Consiglio universitario Nazionale
PARERE GENERALE N. 22 (Prot. n. 14130 del 7/5/2018)
Oggetto: Parere generale, «Per un modello di aggiornamento e razionalizzazione della classificazione dei saperi accademici e del sistema delle classi di corso di studio, anche in funzione della flessibilità e dell’internazionalizzazione dell’offerta formativa».
Adunanza del 2 maggio 2018
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
VISTA la nota del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca alla Presidente del Consiglio Universitario Nazionale, dell’11 gennaio 2018, trasmessa dall’Ufficio di Gabinetto del MIUR (Prot. n. 0001161)
FORMULA IL SEGUENTE PARERE
Premessa
Il Consiglio Universitario Nazionale ha ricevuto dalla Signora Ministra, con nota dell’11 gennaio 2018, il mandato di effettuare entro il 30 aprile «una verifica delle criticità relative all’offerta formativa per Classi di Laurea e di Laurea Magistrale nonché all’articolazione dell’attuale classificazione dei saperi in settori scientifico-disciplinari», in modo da poter «porre mano a una revisione complessiva delle classi di corsi di studio in conseguenza delle mutate esigenze culturali e professionali delle società contemporanee e del contesto internazionale nel quale l’Università è chiamata ad agire», nella «direzione di un aggiornamento degli obiettivi qualificanti e di una maggiore flessibilità e semplificazione delle attività formative previste nelle relative tabelle».
La nota richiama altresì l’esigenza di procedere, quanto ai settori scientifico-disciplinari, a «un aggiornamento dell’attuale impianto della classificazione che, nel rispetto delle specificità nazionali delle attività di ricerca e di didattica, lo renda meno rigido, più aderente agli attuali sviluppi culturali, nonché più funzionale e coerente con gli indirizzi europei».
La nota sottolinea infine come le due azioni siano strettamente collegate dato che «una revisione complessiva delle classi di corso di studio non può prescindere da una parallela revisione dei settori scientifico-disciplinari di afferenza dei docenti».
Il mandato conferito dalla Signora Ministra a questo Consesso, quale Suo organo di consulenza, recepisce le istanze, manifestate in più occasioni da vari attori del sistema universitario, circa l’indifferibilità sia di una manutenzione organica dell’impianto delle classi dei corsi di studio sia di un intervento che ponga rimedio alle disfunzioni e alle anomalie indotte dall’attuale schema di classificazione dei saperi, così da adeguarli all’evoluzione delle esigenze culturali, professionali, sociali, scientifiche e di ricerca, rendendo al contempo l’intero sistema più flessibile e consono al contesto internazionale.
La proposta che il Consiglio Universitario Nazionale qui sottopone alla valutazione della sede ministeriale riporta i primi e principali risultati ai quali esso è pervenuto nell’espletamento del mandato ricevuto.
In questa fase, il Consesso ha ritenuto di assolvere il proprio compito tramite l’elaborazione di un modello generale – per la classificazione dei saperi e per la manutenzione delle classi di corso di studio – che possa essere portato al confronto con i soggetti del sistema universitario, suoi destinatari, ed essere poi ulteriormente sviluppato negli aspetti di dettaglio e applicativi.
L’attività istruttoria è stata condotta dalla Commissione speciale «Aggiornamento e semplificazione della classificazione dei saperi», appositamente istituita dalla Presidenza del CUN e rappresentativa delle quattordici aree disciplinari che compongono l’organo, e dalla Commissione permanente «Politiche per la valutazione, la qualità e l’internazionalizzazione della formazione universitaria»; quest’ultima aveva già svolto, nei mesi precedenti, un’analisi delle criticità relative all’offerta formativa universitaria.
In sede collegiale il CUN ha trattato più volte il tema, a partire dalla sessione del 30-31 gennaio 2018 sino a quella del 2-3 maggio 2018 dedicata all’esame finale del presente parere. Il documento è articolato in tre sezioni.
Nella prima, dopo una breve analisi del percorso che ha condotto all’attuale sistema di classificazione dei saperi, il Consiglio Universitario Nazionale propone un nuovo modello, informato a considerazioni culturali e funzionali nonché a criteri di semplificazione e razionalizzazione.
Nella seconda sezione, dopo una sintetica descrizione dell’evoluzione del sistema delle classi dei corsi di studio, propone un modello per la sua manutenzione che risponda agli obiettivi indicati di aggiornamento, flessibilità e internazionalizzazione. Tale modello è congruente con il sistema di classificazione dei saperi proposto nella prima sezione.
Infine, nella terza sezione il Consiglio Universitario Nazionale indica quali interventi di adeguamento e di coordinamento sostanziale del contesto normativo siano necessari ad assicurare al nuovo modello proposto una disciplina di sviluppo coerente con le logiche e con le ragioni che lo informano.
Prima Sezione
La classificazione dei saperi disciplinari
1. Il sistema di classificazione dei saperi disciplinari nell’ordinamento universitario italiano
L’attuale sistema di classificazione dei saperi disciplinari, derivante da provvedimenti normativi adottati in tempi e per finalità molto differenti, si articola su quattro livelli:
a) settori scientifico-disciplinari e relative declaratorie, come risultanti dall’art. 14 l. 19 novembre 1990, n. 341 e determinati con DM 4 ottobre 2000 e successive modifiche;
b) settori concorsuali e relative declaratorie, come introdotti dall’art.15 della l. 30 dicembre 2010, n. 240, e determinati con DM 29 luglio 2011, n.336, modificato dal DM 30 ottobre 2015, n. 855;
c) macro settori, come introdotti dall’art.15 della l. 30 dicembre, n. 240 e determinati con DM 29 luglio 2011, modificato dal DM 30 ottobre 2015, n. 855;
d) aree disciplinari CUN, inizialmente configurate dall’art. 67 del dPR 11 luglio 1980, n. 382, quali «grandi aree omogenee di discipline» ai fini della costituzione, in numero non superiore a quindici, dei comitati consultivi del CUN preposti all’esame dei «progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza»; successivamente assunte dall’art.17, comma 104, lett.a), della l. 15 maggio 1997, n. 127, quali «grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari, in numero non superiore a quindici» ai fini della composizione del CUN; conseguentemente determinate, in numero di quattordici, dal DM 21 luglio 1997, n. 278, sulla base delle indicazioni espresse dal Consiglio Universitario Nazionale nelle Adunanze del 5, 7 e 27 ottobre 1995; infine confermate in questa loro [#OMISSIS#], in attuazione dell’art.1, comma 1, lett.a) della l. 16 gennaio 2006, n.18, recante l’ultimo «Riordino del Consiglio Universitario Nazionale», che determina in quattordici il numero massimo di «aree di settori scientificodisciplinari» in rappresentanza delle quali sono eletti a componenti dell’organo, per ciascuna area, un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore.
I settori e i macrosettori concorsuali sono stati introdotti dall’art. 15 della l. n. 240/2010 come ambiti di riferimento per la costituzione delle Commissioni nazionali preposte al conferimento dell’Abilitazione scientifica nazionale. Dati i criteri prioritariamente quantitativi che il medesimo articolo, nel suo comma 2, ha posto a fondamento della configurazione dei settori concorsuali, i diversi saperi accademici sono stati collocati in aggregati costruiti non solo in base ad affinità culturali ma anche per rispettare i limiti numerici imposti dalla norma. Tali aggregati, in dipendenza della numerosità dei preesistenti settori scientifico-disciplinari nei quali si articolano, presentano consistenze quantitative altamente diversificate e soprattutto rapporti assai differenziati fra i saperi che in essi trovanosistemazione, con differenti vicinanze o distanze tra chi, nelle diverse sedi di valutazione, valuta ed è valutato.
Per quanto riguarda l’attività di ricerca, è opportuno aggiungere che, ai fini della presentazione dei progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN), sin dal bando del 2012 (DM 28 novembre 2012, n. 957) è stato utilizzato per la classificazione dei progetti anche lo schema dell’European Research Council (ERC):
a) Aree ERC: SH (Social Sciences and Humanities), PE (Physical Sciences and Engineering), LS (Life Sciences);
b) Settori (o Panel) ERC: si tratta di sub-aree nel numero di 6 per SH, 10 per PE, 9 per LS, ognuno individuato da una serie di temi/ambiti generali di ricerca;
c) Sottosettori ERC: ogni settore ERC si articola a sua volta in un certo numero di sottosettori, compresi tra 8 e 21 per settore, per un totale di 333. Per i dettagli sullo schema ERC al 2018 – il sistema di classificazione ERC viene aggiornato ogni anno – si veda https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Panel_structure_2018.pdf
1.2. Un nuovo modello di classificazione dei saperi disciplinari.
Risulta evidente, già da questi cenni, la necessità di definire un modello di classificazione dei saperi che possa superare le complessità e le principali criticità insite nell’attuale assetto, al cui interno i rapporti fra le discipline hanno talvolta superato il criterio dell’affinità culturale per rispecchiare ragioni principalmente quantitative, limitando altresì le aporie conseguenti alle diverse valenze che regole successive hanno conferito ad aggregati immaginati e configurati per scopi differenti. Il nuovo modello qui proposto dal Consiglio Universitario Nazionale, costruito in modo da assicurare comunque la sostenibilità del sistema in tutte le sue funzioni, continua a fondarsi sulla essenziale compresenza e inscindibilità delle attività didattiche e di ricerca e, per i docenti di area medica, come vuole la consolidata giurisprudenza costituzionale, anche di quelle assistenziali.
Esso intende inoltre coniugare una serie di possibilità: creare raggruppamenti disciplinari che possano accogliere comunità e ambiti culturali di largo respiro e, insieme, riconoscere a tutte le comunità di studio le proprie specificità culturali; accrescere la sintonia dell’architettura italiana dei saperi con quelle internazionali di riferimento; consentire una maggiore flessibilità nella definizione degli ordinamenti dei corsi di studio e dunque nell’attività didattica erogata dagli Atenei; garantire un maggior livello di dettaglio nell’individuazione dei campi di ricerca di ciascun docente, facilmente aggiornabile nel tempo in consonanza con le best practice internazionali; caratterizzare in maniera culturalmente appropriata sia i processi di reclutamento e di progressione di carriera dei docenti, sia quelli di valutazione della ricerca e dei progetti di ricerca. A tale scopo il nuovo modello prevede due reti di classificazione: raggruppamenti disciplinari e domini di ricerca, con una chiara distinzione dei loro usi e funzioni e senza relazioni gerarchiche fra le due articolazioni. Nel seguito si indicheranno in modo esemplificativo le finalità di utilizzo delle due reti di classificazione. Si ritiene sin da ora opportuno sottolineare che, per garantire il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati, le innovazioni proposte nell’assetto della classificazione dei saperi richiedono necessariamente, nei termini che si espliciteranno meglio nell’ultima sezione del documento, un adeguamento e un coordinamento sostanziale del tessuto normativo che definisce il ruolo delle attuali articolazioni disciplinari nell’organizzazione e nel funzionamento del sistema universitario – per esempio, nelle procedure per il conferimento dell’Abilitazione scientifica nazionale, per il reclutamento, per la valutazione periodica della ricerca, per la costituzione dei dipartimenti – in modo da renderlo compatibile con il modello qui descritto.
1.2.1. Raggruppamento disciplinare
Questo livello, identificato da un nome e una sigla, è funzionale innanzitutto all’inquadramento del docente e costituirà il riferimento primario per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale e di reclutamento presso gli Atenei.
Sarà l’unità elementare per la definizione degli ambiti disciplinari nelle classi di corsi di studio, per l’individuazione dei docenti di riferimento nelle procedure di accreditamento dei corsi di studio, per la costituzione dei dipartimenti e dei collegi di dottorato, per le condizioni di accesso ai concorsi per l’insegnamento secondario.
Laddove necessario, potranno essere costituiti raggruppamenti disciplinari che prevedano l’afferenza di docenti appartenenti ad aree CUN diverse.
Il raggruppamento disciplinare è descritto da una declaratoria, che indicherà in maniera sintetica gli aspetti più rilevanti della didattica, della ricerca e, ove previsto, delle attività assistenziali che lo contraddistinguono, e da uno o più profili, quando ritenuti necessari, ciascuno identificato con una denominazione.
La caratteristica essenziale del profilo è che esso non farà parte dei parametri di inquadramento stabili del singolo docente, eccetto i casi nei quali siano previste attività assistenziali in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
Uno stesso docente potrà infatti chiedere di riferirsi a profili diversi a seconda dello specifico utilizzo. I profili faranno riferimento all’attività di ricerca e a specificità culturali interne al raggruppamento disciplinare, al fine di consentire una migliore definizione delle sue articolazioni scientifiche.I profili potranno essere utilizzati nelle procedure locali di reclutamento e progressione di carriera.
Dal punto di vista della didattica, riferimenti ai profili dovranno, ove necessario, essere fatti nella definizione degli obiettivi formativi specifici degli ordinamenti dei singoli corsi di studio.
I profili così definiti costituiranno uno strumento flessibile di declinazione scientifica dei raggruppamenti disciplinari, consentendo al CUN e agli altri organi di governo del sistema universitario un loro più efficace aggiornamento in funzione dell’evoluzione dei saperi.
Qualora la consistenza numerica di un raggruppamento disciplinare non garantisca con ragionevole certezza la possibilità di costituire le Commissioni per l’Abilitazione scientifica nazionale saranno indicati, unicamente a questo fine, uno o più raggruppamenti disciplinari ad esso collegati in base alla coerenza culturale dei saperi che vi trovano collocazione.
1.2.2. Domini di ricerca
Accanto al sistema dei raggruppamenti disciplinari, che sono destinati soprattutto all’inquadramento dei docenti e alle articolazioni disciplinari per la didattica, si ritiene utile individuare, ai fini della classificazione e di una migliore descrizione delle attività di ricerca, una tassonomia di domini di ricerca, anche trasversali alle aree disciplinari, che disegni un’architettura coerente con quella utilizzata dall’European Research Council.
I domini di ricerca saranno esclusivamente finalizzati alla descrizione e alla gestione delle attività di ricerca, in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi alla valutazione della ricerca e dei progetti.
Allo scopo di definirne nello specifico la tassonomia, il CUN auspica un fattivo confronto con gli altri attori istituzionali competenti in materia, oltre che con le comunità scientifiche di riferimento. Ciascun dominio di ricerca sarà articolato in una serie di parole chiave, definite dal CUN e dagli altri soggetti istituzionali dei sistemi universitario e della ricerca, che risultino rappresentative delle specificità culturali di ciascuna comunità di studio, in modo che ogni docente possa individuare quelle corrispondenti alla propria attività di ricerca e comunità di riferimento.
Nell’elenco delle parole chiave possono comparire anche le denominazioni dei profili utilizzati per la descrizione dei raggruppamenti disciplinari.
L’elenco codificato delle parole chiave dovrà essere regolarmente aggiornato. Infine, per delineare ancor più compiutamente la propria attività di ricerca, ciascun docente potrà scegliere una serie di quattro-cinque parole chiave, di cui due-tre desunte dall’insieme codificato utilizzato per l’articolazione dei domini di ricerca, e altre due-tre proposte liberamente.
Il docente indicherà, in coerenza con le parole chiave scelte, il proprio dominio principale di ricerca. Le parole chiave potranno tuttavia appartenere anche a domini differenti, in modo da garantire la possibilità di evidenziare attività di ricerca interdisciplinari.
Seconda Sezione
Le classi di corso di studio
2.1. L’attuale sistema delle classi di corso di studio
L’attuale configurazione delle classi di laurea e laurea magistrale discende dal DM 22 ottobre 2004, n. 270 che aggiornò il DM 3 novembre 1999, n. 509 introducendo in particolare le lauree magistrali biennali al posto delle precedenti lauree specialistiche, i cui ordinamenti descrivevano un percorso formalmente quinquennale, pur essendo nei fatti solo biennale, dovendosi innestare su corsi di laurea di durata triennale. La definizione delle classi ai sensi del DM n.270/2004 è stata effettuata con i seguenti decreti:
– DM 25 novembre 2005 di istituzione della classe di laurea magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza;
– DDMM 16 marzo 2007 di istituzione di 43 classi di laurea e di 94 classi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, che costituiscono il corpo principale dell’impianto delle classi attuali;
– DDMM 19 febbraio 1999, di concerto con il Ministero della Salute, di istituzione di 4 classi di laurea e 4 classi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie;
– DM 10 settembre 2010 di istituzione della classe di laurea magistrale a ciclo unico di Scienze della Formazione Primaria (e di altre classi, mai attivate, relative alla formazione insegnanti);
– DM 2 marzo 2011, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, di istituzione della classe di laurea magistrale a ciclo unico per il restauro;
– DM 30 settembre 2015, di concerto con i Ministeri della Difesa e dell’Economia e delle Finanze, di istituzione delle classi dei corsi di laurea e laurea magistrale in Scienze della Difesa e della Sicurezza;
– DM 28 novembre 2017 di istituzione della classe di laurea in Scienze, Culture e Politiche della Gastronomia, e della classe di laurea magistrale in Scienze Economiche e Sociali della Gastronomia;
– DM 31 gennaio 2018 di istituzione della classe di laurea magistrale in Scienze Giuridiche.
A questi vanno aggiunti il DM 28 dicembre 2010 di aggiornamento delle classi dedicate alla diagnostica dei beni culturali e il Decreto ministeriale in corso di registrazione di modifica del percorso di Logopedia nelle classi di laurea delle Professioni Sanitarie
2.2. Motivi e obiettivi di una manutenzione del sistema delle classi di corso di studio
L’impianto istituito dal DM n.270/2004 ha mostrato una sostanziale tenuta nel tempo, non rivelando particolari criticità; non altrettanto si può dire dell’articolazione dettagliata delle classi, che richiedono necessariamente un aggiornamento periodico per riflettere correttamente l’evoluzione culturale e professionale della società.
In particolare, negli ultimi anni si sono moltiplicati i motivi – culturali, professionali e normativi – che spingono fortemente verso una manutenzione organica delle classi dei corsi di studio.
Fra questi si possono citare, seppure in modo non esaustivo, i seguenti:
– il recente sviluppo di nuove aree del sapere e di nuove professioni che richiedono conoscenze e competenze difficilmente inseribili tra quelle che le classi di corso di studio esistenti consentono di acquisire;
– l’esistenza di classi di laurea magistrale prive del tutto o quasi di corsi attivati;
– l’evidenza di eccessive rigidità nella strutturazione di alcune classi;
– la riforma del percorso di formazione insegnanti;
– il crescere dell’importanza dell’internazionalizzazione dei corsi di studio;
– l’introduzione dei corsi di laurea a orientamento professionale.
È quindi necessario intervenire effettuando una revisione complessiva delle classi di corsi di studio.
Non si intende proporre una riforma del sistema di formazione universitaria e non è neppure necessario intervenire sul DM n.270/2004; è infatti sufficiente effettuare un intervento di manutenzione e di aggiornamento dei decreti di istituzione delle classi di corso di studio che abbia i seguenti obiettivi:
- aggiornare gli obiettivi culturali delle classi all’evoluzione dei saperi, della società e delle professioni;
- aggiornare gli sbocchi professionali delle classi all’evoluzione del mondo del lavoro;
- introdurre alcune nuove classi rispondenti alle richieste della cultura e della società contemporanea;
- aumentare la flessibilità nella costruzione dei corsi di studio all’interno delle classi, mantenendone al contempo una piena riconoscibilità culturale e professionale;
- facilitare l’ingresso al percorso di formazione insegnanti;
- facilitare la creazione di percorsi internazionali;
- adeguare le classi alle modifiche normative intercorse negli ultimi dieci anni, inclusa la recente introduzione delle lauree a orientamento professionale;
- permettere che i corsi attualmente attivi possano passare facilmente al nuovo sistema quando esso venisse accolto e introdotto; x assicurare al sistema una coerenza complessiva.
Per quanto possibile, la manutenzione delle classi dovrà essere effettuata cercando di inserire elementi che favoriscano la creazione di percorsi internazionali. Occorre d’altro canto segnalare che ostacoli alla creazione di tali percorsi si trovano soprattutto in alcune norme che regolano l’offerta formativa universitaria. Di conseguenza, sarebbe necessario un intervento organico su questo tema che si estendesse oltre la mera manutenzione delle classi di corso di studio, specie in considerazione dell’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale sul tema dei corsi erogati integralmente in lingua straniera. Occorre infine ricordare che per rendere pienamente compatibili i percorsi universitari e i percorsi di formazione insegnanti è necessario agire, come più volte ricordato da questo Consesso, anche sui criteri di accesso a questi ultimi, criteri che attualmente presentano numerose criticità.
2.3. Caratteristiche degli interventi di manutenzione
La manutenzione delle classi dei corsi di studio si potrà concretizzare in tre tipologie di intervento:
a) introduzione di un modello aggiornato, descritto nelle prossime due sottosezioni, per il formato di presentazione degli obiettivi formativi qualificanti e della tabella delle attività formative indispensabili delle classi. Tale formato dovrà permettere di rappresentare sostanzialmente la stessa tipologia di contenuti già presenti nelle attuali classi facilitando il riconoscimento delle varie categorie di informazioni e garantendo una coerenza complessiva del sistema in accordo con il modello di classificazione dei saperi descritto precedentemente;b) manutenzione degli obiettivi formativi qualificanti e della tabella delle attività formative indispensabili di tutte le classi esistenti. Nella maggior parte dei casi la manutenzione consisterà semplicemente nella trascrizione della classe attuale nel nuovo formato; in altri casi saranno necessari interventi più significativi, per rendere la classe più aderente alle attuali esigenze culturali, professionali e normative;
c) identificazione di eventuali nuove classi di corsi di studio rispondenti a esigenze culturali e professionali che non possono essere soddisfatte con le classi esistenti. A questo proposito, il Consiglio Universitario Nazionale si prefigge di condurre una consultazione sistematica delle parti, accademiche e non accademiche, interessate a queste possibili nuove classi. Se le consultazioni confermeranno la necessità di attivarle, sarà elaborata una proposta di obiettivi formativi qualificanti e di tabella delle attività formative per ciascuna delle nuove classi.
Inoltre sarà opportuno effettuare un lavoro di armonizzazione complessiva del sistema, allo scopo di evitare duplicazioni non necessarie e di garantire la coerenza nelle modalità di presentazione delle varie classi rispettando le specificità di ciascuna.
2.3.1. Struttura degli obiettivi formativi qualificanti
Nelle classi attualmente vigenti gli obiettivi formativi qualificanti sono presentati come un testo privo di struttura interna. Si propone invece di suddividerli in diverse voci, alcune obbligatorie per tutte le classi e altre opzionali. Qui di seguito si riporta l’elenco delle voci previste, con, ove utile per maggiore chiarezza, una sintetica descrizione del loro contenuto.
a) Obiettivi culturali della classe.
b) Contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe.
c) Competenze trasversali non disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe.
d) Possibili sbocchi occupazionali e professionali per laureati in corsi della classe.
e) Livello di conoscenza di lingue straniere in uscita dai corsi della classe, espresso facendo riferimento al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
f) Conoscenze e competenze richieste per l’accesso a tutti i corsi della classe (voce obbligatoria solo per le lauree magistrali non a ciclo unico).
g) Caratteristiche della prova finale di tutti i corsi della classe (voce opzionale).
h) Attività pratiche e/o laboratoriali indispensabili per tutti i corsi della classe (voce opzionale).
i) Tirocini indispensabili per tutti i corsi della classe (voce opzionale).
j) Indicazioni valide solo per corsi della classe con caratteristiche specifiche (voce opzionale): contiene ulteriori integrazioni alle voci b), c), e), f), g), h) e i) che si applicano solo a corsi della classe che formano determinate figure professionali o che hanno obiettivi culturali che costituiscono una particolare declinazione di quanto indicato nella voce a).
k) Indicazioni valide solo per i corsi della classe che prevedono il rilascio di titoli doppi/multipli/congiunti con Atenei stranieri (voce opzionale): contiene eventuali variazioni delle condizioni indicate nelle voci precedenti e nella tabella delle attività formative indispensabili, applicabili solo a ordinamenti di questa tipologia al fine di favorirne l’internazionalizzazione aumentandone la flessibilità.
2.3.2. Tabella delle attività formative indispensabili
La tabella delle attività formative indispensabili di una classe indica il numero minimo di crediti formativi universitari (CFU) che ogni corso della classe dovrà riservare alle attività di base (solo per le lauree e le lauree magistrali a ciclo unico) e alle attività caratterizzanti (per tutti i corsi di studio), sia complessivamente sia separatamente. Inoltre, la tabella descrive la suddivisione delle attività formative di base e/o caratterizzanti in ambiti disciplinari. Si propone che ogni ambito disciplinare sia caratterizzato dai seguenti elementi:
– nome;
– sintetica descrizione del contenuto delle attività che afferiranno all’ambito, che ne evidenzi la coerenza con gli obiettivi culturali della classe indicati nella voce a) e con i contenuti indispensabili della classe indicati nella voce b);
– elenco di uno o più raggruppamenti disciplinari a cui afferiranno le attività dell’ambito e coerenti con i contenuti indicati nella descrizione dell’ambito;
– eventuale numero minimo di CFU che ogni corso di studio della classe dovrà riservare all’ambito.
Terza Sezione
Il contesto normativo
Le innovazioni proposte nel parere qui espresso, in attuazione del mandato conferito, presuppongono interventi di livello legislativo oltre che, per quanto concerne la loro attuazione, regolamentare, e richiedono perciò un necessario adeguamento e coordinamento sostanziale del contesto normativo. In alcuni casi, le proposte formulate confluiranno in nuove previsioni legislative la cui entrata in vigore comporterà l’abrogazione tacita, per rinnovazione della materia, di talune disposizioni, come nel caso, fra gli altri, dell’art.15 della l. n.240/2010.
In altri casi, la caducazione delle disposizioni, in particolare di quelle che assegnano determinate valenze ed effetti alle preesistenti articolazioni dei saperi disciplinari, potrà rendere necessario valutare il «se» e il «come» adeguare e coordinare le previsioni al nuovo modello. Questo è quanto potrà, ad esempio, verificarsi con riferimento all’art.2, comma 2, lett.b) della l. n.240/2010, laddove si enunciano i criteri che regolano l’organizzazione dei dipartimenti, o con riferimento all’art. 18, comma 1, lett.a), della l. n.240/2010 in merito ai contenuti dei bandi per i procedimenti di chiamata, e lett.b), nella parte in cui definisce le condizioni di ammissione al procedimento di chiamata degli studiosi in possesso dell’Abilitazione scientifica nazionale.
Disposizioni siffatte potranno essere, pertanto, consegnate solo alla loro abrogazione per incompatibilità o per rinnovazione della materia, oppure essere sostituite da altre, adeguate al nuovo sistema di classificazione dei saperi disciplinari.
Scelte che appartengono anche alle valutazioni che ne effettueranno le sedi istituzionali competenti, alla luce del modello per come sarà definito negli aspetti di dettaglio e applicativi.
In altri casi ancora, si renderà necessario un mero adeguamento della formulazione letterale di preesistenti previsioni. Il che è quanto potrà verificarsi, fra gli altri, per l’art.16, comma 3, della l. n.240/2010, laddove si richiede la definizione, nell’ambito dei procedimenti per il conferimento
dell’Abilitazione scientifica nazionale, di criteri e di parametri differenziati «per settore concorsuale», nonché per l’art.24 della l.n.240/2010, concernente i contratti per posizioni di ricercatore a tempo determinato. Analoghi interventi dovranno essere effettuati per le disposizioni attuative, sia di natura regolamentare sia di natura meramente amministrativa, essendo inteso che anche questi adeguamenti e coordinamenti, al pari di quelli che involgono il livello legislativo, dovranno comunque assicurare al nuovo modello una disciplina di sviluppo coerente con la sua ratio e non meramente consequenziale.
Così, ad esempio, per quanto concerne le procedure per il conferimento dell’Abilitazione scientifica nazionale, il nuovo modello di classificazione dei saperi disciplinari e i tratti che, nel suo ambito, connotano il raggruppamento disciplinare renderanno necessario ripensare profondamente i meccanismi di determinazione e uso dei parametri e dei criteri di valutazione, con specifico riferimento al significato dei «valori-soglia degli indicatori che devono essere raggiunti per conseguire l’abilitazione» (art.4, comma 2, dPR. 4 aprile 2016, n. 95) e alla inderogabilità del loro raggiungimento attualmente prevista (art.6, DM 7 giugno 2016, n. 120), ampliando lo spazio di valutazione rimesso alle Commissioni anche nel rispetto delle caratteristiche specifiche degli eventuali profili del raggruppamento.
Quelli prima richiamati sono d’altro canto solo esempi, fra i tanti possibili, di interventi che il Consiglio Universitario Nazionale si dichiara disponibile a fare oggetto di proprie analisi e proposte, in stretta sinergia e collaborazione con i diversi soggetti istituzionali competenti.
Auspica altresì che tali interventi siano anche occasione per una semplificazione delle discipline che regolano il funzionamento e l’organizzazione del sistema universitario e per un conseguente alleggerimento del carico regolatorio che oggi grava le autonomie universitarie.
LA PRESIDENTE
(Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#])