La normativa in materia di diritto alla pensione di reversibilità per gli orfani maggiorenni risulta alla finalità del sostegno ed incentivazione alla frequenza degli studi universitari, e nulla stabilisce circa il momento della sussistenza del requisito dell’iscrizione a studi universitari, né dalla lettera della norma emerge che l’orfano debba essere in possesso del requisito della qualifica di studente universitario al momento in cui avviene il decesso del dante causa. La norma, infatti, pone quale unica condizione il limite di tempo massimo corrispondente agli anni di effettiva durata del corso di laurea o il compimento del 26 anno d’età.
Corte dei conti, sez. III, 14 marzo 2016, n. 91
Pensione di reversibilità per studenti universitari orfani maggiorenni – Fuori corso – Durata del corso di studi
PENSIONI
C. Conti Sez. III App., Sent., 14-03-2016, n. 91
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello
composta dai seguenti magistrati
dr. [#OMISSIS#] Rotolo, – Presidente
dr. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], – Consigliere
dr.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], – Consigliere relatore
dr.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], – Consigliere
dr.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 44571 del ruolo generale, proposto dall’INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
contro
la sig.ra M.C., rappresentata e difesa dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dall’Avv. [#OMISSIS#] Avagliano, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Roma, Via G. [#OMISSIS#], n. 12, presso lo studio dell’Avv. [#OMISSIS#] Moneta;
per l’annullamento o la riforma della sentenza della Sezione Giurisdizionale per la regione Campania n. 477/2012, depositata in data 12 aprile 2012;
Visti tutti gli atti ed i documenti di causa.
Uditi nella pubblica udienza del 29 gennaio 2016, con l’assistenza del segretario sig.ra [#OMISSIS#] Calabrese, il relatore, consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], l’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’INPS e l’Avv. [#OMISSIS#] Avagliano difensore di parte appellata.
Ritenuto in
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza n. 477/2012 depositata il 12.4.2012 la Sezione Giurisdizionale per la Campania, ha parzialmente accolto il ricorso, con cui la dr.ssa C. aveva impugnato il Provv. del 13 ottobre 2010 con cui la Direzione provinciale di Salerno dell’INPDAP aveva disposto nei suoi confronti il recupero dell’importo di Euro 90.038,59, per somme percepite e non dovute nel periodo 1.11.2002 al 30.9.2010.
1.1. Nello specifico il Giudice di primo grado aveva limitato la pretesa restitutoria dell’Ente previdenziale al periodo successivo al conseguimento della laurea da parte del figlio della ricorrente (22/03/2005) ed aveva disposto la compensazione delle spese
2. La sentenza è stata appellata dall’INPS che ha contestato la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 L. n. 903 del 1965 e dell’art. 2033 c.c. e dell’art. 82 comma 2 del D.P.R. n. 1092 del 1973 ed ha sostenuto che il preteso indebito non andrebbe circoscritto al periodo decorrente dal conseguimento della laurea, 22/03/2005, in avanti, ma avrebbe effetto dal l n. novembre 2002.
Ha, infatti, sostenuto che il riconoscimento del diritto di cui trattasi necessita del requisito dell’attualità dello stato di studente universitario dell’orfano maggiorenne, requisito da possedere dunque, ad avviso dell’appellante, alla data del decesso del suo dante causa, mentre nella specie l’interessato a quella data era studente fuori corso.
Ha pertanto chiesto in conclusione l’annullamento dell’impugnata sentenza.
3. La sig.ra C. ha presentato memoria di costituzione con contestuale appello incidentale in data 4 gennaio 2016 e ha evidenziato di aver regolarmente proceduto alle comunicazioni di legge e pertanto ha chiesto il rigetto dell’appello principale ed in via incidentale la modifica della gravata sentenza e l’accoglimento del ricorso di primo grado
4. All’udienza del 29 gennaio 2016, dopo l’esposizione introduttiva del relatore, l’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’INPS e l’Avv. [#OMISSIS#] Avagliano per l’appellato si sono riportati agli atti scritti e alle richieste conclusive ivi rassegnate.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.
Considerato in
Motivi della decisione
1. Il presente giudizio attiene alla problematica dei requisiti necessari per il riconoscimento del diritto dell’orfano maggiorenne studente universitario al trattamento pensionistico di reversibilità.
L’articolo 82 del D.P.R. n. 1092 del 1973, interpretato con riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 17 e 18, comma 1 della L. n. 274 del 1991, nel disporre l’equiparazione della disciplina tra orfani del pensionato statale ed orfani del pensionato facente capo alle Casse Pensioni gestite dagli ex Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro (già INPDAP, ora INPS), stabilisce che “le condizioni soggettive previste per il diritto al trattamento indiretto o di reversibilità debbono sussistere alla morte del dipendente o del pensionato”.
Ritiene questo Giudice a confutazione dell’assunto dell’INPS, secondo cui, nel caso all’esame, a differenza di quanto deciso dal Primo Giudice, il requisito posto dalla norma, dell’iscrizione al corso universitario deve ritenersi non sussistente, poiché l’interessato al momento del decesso del dante causa risultava iscritto fuori corso, che in base al combinato disposto degli articoli 22 della L. 21 luglio 1965, n. 903 e 82 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 “il trattamento di reversibilità spetta agli orfani maggiorenni, iscritti ad università, per tutta la durata del corso legale degli studi e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età”
La normativa in argomento risulta invero ispirata alla finalità del sostegno ed incentivazione alla frequenza degli studi universitari, e nulla stabilisce circa il momento della sussistenza del requisito dell’iscrizione a studi universitari, né dalla lettera della norma emerge che l’orfano debba essere in possesso del requisito della qualifica di studente universitario al momento in cui avviene il decesso del dante causa.
La norma pone quale unica condizione il limite di tempo massimo corrispondente agli anni di effettiva durata del corso di laurea o il compimento del 26 anno d’età (in termini, tra le altre: Corte dei conti, Sezione controllo, 28 settembre 1989, n. 2153; Sezione Terza centr. App., 19 febbraio 1998, n. 44/A; Sezione Sicilia 14.11. 2001, n. 230/A; Sez. Liguria, n. 396 del 2007).
Detto principio, è condiviso da questo Giudice, poiché trova giustificazione nella finalità di garantire il sostegno economico allo studente universitario infraventiseienne, in funzione dell’effettività del diritto allo studio che la vigenza del genitore avrebbe a lui garantito e non si ritiene, pertanto, indispensabile che la qualifica di studente venga rivestita in tutto l’arco temporale in cui, potenzialmente, è possibile godere del beneficio pensionistico, essendo sufficiente la semplice iscrizione ad un corso di laurea tanto è vero che l’art. 82 del D.P.R. n. 1092 del 1973 afferma “per tutta la durata del corso legale degli studi”, volendo in tal caso semplicemente sostenere che il beneficio dura finché dura il corso di laurea e, ovviamente, non si sia superato il ventiseiesimo anno di età.
Di conseguenza deve essere affermato, nel caso all’esame, il diritto dello studente universitario maggiorenne alla quota della pensione di riversibilità, dalla data del decesso del dante causa e fino al compimento dei ventisei anni di età.
L’appello dell’INPS deve pertanto essere respinto.
Le spese legali seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette:
rigetta l’appello e conferma la sentenza impugnata;
liquida le spese legali nella misura di Euro 1000,00 in favore di parte appellata.
Nulla per le spese di giudizio.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2016.
Depositata in Cancelleria 14 marzo 2016.