.
Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione.
CONSIDERATO
1. In via preliminare, si osserva come l’art. 21, co. 1, D. Lgs. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, abbia disposto la soppressione dell’INPDAP prevedendo la successione dell’INPS in tutti i relativi rapporti attivi e passivi.
La previsione, riconducibile a un’ipotesi di successione in universum jus fra Enti (Corte conti, Sez. Giur. Veneto, 14.01.2014, n. 19), determina la pacifica legittimazione passiva dell’INPS rispetto alla presente controversia, a fronte dell’integrale subentro e prosecuzione nei rapporti, da parte dell’Istituto convenuto, rispetto al soppresso INPDAP.
2. Le domande proposte dalla Dal [#OMISSIS#] a mezzo del ricorso sono in parte inammissibili e in parte fondate nei termini e per le ragioni che seguono.
È inammissibile la domanda preliminare avente a oggetto la dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione decennale del diritto dell’INPDAP (oggi INPS) di recuperare le somme erogate in eccedenza sino al 17.08.1997.
Detta domanda, infatti, già proposta dalla ricorrente nel primo grado di giudizio anteriore alla pronuncia d’appello, ha già trovato accoglimento nella sentenza n. 821/09 di questa Sezione che, in dispositivo, ha “dichiara(to)prescritto il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente erogate fino a tutto il 17.8.1997”.
Non avendo formato oggetto di specifico gravame e non essendo stato riformato in sede d’appello, detto capo della sentenza deve ritenersi passato in giudicato, non essendo perciò la corrispondente domanda passibile di (nuova) cognizione e pronuncia da parte di questo giudice del rinvio, cui la causa è stata rimessa in relazione agli altri capi – riformati – della sentenza appellata.
Di qui l’inammissibilità in parte qua del ricorso in riassunzione proposto dalla Dal [#OMISSIS#].
3. Nel merito, è fondata e merita essere accolta nei termini che seguono l’autonoma domanda principale proposta dalla ricorrente con cui, sin dal primo grado del giudizio – e, adesso, nella presente fase di riassunzione – s’è richiesta la dichiarazione d’illegittimità in sé dell’intero provvedimento dell’INPDAP in ragione (fra l’altro) della buona fede e del legittimo affidamento della Dal [#OMISSIS#], con conseguente irripetibilità per tali motivi dell’intero importo recato dal provvedimento stesso.
In tema di ripetizione d’indebito pensionistico, la giurisprudenza delle Sezioni Riunite di questa Corte, a seguito del percorso segnato dai noti arresti di cui alle pronunce n. 1/QM/1999, n. 7/QM/2007 e n. 2/QM/2012 è giunta infine a riconoscere, con quest’ultima decisione, che “lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del diritto-dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo”.
Il principio affermato implica – come rilevato dalla sentenza d’appello cui qui si è chiamati a dare seguito – che l’eventuale indebito formatosi per effetto di provvisoria liquidazione pensionistica ex art. 162 d.P.R. 1092/1973 possa (rectius: debba) essere sì ripetuto dall’amministrazione, facendo salva tuttavia la tutela della buona fede e del legittimo affidamento dell’accipiens, da riscontrare secondo una valutazione da eseguire per il tramite dell’apprezzamento, in fatto, di alcuni indici concreti, fra i quali in particolare (i) il decorso del tempo, misurato anche alla luce dei termini procedimentali, e comunque avendo a riferimento un orizzonte temporale di base triennale; (ii) la rilevabilità in concreto dell’errore da parte del percettore secondo il canone dell’ordinaria diligenza; (iii) le ragioni poste a fondamento della modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza da parte dell’amministrazione degli elementi necessari alla liquidazione definitiva; (iv) ogni ulteriore circostanza utile, fra cui lo stesso ammontare degli importi pagati in relazione a ciascuna rata.
In conseguenza di ciò, una volta rilevato in forza dei suddetti indici lo stato di buona fede e il legittimo affidamento sull’operato dell’amministrazione, quantunque accertata la natura indebita delle somme dovrà escludersene la ripetibilità in danno del percettore.
4. Nel caso di specie, proprio valorizzando gli elementi richiamati dalle Sezioni Riunite per rilevare lo stato soggettivo dell’accipiens risulta la buona fede della ricorrente e la situazione di legittimo affidamento venutasi a creare in capo a costei a seguito della condotta dell’amministrazione; situazione da cui deriva di per sé l’illegittimità dell’intero provvedimento impugnato, con conseguente fondatezza della domanda principale e assorbimento di ogni altra questione di merito proposta dalla ricorrente.
Assume rilievo in proposito anzitutto il dato temporale, espresso dal lungo tempo – oltre 14 anni – intercorso fra il riconoscimento del trattamento pensionistico provvisorio (i.e., dal 14.01.1992, giusta provvedimento del 4.10.1991) e la prima determinazione amministrativa che riscontrava l’indebito (i.e., il 7.02.2006, in forza della D.D. n. 190). 
A ciò si aggiunga la situazione soggettiva di buona fede della percettrice, che non ha in alcun modo concorso dolosamente a far verificare – o anche solo a propiziare – l’errore in cui l’amministrazione è incorsa.
D’altra parte, lo stesso errore non risultava ictu oculi percepibile dalla ricorrente mediante l’uso dell’ordinaria diligenza, atteso che, sui singoli ratei pensionistici ricevuti, l’eccedenza rispetto al quantum effettivamente spettante era assai contenuta e nient’affatto macroscopica, ammontando l’importo annuale lordo dovuto alla Dal [#OMISSIS#] a Euro 5.087,83, a fronte di una liquidazione provvisoria annuale fissata in Euro 5.412,05.
Peraltro, anche l’originaria causa dell’errore, riconducibile all’inesatta indicazione dell’ultima retribuzione lorda in sede di determinazione della pensione provvisoria, non era di immediata percepibilità da parte della ricorrente, la quale – per stessa affermazione dell’ Università – aveva a propria disposizione il cedolino retributivo mensile, in cui la somma corrisposta, oltreché essere misurata su base mensile anziché annuale (come invece nella determina di attribuzione della pensione provvisoria) risultava disaggregata e articolata nelle diverse voci che a vario titolo la componevano, così rendendo non prontamente riscontrabile l’erronea differenza, peraltro anch’essa di importo piuttosto limitato (i.e., fra Lit. 20.183.200 annue erroneamente considerate e Lit. 18.974.200 annue effettivamente corrisposte).
In tale prospettiva, ancora meno immediata era la rilevabilità della ridetta differenza muovendo – come prospettato dall’ Università – dal decreto rettorale n. 467/1991, nel quale non era neppure indicato l’ultimo stipendio lordo corrisposto, ricavabile solo indirettamente “dalla somma dello stipendio lordo in godimento dal 01/07/1990 (Lire 17.765.200) con l’incremento della RIA decorrente dal 01/01/1990 (Lire 1.209.000)” (nota Università , sub all. 1 al fascicolo Avvocatura).
Tutto quanto sopra rende evidenza del fatto che l’errore commesso dall’ Università nella determinazione del trattamento pensionistico provvisorio non era immediatamente riconoscibile dalla Dal [#OMISSIS#] secondo l’utilizzo dell’ordinaria diligenza.
A ciò si aggiunga, peraltro, che la stessa amministrazione ebbe a reiterare il medesimo errore, segnatamente con il primo provvedimento determinativo della pensione definitiva, risalente al 13.02.2002, in cui l’ammontare del trattamento pensionistico venne individuato nell’identica somma già stabilita in sede provvisoria. Né il fatto che il suddetto provvedimento mancò di produrre i propri effetti, non venendo registrato dalla Ragioneria Provinciale, induce un qualche mutamento di prospettiva, atteso che rimane confermata da un lato la perseveranza nell’errore – sino alla correzione dietro il sollecito della Ragioneria (sub doc. 5 fasc. originario INPDAP, presente anche nel fascicolo dell’ Università ) – da parte della stessa amministrazione universitaria, dall’altro l’ulteriore lasso di tempo trascorso, nelle more dell’adozione del provvedimento correttivo, durante il quale la Dal [#OMISSIS#] continuò a percepire la pensione provvisoria e a confidare nella bontà dell’operato dell’amministrazione; elementi entrambi idonei a confermare la sussistenza di una situazione di legittimo affidamento sulla correttezza dell’azione amministrativa da parte della ricorrente.
Oltretutto – ed è questo l’ulteriore parametro richiamato dalle Sezioni Riunite ai fini del vaglio sul legittimo affidamento dell’accipiens – l’amministrazione disponeva ab origine di tutti i dati necessari per l’esatta determinazione del trattamento pensionistico provvisorio, relativi in specie all’ultima retribuzione percepita in servizio dalla Dal [#OMISSIS#]; sicché, ancora una volta, l’errore originariamente commesso dall’amministrazione trova collocazione in una situazione di legittimo affidamento della ricorrente.
Complessivamente, dunque, sulla base degli elementi sintomatici definiti dalla richiamata giurisprudenza, deve riconoscersi nel caso di specie la sussistenza in capo alla ricorrente di un affidamento meritevole di tutela in relazione alle somme indebitamente percepite, affidamento da intendersi – alla luce del complessivo quadro fattuale riscontrato – alla stregua di “ingenerata convinzione della correttezza delle protratte percezioni” (cfr. Corte conti, Sez. Trentino Alto Adige-Trento, 2.03.2017, n. 8; 20.02.2014, n. 5; Sez. Giur. Friuli Venezia [#OMISSIS#], 20.10.2010, n. 184)
In senso contrario, neppure può rilevare la dichiarazione del 23.09.1991 con cui la Dal [#OMISSIS#] ebbe ad autorizzare ex ante recuperi per l’eventuale indebito pensionistico percepito, atteso che – come già affermato dalla Sezione d’Appello con decisione vincolante nella presente sede – detta dichiarazione è inidonea ad escludere di per sé il legittimo affidamento che la pensionata, pur nella consapevolezza della doverosità di eventuali recuperi, abbia potuto riporre sulla correttezza di quanto percepito mensilmente per un così lungo lasso di tempo. Tanto che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire in proposito come dichiarazioni di tal fatta abbiano l’effetto precipuo di rendere edotto il soggetto in ordine al meccanismo di determinazione provvisoria e successivo conguaglio del trattamento pensionistico, senza perciò incidere di per sé sull’affidamento relativo all’esattezza delle somme nelle more percepite (Corte conti, Sez. III Giur. Centrale Appello, 26.04.2017, n. 183; Sez. II Giur. Centrale Appello, 26.05.2017, n. 316).
5. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, stante la condizione di buona fede e legittimo affidamento della ricorrente in ordine alle somme percepite in eccesso a titolo di pensione provvisoria, merita accoglimento la domanda principale tesa a dichiarare illegittimo il provvedimento volto al recupero delle suddette somme, con conseguente necessaria condanna dell’amministrazione alla restituzione in favore della Dal [#OMISSIS#] delle somme complessivamente recuperate a tale titolo.
Su dette somme non spettano peraltro interessi legali né rivalutazione, atteso che l’importo costituisce oggettivamente, anche dal lato del percipiente, un indebito, e in relazione ad esso non è rinvenibile, in capo al pensionato, alcun credito previdenziale preesistente idoneo a dar luogo a rivalutazione o a maturazione d’interessi (Corte conti, SS.RR., n. 11/2015/QM).
L’accoglimento della domanda principale nei termini che precedono determina di per sé l’assorbimento della domanda subordinata proposta nel merito dalla ricorrente.
 6. L’accoglimento del ricorso principale impone invece l’esame della domanda subordinata di rivalsa avanzata dall’INPS, non avversata peraltro da parte dell’ Università .
In proposito, si chiarisce incidentalmente che detta domanda, volta a conseguire in ipotesi di dichiarata irripetibilità delle somme corrisposte alla pensionata il riconoscimento – in applicazione analogica del disposto di cui all’art. 8, co. 2, del d.P.R. n. 538 del 1986 – del diritto alla rivalsa nei confronti dell’ Università in quanto responsabile sostanziale della formazione dell’indebito, rientra pacificamente entro l’ambito della giurisdizione contabile.
La giurisprudenza di questa Sezione giurisdizionale (su tutte, cfr. sentenze n. 94 del 12.07.2017 e n. 186 del 18.11.2016, che richiamano a loro volta l’ormai consolidata giurisprudenza contabile, fra cui Corte dei conti, Sez. I Giur. Centrale Appello, 04.12.2012, n. 767; Sez. Giur. Lombardia, 8.06.2011, n. 363; Sez. Giur. Marche, 19.05.2008, n. 236), è infatti [#OMISSIS#] nel ritenere che spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sulle controversie in materia di rivalsa ex art. 8, co. 2, d.P.R. n. 538 del 1986 e assimilabili.
In analogo senso si sono peraltro ripetutamente pronunciate le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione (ex multis, Cass., Sez. Un., 8.06.2015, n. 11769; 17.11.2011, n. 24078; 14.03.2011, n. 5927; 27.04.2010, n. 9969; 16.11.2007, n. 23731; 28.05.2007, n. 12349), affermando espressamente che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti  si estende all’azione di rivalsa per il caso in cui l’ente di appartenenza del dipendente “sia tenuto a rifondere all’istituto erogatore della pensione quanto da quest’ultimo indebitamente corrisposto in relazione ad un trattamento pensionistico erroneamente liquidato a causa di inesattezza (non imputabile a dolo dell’assicurato) dei dati comunicati dall’ente datore di lavoro”. Ai fini del radicamento della giurisdizione è stato infatti ritenuto prevalere, sui soggetti coinvolti, il contenuto oggettivo del rapporto,“per cui è il contenuto pubblicistico del rapporto dedotto in giudizio l’elemento di discrimine della giurisdizione, anche se la vicenda specifica riguardi non già il pagamento del debito di pensione ma la rifusione di somme erroneamente corrisposte a tale titolo” (Cass., Sez. Un., 28.12.2007, n. 27178).
In [#OMISSIS#], detta domanda, qualificabile come “trasversale” (i.e., proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto), è perfettamente ammissibile a prescindere da una richiesta di differimento dell’udienza ex art. 269 o 418 c.p.c., risultando essa, da un lato, indirizzata verso una parte già evocata (e, in specie, altresì costituita) in giudizio, non potendo perciò ricondursi allo statuto processuale previsto per la chiamata del terzo ex art. 269 c.p.c.; dall’altro non essendo configurabile in termini di domanda riconvenzionale in senso tecnico (rivolta cioè dal convenuto contro l’attore) e perciò non assoggettata agli oneri di cui all’art. 418 c.p.c. (Cass., 12.08.2003, n. 12300), disposizione peraltro ritenuta, da buona parte della giurisprudenza, inapplicabile al (previgente) [#OMISSIS#] pensionistico in difetto di espresso richiamo ad opera dell’art. 5, co. 2, L. 205/2000 (Corte conti, Sez. Giur. Veneto, 17.07.2017, n. 95; 11.01.2016, n. 4; cfr. anche SS.RR., 21.02.2008, n. 2/QM).
Come affermato dall’INPS e non contestato dall’ Università , peraltro, neppure può valere al rigetto della domanda la disposizione di cui all’art. 2, co. 5, L. 183/2011, modificativo dell’art. 2, co. 3, L. 335/1995, a tenore del quale “al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1 [i.e., la gestione INPS, ex INPDAP, relativa alle categorie di personale con trattamento pensionistico a carico del bilancio dello Stato, cd. “C.T.P.S.”]. Tale apporto è erogato su base trimestrale, subordinatamente alla verifica delle effettive necessità finanziarie della citata gestione, riferite al singolo esercizio finanziario”.
Sul punto è sufficiente rilevare come la disposizione intenda semplicemente garantire sistematicamente il pagamento delle pensioni al personale dello Stato ed equiparato, iscritto alla gestione separata C.T.P.S., apportando trimestralmente la necessaria copertura finanziaria, che prima dell’entrata in vigore della legge n. 183/2011 avveniva attraverso la legge finanziaria annuale ovvero con altri interventi finanziari estemporanei.
In proposito, nonostante vi siano arresti giurisprudenziali di segno opposto, deve aderirsi a quell’orientamento secondo il quale la suddetta previsione, riconducibile a obiettivi generali di riequilibrio del bilancio della citata C.T.P.S., non va a interferire in alcun modo con le singole e specifiche fattispecie relative a minuti rapporti obbligatori trilateri, come quello intercorrente fra Università , Ente Previdenziale e pensionato in ragione di un’erogazione indebita eseguita dal secondo in conseguenza di un errore della prima. In questa prospettiva, anzi, l’azione di rivalsa mira a salvaguardare il principio dell’autonomia e reciproca indipendenza del bilancio dello Stato, nelle sue diverse articolazioni, e dell’Ente di previdenza (cfr. Corte conti, Sez. Giur. Veneto, 4/2016, cit.).
Da ciò consegue che “il ripiano trimestrale previsto dalla legge n. 183/2011 (…) non può in alcun modo valere a compensare gli indebiti originati da errori dell’ente ordinatore primario della spesa (cioè, in altri termini, operazioni gestionali non corrette e negligenti), ma solo squilibri di carattere strutturale (…). E dunque, ogni spesa indebita e non recuperabile a carico del bilancio dell’ente previdenziale causa un deficit che, secondo i principi generali, deve necessariamente essere ripianato da parte dell’amministrazione che lo ha determinato” (Corte conti, Sez. I Giur. Centrale Appello, 20.05.2015, n. 330; più di recente, Sez. III Giur. Centrale Appello, 22.05.2017, n. 235; 11.05.2017, n. 222; 3.05.2017, n. 209; Sez. Giur. Friuli Venezia [#OMISSIS#], 14.06.2017, n. 43, n. 41 e n. 40; Sez. Giur. Veneto, 12.07.2017, n. 94; 5.07.2017, n. 72; 30.01.2017, n. 16; 13.12.2016, n. 212; cfr. anche Sez. III Giur. Centrale Appello, 31.05.2013, n. 357).
7. Nel merito, la domanda di rivalsa è fondata e va accolta nei termini e per le ragioni che seguono.
L’art. 8, co. 2, del D.P.R. n. 538/1986, nel sancire il diritto di rivalsa dell’ente previdenziale verso il diverso ente (di appartenenza del dipendente) che abbia dato luogo, in conseguenza di un’erronea comunicazione, all’indebita liquidazione pensionistica definitiva o provvisoria, afferma un principio di carattere generale che, pur espresso a proposito delle casse pensioni gestite dagli ex Istituti di Previdenza, è da ritenere applicabile anche per i pensionati civili e militari dello Stato di cui alla C.T.P.S. in relazione alla disciplina dei rapporti di debito-credito fra ente previdenziale (ordinatore secondario) e amministrazione (ordinatore primario della spesa) (Corte conti, Sez. I Giur. Centrale Appello, 15.12.2016, n. 424; 330/2015, cit.; 17.01.2014, n. 78; 18.02.2013, n. 131; 767/2012, cit.; Sez. II Giur. Centrale Appello, 22.03.2016, n. 298; 4.11.2015, n. 764; 7.10.2015, n. 658).
Nel caso di specie, non v’è dubbio in ordine al fatto che l’errore posto alla base dell’indebito pensionistico sia stato commesso dall’ Università – che aveva peraltro a disposizione tutti gli elementi per addivenire alla corretta liquidazione della pensione – a mezzo del provvedimento n. 19930 del 4.10.1991, con il quale è stato attribuito alla Dal [#OMISSIS#] l’erroneo trattamento pensionistico provvisorio di Lit. 10.479.200 annue in ragione dell’inesatta indicazione dell’ultimo stipendio lordo percepito, determinato per errore in Lit. 20.183.200.
L’erronea liquidazione del trattamento fu tra l’altro ribadita dalla stessa Università in fase di determinazione della pensione definitiva giusta Determina n. 151 del 13.02.2002, successivamente corretta nel 2006 solo a seguito di segnalazione della competente Ragioneria Provinciale.
È dunque evidente come l’indebita erogazione di ratei pensionistici provvisori in eccesso a beneficio della ricorrente sia dipesa da esclusivo errore dell’ Università , a carico della quale va posto dunque l’esborso in eccesso, con conseguente accoglimento della domanda subordinata di rivalsa formulata dall’ordinatore secondario di spesa INPS.
Va per questo affermato il diritto di rivalsa dell’INPS nei confronti dell’ Università in relazione alle somme corrisposte in eccesso nei confronti della ricorrente e dichiarate irripetibili, con conseguente condanna della stessa Universitàa rimborsare all’INPS le suddette somme corrisposte alla Dal [#OMISSIS#], anche in conseguenza dell’esecuzione della presente sentenza, senza accessori.
8. Riguardo alla regolazione delle spese di causa, non è luogo a provvedere in ordine alle spese di giustizia, stante la sostanziale gratuità del giudizio pensionistico (Corte conti, Sez. I Giur. Centrale Appello, 1.03.2013, n. 165; 6.03.2013, n. 187). Mentre, a norma degli artt. 91 e 92 c.p.c. ratione temporis applicabili alla fattispecie, può disporsi l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, anche rispetto alla precedente fase in primo grado e al giudizio d’appello, alla luce dell’oscillante giurisprudenza maturata in relazione alle questioni oggetto della controversia, dell’inammissibilità della domanda preliminare in questa fase proposta dalla ricorrente, nonché della particolarità della fattispecie, caratterizzata dal rilascio di una dichiarazione sostanziale da parte della ricorrente (i.e., la lettera del 23.09.1991) che, pur irrilevante per disconoscerne il legittimo affidamento sull’indebito percepito, può aver comunque contributo a ingenerare le avverse erronee determinazioni e prospettazioni difensive.
P.Q.M.
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