Corte dei conti, sez. II, 19 aprile 2016, n. 423

Indebito utilizzo di risorse pubbliche – Notizia di danno – Colpa grave

Data Documento: 2016-04-19
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 17, comma 30-ter, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, secondo l’interpretazione che del medesimo hanno fornito in sede nomofilattica le Sezioni riunite della Corte dei conti, da un lato, impone che – indipendentemente dalla fonte dalla quale essa è tratta – la notizia di danno sia specifica e concreta; dall’altro lato consente di ritenere che, nel contesto di un’istruttoria validamente avviata, la cognizione di altre notizie possa modificare sul piano oggettivo e soggettivo l’originario contesto istruttorio senza che ciò comporti la sanzione di nullità degli atti.La legge non richiede l’esistenza di una fonte qualificata di informazione, ma unicamente determinate caratteristiche oggettive (specificità e concretezza) di detta notizia e quindi, qualora l’informazione confidenziale – che è notoriamente un mezzo per avviare le indagini preliminari consentito (cfr. art. 203 c.p.p.) – identifichi con adeguata sicurezza, nei suoi elementi essenziali, un illecito contabile, tale fonte potrà costituire – a prescindere dalla sua provenienza – il presupposto richiesto dalla legge per l’avvio dell’attività istruttoria del Procuratore regionale.In applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida, maggiore liquidità della questione significa che, nell’ipotesi del rigetto della domanda, occorre dare priorità alla ragione più evidente, più pronta, più piana, che conduca ad una decisione indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito.La natura essenzialmente normativa del giudizio in ordine alla sussistenza della colpa grave impone al giudice una doppia valutazione. In primo luogo, occorre individuare il fondamento normativo della regola a contenuto cautelare che esprime, in termini di prevedibilità, prevenibilità ed evitabilità, la misura della condotta – diligente, perita e prudente – sulla quale il legislatore ha riposto l’affidamento per prevenire ed evitare il rischio di conseguenze patrimoniali negative per l’erario. Conseguentemente, se ne verificherà la conoscenza, o la conoscibilità da parte dell’agente e le condizioni di operatività nelle quali sono state poste in essere le condotte. Definito in tal modo il parametro oggettivo di riferimento del titolo soggettivo della colpa grave, occorrerà accertare, in concreto, il grado di esigibilità della condotta normativamente prevista in ragione delle condizioni concrete della gestione.

Contenuto sentenza

GIUDIZIO DI CONTO
C. Conti Sez. II App., Sent., 19-04-2016, n. 423
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
IIª SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai seguenti magistrati
dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], – [#OMISSIS#]
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], – Consigliere
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], – Consigliere
dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], – Consigliere relatore
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], – Consigliere
riunita in [#OMISSIS#] di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 38839 promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti per la regione Trentino Alto [#OMISSIS#] sede di Bolzano
AVVERSO
la sentenza n. 7 del 19.03.2010 della Sezione giurisdizionale per la regione Trentino Alto [#OMISSIS#] sede di Bolzano, non notificata,
CONTRO
– la sig. a R.F., rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'[#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] 5;
APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE (39557)
– il sig. G.B., rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'[#OMISSIS#] in Roma, viale [#OMISSIS#], n. 6;
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE (39562)
– la sig. a R.B. ed i sigg.ri W.G., F.S., A.S. e G.V., tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'[#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] 5;
APPELLATI ED APPELLANTI INCIDENTALI (39563)
– il sig. J.D., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'[#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] 5;
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE (39636)
– il sig. G.M., rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dal Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'[#OMISSIS#] in Roma, via A. Gramsci, n. 36;
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE (39645)
– il sig. J.E., rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'[#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n. 5.
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE (39649)
Uditi [#OMISSIS#] pubblica udienza del 22.03.2016 il relatore, consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], la Procura generale in persona del Vice Procuratore generale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], l’avv. [#OMISSIS#], l’avv. [#OMISSIS#], l’avv. [#OMISSIS#], l’avv. [#OMISSIS#], l’avv. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] su delega dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Svolgimento del processo
1.- Con la sentenza in epigrafe la sezione territoriale, in parziale accoglimento delle richieste del Pubblico ministero, ha riconosciuto la responsabilità amministrativa dei signori D., S., B. e S. per il danno erariale causato alla [#OMISSIS#] Università di Bolzano in conseguenza di una serie di spese dai medesimi compiute perlopiù per occasioni conviviali e ricreative quali cene sociali anche con slittate notturne, commiati dalle funzioni di rettore, cene di [#OMISSIS#] con i dipendenti, “castagnate” ed altre, non rispondenti alle esigenze di rappresentanza dell’ente, non riconducibili all’attività didattiche di ricerca dell’Università e disposte con imperdonabile leggerezza, in spregio per il denaro pubblico e con grave trascuratezza delle più elementari regole del corretto agire amministrativo.
In tale contesto, tralasciando le spese effettuate con carta di credito, pure oggetto di contestazione, per altre spese della stessa natura di quelle precedentemente esaminate la Sezione non ha ritenuto di poter accogliere la domanda del requirente per mancanza, da un lato, di una sufficiente prova circa l’imputabilità di tali spese sul piano causale ai convenuti, dall’altro lato, per l’insufficienza degli elementi di prova attinente alla gravità della colpa dei convenuti, respingendo la domanda di condanna nei confronti dei signori M., F., E., V., B., G., compensando le spese legali per quest’ultimi.
2.- Con appello notificato il 11.10.2010 e il 12.10.2010 e depositato in data 26.10.2010 il Procuratore regionale appellante, dopo aver sottolineato come la sentenza, pur stigmatizzando con la più netta riprovazione sociale le spese in esame, avesse poi assolto parte dei convenuti perché mancava la prova della colpa grave degli stessi, ovvero la prova della diretta riconducibilità delle spese ai singoli, ha affidato l’accoglimento del proprio gravame a tre motivi d’appello:
1.- violazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla posta di danno relativa alle spese operate con la carta di credito contestate;
2.- omessa e contraddittoria motivazione della sentenza nel capo che aveva escluso dalla condanna di una serie di spese di importo notevolmente superiore, sempre illecite e, comunque direttamente riconducibili ai convenuti;
3.- manifesta contraddittorietà della sentenza laddove prima aveva affermato la sicura qualità di spreco di risorse pubbliche delle spese in parola imputandole a chi le aveva disposte, approvate o comunque tollerate, e poi hai escluso la responsabilità dei convenuti in quanto non avrebbero potuto rispondere di spese non ordinate direttamente, anche se dette spese si ponevano fuori dalle procedure di spesa della LUB.
La Procura appellante ha quindi concluso ripartendo ratione temporis e pro quota la somma di Euro 156.544,00 quale danno erariale a carico degli odierni appellati ed appellanti incidentali.
3.- Hanno proposto appello incidentale i sigg.ri D., S., B. e S., M., F., E., V., B., G. contestando:
1.- l’erroneità della sentenza che ha dichiarato inammissibile l’istanza di nullità degli atti sia istruttori sia processuali ex art. 17, comma 30 ter, D.L. n. 78 del 2009 per esser stata pronunciata la sentenza, ossia deliberata in [#OMISSIS#] di consiglio, al momento della presentazione delle istanze, quest’ultime riproposte al [#OMISSIS#] d’appello in ragione di un’originaria mancanza di notizia specifica e concreta dei danni oggetto di causa, notizie acquisite impropriamente solo all’esito di approfondimenti istruttori del Pubblico ministero;
2.- erroneità della sentenza che ha respinto l’eccezione di nullità della citazione per genericità delle contestazioni e conseguente lesione del diritto di difesa;
3.- inammissibilità della mutatio belli operata dalla Procura col proprio atto della 01.04.2009, adottato all’esito dell’espletamento dell’attività istruttoria disposta con ordinanza del collegio numero 31 del 2008;
4.- l’errore in giudicando della sentenza nel capo in cui riconosce in via generale e di principio validità alla tesi accusatoria, per totale difetto di motivazione e di puntuale accertamento dell’ipotesi di danno
5.- l’erronea condanna di B., S. ed S. e D.;
6.- l’indebito sindacato sulle scelte discrezionali di spesa degli amministratori della LUB (F.);
7.- l’erronea compensazione delle spese per i convenuti in primo grado mandati assolti (F., E.).
8.- L’ingiustificata mancata applicazione della compensatio lucri cum damno e del potere riduttivo (D.)
9.- L’omessa pronuncia sull’eccepito concorso di colpa della LUB ex articolo 1227 CC (B.).
4. – Con conclusioni depositate in data 02.02.2015 la Procura generale ha esaminato partitamente le ragioni e le richieste formulate dagli appellanti incidentali, motivandone la richiesta di rigetto, con declaratoria di improcedibilità per l’appello M. e l’accoglimento delle richieste formulate nell’appello del Procuratore regionale.
5. – Con memoria per l’odierna udienza gli appellanti incidentali V., B., G., S. e S. hanno ulteriormente svolto le proprie difese ed eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello per genericità ed indeterminatezza, soprattutto in relazione ai sigg.ri V., B., G. che non vengono mai neanche nominati, se non nell’epigrafe e nelle conclusioni, prendendo partitamente posizione sulle dieci categorie di spese di ristorazione indicate dalla Procura appellante, chiedendo l’applicazione della compensatio lucri cum damno e del potere riduttivo.
Sempre con memoria per l’odierna udienza il sig. D. ha preso posizione avverso i motivi d’appello formulati dalla Procura e chiesto l’applicazione del potere riduttivo, ribadendo l’istanza di nullità degli atti.
6.- Alla pubblica udienza del 22.03.2016, svolta la relazione del Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], il prof. avv. [#OMISSIS#], per V., B., G., S. e S., nel riportarsi [#OMISSIS#] atti ed alle eccezioni ivi formulate, ha sottolineato l’inutilizzabilità della fonte confidenziale quale legittimo presupposto per l’apertura di un fascicolo istruttorio; ha inoltre ribadito che la contestazione relativa alle 664 voci di c.d. spese di rappresentanza rappresenta un abbaglio della Procura regionale anche in ragione del disposto del vigente art. 15 del Regolamento di contabilità della LUB che le consente.
L’avv. [#OMISSIS#], per l’E., ha ribadito la genericità dell’appello e l’inutilizzabilità della fonte confidenziale e ha concluso per il rigetto dell’appello ed il riconoscimento delle spese dei due gradi di giudizio.
L’avv. [#OMISSIS#], per la F., ha chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado. L’avv. [#OMISSIS#], per il Bocchio, ha ribadito l’eccezione di giudicato sulle carte di credito e l’insussistenza della colpa grave per mancanza di un contrasto aperto con una normativa. L’avv. di [#OMISSIS#], per D., B., F., E., M., ha confermato le richieste formulate negli appelli incidentali.
Il Procuratore generale ha confermato l’atto d’appello e ne ha chiesto l’accoglimento.
Motivi della decisione
1.- In via preliminare, ai sensi dell’art. 335 e 350 del c.p.c., il Collegio dispone la riunione degli appelli, per essere gli stessi proposti avverso la medesima sentenza.
2.- Sempre in via preliminare, il Collegio accoglie l’eccezione di improcedibilità dell’appello M. in quanto dagli atti risulta che l’appello in esame, notificato in data 10.12.2010, è stato depositato in data 11.01.2011, ossia oltre il [#OMISSIS#] di trenta giorni dalle avvenute notifiche previsto dall’art. 1, comma 5 bis della L. n. 19 del 1994 e s.m.i.
3.- Sempre in via preliminare, il Collegio passa ad esaminare i motivi d’appello concernenti il capo della sentenza che ha dichiarato l’inammissibilità dell’eccezione di nullità ex art. 17, comma 30 ter del D.L. n. 78 del 2009.
Sul punto il Collegio rileva che – come peraltro sostanzialmente concordato tra le parti – l’eccezione ai sensi dell’art. 17, comma 30 ter del D.L. n. 78 del 2009 e dell’art. 133 del c.p.c. deve essere dichiarata ammissibile.
Infatti, qualora la decisione sia stata deliberata ma non siano state ancora completate le formalità di pubblicazione della sentenza, il [#OMISSIS#] deve provvedere ad una nuova deliberazione che tenga conto dello ius superveniens al fine di evitare che la decisione sia contra legem con riguardo al diritto vigente al momento della sua pubblicazione (tra le molte, Cass. civ. Sez. I, 08-11-2002, n. 15750).
Il Collegio d’appello, pertanto, in accoglimento dei relativi gravami (con eccezione dell’appello F.) riforma sul punto l’impugnata sentenza, e dichiarata ammissibile l’eccezione, ne passa ad esaminare il merito, così come riproposta dalle difese ai sensi dell’art. 346 del c.p.c.
3.1 – L’eccezione è infondata.
L’art.17, comma 30 ter del D.L. n. 78 del 2009, secondo l’interpretazione che del medesimo hanno fornito in sede nomofilattica le Sezioni riunite di questa Corte con la sentenza n. 12/2011/QM, da un lato, impone che – indipendentemente dalla fonte dalla quale essa è tratta – la notizia di danno deve essere specifica e concreta; dall’altro lato consente di ritenere che, nel contesto di un’istruttoria validamente avviata, la cognizione di altre notizie possa modificare sul piano oggettivo e soggettivo l’originario contesto istruttorio senza che ciò comporti la sanzione di nullità degli atti.
In fattispecie risulta che l’istruttoria originaria era stata aperta in virtù di un articolo di stampa del 03.11.2006 che concerneva la presunta illegittimità di un rimborso spese erogato ad un professore della [#OMISSIS#] Università di Bolzano.
Sulla natura specifica e concreta di una tale notizia di danno non vi è contestazione tra le parti, rispondendo peraltro il tenore dell’articolo ai requisiti contenutistici indicati da SSRR 12/2011/QM.
Alla base dell’originaria istruttoria del PM contabile, quindi, era posta il predetto fatto di mala gestio, e quindi un ipotetico danno per l'[#OMISSIS#].
Nel corso dell’istruttoria veniva acquisita, tramite fonte confidenziale della [#OMISSIS#] di Finanza, la notizia di numerose altre e più ingenti operazioni del tipo posto a fondamento dell’originaria notizia di danno, concernenti l’utilizzo anomalo di carte di credito, indebiti rimborsi, spese ingiustificate soprattutto nei rapporti di collaborazione per progetti di ricerca e rappresentanza.
Sul punto è appena il [#OMISSIS#] di rilevare che le SSRR hanno chiarito che formano una notitia damni idonea ad avviare le indagini del P.M. non soltanto i fatti – specifici e concreti – contenuti in un esposto anonimo, ma anche quelli conosciuti a seguito di delega alle indagini, attribuita dalla Procura regionale ad organismi quali la [#OMISSIS#] di Finanza (cfr. SSRR 12/2011/QM).
Quanto alla fonte della notizia, che nel [#OMISSIS#] in esame è costituita da ‘informazioni confidenziali’, è ancora appena il [#OMISSIS#] di ricordare come le SSRR, con la richiamata sent. n. 12/2011/QM, abbiano chiarito che “la legge, si ripete, non richiede l’esistenza di una fonte qualificata di informazione, ma unicamente determinate caratteristiche oggettive (specificità e concretezza) di detta notizia” e quindi, qualora l’informazione confidenziale – che è notoriamente un mezzo per avviare le indagini preliminari consentito (cfr. art. 203 del c.p.p.) – identifichi con adeguata sicurezza, nei suoi elementi essenziali, un illecito contabile, tale fonte potrà costituire – a prescindere dalla sua provenienza – il presupposto richiesto dalla legge per l’avvio dell’attività istruttoria del Procuratore regionale.
A tale stregua, l’istruttoria si rivela validamente avviata in base a notizia di danno specifica e concreta, ancorché l’istruttoria abbia consentito di rideterminare gli originari elementi di riferimento oggettivo e soggettivo della responsabilità.
4.- Il Collegio, quindi, passa all’esame dell’appello principale del P.M.
In via preliminare, va valutata la eccepita violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla mancata statuizione sulle responsabilità afferenti la gestione delle carte di credito, che secondo alcune difese, invece, sarebbero state coperte da un giudicato implicito assolutorio.
L’eccezione è fondata e va accolta.
Le spese effettuate mediante l’uso della carta di credito non sono state oggetto di valutazione da parte del [#OMISSIS#] di prime cure, come per tabulas risulta a pag. 60 della sentenza impugnata: tralasciate per un momento, non sono state poi valorizzate [#OMISSIS#] decisione.
4.1.- Il rilievo della nullità della sentenza in parte qua, e quindi la sua riforma sul punto, impone al [#OMISSIS#] d’appello di affrontare il merito del giudizio su tali spese.
A tal fine, tuttavia, è necessario che sul punto, come previsto dagli artt. 98 del R.D. n. 1038 del 1933 e dagli artt. 342 e 346 del c.p.c., sia articolato uno specifico motivo d’appello, che in realtà [#OMISSIS#] proprio con riferimento alle spese in parola, non essendo sufficiente come motivo d’appello l’affermazione di non essere in grado di sapere se le predette spese debbano o meno considerarsi un danno per la L.U.B.
Infatti, per saperlo, proprio l’art. 342 e 346 del c.p.c. impongono all’appellante di fornire – secondo il principio della domanda (art. 99, c.p.c.) e dell’onere della prova ( art. 2697 c.c.) – la allegazione dei fatti e la deduzione delle prove sulle quali il [#OMISSIS#] di prime cure ha omesso di pronunciarsi in modo che il [#OMISSIS#] d’appello possa farlo.
Per tale aspetto, pertanto, il primo motivo d’appello deve essere dichiarato definitivamente inammissibile.
4.2.- Analoghe conclusioni devono formularsi con riferimento alla richiesta condanna dei sigg.ri M., F., S. e B. ad un ammontare di danno superiore in riferimento alle colazioni di lavoro o alle spese di ospitalità dai predetti direttamente ordinate.
Sul punto, ossia sul merito del giudizio – ed in particolare sulla gravità della colpa – l’appello non contiene alcun motivo, così come l’atto di citazione non formula alcuna valutazione circa la gravità della colpa, così come necessariamente riferita a ciascun episodio ed oggetto di spesa, in riferimento alle colazioni di lavoro o alle spese di ospitalità, indicazioni queste imprescindibili in una responsabilità personale come quella amministrativa.
A tale stregua, il motivo d’appello principale in esame promosso nei confronti dei sigg.ri M., F., S. e B., contenendo soltanto l’indicazione della imputazione di un comportamento ritenuto illegittimo, non è sufficiente a fondare una pronuncia di condanna per responsabilità amministrativa gravemente colposa e, pertanto, va respinto.
Il rigetto del presente motivo d’appello principale assorbe, per sopravvenuta carenza di interesse, i motivi d’appello sviluppati sul punto dagli appellanti incidentali F., S. e B. (Cass. civ. V, n. 7663 del 2012).
5.- Del pari da respingere è l’appello principale rivolto ad ottenere la riforma dell’impugnata sentenza nel capo in cui ha assolto i sigg.ri M., F., E., V., B., G., odierni appellanti incidentali, assolti in primo grado.
Al riguardo il Collegio ritiene di poter definire il giudizio in applicazione del criterio della “ragione più liquida” (v., da [#OMISSIS#], SS.UU. n. 26243 del 2014), ovvero in conseguenza dell’esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sè sola, a sorreggere la decisione in funzione del principio di economia processuale, ritenendo pertanto assorbito dalla decisione sull’esistenza della colpa grave, lo scrutinio sulle questioni preliminari di rito (nullità della citazione per genericità, per mancato rispetto del [#OMISSIS#] di 120 giorni) proposte dagli appellanti incidentali.
Come indicato dalla Suprema Corte, ‘[#OMISSIS#] liquidità della questione significa, in particolare, che, nell’ipotesi del rigetto della domanda, occorre dare priorità alla ragione più evidente, più pronta, più piana, che conduca ad una decisione indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito’.
Nel [#OMISSIS#] in esame, [#OMISSIS#] preclusività della questione equivale ad una migliore economia processuale in linea col canone costituzionale della ragionevole durata del processo: tra più ragioni di rigetto della domanda, il [#OMISSIS#] dovrebbe optare per quella che assicura il risultato più stabile.
Alla stregua di tale regola decisionale, il Collegio rileva, anche in questo [#OMISSIS#], la mancata valorizzazione di un motivo d’appello volto a contestare l’affermazione contenuta in sentenza (pag. 61) circa la mancanza di colpa grave dei predetti, posta poi a fondamento del rigetto della pretesa attrice.
Di tale aspetto l’appellante mostra di aver avuto consapevolezza (pag. 18 appello) quando ha affermato che “secondo la sentenza…ciò che mancava era la prova della colpa grave, ovvero, sul piano (più propriamente) causale, la prova della diretta riconducibilità di esse ai convenuti”.
Tuttavia, nell’articolare il proprio gravame il Procuratore regionale non è riuscito a dimostrare compiutamente la colpa grave dei convenuti.
Com’è noto, la natura essenzialmente normativa del giudizio in ordine alla sussistenza della colpa grave impone al [#OMISSIS#] una doppia valutazione.
In primo luogo, occorre individuare il fondamento normativo della regola a contenuto cautelare che esprime, in termini di prevedibilità, prevenibilità ed evitabilità, la misura della condotta – diligente, perita e prudente – sulla quale il legislatore ha riposto l’affidamento per prevenire ed evitare il rischio di conseguenze patrimoniali negative per l'[#OMISSIS#].
Conseguentemente, se ne verificherà la conoscenza, o la conoscibilità (prevedibilità) da parte dell’agente e le condizioni di operatività (prevenibilità, evitabilità) nelle quali sono state poste in essere le condotte.
Definito in tal modo il parametro oggettivo di riferimento del titolo soggettivo della colpa grave, occorrerà accertare, in concreto, il grado di esigibilità della condotta normativamente prevista in ragione delle condizioni concrete della gestione.
In tal senso si dovrà riscontrare la corretta individuazione da parte dell’agente della situazione gestionale tipica che richiede l’adempimento degli obblighi di servizio a contenuto cautelare (prudenza, diligenza e perizia), la sussistenza della condizioni operative per il loro adempimento, l’inesistenza di circostanze anomale dell’agire che ne impediscano l’osservanza o falsino la percezione dell’agente circa il necessario adempimento degli obblighi a contenuto cautelare (cfr. Sez. II nn. 662 del 2014, 619 del 2015 e 637 del 2015).
Il Collegio ritiene che sia mancata nel giudizio in esame, con riferimento ad ogni spesa sostenuta in concreto ed alle diverse modalità delle condotte contestate (ordinazione, approvazione e tolleranza) proprio l’indicazione delle ragioni per le quali da un lato, la fonte normativa dell’obbligo di servizio violato avesse vietato in modo chiaro e diretto, tale da essere da tutti percepibile, l’erogazione di tali tipologie di spese e, dall’altro lato, le ragioni della ritenuta esigibilità in concreto dell’osservanza del divieto.
Su tali fondamentali aspetti doveva dispiegarsi l’onere di deduzione dei fatti e di allegazione degli elementi di prova che il Pubblico ministero non ha assolto pienamente.
Ciò era necessario non soltanto per la natura personale della responsabilità, realtà che impone una valutazione delle ragioni soggettive dell’agire. Ma anche perché come rilevato dalle difese nel [#OMISSIS#] in esame vi era una disposizione regolamentare della L.U.B., ossia l’art. 15 del Regolamento di contabilità che appariva consentire tali spese, ossia oneri di utilità sociale e spese per il personale volte a favorire “iniziative di carattere culturale, sociale e ricreativo in favore del personale dipendente”.
Ed infatti proprio la rilevata divergenza tra la normativa primaria (art. 9 L. n. 537 del 1993) e quella di autonomia universitaria (artt. 15 e 17 del Regolamento contabilità della L.U.B. avrebbe richiesto un’indagine sul titolo soggettivo della responsabilità più approfondita ed articolata in relazione alle singole condotte imputate a ciascuno dei convenuti (erogazione approvazione tolleranza), atteso che il coefficiente soggettivo della responsabilità è la colpa grave, ossia come detto il grado di scostamento della condotta prevista dalla [#OMISSIS#], misurato anche in ragione delle inesistenza di circostanze che falsino la percezione dell’agente circa il necessario adempimento degli obblighi a contenuto cautelare, condizioni che in questo [#OMISSIS#] erano rappresentate proprio dall’esistenza degli artt. 15 e 17 del Regolamento contabilità L.U.B..
Sul punto il PM si è limitato a rilevare il contrasto del regolamento universitario con la normativa primaria.
Sul punto occorre rilevare che in realtà quest'[#OMISSIS#] sembrerebbe più propriamente escludere forme di finanziamento ad associazioni dipendenti e non vietare spese del tipo in esame, a dimostrazione del fatto che tale contrasto, pertanto, non si rivelava così evidente e chiaro come ritiene il pubblico ministero.
Vi è da osservare, d’altra parte, che la disposizione del Regolamento si presentava effettivamente di troppo ampia interpretazione, prestandosi – almeno in via teorica – ad una applicazione in alcuni casi effettivamente ai limiti della compatibilità della [#OMISSIS#] con i principi di corretto impiego delle risorse universitarie.
Che vi fossero state condotte abusive gravemente colpevoli, tuttavia, era realtà che andava valutata e dimostrata con riferimento, oltre che alle diverse tipologie di condotte contestate, ai differenti ruoli dei soggetti chiamati a rispondere, soprattutto alla ‘doppia misura della colpa’ di ciascuno di essi, in modo da dimostrarne la gravità.
E’ proprio la prova della colpa grave che doveva illuminare le specifiche condotte contestate che è mancata nel presente giudizio e che impedisce di accogliere il motivo d’appello in esame che, per l’effetto va respinto, con conferma sul punto dell’impugnata sentenza.
Per quanto precede, rimangono assorbiti dalla statuizione di rigetto tutti i motivi d’appello incidentale sul merito della responsabilità presentati dalle difese degli appellanti incidentali per sopravvenuto difetto di interesse (Cass. civ. V, n. 7663 del 2012).
6.- Per le stesse ragioni, ossia per l’insufficienza della prova della gravità della colpa il Collegio accoglie gli appelli incidentali B., D., S. e S., soccombenti in primo grado.
Al riguardo, il Collegio ritiene che, alla stregua di quanto affermato in precedenza in merito ai presupposti per affermare la sussistenza di una colpa grave, la motivazione della sentenza impugnata che si limita ad affermare che si è trattato di “spese disposte con imperdonabile leggerezza ed evidente dispregio del pubblico denaro, con un atteggiamento di grave scorrettezza ravvisabile [#OMISSIS#] macroscopica violazione delle più elementari regole del corretto agire” si dimostri lambire i limiti dell’apoditticità. Ciò soprattutto perché omette di valutare, come nel [#OMISSIS#] precedente, l’esistenza di circostanze che avessero in qualche modo falsato la percezione dell’agente circa il necessario adempimento degli obblighi a contenuto cautelare (non ordinare le spese), condizioni che in questo [#OMISSIS#] erano rappresentate proprio dall’esistenza degli artt. 15 e 17 del Regolamento contabilità L.U.B. che tali spese si è detto non vietavano.
A tale stregua, in accoglimento degli appelli incidentali presentati dai sigg.ri B., D., S. e S., il Collegio, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge la domanda di condanna formulata nei loro confronti in primo grado.
7.- Meritano inoltre accoglimento gli appelli incidentali F. ed E. in punto di compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
Come è noto, l’art. 17, comma 30-quinquies del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, ha modificato l’art. 10-bis, comma 10, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.
Quest'[#OMISSIS#] disposizione, nel dare interpretazione autentica alla disposizione di cui all’art. 3 comma 2-bis del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in L. 20 dicembre 1996, n. 639, affermava che le spese legali restano a carico dell’amministrazione di appartenenza “in [#OMISSIS#] di definitivo proscioglimento.”
Ciò posto, il proscioglimento per mancanza di colpa grave – come nel [#OMISSIS#] degli odierni appellanti – è proscioglimento nel merito e pertanto gli va riconosciuto il rimborso delle spese.
8.- Per quanto precede, il Collegio, definitivamente pronunciando:
– dichiara l’appello del sig. M. improcedibile;
– dichiara l’appello principale in parte inammissibile, in parte infondato;
– accoglie gli appelli incidentali B., D., S. e S.;
– accoglie gli appelli incidentali E. e F. sulle spese del primo grado, ed in riforma del relativo capo della sentenza impugnata, liquida in favore dei predetti appellanti incidentali la somma di Euro 2.500,00 ciascuno per le spese di primo grado;
– liquida le spese del presente grado di giudizio in favore degli appellanti incidentali come di seguito in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando:
– riunisce gli appelli in epigrafe;
– dichiara l’appello del sig. M. improcedibile e [#OMISSIS#] per le spese;
– dichiara l’appello principale del Procuratore regionale in parte inammissibile, in parte infondato;
– accoglie gli appelli incidentali B., D., S. e S. e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge la domanda di condanna formulata nei loro confronti in primo grado;
– accoglie gli appelli incidentali E. e F. sulle spese del primo grado, ed in riforma del relativo capo della sentenza impugnata, liquida in favore dei predetti appellanti incidentali la somma di Euro 2.500,00 ciascuno per le spese di primo grado;
Liquida le spese del presente grado di giudizio nel modo che segue:
· in favore della sig. a R.F., in Euro 2.500,00;
· in favore del sig. G.B., in Euro 4.000,00;
· in favore della sig.a R.B. e dei sigg.ri W.G., F.S., A.S. e G.V., in Euro 5.000,00;
· in favore del sig. J.D., in Euro 2.500,00 ;
· in favore del sig. J.E., in Euro 2.500,00.
[#OMISSIS#] per le spese con riferimento all’appello proposto dal sig. G.M..
Così deciso in Roma, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 22 marzo 2016.
Depositata in Cancelleria 19 aprile 2016.