Corte dei conti, sez. III, 30 maggio 2017, n. 182

Dirigente medico – Professore a tempo pieno – Incompatibilità – Danno per violazione del rapporto di esclusività – Rapporto tra giurisdizione penale e contabile

Data Documento: 2017-05-30
Area: Giurisprudenza
Massima

[X] Attesa la nota sussistenza del principio di separatezza e autonomia tra giudizio penale e giudizio amministrativo-contabile, tuttavia, il giudice contabile può autonomamente procedere alla valutazione dei fatti costituenti illecito erariale, indipendentemente se lo stesso fatto possa avere anche (o non avere) profili penalmente rilevanti.L’impegno dei professori di prima fascia è a tempo pieno o a tempo definito, ex art. 11 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. A ciascuna fattispecie, è correlato – per effetto dell’art. 5 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 – il potere/dovere di svolgere, nel caso di scelta a tempo pieno, attività professionale intramuraria, mentre l’attività extramuraria è consentita solo ai docenti a tempo definito.Il docente, dato anche l’alto profilo professionale in suo possesso, non poteva ignorare regole pattizie, da lui stesso accettate e ben conosciute, violando in piena consapevolezza l’intero quadro normativo in materia di cumulo di incarichi e attività exrtamuraria; su ciò a nulla rileva l’argomentazione circa il suo lodevole e costante impegno didattico e sanitario – che non è stato messo in alcuna discussione, né è stato contestato – ma l’aver illecitamente locupletato un trattamento economico cui egli non aveva diritto, avendo – di fatto – optato per un regime di extramoenia.

Contenuto sentenza

Sent. n.182/2017                                                                      
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Composta dai signori magistrati:
dott. Salvatore [#OMISSIS#]          Presidente f.f. 
dott.ssa [#OMISSIS#] LORETO              Consigliere
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]       Consigliere relatore
dott.ssa P.M. [#OMISSIS#] LA CAVA    Consigliere
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]         Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in appello in materia di responsabilità, iscritto al n. 50053 del Registro di Segreteria, proposto dal sig. CIAPPETTA [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] ARMIENTI, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Trapani n. 12, presso il medesimo avvocato, appellante, avverso la sentenza n. 413/2015 della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione PUGLIA, depositata il 7 agosto 2015.
Visto l’atto d’appello introduttivo del giudizio e gli atti tutti di causa;
uditi, nella Pubblica Udienza del 6 ottobre 2016, il Relatore, Consigliere dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], l’avv. N. ARMIENTI, per l’appellante nonchè il VPG, dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per la Procura Generale.
Ritenuto in fatto
Il prof. [#OMISSIS#] CIAPPETTA, neurochirurgo del Policlinico di BARI e docente universitario nella stessa città, è stato chiamato in giudizio dalla Procura territoriale per aver esercitato attività libero-professionale in regime ‘extramurario’, nel periodo compreso fra il 1.01.2006 e il 31.12.2009, pur avendo assunto – con esplicita dichiarazione pattizia – con l’ Università di BARI, quale docente, il regime di impegno a tempo pieno e con l’Azienda Ospedaliera barese, quello c.d. ‘intramurario’, ai sensi dell’art. 5, D.Lgs n. 517/1999 e dell’art. 11 DPR n. 382/1990.
In particolare, si è contestato al prof. CIAPPETTA di aver svolto tale tipo di attività presso la Casa di cura “Villa del [#OMISSIS#]”, sita in ROMA, struttura non convenzionata con la struttura ospedaliera barese, senza darne neanche comunicazione, violando così le disposizioni di cui all’art. 15 quinquies D. LGS. n. 502/1992 e all’art. 7 DPCM 27 marzo 2000. Sotto il profilo psicologico è stato reputato che il professionista avesse agito nascondendo consapevolmente la sua attività e detta consapevolezza sarebbe stata dimostrata dal fatto che le fatture rilasciate attestavano prestazioni apparentemente rese in regime ‘intramurario’. La notitia damni era stata acquisita dalla Procura attorea a seguito della comunicazione ex art. 129 cpp, in relazione a parallelo processo penale.
Il danno contestato era stato formato dalla maggiorazione stipendiale spettante a coloro che operano in regime di attività a tempo pieno, anziché a tempo definito, per un importo complessivo pari ad €166.908,92 (di cui €71.600,00 a titolo di indennità di esclusività ed €95.308,92)per differenze stipendiali.
La Corte territoriale – dopo aver rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’atto integrativo di citazione in relazione alla richiesta di rivalutazione ed interessi – condannava il prof. CIAPPETTA a risarcire l’Azienda Ospedaliera di BARI e l’Ateneo barese della somma di €80.000,00, da suddividersi in parti uguali fra due Enti, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Ha prodotto rituale appello il prof. CIAPPETTA deducendo: 1) inammissibilità ed improcedibilità dell’atto di citazione integrativo – violazione ed erronea applicazione dell’art. 183 cpc; 2) prescrizione degli importi richiesti – erronea e falsa applicazione di norme di legge; 3) infondatezza ed insussistenza degli addebiti – erronea valutazione dei fatti – insussistenza del dolo o della colpa grave – difetto di motivazione – insussistenza del danno erariale ed inesistenza di qualsiasi ulteriore tipologia di danno e pregiudizio – difetto di motivazione – motivazione insufficiente e contraddittoria.
Il Procuratore Generale nella conclusioni scritte rese in data 06.9.2016 ha chiesto il rigetto dell’appello per infondatezza e la condanna alle spese del grado.
All’odierna pubblica udienza, le parti, come costituite e rappresentate, hanno concluso, in sintesi: 1) l’avv. N. ARMIENTI ha insistito preliminarmente sulla inammissibilità della citazione integrativa sugli accessori di legge; sul fatto che il prof. CIAPPETTA non abbia mai tentato di indurre in errore i pazienti, avendoli avvisati che il suo luogo di lavoro era BARI e che – se mai dovessero essere operati – era a BARI che dovevano farlo. Nessun occultamento del danno egli avrebbe realizzato, avendo, peraltro, sempre fatto fatture riversando il 50% nella casse ospedaliere. In quattro anni egli avrebbe realizzato al di fuori del Policlinico di BARI solamente un intervento e dieci visite e comunque si sarebbe trattato di attività svolte sempre per il Policlinico di BARI, senza alcuna violazione del diritto di esclusiva e per una delle prestazioni sanitarie vi sarebbe anche stata specifica autorizzazione. Ha poi precisato che trattandosi di attività saltuaria e non continuativa era sufficiente una autorizzazione generale ed ha ribadito che, comunque, egli avrebbe riversato sempre il 50% nelle casse ospedaliere e che, fino al 2005, aveva operato in regime autorizzato di ‘extramoenia’ né avrebbe potuto rifiutarsi di rivedere pazienti che precedentemente aveva trattato. Nessuna contestazione risulterebbe nei due ambiti lavorativi ( Università e Policlinico di BARI) atteso che il prof. CIAPPETTA avrebbe sempre rispettato i vincoli, sia in ambito didattico che medico e la sua attività avrebbe prodotto ‘report’ regionali con indici altissimi; risulterebbe, perciò, una sua [#OMISSIS#] presenza nei due ambiti, priva di dati disfunzionali, né sarebbero state riscontrate sovrapposizioni di presenze a BARI e a ROMA; nessuna lesione del servizio risulterebbe accertata e spesso le prestazioni contestate avvenivano nelle giornate di sabato o domenica. Inoltre non vi sarebbe prova alcuna in ordine al danno erariale, che non sarebbe né certo né individuato con chiarezza: la probabilità non esiste in questi casi, esiste solo la realtà dei fatti. Si è, peraltro, riscontrata un grossa risonanza mediatica in ambito barese relativa al prof. CIAPPETTA, mentre si è registrato totale silenzio quando egli fu assolto penalmente con formula piena, in relazione ad altri fatti, riportando solo una condanna di 400€ per aver omesso di denunciare un reato altrui. Ha concluso per l’assoluzione. 2) Il PM d’udienza ha insistito dal canto suo sulla conferma della sentenza impugnata, trattandosi di professore universitario ‘a tempo pieno’, ordinario di Neurochirurgia, prima a PERUGIA e poi a BARI, incompatibile con qualsiasi altra attività; per ciò, egli percepiva un trattamento economico ‘maggiorato’ del 40% e non poteva svolgere attività in case di cura non convenzionate con il Policlinico di BARI; era anche irregolare emettere fatture intestate al medesimo Policlinico per attività svolte altrove, anche perché otteneva una retribuzione superiore a quella dei colleghi in ‘intramoenia’. Quanto all’autorizzazione, essa riguardò un unico caso, né egli avrebbe potuto svolgere attività esterne senza alcuna autorizzazione specifica: per la clinica Villa del [#OMISSIS#] di ROMA non vi era infatti alcuna convenzione. Sul fatto evocato dalla difesa di non aver mai nascosto la propria attività, il PM ha sottolineato come questa non fosse assolutamente autorizzata né egli poteva rilasciare fatture riversando il 50% dei proventi all’Azienda ospedaliera o intestate alla stessa Azienda ospedaliera presso cui aveva il proprio rapporto di servizio; inoltre, non sarebbe vero che le attività contestate sarebbero tutte state svolte di sabato o di domenica, ma anche invece in altri giorni della settimana; egli ha violato il patto sottostante con i due enti presso i quali esercitava la propria attività lavorativa. Ha concluso perciò per il rigetto dell’appello.
Considerato in diritto
1) La difesa di parte appellante ripropone preliminarmente l’eccezione di inammissibilità e improcedibilità dell’atto integrativo di citazione. L’eccezione va respinta, alla luce delle articolate ed esatte argomentazioni rese sul punto dal primo giudice. In proposito, è noto che, secondo l’art. 183 cpc, 5° comma, le parti possono precisare e anche modificare, all’udienza di trattazione, “le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate” e parte appellante è ben conscia di ciò; tuttavia, ella contesta la ‘natura’ e la ‘portata’ della modifica effettuata, rappresentata dalla richiesta di rivalutazione monetaria del credito e della liquidazione degli interessi legali dal momento in cui il credito diviene liquido ed esigibile e sino al suo adempimento.
Il Collegio fa presente che nella vicenda che qui ci occupa non si tratta di ‘inadempimento’ di un’obbligazione pecuniaria ma di risarcimento del danno erariale, con conseguente natura di ‘debito di valore’ dello stesso, debito che viene attualizzato dal giudice nel momento in cui ne riconosce l’esistenza e converte il danno patito da un’amministrazione in una ‘somma equivalente’ non potendosi – in casi consimili – ottenere un ripristino materiale della situazione lesa dal danneggiante. E’ chiaro che, una volta che il credito di valore vantato è divenuto di ‘valuta’, sono dovuti gli interessi legali che divengono una obbligazione conseguente che, naturalmente accede a quella principale, a mente dell’art. 1224 c.c.
Ora, l’unica valutazione da farsi, onde ritenere la sussistenza di una mutatio libelli è se l’atto integrativo di citazione (relativo, appunto, agli accessori del danno, rivalutazione monetaria del credito e interessi legali) abbia radicalmente mutato l’originaria pretesa, in relazione al petitum e alla causa petendi.
A questa domanda occorre dare risposta negativa, anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr., ad esempio, Cass. SS.UU., n.12310/2015; Cass. I^ sez. civ., n. 9333/2016; II^ sez. civ., n. 4051/2016), la quale sostanzialmente ritiene che non vi sia mutatio libelli ove non venga stravolto il quadro dei fatti rappresentati, con conseguente allungamento dei tempi processuali e violazione del diritto di difesa per effetto della ‘novità’ introdotta. A rigore, nella fattispecie non si potrebbe neppure invocare la lesione del diritto di difesa, atteso che l’integrazione della domanda è avvenuta con un atto integrativo di citazione, debitamente redatto e notificato prima del dibattimento e non con una domanda proposta in udienza (pure permessa).
2) Circa l’eccezione di prescrizione si conferma il suo mancato fondamento, attese le chiare ed esatte argomentazioni della sentenza impugnata, alle pagg. 27 e 28, cui questo giudice d’appello fa espresso e totale richiamo, facendole proprie, in quanto di esatto rigore giuridico.
3) Circa il merito dell’appello, involgente – in estrema sintesi – plurimi profili relativi alla stessa sussistenza del danno, del dolo o colpa grave del suo autore nonché dell’occultamento doloso, per erronea valutazione dei fatti e per difetto di motivazione, si rappresenta quanto segue.
Va premesso che, sul fronte penale, il prof. CIAPPETTA è stato rinviato a giudizio (provvedimento n. 7150/10 RG GIP del 18.10.2011) per vari reati (fra i quali anche quelli rientranti nei fatti di cui è qui cognizione) e che, tuttavia, non vi sia ancora in atto alcuna pronuncia definitiva e irrevocabile, in relazione ai fatti illeciti, per cui è causa anche dinanzi a questo giudice; attesa la nota sussistenza del principio di separatezza e autonomia tra giudizio penale e giudizio amministrativo-contabile, tuttavia, il giudice contabile può autonomamente procedere alla valutazione dei fatti costituenti illecito erariale, indipendentemente se lo stesso fatto possa avere anche (o non avere) profili penalmente rilevanti.
Sul fronte dei fatti materiali illeciti sotto il profilo giuscontabile, è indubbio (e non contestato dallo stesso appellante) che egli abbia svolto la propria attività presso la casa di cura “Villa del [#OMISSIS#]” in ROMA: ora, il petitum sostanziale e la causa petendi su cui si fonda la contestazione in questa sede giuscontabile è rappresentato dall’indebita percezione di maggiori somme stipendiali e indennitarie corrisposte ad opera della pubblica amministrazione a fronte di un impegno (violato pacificamente) di non svolgere attività professionale al di fuori dell’“intramoenia”.
Come ha anche ben precisato il primo giudice, l’impegno dei professori di prima fascia è a tempo pieno o a tempo definito, ex art. 11 DPR n. 382/1980. A ciascuna fattispecie, è correlato  – per effetto dell’art. 5, D.Lgs. n. 517/1999, il potere/dovere di svolgere, nel caso di scelta a tempo pieno, attività professionale ‘intramuraria’, mentre l’attività ‘extramuraria’ è consentita solo ai docenti a tempo definito. Lo stesso art. 5, in c.d. con l’art. 15 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992, ha previsto poi le modalità di svolgimento di tali attività, sia singole che d’equipe, ma sempre in regime di ‘intramoenia’, anche in strutture convenzionate con l’Azienda Ospedaliera.
A tal proposito, l’art. 11, DPR n. 382/1980 è molto chiaro nell’affermare l’assoluta incompatibilità tra attività professionale e di consulenza esterna, con l’impegno di professore a tempo pieno, salve rare e ben individuate eccezioni, e purchè ciò non pregiudichi la continuità didattica, ex art. 10 stesso testo normativo; a fronte di questo impegno, l’art. 36, comma 6°, riconosce una maggiorazione del trattamento economico del 40% e l’art. 72 della L. n. 448/1998 ha previsto un apposito ‘fondo per l’esclusività’ del rapporto, a favore dei dirigenti medici che abbiano optato per l’esercizio della libera professione intramuraria.
Tanto precisato circa il quadro normativo di riferimento, quello che viene contestato al professore universitario CIAPPETTA è di avere, da un lato, sottoscritto il vincolo per un impegno a tempo pieno, con tutte le limitazioni ed anche i vantaggi relativi (in tema di carriera universitaria e ospedaliera ed in tema di più favorevole trattamento economico), dall’altro, di aver dimenticato detto impegno, svolgendo di fatto attività libero-professionali in strutture sanitarie diverse da quelle consentite, facendosi, peraltro, autorizzare la relativa prestazione sanitaria solamente in un unico caso.
Il prof. CIAPPETTA, dato anche l’alto profilo professionale in suo possesso, non poteva ignorare regole pattizie, da lui stesso accettate e ben conosciute, violando in piena consapevolezza l’intero quadro normativo in materia; su ciò a nulla rileva l’argomentazione circa il suo lodevole e [#OMISSIS#] impegno didattico e sanitario – che non è stato messo in alcuna discussione, né è stato contestato – ma l’aver illecitamente locupletato un trattamento economico cui egli non aveva diritto, avendo – di fatto – optato per un regime di ‘extramoenia’. La consapevolezza di aver svolto attività non consentite, conferma anche il profilo relativo all’occultamento doloso dei fatti illeciti e la stessa decorrenza del dies a quo  della prescrizione al momento del disvelamento dei fatti medesimi, che – per la Procura attrice – data correttamente al momento della comunicazione ex art. 129 disp. Att. cpp.
Circa il profilo psicologico del dolo, anch’esso va confermato, atteso l’alto profilo professionale del professore, assolutamente consapevole delle normative da applicare nella situazione per la quale aveva optato e, perdippiù, già in precedenza condannato dalla Sezione giurisdizionale regionale dell’UMBRIA, per fatti analoghi a quelli qui contestati.
Va quindi confermato il giudizio di merito di prime cure, sotto ogni profilo.
4) Questo Collegio passa ora a vagliare la richiesta gradata di parte impugnante, relativa ad una rideterminazione più ragionevole e proporzionale, rapportata percentualmente alle attività contestate e a quelle svolte in ambito assistenziale nel periodo 2006/2009.
La doglianza può essere accolta; poiché tuttaviarisulterebbe particolarmente gravoso e disutile, ai fini di economia processuale e di ragionevole durata dei processi, provare il danno nel suo preciso ammontare applicando indici percentuali, questo Collegio d’appello ricorre a tal fine ai principi della valutazione equitativa del danno, di cui all’art. 1226 c.c., ritenendo equo effettuare una riduzione dell’addebito stesso, onde ricondurla a principi di maggiore equità, atteso anche il riscontro fattuale di interventi chirurgici effettuati dal professore gratuitamente.
Pertanto, il prof. CIAPPETTA sarà chiamato a rifondere – in parti uguali – alla Università degli Studi di BARI e all’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale del Policlinico di BARI la somma totale di €50.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come da dispositivo.
Si ritiene sussistano giusti motivi, attesa la reciproca parziale soccombenza per la compensazione delle spese di questo grado.
PER QUESTI MOTIVI,
La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,
ACCOGLIE parzialmente l’appello epìgrafato e, per l’effetto, riforma la sentenza gravata, condannando il prof. [#OMISSIS#] CIAPPETTA al risarcimento erariale pari a €50.000,00, nei confronti delle amministrazioni individuate in parte motiva, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, sino alla pubblicazione della presente sentenza ed interessi legali sulla somma rivalutata da tale ultima data e sino al soddisfo.
Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6 ottobre 2016.
Depositata in Segreteria il 30/05/2017