Corte dei conti, sez. I, 18 aprile 2016, n. 156

Riliquidazione trattamento pensionistico – Buona fede

Data Documento: 2016-04-18
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

PENSIONI
C. Conti Sez. I App., Sent., 18-04-2016, n. 156
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello
Composta dai sig.ri Magistrati:
dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – [#OMISSIS#]
dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere relatore
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in appello in materia di pensioni civili, iscritto al n. 47759 del Registro di Segreteria, proposto dalla sig.ra M.T., rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] SFORZA, elettivamente domiciliata in Roma, presso il loro studio, alla via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n.24,
contro
l’INPS (gestione ex INPDAP) ed, ove occorra, l’UNIVERSITA‘ degli STUDI “La Sapienza” di ROMA;
avverso la sentenza n.347/2014 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione LAZIO, depositata l’11 aprile 2014.
Visto l’atto d’appello e gli atti tutti di causa.
Uditi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 12 gennaio 2016, il Relatore, Consigliere dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], l’avvocato [#OMISSIS#] SFORZA per parte appellante nonché l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per l’INPS; assente e non rappresentata in questo grado l’Università degli Studi di ROMA “La Sapienza”.
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata, il [#OMISSIS#] unico presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio ha accolto parzialmente il ricorso della sig.ra T.M., vedova del sig. V.A. (ex dipendente dell’Università di ROMA “La Sapienza”, deceduto in attività di servizio il 29/04/1994) volto ad ottenere la dichiarazione di irripetibilità della somma, pari a Euro 98.742,14 ed Euro 1.870,51, quale indebito per importi pensionistici in più, corrisposti fra il 29/04/1994 e il 30/04/2012, relativi ad un’erronea attribuzione di pensione alla signora T. medesima, in quanto rapportata alla pensione diretta del marito, [#OMISSIS#] causa e non a quella di reversibilità. A seguito di Ordinanza istruttoria, in prime cure, rivolta all’Università di Roma “La Sapienza” – con atto depositato in data 24/09/2013 – la medesima Università rilevò che l’errore che determinò l’indebito si era verificato [#OMISSIS#] successiva fase della messa in pagamento della pensione provvisoria, ad opera dell’amministrazione demandata ad effettuare il pagamento.
L’INPS resistente depositò in data 27 marzo 2014 una nota esplicativa in cui riferì che all’appellante vedova era stato liquidato trattamento provvisorio di reversibilità, pari al 100% di quello in godimento al marito, [#OMISSIS#] causa, anziché pari al 50%.
La sentenza di prime cure – accogliendo parzialmente il ricorso della sig.ra T. – ha dichiarato irripetibili gli importi pensionistici, anteriori al decennio (30/04/2002-30/04/2012) dalla comunicazione all’interessata del provvedimento di recupero pensionistico.
Con l’atto d’appello all’esame la sig.ra T. nel chiedere l’irripetibilità dell’intero debito, aveva avanzato anche contestuale istanza di sospensiva delle ritenute mensili, relative all’indebito, in considerazione della sussistenza del fumus [#OMISSIS#] juris (nel rilievo che l’interessata era impossibilitata a rendersi conto che il trattamento pensionistico non fosse quello spettante e perciò come esso fosse stato percepito in perfetta buona fede) e del periculum in mora, attesa l’età avanzata e lo stato d’invalidità dell’appellante, cui la decurtazione della pensione inciderebbe significativamente sulle ordinarie necessità di [#OMISSIS#].
Questa Sezione con Ordinanza n. 010/2015/A ha accolto l’istanza preliminare di sospensiva avanzata dalla sig.ra T.M. e ha fissato l’odierna udienza per l’esame di merito.
Con memoria del 31 ottobre 2014, l’INPS ha chiesto che venga rigettato l’appello, con conferma integrale dell’impugnata sentenza.
Con memoria del 14 dicembre 2015, parte appellante ha insistito nell’accoglimento dell’appello, in particolare per il rilievo del legittimo affidamento dell’interessata e della concreta imprevedibilità della liquidazione pen-
sionistica errata, attesa la liquidazione sempre uguale del trattamento pensionistico per ben diciotto anni.
All’odierna pubblica udienza – non costituita l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – l’avv. A. SFORZA ha richiamato i principi del legittimo affidamento di un trattamento pensionistico, erogato [#OMISSIS#] stesso importo per circa venti anni ed ha insistito nell’accoglimento dell’appello, per la buona fede della percepiente, trattandosi di un errore totalmente ascrivibile all’amministrazione. L’avvocato L. [#OMISSIS#], per l’INPS, ha invece insistito sul rigetto dell’appello.
Motivi della decisione
L’appello all’esame non merita accoglimento.
Il Collegio ritiene infatti corretto ed esente da qualsiasi censura il ragionamento del primo [#OMISSIS#], laddove – a fronte del riconosciuto errore dell’Amministrazione, datrice di lavoro e del ritardo con cui l’INPS ha richiesto le somme indebite in restituzione – ha comunque precisato la sicura buona fede dell’accipiens ed il suo legittimo affidamento, basato anche sul notevole lasso di tempo intercorso fra il 1 [#OMISSIS#] 1994 e il 30 aprile 2012, legittimo affidamento che, tuttavia, decede nel 2012 (esattamente il 30 aprile 2012), quando l’INPS richiede ufficialmente indietro le maggiori somme non dovute, rispetto alle quali – con riferimento peraltro alle sole somme entro la prescrizione decennale e, dunque, con salvezza della irripetibilità di quelle relative all’arco temporale 1/05/1994-30/04/2002 – non può invocarsi da parte dell’interessata alcun legittimo affidamento, trattandosi ictu oculi di ratei pensionistici non dovuti, in quanto calcolati erroneamente sull’intera pensione del [#OMISSIS#] causa e non sul 50% (reversibilità), fatto che poteva, in concreto, essere rilevato dall’interessata, con l’ordinaria diligenza. (Cfr., in tema, SS.RR. n. 2/2012/QM).
Ciò considerato, l’appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza qui impugnata.
Si liquidano in favore dell’INPS le spese di giudizio, che sono pari ad Euro1.000,00, oltre spese generali.
[#OMISSIS#] per le spese di giustizia
P.Q.M.
La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdi-
zionale Centrale di Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette
RIGETTA
l’appello della sig.ra M.T. (n.47759), e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 1.000,00, oltre spese generali.
[#OMISSIS#] per le spese di giustizia.
Così deciso in Roma, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 12 gennaio 2016.
Depositata in Cancelleria 18 aprile 2016.