Corte dei conti, sez. II, 26 aprile 2016, n. 452

Accademia delle belle arti – Riscatto ai fini pensionistici del periodo di studi

Data Documento: 2016-04-26
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’attuale assetto normativo, che consente il riscatto dei corsi di studi superiori, ivi inclusi quelli svolti presso le accademie delle belle arti, l’omessa previsione della riscattabilità di un periodo di studi integra una violazione della Costituzione, per irragionevolezza, quando ricorrono le seguenti due condizioni: a) il corso di studi abbia natura universitaria o post-secondaria (accompagnato in questo caso dal precedente possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore); b) il relativo diploma ovvero la frequenza con profitto e con superamento di prova finale di corso di specializzazione (di livello post-secondario) siano richiesti per l’ammissione a determinati ruoli o per lo svolgimento di determinate funzioni o per la progressione in carriera.

Contenuto sentenza

PENSIONI
C. Conti Sez. II App., Sent., 26-04-2016, n. 452
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai seguenti magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere relatore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio sull’appello iscritto al n. 35808 del registro di segreteria proposto dall’I.N.P.D.A.P., attualmente I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ed elettivamente domiciliato in Roma, Via [#OMISSIS#] Beccaria n. 29,
contro
O.N.
avverso la decisione della Sezione giurisdizionale per l'[#OMISSIS#] Romagna 22 luglio 2008 n. 615;
Visto l’atto introduttivo del procedimento e gli altri atti e documenti di causa;
Uditi, all’udienza pubblica dell’8 marzo 2016, il consigliere relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in rappresentanza dell’ente previdenziale;
Ritenuto in
Svolgimento del processo
L’amministrazione previdenziale si duole che l’impugnata sentenza abbia accolto il ricorso di O.N. che aveva chiesto l’accertamento del diritto al riscatto del periodo corrispondente al corso di studi per conseguire il diploma di Scenografia, conseguito presso l’Accademia delle belle arti di [#OMISSIS#], ancorché non avesse costituito titolo prescritto per l’ammissione al posto di lavoro, atteso che la Sezione territoriale avrebbe violato gli artt. 8 della L. n. 274 del 1991, 13 del decreto presidenziale 1092 del 1973 e 2 del D.Lgs. 184 del 1997, pure tenuto conto della pronuncia della Corte costituzionale 52 del 2000. La decisione di primo grado poggerebbe sull’erroneo presupposto che l’art. 2 [#OMISSIS#] citato avrebbe consentito la facoltà di riscatto di ogni titolo di studio (laurea o specializzazione post secondaria), quantunque non utilizzato né per l’accesso in ruolo, né per la progressione di carriera e riferibile a domanda presentata anteriormente alla sua entrata in vigore. Va tenuto, infine, presente, ad avviso dell’Amministrazione, che l’interessata era già cessata dal servizio a quest'[#OMISSIS#] data, indi l’asserita violazione degli artt. 10 ed 11 c.c.
All’udienza odierna, il rappresentante dell’Amministrazione ha confermato l’atto scritto.
Considerato in
Motivi della decisione
L’impugnazione mira a far valere l’ingiustizia della sentenza a mezzo della quale la Sezione giurisdizionale per l'[#OMISSIS#] Romagna ha accolto, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso proposto della parte privata preordinato ad ottenere il riscatto ai fini pensionistici del periodo di studi previsto per ottenere il diploma di scenografia, titolo per il cui conseguimento non era necessario il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Il [#OMISSIS#] territoriale ha, in particolare, rilevato che, a fronte di una domanda esaminata nel 1998, la nuova disciplina recata dall’art. 2 del D.Lgs. 184 del 1997 ha consentito la facoltà di riscatto di ogni titolo di studio (laurea o specializzazione post-secondaria) non utilizzato né per l’accesso in ruolo, né per la progressione in carriera. Tuttavia, l’Amministrazione avrebbe dovuto accogliere l’istanza con riferimento alla data di entrata in vigore della nuova normativa, vale a dire a far tempo dal 12 luglio 1997, in luogo della diversa decorrenza del beneficio con riguardo alla data, anteriore, della domanda. In relazione alla vicenda dell’interessata ha rilevato che il titolo posseduto le aveva permesso l’ammissione al concorso interno di disegnatore.
L’Istituto appellante osserva che, secondo le richiamate disposizioni, ai fini del riscatto sono requisiti necessari il collegamento tra titolo di studio e accesso al posto ricoperto e la circostanza che il corso sia stato frequentato dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore.
L’appello è fondato.
Le disposizioni regolatrici della materia che si considera richiedono non solo che venga in rilievo un titolo prescritto per l’ammissione al posto occupato [#OMISSIS#] la carriera, ma che si tratti di un titolo specialistico conseguito, almeno, dopo il completamento del ciclo di studi di istruzione secondaria superiore. Diversamente da quanto ritenuto dal [#OMISSIS#] di primo grado, tali condizioni sono stabilite anche con riguardo alle sopravvenute disposizioni dell’art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184.
I reiterati interventi additivi della Corte costituzionale non inducono a conclusioni diverse, ancorché si consideri che le relative pronunce hanno nel tempo comportato l’ampliamento della sfera di applicazione delle disposizioni sopra richiamate; con riferimento, tuttavia, a titoli di studio o posizioni sempre correlate alla sussistenza di entrambe le condizioni in esse previste, vale a dire il fatto che i titoli siano prescritti per l’ammissione al posto occupato [#OMISSIS#] la carriera e che siano stati conseguiti dopo il completamento dell’istruzione secondaria superiore (cfr., tra l’altro, C.cost. sentenze 128 del 1981, 44, 765 e 1016 del 1988, 163 del 1989, 426 e 535 del 1990, 178 del 1993 e 52 del 2000).
La sentenza 9-15 febbraio 2000 n. 52 ha ribadito che: ‘nell’attuale assetto normativo, che consente il riscatto dei corsi di studi superiori, l’omessa previsione della riscattabilità di un periodo di studi integra una violazione della Costituzione per irragionevolezza, quando ricorrono le seguenti due condizioni: a) il corso di studi abbia natura universitaria o post-secondaria (accompagnato in questo [#OMISSIS#] dal precedente possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore); b) il relativo diploma ovvero la frequenza con profitto e con superamento di prova finale di corso di specializzazione (di livello post-secondario) siano richiesti per l’ammissione a determinati ruoli o per lo svolgimento di determinate funzioni o per la progressione in carriera’. Al punto che – prosegue -‘l’estensione … della facoltà di riscatto anche riguardo ad alcuni diplomi post-secondari è avvenuta per l’accertato livello superiore dei corsi; ciò che lo stesso legislatore ha riconosciuto richiedendo appunto come requisito per l’ammissione a determinati posti il possesso di detti titoli (in aggiunta al diploma di scuola secondaria superiore) in alternativa alla laurea’.
La condizione correlata al possesso di un diploma post-secondario, conseguito cioè da colui che sia già in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore, era – in particolare – già prevista dalle disposizioni anteriori all’entrata in vigore sia della L. 8 agosto 1991, n. 274, sia del D.Lgs. 30 aprile 1997 n. 184. In tal senso depone, infatti, un principio che trova espressione in precedenti disposizioni di settore, quale l’art. 69 del regio D.L. 3 marzo 1938, n. 680 che fa riferimento inequivoco a corsi universitari o equiparati.
Ragione per cui, se da un lato non può attribuirsi natura innovativa all’art. 8 della L. n. 274 del 1991 laddove stabilisce che sono ammessi a riscatto i periodi, non inferiori ad un anno, corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore, dall’altro non potrebbe attribuirsi natura innovativa espansiva all’art. 2 della L. n. 184 del 1997, il quale fa sempre riferimento a corsi di studio universitario relativi al conseguimento dei titoli di cui alla L. 19 novembre 1990, n. 341.
Per le ragioni sopra esposte, poiché [#OMISSIS#] fattispecie l’interessata non era in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore precedentemente al conseguimento del diploma di scenografia, quantunque tale titolo le avesse consentito l’accesso al concorso interno di disegnatore presso il comune di Ravenna, l’appello dell’amministrazione previdenziale deve essere accolto, ed affermato che l’appellata non ha diritto al riscatto a fini pensionistici del periodo di studi previsto per il conseguimento del diploma di scenografia.
La particolarità della questione trattata induce a disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale accoglie l’appello iscritto al n. 35808 e dichiara che O.N. non ha diritto al riscatto a fini pensionistici del periodo di studi previsto per il conseguimento del diploma di scenografia.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio dell’8 marzo 2016.
Depositata in Cancelleria 26 aprile 2016.