È certamente vero che la condizione di studente universitario rimane insensibile a valutazioni in ordine al profitto negli studi o ad altri aspetti inerenti a quello status, ma è chiaro come l’essenziale precetto normativo sia quello di considerare equiparati agli orfani minori di età anche quelli maggiorenni iscritti alle università per tutto il tempo corrispondente alla durata corso legale di studi e, in ogni caso, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età. La durata del corso legale non rappresenta la durata soggettiva individuale propria dello studente interessato nel limite corrispondente all’età anagrafica, ma va intesa come la durata normativamente prevista per il conseguimento del titolo di studio universitario corrispondente.
Corte dei conti, sez. II, 9 dicembre 2016, n. 1314
Pensione di reversibilità per studenti universitari orfani maggiorenni – Durata del corso legale di studi
GIUDIZIO DI CONTO – PENSIONI
C. Conti Sez. II App., Sent., 09-12-2016, n. 1314
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai seguenti magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere relatore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio sull’appello iscritto al n. 37425 del registro di segreteria proposto dall’I.N.P.D.A.P., attualmente I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliato in Roma, Via [#OMISSIS#] Beccaria n. 29,
contro
T.Z., rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], presso quest'[#OMISSIS#] elettivamente domiciliata in Roma, Via [#OMISSIS#], 39,
avverso la decisione della Sezione giurisdizionale per la Lombardia 13 febbraio 2009 n. 46;
Visto l’atto introduttivo del procedimento e gli altri atti e documenti di causa;
Uditi, all’udienza pubblica del 18 ottobre 2016, il consigliere relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in rappresentanza dell’ente previdenziale e l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per la parte resistente.
Ritenuto in
Svolgimento del processo
L’amministrazione si duole che la Sezione territoriale abbia accolto il ricorso dell’interessata e dichiarato l’irrecuperabilità delle somme accertate come indebitamente percepite a titolo di pensione di riversibilità, sostenendo che erroneamente il [#OMISSIS#] di primo grado avrebbe interpretato l’art. 82, secondo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 – e, per quanto di ragione, l’art. 2033 c.c. -, poiché il diritto dell’orfano maggiorenne sarebbe subordinato alla duplice condizione che la durata del beneficio coincida con quello del corso di studio normativamente stabilito e comunque che questo non si protragga oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età. Allega pertinente giurisprudenza di questa Corte e conclude per la riforma dell’impugnata sentenza.
L’interessata, [#OMISSIS#] comparsa di costituzione depositata il 30 settembre 2016, sostiene di aver tempestivamente documentato la frequenza del corso di laurea in ingegneria ed il superamento degli esami. Deduce essere fatto [#OMISSIS#] l’avvenuta revoca del trattamento pensionistico in data 14 aprile 1999 e la ripresa delle erogazioni nel gennaio 2000, sicché, a fronte dell’avvenuta documentazione annuale delle tasse universitarie, l’errore nei dovuti controlli sarebbe imputabile alla stessa amministrazione, con la conseguenza che la ripetizione andrebbe esclusa. Per quanto riguarda il ricordato art. 82, osserva che la corretta interpretazione depone nel senso che fino al compimento del ventiseiesimo anno di età la fruizione del trattamento è legittima, senza che rilievo alcuno abbia la circostanza di essere o meno fuori corso, avvalorata dal rilievo per cui è possibile fruire della detrazione d’imposta relativamente alle tasse universitarie pagate per figli che pure abbiano superato il ventiseiesimo anno di età. Conclude pertanto per la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, con [#OMISSIS#] di spese.
All’udienza, le parti si sono riportate alle difese scritte ed insistito per l’accoglimento delle conclusioni già formulate. La difesa della parte resistente ha sinteticamente ricordato che l’infondatezza dell’appello si deve a due motivi, il fatto che l’erogazione fosse dovuta ad errore dell’Amministrazione e l’erronea interpretazione della [#OMISSIS#] di riferimento.
Considerato in
Motivi della decisione
L’oggetto del giudizio attiene alla titolarità in capo all’orfano maggiorenne, studente universitario, della pensione di riversibilità in relazione al periodo temporale necessario al raggiungimento del ventiseiesimo anno d’età, periodo ulteriore rispetto alla durata legale del corso di studi universitari e correlato all’indebito oggettivo oggetto dell’azione di recupero dell’Amministrazione.
L’appello è fondato per le seguenti ragioni.
La sentenza impugnata è motivata con esclusivo riferimento alla portata normativa dell’art. 82 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, disposizione che andrebbe interpretata nel senso che l’unica condizione posta è data dalla conservazione dello status di studente universitario dimostrata con idonea certificazione nel limite [#OMISSIS#] fissato al raggiungimento del ventiseiesimo anno d’età.
Siffatta interpretazione non può essere condivisa.
Il capoverso della disposizione richiamata testualmente prevede che, ai fini dell’articolo – inerenti alla titolarità in capo [#OMISSIS#] orfani minorenni del dipendente civile o militare dello Stato del trattamento di riversibilità -, siano equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.
E’ certamente vero che la condizione di studente universitario rimane insensibile a valutazioni in ordine al profitto negli studi o ad altri aspetti inerenti a quello status, ma è chiaro come l’essenziale precetto normativo sia quello di considerare equiparati [#OMISSIS#] orfani minori di età anche quelli maggiorenni iscritti alle università per tutto il tempo corrispondente alla durata corso legale di studi e, in ogni [#OMISSIS#], non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età. La durata del corso legale non rappresenta la durata soggettiva individuale propria dello studente interessato nel limite corrispondente all’età anagrafica, ma va intesa come la durata normativamente prevista per il conseguimento del titolo di studio universitario corrispondente, alla stregua di un criterio che trova riscontro in termini analoghi nel titolo II del testo unico in materia di computo e riscatto di periodi di studio universitario (cfr. art. 13 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). Non hanno pregio, per [#OMISSIS#], argomenti tratti da discipline diverse, quali quella fiscale, in relazione, dunque, alla portata normativa di una disposizione in assenza di margini apprezzabili di incertezza.
D’altra parte, l’interpretazione letterale e logica della [#OMISSIS#] conduce a risultati appaganti ed incontrovertibili qualora si consideri che il riferimento al ‘corso legale’ non avrebbe alcun significato se si ammettesse l’equiparazione in ragione della sola iscrizione alle università o istituti equiparati. Non si tratta pertanto di ipotizzare – in via negativa – un collegamento tra la concessione del beneficio con l’attività dello studente, come ha sostenuto il [#OMISSIS#] di primo grado, atteso che questo è certamente da escludere per le ragioni sopra esposte, né di enfatizzare il carattere assistenziale o alimentare del trattamento di riversibilità, poiché l’unico elemento da considerare è la dimensione temporale collegata alla durata legale del corso di studio superiore, tenuto conto soltanto del limite estrinseco rappresentato dal raggiungimento dell’età massima, indicata nel compimento del ventiseiesimo anno d’età.
Poiché l’oggetto del giudizio riguarda l’azione di recupero di somme indebitamente percepite a titolo di pensione di riversibilità ed il [#OMISSIS#] di primo grado ha disposto l’accoglimento sulla base soltanto della ricordata interpretazione, non condivisa da questa Sezione, ne consegue che, a seguito della riforma della sentenza, la causa debba essere rimessa alla Sezione giurisdizionale per la Lombardia, affinché definisca il merito per gli aspetti non considerati.
Alla soccombenza consegue la condanna della parte appellata al pagamento degli oneri difensivi dell’amministrazione appellante relativamente a questo grado del giudizio, che il collegio liquida nell’importo di Euro 1.000.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Sezione giurisdizionale per la Lombardia, affinché definisca il merito del giudizio.
Condanna la parte appellata al pagamento degli oneri difensivi dell’amministrazione appellante relativamente a questo grado del giudizio, liquidati nell’importo di Euro 1.000.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 18 ottobre 2016.
Depositata in Cancelleria 9 dicembre 2016.