Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 - Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390

Data Documento: 2001-04-09
Area: Normativa
Contenuto/Sommario/Commento

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 2001
Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

(Pubbl. in Gazz. Uff., 26 luglio 2001, n. 172)

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E AD INTERIM MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visti gli articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica italiana;
Vista la legge 12 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed, in particolare, l’art. 4 che demanda al Governo della Repubblica il compito di stabilire:
a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti ai fini dell’accesso ai servizi e al godimento degli interventi non destinati alla generalità degli studenti;
b) le tipologie minime ed i relativi livelli degli interventi che le regioni debbono attuare per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari;
c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, “Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari” ed, in particolare, l’art. 3, commi 3 e 4, che demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 4, l’individuazione dei criteri per la graduazione dell’importo dei contributi universitari e della relativa valutazione della condizione economica, nonché la disciplina degli esoneri totali e parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, “Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari” ed, in particolare, l’art. 6, comma 2, gli esoneri totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti delle università e degli istituti non statali beneficiari di borse di studio e di prestiti d’onore, sono determinati ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2000, recante “Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e delle borse di studio”, che, all’art. 3, demanda per il triennio 2001-2003 la definizione dei criteri per il riparto del Fondo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, al fine di garantire una coerenza tra i principi di uniformità di trattamento e la distribuzione tra le regioni e le province autonome delle risorse finanziarie statali;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, comma 10, che consente l’emanazione del suddetto decreto anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, prevista della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 6;
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, che introduce la “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, che introducono la riforma dei corsi di dottorato di ricerca;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l’art. 46 che disciplina l’accesso degli studenti stranieri alle università;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, e le relative disposizioni attuative;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata ed integrata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17, che disciplina l’assistenza, l’integrazione sociali ed i diritti delle persone handicappate;
Vista la decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del Programma d’azione comunitario in materia di istruzione “Socrate”;
Viste le conclusioni del Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, in cui è stato accolto il Piano d’azione per la mobilità, adottato dal Consiglio del 9 novembre 2000;
Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari espresso nell’adunanza del 17 e 18 gennaio 2001;
Visto il parere della Conferenza dei rettori delle università italiane espresso nell’assemblea del 25 gennaio 2001;
Visto il parere del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale espresso nell’adunanza dell’8 febbraio 2001;
Visto il prescritto parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell’adunanza del 25 gennaio 2001;
Visto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso il 22 marzo 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Decreta:
 
ARTICOLO N.1
Definizioni ed entrata in vigore
1. Ai sensi del presente decreto si intende:
a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) per università, le università e gli istituti universitari statali e le università non statali legalmente riconosciute;
c) per istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale, le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
d) per credito, il credito formativo universitario inteso quale misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi;
e) per corsi di laurea specialistica a ciclo unico, i corsi di laurea specialistica ai quali si è ammessi sulla base del possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a decorrere dall’anno accademico 2001/02, hanno vigenza triennale e, comunque, continuano ad avere efficacia sino all’emanazione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”.
 
ARTICOLO N.2
I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti
1. Per servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti, le prestazioni sociali agevolate cui si applicano le disposizioni del presente decreto, si intendono le borse di studio, i prestiti d’onore, i servizi abitativi e i contributi per la mobilità internazionale degli studenti italiani, concessi dalle regioni e dalle province autonome agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, nonché i contributi per la mobilità internazionale degli studenti italiani, ai sensi dell’art. 10, comma 4, e le borse di studio, ai sensi dell’art. 12, erogati dalle università agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.
2. Nel caso in cui le università introducano apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, art. 11, comma 7, lettera h), le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono prevedere la concessione dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti, definendone autonomamente le specifiche modalità ed i relativi requisiti di ammissione.
3. Le regioni, le province autonome e le università, ove realizzino altri servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti e non compresi tra quelli di cui al comma 1, possono determinare autonomamente i requisiti di ammissione, relativi al merito e alla condizione economica, nonché i criteri per la definizione delle graduatorie.
4. Le università determinano, ai sensi del comma 3, i requisiti relativi al merito ed alla condizione economica per l’ammissione degli studenti al concorso per le attività a tempo parziale, che non sono considerate prestazioni sociali agevolate, tenendo conto delle indicazioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 13. Tra gli studenti che presentano tali requisiti, le università concedono i benefici in via prioritaria, sulla base di graduatorie separate, agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome nell’anno accademico precedente.
5. La concessione delle borse di studio finalizzate all’incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria, che non sono considerate prestazioni sociali agevolate, è disciplinata ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 17, con modalità autonomamente determinate dalle università.
 
ARTICOLO N.3
I corsi di studio per i quali sono concessi i benefici
1. I servizi e gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, sono attribuiti per concorso, secondo le modalità previste dall’art. 4, agli studenti che si iscrivano, entro il termine previsto dai bandi nelle specifiche università, ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368, di dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, art. 4, e che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito, definiti agli articoli 5 e 6.
2. I servizi e gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, sono destinati anche agli iscritti ai corsi di studio di laurea e di laurea specialistica nelle scienze della difesa e della sicurezza, attivati ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, ad eccezione degli allievi delle Accademie militari per gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore.
3. In via transitoria e sino al loro esaurimento, i servizi e gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, sono attribuiti anche agli studenti iscritti a corsi aventi valore legale attivati prima dell’attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
4. I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi di cui ai comma 1 e 2 con le seguenti modalità:
a) per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall’anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, le regioni e le province autonome possono estendere i benefici, anche per un ulteriore semestre;
b) per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall’anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, le regioni e le province autonome possono estendere i benefici anche per un ulteriore semestre;
c) per gli iscritti agli altri corsi di laurea specialistica per un periodo di cinque semestri a partire dall’anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, le regioni e le province autonome possono estendere i benefici anche per un ulteriore semestre;
d) per gli iscritti ai corsi di cui al comma 3, per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno a partire dall’anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, le regioni e le province autonome possono estendere i benefici anche per un ulteriore anno;
e) per gli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall’anno di prima iscrizione.
5. Lo studente che consegua il titolo di studio di laurea e di laurea specialistica entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficia di un’integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell’ultimo anno di corso.
6. I benefici possono essere concessi agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l’ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.
 
ARTICOLO N.4
Le procedure di selezione dei beneficiari
1. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all’art. 5, anche se richiesti di specifici obblighi formativi di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, art. 6, comma 1. I requisiti di merito per l’accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 6.
2. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno di un corso di laurea specialistica a ciclo unico, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all’art. 5, ammessi ai corsi ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. I requisiti di merito per l’accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 6.
3. Per gli iscritti al primo anno degli altri corsi di laurea specialistica, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all’art. 5, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti. I requisiti di merito per l’accesso ai benefici sono ulteriormente valutati ex-post secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 6.
4. Per gli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all’art. 5, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
5. Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, ad eccezione di quelli di laurea specialistica a ciclo unico, idonei ai benefici nell’anno accademico precedente, il diritto viene mantenuto esclusivamente sulla base dei criteri di merito definiti dall’art. 6 e dell’ammissione a ciascun anno di corso da parte della rispettiva università di appartenenza, senza un’ulteriore autocertificazione delle condizioni economiche. Per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, idonei ai benefici nell’anno accademico precedente, il diritto viene mantenuto esclusivamente sulla base dei criteri di merito definiti dall’art. 6 e dell’ammissione a tale anno di corso da parte della rispettiva università di appartenenza, senza un’ulteriore autocertificazione delle condizioni economiche, ad eccezione della concessione dei benefici per il quarto anno di corso per il quale è prevista anche una nuova valutazione dei requisiti relativi alla condizione economica. Gli altri studenti iscritti agli anni successivi al primo sono ammessi ai benefici previa verifica dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito di cui agli articoli 5 e 6.
6. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche agli studenti iscritti a corsi attivati prima dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e di conseguenza anche agli idonei al conseguimento dei benefici nell’anno accademico 2000/01.
7. Qualora una regione o una provincia autonoma preveda, sulla base delle risorse disponibili, che non sia possibile concedere i benefici di cui all’art. 2, comma 1, a tutti gli studenti idonei al loro conseguimento, può procedere alla definizione di graduatorie per la loro concessione sulla base delle seguenti modalità:
a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi, attraverso l’approvazione di un’unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per corsi, definita in ordine crescente sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente di cui all’art. 5;
b) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l’approvazione di graduatorie di merito, senza un’ulteriore verifica delle condizioni economiche, sulla base dei criteri definiti dall’art. 6, sulla base di metodologie che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti; nell’impossibilità di utilizzare tali metodi, è individuato un numero minimo di benefici per ciascuna classe e per ciascun anno di corso, al fine di assicurare un’equilibrata distribuzione dei benefici. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alla condizione economica.
8. Le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, definiscono la condizione degli studenti sulla base della loro provenienza, tenendo conto anche dei tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico, secondo la seguente tipologia:
a) studente in sede, residente nel comune o nell’area circostante la sede del corso di studio frequentato;
b) studente pendolare, residente in luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato; le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono considerare pendolari anche studenti residenti nel comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico;
c) studente fuori sede, residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi. Qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare.
9. Il Ministero, le regioni, le province autonome e le università curano una ampia pubblicizzazione dei servizi e degli interventi offerti agli studenti con particolare riguardo per le attività di diffusione delle notizie anche attraverso specifici siti web. I bandi per l’attribuzione dei benefici di cui all’art. 2, comma 1, devono essere pubblicati almeno quarantacinque giorni prima della rispettiva scadenza.
10. Le domande per l’accesso ai servizi e agli interventi corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché all’alloggio di cui al comma 8, lettera c), sono presentate dagli studenti avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli organismi regionali di gestione e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, controllano la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione economica. A tal fine gli organismi regionali di gestione e le università possono usare il metodo della verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il venti per cento degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti. Tali controlli sono effettuati sia per gli studenti che nell’anno di riferimento abbiano presentato la autocertificazione della condizione economica sia per quelli che abbiano mantenuto il diritto al beneficio sulla base dei criteri di merito, ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo. Nell’espletamento di tali controlli gli organismi regionali di gestione e le università possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
11. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 4, comma 6, e successive modificazioni ed integrazioni, le università, le regioni, le province autonome e gli organismi regionali per il diritto allo studio procedono al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. Il Ministero, il Ministero delle finanze ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definiscono, entro tre mesi dall’emanazione del presente decreto, uno schema di convenzione tipo, che prevede i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati con sistemi automatizzati tra gli enti interessati, nonché per l’accesso all’Anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, istituita ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269.
12. I termini per la richiesta delle borse di studio e dei servizi abitativi devono essere stabiliti (anche differenziando i tempi per gli iscritti al primo anno da quelli iscritti ad anni successivi), in modo da consentire che le procedure amministrative siano completate e rese ufficiali almeno quindici giorni prima dell’inizio dei corsi per i servizi abitativi ed entro l’inizio dei corsi per le borse di studio con la pubblicazione di graduatorie redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti.
13. Entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre, è erogata agli studenti beneficiari la prima rata semestrale delle borse di studio in servizi ed in denaro e dei prestiti d’onore. In considerazione dell’introduzione dell’euro, per l’anno 2002 tale data è posticipata al 31 gennaio. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la seconda rata semestrale della borsa è erogata entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
14. Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie è garantito il servizio abitativo agli studenti beneficiari entro il limite massimo degli alloggi effettivamente a disposizione degli organismi regionali di gestione, anche avvalendosi di convenzioni con strutture private a carattere provvisorio sino alla fruibilità di tali alloggi.
15. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente alla erogazione dei benefici.
16. A partire dall’anno accademico 2001/2002, il Ministero predispone, presso il proprio sito web, un’applicazione informatica che, in correlazione alle procedure per le preiscrizioni, consenta agli studenti di verificare la propria condizione di idoneità, relativamente alla condizione economica per l’accesso ai benefici, stabilendo specifiche connessioni con i siti web, ove disponibili, delle regioni, delle province autonome e degli organismi regionali di gestione. Sul medesimo sito web il Ministero rende note le percentuali di copertura delle domande di borsa di studio degli studenti idonei per l’anno accademico precedente al conseguimento della borsa di studio per ciascuna sede.
17. Gli organismi regionali di gestione possono realizzare, con propri fondi e modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle università per le attività a tempo parziale degli studenti di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 13. Qualora tale graduatoria sia esaurita o non disponibile gli organismi regionali attingono alle graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei non beneficiari.
18. Il Ministero, le regioni, le province autonome e le università concordano le modalità per la reciproca informazione in ordine ai dati ed alle notizie relative agli adempimenti di rispettiva competenza, nonché per la definizione di procedure comuni per la concessione dei benefici di cui al presente decreto e la concessione degli esoneri dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari. In particolare, le università comunicano tempestivamente alle regioni ed alle province autonome i dati necessari alla valutazione del merito di cui all’art. 6.
 
ARTICOLO N.5
I criteri per la determinazione delle condizioni economiche
1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste come modalità integrative di selezione l’Indicatore della situazione economica all’estero, di cui al successivo comma 7, e l’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente, di cui al successivo comma 8.
2. Per la concessione dei benefici di cui all’art. 2, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, art. 1-bis, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l’onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
4. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma precedente.
5. In caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quelli di entrambi i genitori.
6. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l’onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente art. nella misura del 50%.
7. L’Indicatore della situazione economica equivalente all’estero é calcolato come la somma dei redditi percepiti all’estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all’estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, comma 6, convertito, con modificazione, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. L’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all’estero. Tali patrimoni sono considerati con le stesse modalità del citato decreto legislativo con le seguenti integrazioni:
a) i patrimoni immobiliari localizzati all’estero, detenuti al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;
b) i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Per l’accesso ai benefici di cui all’art. 2, comma 1, l’Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, sommato con l’Indicatore della situazione economica all’estero, non potrà superare il limite stabilito dalle regioni, dalle province autonome e dalle università, per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 12.000 ed i 16.000 euro. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3, comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l’Indicatore della condizione patrimoniale equivalente del nucleo familiare di cui al comma precedente superi il limite stabilito dalle regioni, dalle province e dalle università, per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 21.000 e i 27.000 euro.
10. In deroga alla disposizione di cui all’art. 4, comma 5 e 6, il beneficiario degli interventi è tenuto a presentare una nuova autocertificazione della propria condizione economica alle università ed agli organismi regionali di gestione, per gli interventi di rispettiva competenza, in caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare e di modifiche della condizione economica dello stesso nucleo, tali da far venire meno il diritto al beneficio.
11. A partire dall’anno accademico 2002/2003, i limiti massimi dell’Indicatore della situazione economica equivalente e dell’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro emanato entro il 28 febbraio.
12. La disciplina dell’Indicatore della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica, secondo le modalità previste dal presente articolo, a decorrere dall’anno accademico 2001-2002 nel caso in cui le relative disposizioni attuative siano emanate entro il 30 aprile 2001. In caso contrario si applicano le disposizioni per la valutazione della condizione economica previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari” del 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997.
 
ARTI