Corte dei conti, sez. I, 20 luglio 2015, n. 442

Fondazione Accademia nazionale di danza – Irregolarità gestioni patrimoniali – Giurisdizione

Data Documento: 2015-07-20
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’ambito del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice contabile, il fatto che le fondazioni di diritto privato abbiano personalità giuridica di diritto privato non è ostativo al riconoscimento della loro natura di organismo di diritto pubblico, sempre che ricorrano tutti e tre i requisiti richiesti dall’art. 3, comma 26, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163: il requisito personalistico, trattandosi di soggetto dotato di personalità giuridica di diritto privato; il requisito dell’influenza dominante del soggetto pubblico, trattandosi di ente privato finanziato dall’ente pubblico socio, oltre che dotato di organo direzionale a designazione totalitaria di provenienza pubblica; il requisito teleologico, trattandosi di ente destinato a realizzare funzioni di carattere generale proprie dell’ente pubblico socio.

Contenuto sentenza

GIUDIZIO DI CONTO
C. Conti Sez. I App., Sent., 20-07-2015, n. 442
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – [#OMISSIS#]
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere rel.
Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
Dott. [#OMISSIS#] DELLA [#OMISSIS#] – Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello iscritto al n. 48406 del registro di Segreteria, proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale Lazio n. 657/2014, depositata in Segreteria il 2 settembre 2014.
Uditi, nel corso dell’udienza pubblica del 18 giugno 2015, il relatore Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; il rappresentante del Pubblico Ministero [#OMISSIS#] persona del V.P.G. [#OMISSIS#] de [#OMISSIS#]; l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], difensore della sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e, su delega dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per il sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Visti tutti gli atti introduttivi ed i documenti di causa.
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata, il [#OMISSIS#] territoriale ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nel presente giudizio instaurato sulla base di una presunta responsabilità di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rispettivamente [#OMISSIS#] della fondazione dell’Accademia nazionale di [#OMISSIS#] e direttore artistico della medesima.
Il danno, quantificato in Euro 611.000,00, sarebbe riconducibile a gravi irregolarità commesse [#OMISSIS#] gestione del patrimonio sino al 2009 e puntualmente indicate nell’atto introduttivo e [#OMISSIS#] sentenza impugnata.
In proposito, il [#OMISSIS#] di prima istanza ha rilevato che, poiché nell’odierna fattispecie la costituzione della fondazione Accademia nazionale di [#OMISSIS#] è direttamente riferibile alla fondatrice dell’opera, ed a lei esclusivamente, la natura privata della fondazione non è in discussione neppure sotto il diverso profilo prospettato relativo alla natura giuridica pubblica o privata prevista per gli enti di assistenza pubblica. Ciò, secondo il predetto [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] alla conclusione relativa alla non sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti.
La sentenza è stata impugnata dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio con atto depositato il 28 novembre 2014 con il quale si eccepisce errore di diritto per travisamento dei fatti e dei presupposti nonché per erronea e non pertinente applicazione della giurisprudenza della Suprema corte di cassazione. Sostiene in proposito l’appellante che il rapporto di servizio tra la Accademia nazionale di [#OMISSIS#] e la Fondazione sia innegabile ed essenziale, con conseguente inapplicabilità dei richiamati principi desunti dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.
Inoltre, la sentenza sarebbe censurabile per omessa decisione sulla questione di merito e per violazione del diritto Europeo.
In atti risultano depositate comparse di costituzione e risposta nell’interesse sia del signor [#OMISSIS#] che della signora [#OMISSIS#] con la quale, conclusivamente, si chiede la conferma della sentenza impugnata.
In occasione della odierna udienza le parti hanno confermato gli atti scritti.
Motivi della decisione
La questione rimessa all’attenzione di questo Collegio riguarda dunque esclusivamente la vicenda relativa alla sussistenza della giurisdizione del [#OMISSIS#] contabile la cui mancanza ha indotto il primo [#OMISSIS#] a ritenere assorbiti tutti gli altri elementi di contestazione emersi [#OMISSIS#] la prima fase del giudizio.
Sostiene l’appellante che [#OMISSIS#] decisione impugnata sarebbe stato ingiustamente ritenuto che la Fondazione Accademia Nazionale di [#OMISSIS#] non sia legata da vincolo “strettissimo” con l’AccademiaNazionale di [#OMISSIS#], tanto da ritenere entrambe come “due facce della stessa medaglia”. Secondo la prospettazione della Procura regionale infatti le due realtà costituirebbero organi tra loro strumentali, connessi e proiettati verso il medesimo risultato artistico educativo.
Se sul piano logico l’assunto dell’appellante può essere comprensibile e condivisibile, ciò tuttavia va riguardato diversamente sotto il profilo del riparto di giurisdizione.
Non va infatti dimenticato che, come già evidenziato dal [#OMISSIS#] di prime cure, la Fondazione deriva dall’Opera nazionale di [#OMISSIS#], istituita per volontà della fondatrice [#OMISSIS#] Borissenko che ha conferito l’iniziale patrimonio mobiliare. In conformità alle disposizioni testamentarie di quest'[#OMISSIS#], il patrimonio si è poi incrementato di ulteriori beni anche immobiliari. L’ente, riconosciuto come persona giuridica privata con D.P.R. n. 925 del 1963, ha subito poi una revisione statutaria nel 2007, che l’ha ridenominata Fondazione dell’Accademia Nazionale di [#OMISSIS#], ampliandone le finalità, ma non incidendo sulla sua natura di persona giuridica privata.
La modifica statutaria del 2007 appare, invero, dirimente ai fini del decidere poiché le nuove previsioni dello statuto indirizzano le attività della Fondazione individuando una serie di finalità che la Fondazione può perseguire anche autonomamente rispetto alla Accademia, per promuovere lo sviluppo delle discipline coreutiche e contribuire alla diffusione della disciplina della [#OMISSIS#] in ambito nazionale ed internazionale, sostenendo in via generale (e non solo a favore dell’Accademia) l’attività formativa, didattica e di produzione artistica, musicale e coreutica. Tale progressivo distacco del patrimonio della Fondazione dall’Accademia di [#OMISSIS#] fonda il convincimento che essa appare svincolata nelle proprie finalità e dunque [#OMISSIS#] destinazione dei proventi ed elargizioni alle finalità strettamente pubbliche seguite dall’Accademia.
Ciò appare rilevante sotto il profilo della giurisdizione poiché occorre tenere distinte le figure della fondazione di diritto privato da quella c.d. “di partecipazione”. Infatti, mentre [#OMISSIS#] fondazione prevista dal codice civile il patrimonio, successivamente al riconoscimento giuridico, diviene completamente autonomo rispetto alla figura del fondatore ed intangibile persino da quest'[#OMISSIS#], nelle fondazioni di partecipazione prevale l’ottica gestionale, per cui il patrimonio iniziale della fondazione è alimentato da ulteriori apporti conferimenti da parte degli enti “soci” proprio per assicurare la realizzazione degli scopi statutari.
Secondo l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato (ex multis, sezione quinta, sentenza numero 7393/2010) perché possa essere attribuita natura pubblicistica ad una persona giuridica di diritto privato occorre identificare la concorrenza di una serie di elementi: la costituzione da parte di un ente pubblico; il perseguimento di un fine pubblico da parte dell’ente di diritto privato; la presenza maggioritaria di fonti pubbliche di finanziamento; l’esistenza di controlli da parte di soggetti pubblici e l’ingerenza pubblica [#OMISSIS#] gestione dell’ente.
A sua volta, la Corte di cassazione (inter alia, Sezioni unite, sentenza numero 14.958/2011) ha aggiunto in materia un ulteriore tassello rispetto anche alla nota giurisprudenza, riportata anche dal [#OMISSIS#] di prima istanza, relativa al riparto di giurisdizione fra il [#OMISSIS#] contabile e [#OMISSIS#] civile, specificando che per le fondazioni di diritto privato il fatto che si tratti di personalità giuridica di diritto privato, come chiarito anche dalla Corte di giustizia (v. sentenza 15 [#OMISSIS#] 2003, [#OMISSIS#] causa C-214/00), non è ostativo al riconoscimento della natura di organismo di diritto pubblico, sempre che ricorrano tutti e tre i requisiti richiesti dall’articolo tre, comma 26, del decreto legislativo numero 163/2006: a) il requisito personalistico, trattandosi di soggetto dotato di personalità giuridica di diritto privato; b) il requisito dell’influenza dominante del soggetto pubblico, trattandosi di ente privato finanziato dall’ente pubblico socio, oltre che dotato di organo direzionale a designazione totalitaria di provenienza pubblica; c) il requisito teleologico, trattandosi di ente destinato a realizzare funzioni di carattere generale proprie dell’ente pubblico socio.
Nell’ipotesi scrutinata, pertanto, anche sotto il profilo della violazione del diritto Europeo, così come prospetttao dall’appellante, non sembra a questo Collegio che possano ricorrere, come già evidenziato, i requisiti per poter affermare la giurisdizione del [#OMISSIS#] contabile, affermandosi come consolidata la natura privatistica dell’ente in riferimento.
D’altra parte, come già riportato [#OMISSIS#] sentenza impugnata, lo stesso Prefetto di Roma nel 2014 ricordava (nota 80269 dell’ 8 aprile 2014) che l’esistenza della Fondazione, quale persona giuridica riconosciuta, si giustifica con le finalità che le ha impresso l’istitutrice, e che il venire meno di tali finalità determinerebbe il venire meno degli elementi a fronte dei quali tale riconoscimento è stato effettuato.
Se si considera da [#OMISSIS#] che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha chiarito che la giurisdizione della Corte dei conti sussiste sul danno arrecato da un privato per l’illegittima distrazione del denaro pubblico dal fine per cui è stato erogato, e che tale giurisdizione [#OMISSIS#] esclusa sul danno sofferto da un privato per l’illegittima gestione del proprio denaro, anche qualora tale denaro sia confluito in [#OMISSIS#] per apporti pubblici, la giurisdizione del [#OMISSIS#] contabile non può essere affermata in una fattispecie, come quella presente, [#OMISSIS#] quale i convenuti (pur rivestendo contemporaneamente cariche in seno alla Accademia ed alla Fondazione) sono stati chiamati a rispondere del danno arrecato alla Fondazione, e cioè ad un soggetto di diritto privato.
Pertanto e conclusivamente il Collegio ritiene che l’appello proposto dalla Procura regionale non possa essere accolto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
[#OMISSIS#] per le spese.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI – I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
Respinge l’ appello iscritto al n. 48406 del registro di Segreteria, proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale Lazio n. 657/2014, depositata in Segreteria il 2 settembre 2014.
[#OMISSIS#] per le spese.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Roma, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 18 giugno 2015.
Depositata in Cancelleria 20 luglio 2015.