Corte dei conti, sez. II, 1 dicembre 2015, n. 848

Professori e ricercatori universitari – Aspettativa senza assegni – Ricongiunzione periodi contributivi

Data Documento: 2015-12-01
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 7, comma 1, l. 30 dicembre 2010, n. 240 stabilisce che “i professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale”. Viene in tal modo espressamente chiarito che l’aspettativa è “senza assegni” – ovverosia senza oneri per l’amministrazione di appartenenza – e che il “trattamento economico e previdenziale” è a carico del soggetto presso il quale il professore o ricercatore è chiamato a svolgere l’“attività”. Dunque, non sussiste l’obbligo per l’università di appartenenza di effettuare i versamenti contributivi all’INPS in favore del ricercatore durante il suo periodo di aspettativa.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai magistrati
dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] relatore
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Consigliere
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Consigliere
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Consigliere
dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull’appello n. 49369 del registro di segreteria, proposto dal Politecnico di Milano, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], contro il sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], e control’INPS, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Lombardia n. 38 del 6.3.2015.
Visti gli atti del giudizio;
Uditi all’udienza del 26.11.2015 l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per delega dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Ritenuto in
FATTO
1. L’ing. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ricercatore presso il Politecnico di Milano, ha chiesto di essere collocato in aspettativa senza assegni dal 1°.10.2012 al 30.4.2015 per svolgere l’incarico di Assistant Professor presso l’Università di Pittsburg. Con decreti n. 2115 del 2.8.2012 e n. 303 del 30.1.2014, il Politecnico ha accolto la richiesta, ma ha disposto “a carico del dott. [#OMISSIS#] il pagamento del trattamento economico e previdenziale di € 19.058,63”.
2. L’ing. [#OMISSIS#] ha proposto un ricorso avverso la richiesta di pagamento.
Il ricorso è stato accolto dalla Sezione giurisdizionale per la Lombardia, che con sentenza n. 38/2015 ha “dichiarato l’obbligo del Politecnico di Milano ad effettuare i versamenti contributivi all’INPS in favore del dott. [#OMISSIS#] per il periodo in cui lo stesso è stato collocato in aspettativa senza assegni, con diritto di rivalsa nei confronti dell’Università straniera presso cui lo stesso presta servizio [#OMISSIS#] detto periodo”. Ha invece “escluso l’obbligo del dott. [#OMISSIS#] al pagamento, in favore del Politecnico di Milano, del trattamento economico e previdenziale per l’importo di € 19.058,63”.
3. Con l’appello in esame, il Politecnico di Milano ha chiesto la riforma della sentenza sostenendo: va applicato “il principio del divieto di duplicazione della contribuzione per il medesimo periodo lavorativo”; in esecuzione della sentenza impugnata l’ing. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] subirebbe, per lo stesso periodo, una “doppia trattenuta previdenziale”; “l’aspettativa” dell’ing. [#OMISSIS#] “viene qualificata espressamente <senza assegni>” dalla legge; la “rivalsa” prospettata dalla Sezione potrebbe risultare impossibile; anche il ricorrente ha manifestato la “propria volontà di non volere il versamento contributivo in Italia”.
4. Il 21.7.2015 è stata depositata una nota dell’Avvocatura Generale dello Stato dell’8.6.2015 [#OMISSIS#] quale si esclude, per l’“ipotesi di incarico presso organismi internazionali in paesi extra U.E.”, che “l’Amministrazione di appartenenza si faccia carico del pagamento della contribuzione”.
Con ordinanza n. 55/2015, è stata respinta un’istanza di sospensione in via cautelare dell’esecutività della sentenza impugnata.
5. Con memoria del 20.10.2015, l’INPS ha sostenuto che la sentenza impugnata risulta “ben motivata ed esente da vizi logici e giuridici sicché l’INPS non può che ribadire l’esistenza dell’obbligo in capo al datore di lavoro, in questo [#OMISSIS#] il Politecnico di Milano, a versare alla gestione previdenziale i contributi figurativi del proprio personale in aspettativa senza assegni”; ha affermato che l’art. 163 del d.P.R. n. 917/1986 esclude solo una “doppia imposizione fiscale a carico del contribuente”, non anche la “doppia contribuzione”, [#OMISSIS#] fattispecie peraltro insussistente; ha ancora sostenuto che “la ricongiunzione in materia” è “comunque attivabile nei casi espressamente previsti”; ha chiesto in conclusione il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
6. Con memoria del 4.11.2015, l’appellato ha sostenuto che l’appello non contiene “la specifica indicazione delle parti della complessa sentenza di primo grado che si intendeva impugnare” e nemmeno “la dichiarazione di valore della controversia ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. necessaria <a pena di inammissibilità>”; “dal dettato normativo risulta pacifico che i soggetti e gli organismi presso i quali i professori e ricercatori sono collocati in aspettativa provvedono al relativo trattamento economico e previdenziale”; “in forza del combinato disposto dell’art. 13, dpr n. 382/1980 e dell’art. 3, l. n. 1078/1966, le trattenute previdenziali (relative al trattamento di quiescenza) sono espressamente a carico dell’amministrazione di appartenenza ovvero, nel [#OMISSIS#] di specie, il Politecnico di Milano”; senza una “domanda amministrativa” dell’interessato “non è ammessa” la ricongiunzione prevista dalla legge n. 29/1979; l’Università di Pittsburg “non rientra [#OMISSIS#] tra gli organismi internazionali” previsti dall’art. 7, comma 2, della legge n. 240/2010; “persino nel [#OMISSIS#] in cui operasse l’istituto della ricongiunzione < a carico dell’interessato> e il ricorrente l’avesse richiesta (il che non è), non potrebbe in alcun modo essere addossato al ricorrente l’onere contributivo”. Ha chiesto pertanto il rigetto dell’appello.
7. All’udienza del 26.11.2015, le parti hanno ribadito le loro argomentazioni e richieste. L’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in particolare, ha evidenziato come la ricostruzione del sistema proposta [#OMISSIS#] nota dell’Avvocatura Generale dello Stato tuteli tutti “gli interessi in gioco”, del Politecnico, dell’INPS e dello stesso sig. [#OMISSIS#].
Considerato in
DIRITTO
1. Le eccezioni pregiudiziali prospettate [#OMISSIS#] comparsa del 13.7.2015 sono infondate.
Infatti, l’appellante ha chiaramente impugnato il capo della sentenza n. 38/2015 [#OMISSIS#] quale viene “dichiarato l’obbligo del Politecnico di Milano ad effettuare i versamenti contributivi all’INPS in favore del dott. [#OMISSIS#] per il periodo in cui lo stesso è stato collocato in aspettativa senza assegni, con diritto di rivalsa nei confronti dell’Università straniera presso cui lo stesso presta servizio [#OMISSIS#] detto periodo”. Inoltre, l’art. 152 bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile non è compreso tra le disposizioni richiamate dall’art. 5 della legge n. 205/2000 e non è pertanto applicabile ai giudizi pensionistici davanti a questa Corte.
2. L’art. 7, comma 1, della legge n. 240/2010 stabilisce che “i professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo [#OMISSIS#] di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale”. Viene in tal modo espressamente chiarito che l’aspettativa è “senza assegni” – ovverosia senza oneri per l’amministrazione di appartenenza – e che il “trattamento economico e previdenziale” è a carico del soggetto o organismo presso il quale il professore o ricercatore è chiamato a svolgere l’“attività”.
3. In conclusione, l’appello in esame va accolto e la sentenza impugnata va per conseguenza riformata. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale d’appello,
accoglie l’appello in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Lombardia n. 38 del 6.3.2015, dichiara che non sussiste l’obbligo del Politecnico di Milano di effettuare i versamenti contributivi all’INPS in favore del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per il periodo in cui lo stesso è stato collocato in aspettativa senza assegni per un incarico presso l’Università di Pittsburg. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono complessivamente liquidate, a favore del Politecnico di Milano e per ambedue i gradi di giudizio, in 2.000,00 (duemila/00) euro a carico del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e in 2.000,00 (duemila/00) euro a carico dell’INPS.
Così deciso in Roma, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 26 novembre 2015.                          
Depositata in Segreteria il 1 dic. 2015