[X] È infondata la tesi secondo cui, al fine del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità per gli studenti universitari orfani maggiorenni, occorre che l’orfano debba necessariamente essere in possesso del requisito dell’iscrizione all’università con frequentazione degli studi in regolare corso (e cioè non in fuori corso) al momento in cui avviene il decesso del dante causa, non emergendo ciò dalla lettera della norma; in effetti, l’unico riferimento temporale che viene imposto è il limite del ventiseiesimo anno di età, oltre il quale il beneficio non potrà più essere corrisposto. Ai fini della spettanza del diritto alla pensione di reversibilità per gli studenti universitari orfani maggiorenni occorre tener conto della nuova strutturazione degli studi universitari, che ha previsto due distinti livelli nella formazione degli studenti, con la laurea triennale o di primo livello, che a sua volta dà accesso ai corsi di laurea specialistica o magistrale nello stesso ambito disciplinare. Tale riforma, introducendo la scissione del corso universitario in due fasi distinte, sebbene tra loro interdipendenti, incide evidentemente sull’interpretazione dell’art. 22 l. 21 luglio 1965, n. 903. La nuova organizzazione universitaria, pertanto, ha introdotto la possibilità che l’iscrizione alla seconda fase possa anche avere luogo anche dopo un certo lasso di tempo dal termine della prima, proprio perché si tratta di due diversi titoli di studio. Sicché, in caso di iscrizione a un corso di laura specialistica, deve ritenersi riproposta la situazione di studente. Di conseguenza, l’accertamento della sussistenza del diritto contestato non può che fondarsi sul riscontro degli altri requisiti di legge, costituiti dalla condizione dell’essere a carico del genitore al momento del decesso e dal limite del 26° anno di età.
Corte dei conti, sez. I, 31 agosto 2017, n. 306
Pensione di reversibilità per studenti universitari orfani maggiorenni – Fuori corso – Laurea specialistica
SENTENZA n. 306/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore [#OMISSIS#] Presidente f.f.
Dott.ssa [#OMISSIS#] LORETO Consigliere relatore
Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Consigliere
Dott.ssa [#OMISSIS#] BARISANO Consigliere
Dott.ssa [#OMISSIS#] CORSETTI Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello in materia di pensioni civili, iscritto al n. 50184 del Registro di Segreteria, proposto dall’’INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore dr. [#OMISSIS#] Crudo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via [#OMISSIS#] Beccaria n. 29;
avverso la sentenza n. 210/2015 depositata il 16.04.2015, della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Puglia;
e nei confronti di VITI [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’Avv. [#OMISSIS#] Pagliani, elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza Prati degli Strozzi n. 26, presso lo studio dell’Avv. [#OMISSIS#] Lamarra;
Visti gli atti e documenti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 5 luglio 2016, il Consigliere relatore dott.ssa [#OMISSIS#] Loreto, l’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’INPS, nonché l’Avv. [#OMISSIS#] Lamarra, in delega, per l’appellato;
FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice unico presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia ha accolto il ricorso del signor [#OMISSIS#] VITI, accertando il diritto di quest’ultimo a percepire, quale studente universitario maggiorenne, orfano e a carico della pensionata Russo Rosa [#OMISSIS#] (deceduta il 16.01.2008), il trattamento pensionistico di reversibilità dalla data del decesso della dante causa, per tutto il corso di studi universitari e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Avverso tale sentenza ha prodotto appello l’INPS, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 41, della L. n. 335 del 1995, dell’art. 22 della legge n. 903 del 1965 e dell’art. 82, comma 2, del DPR n. 1092 del 1973.
In sintesi, l’Istituto appellante ha sostenuto che secondo la normativa vigente il legislatore ha voluto subordinare il beneficio della pensione di reversibilità in favore degli orfani maggiorenni studenti universitari sia alla regolarità del corso di studi universitario prescelto, sia al limite anagrafico insuperabile del 26° anno di età, con la conseguenza che la perdurante iscrizione all’ Università , oltre l’ordinaria durata del corso di studi, non consente l’erogazione del trattamento pensionistico di reversibilità. Questa circostanza si sarebbe verificata nel caso di specie, in cui il signor [#OMISSIS#] VITI, alla data del decesso della dante causa (16 gennaio 2008), non era in corso con la durata legale del corso di studi frequentato. L’INPS ha citato in proposito giurisprudenza conforme.
L‘Istituto ha chiesto pertanto la riforma della sentenza impugnata con conseguente declaratoria del diritto dell’INPS di ripetere quanto versato nelle more del gravame.
Con memoria depositata il 26.05.2016 si è costituito il signor [#OMISSIS#] VITI, con il patrocinio dell’Avv. [#OMISSIS#] Pagliani, il quale ha in primo luogo eccepito l’inammissibilità del gravame per difetto di rappresentanza sostanziale e processuale da parte del procuratore speciale dott. [#OMISSIS#] Crudo e per carenza di alcuni requisiti nella procura speciale alle liti.
Nel merito, l’appellato ha contestato la fondatezza dei motivi di appello dell’INPS, precisando che, come risulta da documentazione versata agli atti del giudizio di primo grado, alla data del decesso della propria madre egli non aveva perso il requisito di studente universitario poiché, oltre ad essere iscritto al primo anno fuori corso relativamente alla prima fase di studi, conseguita la laurea (triennale) di primo livello, aveva intrapreso, ancora infraventiseienne, la prosecuzione degli studi, il tutto da intendersi un continuum all’interno della carriera universitaria secondo la riforma universitaria e l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte dei conti.
Ha chiesto pertanto la conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Alla pubblica udienza del 5 luglio 2016, udito il relatore, le parti si sono riportate agli atti scritti.
DIRITTO
1.Deve essere respinta, in quanto infondata, l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di rappresentanza sostanziale e processuale del dott. [#OMISSIS#] Crudo, Dirigente generale della Direzione Centrale Pensioni, in quanto la delega a rappresentare l’Istituto risulta a lui rilasciata dal Presidente p.t. dell’INPS con atto del Notaio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in Roma, rep. n. 80926 – Rog. 21537 del 23 giugno 2015.
2.Parimenti, appare destituita di fondamento la censura di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale alle liti, che, seppure rilasciata a margine dell’atto di appello, ad avviso di parte appellata risulterebbe carente in quanto priva della data, degli estremi della sentenza impugnata e della volontà della parte ricorrente di legittimare il difensore al patrocinio nella presente fase di giudizio.
Al riguardo si osserva che, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi la norma richiede soltanto che l’autografia della sottoscrizione della parte sia certificata dal difensore.
Ha infatti chiarito la Corte di cassazione: “allorché la procura sia apposta in margine o in calce al ricorso, venendo a costituire un corpus inscindibile con esso ed essendo quindi inequivocabile la volontà della parte di proporre quello specifico mezzo di gravame, la specialità è garantita indipendentemente dalle espressioni adoperate nella redazione dell’atto; deve quindi essere valorizzata la posizione topografica della procura, idonea al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l’atto accede” (Cass. civ., sez. II n. 15509/2000; Cass., SS.UU., n. 2646/1998).
Inoltre, è stato puntualizzato che la mancanza di data nella procura speciale non produce nullità della procura, dovendo la stessa essere apprezzata con riguardo all’atto che la contiene, alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso (Cass.civ. sez. Lav. n. 18915/2012 ).
3. Nel merito, come sopra esposto, l’INPS ha negato il trattamento di reversibilità, chiesto dal sig. [#OMISSIS#] VITI, in quanto il medesimo, alla data di decesso della madre (16 gennaio 2008), risultava iscritto fuori corso per il conseguimento della laurea triennale e dunque non in possesso del requisito della “attualità dello stato di studente”; quindi secondo l’assunto dell’Istituto appellante, il trattamento di reversibilità spetterebbe solo nell’ipotesi in cui il decesso del lavoratore avvenga durante il periodo di iscrizione del figlio superstite ad uno degli anni accademici che costituiscono il corso legale di laurea.
In proposito va rammentato che ai sensi dell’art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, nel caso di decesso del pensionato o assicurato spetta il trattamento di reversibilità a favore dei figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, pur se maggiorenni e fino al compimento del ventunesimo anno di età qualora frequentino una scuola media professionale, e per tutta la durata del corso legale di studi, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l’ Università .
La ratio di tale estensione si coglie nell’ intento del legislatore di assicurare al giovane orfano la concreta possibilità di concludere il ciclo di studi intrapreso, in quelle non rare circostanze in cui ciò sia reso difficoltoso o dal ritardo nella iscrizione (dovuto ad una protrazione del ciclo di studi precedente), o dalla maggiore durata legale del corso di laurea prescelto rispetto ad altri.
Detto principio, del tutto condiviso da questo Giudice, trova giustificazione nella finalità – chiaramente perseguita dal legislatore – di garantire il sostegno economico all’orfano, studente universitario infraventiseienne, in funzione dell’effettività del diritto allo studio che la permanenza in vita del genitore avrebbe a lui garantito.
Da quanto sopra esposto si rileva l’infondatezza della tesi dell’INPS secondo cui, al fine del riconoscimento del diritto di cui trattasi, occorre che l’orfano maggiorenne debba necessariamente essere in possesso del requisito dell’iscrizione all’ università con frequentazione degli studi in regolare corso (e cioè non in fuori corso) al momento in cui avviene il decesso del dante causa, non emergendo ciò dalla lettera della norma; in effetti, l’unico riferimento temporale che viene imposto è il limite del ventiseiesimo anno di età, oltre il quale il beneficio non potrà più essere corrisposto (Corte conti, Sez. giur. Toscana, n. 1022/2000; Sezione Liguria, n. 396/2007; Sez. Sardegna, n. 713/2011; Sez. Piemonte, n. 126/2011; Sez. Puglia, n. 317/2012).
Nel caso in esame, la madre del signor VITI è deceduta il 16 gennaio 2008 e l’interessato – iscritto fuori corso (nella laurea “triennale”) stava ormai per completare il primo ciclo di studi; egli infatti, laureatosi in economia e commercio il 13.10.2008 – si era poi iscritto alla seconda fase di studi per il conseguimento della laurea specialistica, come documentato dalla relativa certificazione rilasciata dall’ Università degli Studi di Bari, in atti.
Nella situazione qui esaminata il sig. [#OMISSIS#] VITI aveva dunque conseguito la laurea di primo livello dopo il decesso del genitore, concludendo tale fase di studi nella posizione di fuori corso; successivamente l’interessato si era iscritto al corso di laurea specialistica, mantenendo nuovamente lo status di studente.
Come già osservato su analoga fattispecie (cfr. Corte dei conti Sez. I App. sent. n. 605/2009), ai fini della spettanza del diritto de quo occorre in tali ipotesi tener conto della nuova strutturazione degli studi universitari, introdotta dalla riforma di cui alla legge n. 127/1997, che ha previsto due distinti livelli nella formazione degli studenti, con la laurea triennale o di primo livello, che a sua volta dà accesso ai corsi di laurea specialistica o magistrale nello stesso ambito disciplinare.
Tale riforma, introducendo la scissione del corso universitario in due fasi distinte, sebbene tra loro interdipendenti, incide evidentemente sull’interpretazione della cennata disposizione, atteso che il menzionato articolo 22 è contemplato da una fonte normativa del 1965, in un periodo in cui era vigente la precedente struttura dei Corsi universitari di laurea, basata su un percorso formativo unico della durata di almeno quattro ovvero più anni (Sez. I app. n. 605/2009; Sez. Giur. Toscana, n. 459 del 2008).
La nuova organizzazione universitaria, pertanto, ha introdotto la possibilità che l’iscrizione alla seconda fase possa anche avere luogo, ad es., dopo un certo lasso di tempo dal termine della prima, proprio perché si tratta di due diversi titoli di studio.
Nella vicenda che qui occupa, lo studente era fuori-corso con riferimento al primo livello di studi universitari, che però era già in via di ultimazione allorché si sono prodotte le condizioni per la richiesta della pensione di reversibilità, cui ha fatto seguito l’iscrizione al secondo livello di studi universitari, finalizzato al conseguimento della laurea specialistica, che ha così riproposto la situazione di studente. Di conseguenza, l’accertamento della sussistenza del diritto contestato non poteva che fondarsi sul riscontro degli altri requisiti di legge, costituiti dalla condizione dell’essere a carico del genitore al momento del decesso e dal limite del 26° anno di età; elementi entrambi sussistenti e non in contestazione.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, correttamente la sentenza di primo grado ha riconosciuto al signor [#OMISSIS#] VITI il diritto al trattamento di reversibilità dalla data di decesso della madre e per la durata dell’intero ciclo universitario, non oltre comunque il compimento del ventiseiesimo anno di età.
L’appello dell’INPS deve pertanto essere respinto. Sono poste a carico dell’Istituto, in ragione della soccombenza, le spese legali sostenute dal signor [#OMISSIS#] VITI per la difesa in giudizio, che si liquidano equitativamente in euro 1.000,00 oltre spese generali (5%), IVA e CPA.
Nulla per le spese di giustizia.
P. Q. M.
La Corte dei conti – Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunziando,
– RIGETTA l’appello in epigrafe, proposto dall’INPS avverso la sentenza n. 210/2015, depositata il 16.04.2015, della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia;
– PONE a carico dell’appellante le spese legali sostenute dal signor [#OMISSIS#] VITI per la difesa nel presente giudizio, che si liquidano equitativamente nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre spese generali (5%), IVA e CPA.
Nulla per le spese di giustizia.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.07.2016.
Depositata in Segreteria il 31 AGO.2017