La maggiorazione prevista dall’art. 24 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 non trova applicazione in relazione ai periodi di servizio all’estero non di ruolo.
Corte dei conti, sez. III, 26 febbraio 2015, n. 107
Lettore universitario – Servizio presso università straniera
PENSIONI
C. Conti Sez. III App., Sent., 26-02-2015, n. 107
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere relatore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – [#OMISSIS#] Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto al n. 38372 del registro di segreteria,
PROPOSTO DA
F.I., nata a F. l'(…) e residente a M. di B. (G.), codice fiscale frnlri38p51d612u, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (del foro di Roma), nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma in salita S. [#OMISSIS#] da Tolentino n. 1/B;
CONTRO
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MIUR), in persona del ministro pro tempore, non costituito nel presente grado di giudizio;
AVENTE AD OGGETTO
la sentenza n. 973/2009 emessa dalla sezione giurisdizionale Lazio.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con la decisione in epigrafe è stata rigettata la domanda con la quale I.F., già lettore presso l’università di [#OMISSIS#] di Baviera e quindi dipendente dall’ambasciata italiana in [#OMISSIS#], chiedeva che per l’intero periodo di servizio scolastico da lei svolto all'[#OMISSIS#] venisse applicata la maggiorazione “… della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo …” (art. 24 del D.P.R. n. 1092 del 1973).
Dopo aver rilevato che per il servizio [#OMISSIS#] in ruolo quella maggiorazione era stata riconosciuta dal MIUR (pagg. 3 – 4 della sentenza), il primo [#OMISSIS#] ha basato sull’art. 673 del D.Lgs. n. 297 del 1994 il rigetto del capo di domanda attorea concernente il periodo di servizio [#OMISSIS#] non di ruolo (ossia, nel [#OMISSIS#] di specie, quello tra il 1966 ed il 1981): esprimendo l’avviso secondo cui il comma 2 di quell’articolo abbia carattere di specialità rispetto a quanto sancito dall’art. 598 di quel medesimo decreto (articolo, quest'[#OMISSIS#], che sul piano generale rinvia al D.P.R. n. 1092 del 1973) e, quindi, vada ad interpretare autenticamente e retroattivamente l’art. 24 di quel medesimo D.P.R. in senso contrario a quanto propugnato dalla pensionata.
2. Avverso tale sentenza, depositata il 26 [#OMISSIS#] 2009, ha proposto appello la F., evidenziando che l’art. 24 del D.P.R. n. 1092 del 1973 non reca alcuna distinzione tra il servizio [#OMISSIS#] di ruolo e quello non di ruolo e che, inoltre, l’art. 673 applicato dal primo [#OMISSIS#] concerne esclusivamente il servizio di ruolo (prestato all'[#OMISSIS#]): senza alcun riflesso, ad avviso dell’appellante, sul servizio non di ruolo anch’esso svolto all'[#OMISSIS#], al quale risulterebbe perciò applicabile la previsione generale di cui all’art. 598 del D.Lgs. n. 297 del 1994 e, dunque, la maggiorazione di cui al più volte menzionato art. 24.
Pur ritualmente evocato nel presente giudizio, nonché notiziato della fissazione della relativa udienza, il MIUR non si è costituito.
All’udienza del 26 settembre 2014 la causa è stata discussa esclusivamente dall’appellante, rappresentata dall’avv. [#OMISSIS#]; e, poi, questo collegio è stato investito della relativa decisione.
3. Preliminarmente va rilevato che nessuna doglianza ha mosso l’appellante avverso l’affermazione del primo [#OMISSIS#] secondo cui il MIUR aveva concretamente attribuito la maggiorazione de qua per il periodo di servizio [#OMISSIS#] in ruolo: con conseguente passaggio in giudicato di tale (implicita) declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere.
4. Posto dunque che l’odierno thema decidendum concerne soltanto l’applicabilità (o meno) di quella medesima maggiorazione per il periodo di servizio [#OMISSIS#] non di ruolo, a livello settoriale il D.Lgs. n. 297 del 1994, ossia il testo unico in materia di istruzione scolastica, contiene le due norme di cui contemperare l’interpretazione nel [#OMISSIS#] di specie:
– l’art. 598, il cui comma 1 rinvia “ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, nonché per la valutazione dei servizi e periodi ai fini medesimi, …” al D.P.R. n. 1092 del 1973, che al primo comma dell’art. 24 prevede una maggiorazione per “… i servizi prestati: a) nelle scuole e nelle altre istituzioni educative e culturali italiane all'[#OMISSIS#] …”, senza dunque distinguere espressamente a seconda della circostanza che il servizio ([#OMISSIS#]) sia di ruolo o non;
– l’art. 673, che al comma 1 fa invece riferimento soltanto al
“… servizio di ruolo prestato all'[#OMISSIS#] …” ed al comma 2 prevede inoltre che “il servizio stesso è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della metà per i primi due anni e d’un terzo per gli anni successivi”.
Tuttavia due considerazioni inducono a circoscrivere l’interpretazione del predetto art. 24 soltanto al servizio di ruolo, prestato all'[#OMISSIS#]. Depone innanzitutto in tal senso la diversa collocazione, nel predetto D.Lgs. n. 297 del 1994, tra l’art. 598 (incluso nel titolo IV della parte III, dedicato alle “norme comuni al personale”) e l’art. 673 (rinvenibile invece [#OMISSIS#] parte V, concernente le scuole italiane all'[#OMISSIS#]): con un indubbio carattere di specialità di quest'[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] rispetto all’altra.
Inoltre quel medesimo art. 673 riproduce testualmente (addirittura nell’uso dell’arcaica preposizione articolata apostrofata “d’un”) l’art. 21 del R.D. n. 740 del 1940, che recava il testo unico sulle scuole italiane all'[#OMISSIS#]. E poiché quest'[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non era stata abrogata con l’introduzione del D.P.R. n. 1092 del 1973, la perdurante [#OMISSIS#] che andava quindi attribuita al predetto art. 21 traeva con sé che ab origine l’art. 24 di quel testo unico previdenziale andasse riferito soltanto al servizio di ruolo prestato all'[#OMISSIS#].
Né siffatta conclusione risulta minimamente scalfita dalla circostanza che, successivamente all’emanazione del D.P.R. n. 1092 del 1973, le norme del R.D. n. 740 del 1940 “… contrarie o incompatibili con le disposizioni della … L. n. 327 del 1975 sono state abrogate dall’art. 47 di tale legge. La quale, nel disciplinare lo “stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'[#OMISSIS#]”, non ha affatto equiparato il servizio non di ruolo a quello di ruolo (svolti all'[#OMISSIS#]); bensì si è limitata, all’art. 14, a richiamare per “il servizio prestato all'[#OMISSIS#] in qualità di non di ruolo …” l’art. 3 del D.L. n. 370 del 1970 e, dunque, la parziale computabilità del servizio non di ruolo sancita sul piano generale da quest'[#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
5. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite fra le parti, in considerazione della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, rigetta l’appello proposto da I.F. e compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso a Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 26 settembre 2014.
Depositata in Cancelleria 26 febbraio 2015.