I presupposti dell’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., sono individuabili, nel caso in cui l’atto dispositivo sia successivo all’insorgenza del credito: i) nel pregiudizio delle ragioni del creditore, definito eventus damni; ii) nella cognizione del debitore di ledere, in conseguenza dell’atto di disposizione, la garanzia del creditore; iii) e nella consapevolezza da parte del terzo, nel solo caso di atto a titolo oneroso, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dal negozio giuridico posto in essere, definita partecipatio fraudis (nel caso si specie, un docete universitario aveva proceduto alla donazione un proprio immobile a seguito di sentenza penale di condanna per il reato di corruzione aggravata, la quale spiega gli effetti di cui agli artt. 651 e ss. c.p.p. anche nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile con riguardo all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso).Ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria è sufficiente la titolarità di un credito eventuale, quale oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l’eventuale sentenza dichiarativa dell’atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l’esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato.Non occorre, per il legittimo esercizio dell’azione revocatoria, che l’atto di disposizione controverso determini lo stato d’insolvenza del debitore, in quanto è sufficiente che tale l’atto compiuto al debitore renda incerta o anche più difficoltosa la soddisfazione coattiva del credito.
Corte dei conti, sez. III, 21 febbraio 2017, n. 92
Danno erariale derivante da atti di corruzione – Azione revocatoria
REPUBBLICA ITALIANA
La Corte dei conti
Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello
composta dai seguenti Magistrati:
D.ssa Fausta Di Grazia Presidente – Estensore
D.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Consigliere
D.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Consigliere
D.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Consigliere
Dott. [#OMISSIS#] Di Benedetto Consigliere
pronuncia la seguente
SENTENZA
sull’appello in materia di responsabilità iscritto al n.46085 del registro di segreteria, proposto dal prof. [#OMISSIS#] DI SUMMA, nato a Francavilla Fontana (BR) il 12/01/1947, (c.f. DSMMHL47A12D761C), rappresentato, assistito e difeso dall’Avv. [#OMISSIS#] Del Monte del Foro di Torino – (c.f. DLMVTR69T10L219K) indirizzo PEC: vittoriodelmonte@pec.ordineavvocatitorino.it, con il quale è elettivamente presso lo studio dell’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (c.f. LLLFNC69R42H282I), sito in Roma, Via [#OMISSIS#] Sestio n.12;
contro
– il Procuratore Generale presso le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, con sede in Roma, Via [#OMISSIS#] Baiamonti n. 25;
e contro
– il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, con sede in Torino, Via Roma n. 305;
e nei confronti di
– Dott.ssa Cotrina DI SUMMA (c.f. DSMCRN44P63D761R), nata a Francavilla Fontana (BR) il 23/09/1944, ivi residente in Via [#OMISSIS#] Imperiali n.3, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dall’Avv. [#OMISSIS#] Di Summa del Foro di Brindisi (con studio in Francavilla Fontana – BR – Via Arciprete Quaranta n.24) e dall’Avv. [#OMISSIS#] Voltan del Foro di Torino presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, Via Cribario n.4 – convenuta in primo grado;
avverso
la sentenza n.40/2013, depositata in data 13/03/2013, emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte.
VISTI tutti gli atti di causa;
UDITI nel pubblico dibattimento del 15 aprile 2016, con l’assistenza del segretario sig.ra [#OMISSIS#] Bianco, il Presidente relatore dott.ssa Fausta Di Grazia, il P.M. dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per la Procura Generale appellata e l’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], delegata dall’Avv. Del Monte, per la parte appellante;
FATTO
1. Con atto di citazione del 04/07/2012 il Procuratore regionale per il Piemonte ha avviato l’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 1, co.174, della Legge n.266/2005, nei confronti del prof. [#OMISSIS#] DI SUMMA e la dott.ssa Cotrina DI SUMMA affinché fosse dichiarata, in favore dell’ Università degli studi e dell’A.S.O. San Giovanni Battista di Torino, l’inefficacia della donazione di proprietà immobiliari site nella provincia di Brindisi, effettuata dal primo in favore della seconda con atto notarile del 07/03/2012.
Il Requirente aveva azionato tale procedura in quanto, in sede di procedimento per responsabilità patrimoniale amministrativa, al prof. DI SUMMA ed agli eredi di altro soggetto, tale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], entrambi medici con qualifica di primario presso l’ospedale S. Giovanni Battista, era stato contestato un danno erariale di € 4.839.385,44, derivante da atti corruzione compiuti nell’ambito dell’acquisto di prodotti medicali da parte del medesimo nosocomio.
Per tali fatti, invero, sia il nominato [#OMISSIS#] che il DI SUMMA erano stati tratti in arresto il 04/11/2002.
Il processo penale che è derivato dalla vicenda si è concluso a novembre dell’anno 2009, con la condanna definitiva a carico dell’odierno appellante alla pena di anni 1 (uno) e mesi 11 (undici) di reclusione e la conferma delle statuizioni rese alle costituite parti civili per una provvisionale di complessivi € 300.000,00.
Il giudizio contabile scaturito da detti eventi, avviato dalla Procura inquirente con atto di citazione del 01/07/2012, si concludeva con la sentenza n. 96/2010, con la quale la Sezione territoriale ha condannato il DI SUMMA alla rifusione del danno cagionato nella misura di € 1.900.000,00, in favore dell’A.S.O. S. Giovanni Battista, e di € 500.000,00, in favore dell’ Università degli Studi di Torino.
Avverso tale decisione il DI SUMMA ha presentato appello innanzi alla Sezione II giurisdizionale Centrale d’Appello di questa Corte, con idoneo atto iscritto al giudizio n. 39172 del rispettivo registro di segreteria.
2. Al termine del giudizio revocatorio la Sezione territoriale adita ha dichiarato l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c. e ss., nei confronti di entrambe le Amministrazioni danneggiate, la donazione rogitata con l’atto notarile del 07/03/2012, tra il [#OMISSIS#] e Cotrina DI SUMMA afferente vari immobili ubicati nella provincia di Brindisi, condannando in solido i medesimi al pagamento delle spese di giustizia nella misura di € 2.771,37.
Infatti, con sentenza n. 40/2013 depositata il 13/03/2013, il Giudice di prime cure dichiarava, come enunciato, l’inefficacia e, per l’effetto, la revoca, nei confronti dell’A.S.O. “San Giovanni Battista” di Torino e dell’ Università degli Studi di Torino, il contratto di donazione, concluso per rogito dal Notaio [#OMISSIS#], in Francavilla Fontana (BR), in data 7.3.2012, rep. n. 48.574/22.701, tra DI SUMMA [#OMISSIS#] c.f., DSM MHL 47A12 D761 C, donante, e DI SUMMA Cotrina, c.f. DSM CRN 44P63 D761 R, donataria, trascritto alla Conservatoria RR.II. di Brindisi in data 4.4.2012, al reg. gen. 5926 e al reg. part. 4735, avente ad oggetto la quota di 1/3 del fondo rustico, con entrostanti fabbricati, in Francavilla Fontana, contrada “Cretarossa”, il tutto censito al C.T. fg. 118, partt. n. 132 di are 97,91 (mandorleto), cl. 1^, r.d. euro 70,79 e r.a. euro 25,28, n. 151 di ha. 2.99.73, r.d. euro 215,34 e r.a. euro 79,46 (parte seminativo e parte mandorleto), e a C.F. fg. 118, partt. n. 129, cat. c/2, cl. 1, mq. 53, r.c. euro 169,71, e n. 130 cat. C/2, cl. 1^, mq 31, r.c. euro 99,26.
3. Avvero detta sentenza, con atto depositato il 03/09/2013 presso la segreteria di questa Sezione, ha proposto appello il prof. [#OMISSIS#] DI SUMMA, eccependo i seguenti motivi di gravame:
I. riproposizione dell’eccezione di nullità dell’atto di citazione per violazione dell’art. 17, co.30, del D.L. n. 78/2009, eccezione da definirsi derivata essendo invero rivolta in sede di gravame avverso la sentenza di condanna nel procedimento di responsabilità patrimoniale – amministrativa conclusasi con la sentenza di condanna n. 96/2010, emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte;
II. errata valutazione del primo giudice circa la diminuita disponibilità economica del ricorrente con l’atto di donazione, trattandosi di beni di esiguo valore;
III. errata valutazione della sussistenza della “scientia damni” da parte del ricorrente, in quanto l’atto notarile di donazione non determinava alcun pregiudizio alle ragioni dei creditori.
Conclusivamente, la difesa del DI SUMMA insiste per l’annullamento e la riforma della sentenza impugnata e, segnatamente, chiede:
– previa ammissione, occorrendo, dei mezzi istruttori articolati con la comparsa e memoria di costituzione e risposta (datata 27/12/2012) ed in particolare la prova orale e la CTU volta ad accertare il valore dell’immobile oggetto della donazione (avvenuta il 07/12/2012) al momento della sottoscrizione dell’atto;
– in via preliminare e pregiudiziale, di accertare e dichiarare la nullità, in via derivata, dell’atto di citazione in revocatoria e pedissequo decreto di fissazione udienza del 23/01/2013, ai sensi e per gli effetti del nuovo co. 30-ter dell’art.17 del D.L. n. 78/2009, con ogni conseguente statuizione e ordinano, per l’effetto, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e della sentenza di primo grado, ex art. 2668 c.c.;
– in ogni caso e nel merito, di rigettare le domande della Procura regionale piemontese, in quanto infondate ed in diritto, ordinando, per l’effetto, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e della sentenza di primo grado, ex art. 2668 c.c.;
– con vittoria di spese e competenze di lite, oltre CPA ed IVA come per legge.
4. Con le conclusioni depositata presso la segreteria di questa Sezione in data 16/03/2016, si è costituita la Procura Generale che, confutando i motivi del proposto gravame, ha rilevato l’infondatezza della reiterata eccezione di nullità per violazione dell’art.17, co. 30-ter, del D.L. n.78/2009, già respinta nell’ambito del ricorso di merito conclusosi con la soccombenza dell’odierno appellante, non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità tra giudizio di merito e azione revocatoria.
Richiama, al riguardo, l’univoca giurisprudenza della Suprema Corte che ha ben definito i requisiti necessari alla sussistenza di tale pregiudizialità, non presenti nel giudizio di revocazione ex art 2901 c.c..
Per quanto attiene, invece, al II° e III° motivo di gravame, la P.G. evidenzia che essi rappresentano i presupposti cumulativamente richiesti dalla norma per la concessione della revoca dell’atto di disposizione patrimoniale, ossia, da un lato la consapevolezza dell’eventus damni, inteso come consapevole diminuzione della garanzia patrimoniale nei confronti dei soggetti pubblici creditori (non rivestente una totale compromissione), dall’altro la sussistenza dell’intenzione fraudolenta del debitore (consilium fraudis), tenuto conto della scansione temporale degli atti di donazione adottati.
Chiede, conclusivamente, il rigetto dell’appello, perché infondato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
5. All’odierna pubblica udienza, il Presidente Di Grazia ha riferito in merito allo stato degli atti.
L’Avv. [#OMISSIS#] conferma i motivi di gravame e rileva, per il giudizio n. 39172 pendente presso altra Sezione d’Appello, che non le risulta depositato il provvedimento inerente.
Il PM. comunica che, invece, è esitato dall’udienza del 23/03/2016 un provvedimento confermativo e risolutivo sulle criticità rilevate in quella sede.
Il Presidente legge il dispositivo della sentenza n.304/2016 della Sezione II Centrale d’Appello.
L’Avv. [#OMISSIS#] dichiara che il provvedimento non le risulta comunicato e chiede che si tenga conto del parziale accoglimento ai fini dell’odierno appello, a cui si riporta.
Il P.M. precisa che il parziale accoglimento è pertinente alla parte di danno su cui anche la P.G. concordava, ma resta inalterata la quota di danno su cui riverbera l’odierna richiesta di revocazione, tesa a garantire la consistenza patrimoniale.
Conferma, da ultimo, le conclusioni scritte.
La causa è passata in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato e va respinto.
1. Per quanto attiene il I. motivo di gravame, questo Collegio giudicante osserva che alla data di notifica dell’atto di citazione era in essere un procedimento innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, avviato avverso le sole statuizioni civili della sentenza d’appello.
La Corte d’appello di Torino, infatti, con sentenza n. 3909/2008 aveva confermato la pronuncia di primo grado, salvo dichiarare le prescrizioni intervenute nel medio tempore, rideterminando le pena inflitta in anni 1 (uno) e mesi 11 (undici) di reclusione.
Infine, con la sentenza n. 1550 depositata in data 25/09/ 2009 – 12/11/2009, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso dal prof. Di Summa unicamente avverso le statuizioni civili della predetta sentenza della Corte d’Appello di Torino.
Si osserva, al riguardo, che, ai sensi dell’art.585 c.p.p., le statuizioni penali di cui alla sentenza di secondo grado, datata 30/10/2008, erano oramai divenute definitive alla data di notifica dell’atto di citazione per il danno in contestazione, ossia il 15/07/2009, nonché alla data di notifica dell’invito a dedurre, ossia il 03/02/2009).
In ordine al II e III motivo di gravame, invece, questo Collegio giudicante concorda con le considerazioni argomentate dal Giudice di prime cure, ovvero che: “I presupposti della menzionata azione, ai sensi del citato articolo 2901 c.c., sono quindi individuabili, nel caso in cui l’atto dispositivo sia successivo all’insorgenza del credito- come nel caso di specie- nel pregiudizio delle ragioni del creditore, definito “eventus damni”, nella cognizione del debitore di ledere, in conseguenza dell’atto di disposizione, la garanzia del creditore e nella consapevolezza da parte del terzo, nel solo caso di atto a titolo oneroso, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dal negozio giuridico posto in essere, definita “partecipatio fraudis”.
Giurisprudenza vuole, invero, che le “ragioni di credito” poste a sostegno dell’azione revocatoria assumono specifico rilievo nella vicenda de quo, in quanto azionate a tutela conservativa di un “credito litigioso”.
Su tale punto, altresì, appare condivisibile quanto esposto nella sentenza impugnata (Sez. Piemonte, sent.n.40/2013) laddove il Giudice di secondo grado adito, nelle more delle motivazioni che hanno respinto il gravame, ha osservato che: “Nel caso di specie, limitatamente al profilo incidente per la considerazione della domanda revocatoria, i presupposti della responsabilità amministrativo-contabile riconosciuti sussistenti in capo al prof. [#OMISSIS#] di Summa nella citata sentenza della Sezione n. 96/2010, configurano, ad avviso del Collegio, “ragione di credito” idonea a fondare la pretesa attorea, volta a conseguire la dichiarazione di inefficacia dell’atto dispositivo contestato nei confronti dell’A.S.O. “San Giovanni Battista” di Torino e dell’ Università degli Studi di Torino, individuate quali amministrazioni danneggiate.
Si osserva ancora, in proposito, che con sentenza del 23 febbraio 2007 il G.U.P. del Tribunale di Torino, decidendo con [#OMISSIS#] abbreviato, dichiarava il prof. [#OMISSIS#] Di Summa colpevole dei reati di corruzione contestatigli sub capi di imputazione nn. 3), 5), 7), 9), 10), 11), 15) e 24); dei fatti contestatigli sub capi di imputazione nn. 16), 18) e 20) qualificati come concorso in corruzione aggravata ex artt. 110, 319, 319 bis e 321 c.p. nonché dei reati di turbata liceità degli incanti contestatigli sub capi di imputazione nn. 1), 2) e 19) sub 6) e 17), sub 14) e 23), ritenendo integrare un unico reato le condotte contestate sub capi di imputazione nn. 1), 2) e 19) e un unico reato, altresì, le condotte contestate sub capi di imputazione nn. 6) e 17).
Il Tribunale ha chiarito che l’imputato “seppure gradualmente e con faticoso percorso – è giunto infine ad una sostanziale ammissione completa di responsabilità quanto a:
a) dazioni di denaro effettuate a suo favore dai soggetti aggiudicatari delle varie forniture considerate nei capi di imputazione;
b) turbativa delle relative gare – secondo le concrete modalità indicate nei capi di imputazione – consistente nella predeterminazione del risultato delle stesse in forza degli accordi aventi ad oggetto le dazioni di denaro predette (salve le precisazioni dell’imputato in ordine alla correttezza delle valutazioni tecniche nella scelta dei dispositivi medico – chirurgici oggetto di aggiudicazioni)”.
La Corte d’appello, con la sentenza n. 3909, in data 30 ottobre 2008, ha confermato in parte la condanna penale per i reati di corruzione aggravata e turbata liceità degli incanti ricomputando la pena anche in ragione dell’estinzione, per effetto della prescrizione, nelle more del giudizio di appello, di una serie di reati contestati.
La stessa pronuncia d’appello ha confermato che il Prof. Di Summa “ha ammesso quasi senza riserve di essere responsabile di tutti i reati che gli erano ascritti a titolo di corruzione e di turbata liceità degli incanti” (pag. 26 della sentenza di appello) riconoscendo di avere tenuto le condotte che sono descritte nel capo di imputazione, e in particolare, di avere ricevuto delle promesse e delle dazioni di denaro da parte dei soggetti che intendevano aggiudicarsi svariate forniture ospedaliere connesse con l’attività propria della cardiochirurgia, nell’ambito della divisione di cardiochirurgia dell’ospedale Molinette di Torino, in cui era primario.
La medesima sentenza pone altresì in evidenza che il prof. Di Summa ha ammesso di aver concordato con il coimputato dott. [#OMISSIS#] “di ricevere clandestinamente del denaro accettando le offerte dei privati che erano interessati all’aggiudicazione delle forniture bandite dall’amministrazione dell’ospedale attraverso apposite gare” (pag. 25 sentenza d’appello).
Infine, con la sentenza n. 1550 depositata dalla Suprema Corte di Cassazione in data 25 settembre 2009 – 12 novembre 2009 è stato rigettato il ricorso promosso dal prof. Di Summa avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino (peraltro, come detto, con esclusivo riguardo alle statuizioni civili).
Per l’effetto, la sentenza penale resa a seguito di giudizio abbreviato, con il passaggio in giudicato anche dei capi recanti le statuizioni civili, spiega gli effetti di cui agli artt. 651 e ss. c.p.p. anche nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile con riguardo all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.
Questa Sezione della Corte dei conti, con la sentenza n. 96/2010, sulla base delle risultanze del processo penale di primo e secondo grado nonché delle ammissioni del convenuto contenute nelle memorie e nei verbali di interrogatorio del prof. Di Summa, ha ripercorso i singoli episodi corruttivi ed è giunta, dopo dettagliata analisi, ad una puntuale quantificazione del danno “da tangente”, commisurato all’ammontare delle illecite dazioni ricevute dalle ditte fornitrici di apparecchiature medicali, in euro 951.266,33.
La Sezione, nella predetta pronuncia, in coerenza con un consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, ha inoltre riconosciuto come pienamente configurato il contestato danno alla concorrenza, nella misura del 5% “sull’ammontare delle forniture indirettamente ricavato dalle tangenti riaccertate in euro 951.266,33”, quantificandolo conseguentemente in euro 475.633,16 mentre il danno all’identità pubblica o danno all’immagine, arrecato all’ Università degli Studi di Torino e all’A.S.O. “San Giovanni Battista”, è stato quantificato in euro 1.000.000,00.
Dall’esame meramente incidentale, proprio di questa sede, deve quindi ritenersi pienamente configurata la ragione di credito prospettata dalla Procura contabile in capo alle predette Amministrazioni danneggiate, in funzione dell’azione revocatoria avviata per la dichiarazione di inefficacia della donazione, conclusa tra i convenuti in data 7.3.2012”.
Al riguardo, si premette che va in primo luogo vagliata, secondo una consolidata giurisprudenza, l’esistenza o meno del credito risarcitorio nei confronti del debitore ritenuto, allo stato, inesistente dall’appellante nelle more del suo accertamento definitivo.
A prescindere dal fatto che, in attesa della discussione del presente giudizio, la Sezione giurisdizionale per il Piemonte ha condannato il prof. DI SUMMA, riconoscendo il buon diritto dell’A.S.O. San Giovanni Battista e dell’ Università degli Studi di Torino al ristoro del danno subito, così come quantificato nella sentenza n.96/2010, confermata dalla sentenza n. 304/2016 emessa dalla Sezione II Centrale d’Appello, depositata il 25/03/2016.
Alla luce di quanto esposto in precedenza, questo Collegio ritiene sufficiente per respingere l’impugnativa quanto deciso dalla Suprema Corte la quale, in merito, ha stabilito che: ”Ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria è sufficiente la titolarità di un credito eventuale, quale oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l’eventuale sentenza dichiarativa dell’atto revocato non può essere portata ad esecuzione, finché l’esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato” (cfr. C. Cass., sent. n.9855/2014).
la stessa Corte di cassazione ha affermato, inoltre, quanto si riporta, determinante ai fini della definizione della presente controversia: “Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcito da fatto illecito – l’insorgere della qualità di credito che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria, ai sensi dell’art.2901 c.c., avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l’indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell’art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito” (cfr. C. Cass., sent. n. 11573/2013).
La giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio di giudicante condivide, ha stabilito che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, abilita l’avente diritto all’esperimento dell’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., tra i cui presupposti vi è l’esistenza del credito e non anche la sua concreta esigibilità (Cass. Civ., Sez. 11, 25 gennaio 2006, n. 1413; id., Sez. Un., 18 maggio 2004, n. 9440; id., Sez. III, 18 marzo 2003, n. 3981).
Affermata l’autonomia dell’azione pauliana dalla sentenza (positiva o negativa) sull’esistenza del credito – nella misura in cui quest’ultima non costituisce l’indispensabile antecedente logico giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria – è da escludere, a cascata, l’eventualità di un conflitto di giudicati tra le due pronunce, quella che a tutela del credito litigioso dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito (Cass., Sez. I, 13 luglio 2005, n. 14709; Sez. Un., 18 maggio 2004, n. 9440).
Il Giudice di legittimità, inoltre, ha esattamente affermato che: “Ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale; tale principio vale anche per i crediti nascenti da fatti illeciti in quanto, ancorché non certi o comunque litigiosi, rientrano in ogni caso nel novero delle ragioni di credito eventuale, atteso che l’art. 2901 c.c. non distingue tra le varie categorie di crediti e le relative fonti…”. (cfr. C.cass., Sez. I civ., sent. n. 1712 del 18 febbraio 1998).
Ancora la Cassazione ha sancito che: “Posta la finalità cautelare e conservativa dell’azione revocatoria, il pregiudizio delle ragioni del creditore si verifica non solo in presenza di un danno concreto ed effettivo, ma anche di un pericolo di danno che abbia comportato una modifica nella situazione patrimoniale del debitore, tale da rendere incerta l’esecuzione coattiva del credito o comprometterne la fruttuosità…” (cfr. C.cass., Sez. Il civ., sent. 29 marzo 1999, n. 2971).
Peraltro, anche la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che per l’esercizio dell’azione revocatoria è sufficiente l’esistenza di una ragione di credito, ancorché eventuale e non accertata giudizialmente, in quanto credito posto sub iudice.
Per quanto concerne le deduzioni di gravame relative all’asserito scarso valore economico dei beni donati, questo Giudicante condivide quanto postulato in merito dal giudice di prime cure il quale, al riguardo, si è così espresso: “Come chiarito in precedenza, l’art. 2901 c.c. tutela il creditore, rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, “senza alcun discrimine, circa lo “scopo” ulteriore, avuto di mira dal debitore nel porre in essere l’atto dispositivo” (Cass. n.15603/2005). Le richieste istruttorie devono quindi ritenersi, alla luce di quanto esposto, ininfluenti ai fini della decisione e vanno conseguentemente rigettate.
I motivi e gli scopi ulteriori posti alla base del compimento dell’atto dispositivo non appaiono infatti incidenti ai fini dell’indagine in ordine all’elemento psicologico (Cass. n. 24757/2008): “sono soggetti alla azione revocatoria – in presenza delle condizioni di cui all’art. 2901 c.c. – anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale” (Cass. n. 15603/2005)”.
Non occorre, altresì, lo stato d’insolvenza del debitore, in quanto è sufficiente che l’atto di disposizione compiuto dal debitore renda incerta o anche più difficoltosa la soddisfazione coattiva del credito (cfr. C.conti, Sez.II C.d’App., sent. n.13/2010).
Alla luce delle considerazioni svolte, questo Giudicante reputa la sentenza impugnata priva di censure e meritevole di essere pienamente condivisa e, conseguentemente, l’appello respinto.
P.Q.M.
La Sezione Terza giurisdizionale Centrale d’Appello respinge il ricorso relativo al giudizio n. 46085, proposto dal prof. [#OMISSIS#] DI SUMMA avverso la sentenza n. 40/2013 della Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, depositata il 13/03/2013.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 128,00 (centoventotto/00)
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 15 aprile 2015.
Depositata in segreteria il 21-02-2017