Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2014 - Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49

Data Documento: 2014-12-31
Area: Normativa
Contenuto/Sommario/Commento

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 2014 
Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle universita’, per il triennio 2015-2017, a norma dell’articolo 7, comma 6, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49.

(Pubbl. in Gazz. Uff., 20 marzo 2015, n. 66)
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei;
Visto, in particolare, l’articolo 7 del predetto decreto recante disposizioni sul rispetto dei limiti per le spese di personale e per indebitamento, il quale prevede al comma 6 che dette disposizioni siano ridefinite per gli anni successivi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione e avente validita’ triennale;
Visto l’articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, inserito dall’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il quale prevede: «Per il biennio 2012-2013 il sistema delle universita’ statali, puo’ procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. La predetta facolta’ e’ fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l’anno 2016, dell’80 per cento per l’anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018. L’attribuzione a ciascuna universita’ del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti e’ effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell’economia e delle finanze. Al fine di completarne l’istituzione delle attivita’, sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005.»
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, recante disciplina del dissesto finanziario delle universita’ e del commissariamento degli Atenei;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’articolo 14, comma 4.
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, ed in particolare l’articolo 5, comma 3, come da ultimo modificato dall’articolo 33, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Considerata la necessita’ di procedere alla ridefinizione delle disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, per la determinazione delle facolta’ assunzionali delle universita’ relative al triennio 2015-2017;
Ritenuta l’opportunita’ di assicurare ad ogni ateneo un contingente minimo assunzionale per una spesa media pari al 30 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell’anno precedente e, esclusivamente per le universita’ con migliori indicatori di bilancio, la possibilita’ di disporre di maggiori margini assunzionali proporzionali alla situazione di bilancio;
Su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Decreta:
 
ARTICOLO N.1
1. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e successive modificazioni, nonche’ la sostenibilita’ e l’equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle universita’, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, e ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala nazionale, per il triennio 2015-2017 si prevede che:
a) ciascun ateneo che al 31 dicembre dell’anno precedente riporta un valore dell’indicatore delle spese di personale pari o superiore all’80 per cento o con un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all’82 per cento delle entrate di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all’articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto, puo’ procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua non superiore al 50 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell’anno precedente (1);
b) ciascun ateneo che al 31 dicembre dell’anno precedente riporta valori inferiori a quelli di cui alla lettera a) puo’ procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua non superiore al 50 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell’anno precedente, maggiorata di un importo pari al 20 per cento del margine ricompreso tra l’82 per cento delle entrate di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all’articolo 6, comma 4, lettera c) del medesimo decreto, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell’anno precedente (2);
c) gli atenei con un valore dell’indicatore per spese di indebitamento pari o superiore al 15 per cento e con un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all’82 per cento delle entrate di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all’articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto, non possono contrarre nuovi mutui e altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio;
d) gli atenei con un valore dell’indicatore per spese di indebitamento superiore al 10 per cento o con un valore dell’indicatore delle spese di personale superiore all’80 per cento possono contrarre ulteriori forme di indebitamento a carico del proprio bilancio subordinatamente all’approvazione del bilancio unico d’ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di sostenibilita’ finanziaria redatto secondo modalita’ definite con decreto della competente Direzione generale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di seguito denominato Ministero, e inviato, entro 15 giorni dalla delibera, al Ministero e al Ministero dell’economia e delle finanze per l’approvazione.
2. Sono in ogni caso consentite:
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette, nei limiti della quota d’obbligo, e quelle relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 49 del 2012;
b) la contrazione di forme di indebitamento con oneri integralmente a carico di finanziamenti esterni.
3. Il piano di cui al comma 1, lettera d), predisposto dall’ateneo e corredato da una relazione analitica e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, e’ approvato dal consiglio di amministrazione. Nella predisposizione del piano l’ateneo tiene conto anche della situazione di indebitamento degli enti e delle societa’ partecipate.
4. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca procede annualmente alla verifica del valore degli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) nonche’ alla successiva verifica del rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1, comunicando gli esiti alle universita’ e al Ministero dell’economia e delle finanze.
5. La maggiorazione della spesa di cui al comma 1, lettera b) e’ determinata fino a concorrenza dei limiti di spesa, ove esistenti, fissati a livello nazionale dalle disposizioni vigenti sul turn over del sistema universitario e non puo’ comunque determinare annualmente una attribuzione di facolta’ assunzionali a livello di singola istituzione universitaria superiore rispettivamente a:
a) per le universita’ statali, centodieci per cento dei risparmi da cessazioni dell’anno precedente;
b) per gli istituti universitari ad ordinamento speciale, cinque per cento della spesa equivalente del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente.
6. Le procedure e le assunzioni ovvero la contrazione di spese per indebitamento disposte in difformita’ a quanto previsto al comma 1:
a) determinano responsabilita’ per danno erariale nei confronti dei componenti degli organi dell’ateneo che le hanno disposte;
b) comportano penalizzazioni nelle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario delle universita’ (FFO) da corrispondere all’ateneo nell’anno successivo a quello in cui si verificano, per un importo pari al doppio della maggiore spesa disposta in difformita’.
(1) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 303, lettera c) della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
(2) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 303, lettera c) della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita’ e al competente Ufficio di controllo per il controllo preventivo di regolarita’ contabile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.