DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382
Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (1) (2).
(Pubbl.in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 31 luglio 1980, n. 209).
(1) In luogo di dirigente/i generale/i leggasi dirigente/i di ufficio/i dirigenziale/i generale/i (art. 45, comma 2, d.lg. 31 marzo 1998, n. 80).
(2) In luogo di Ministro/Ministero per le politiche agricole leggasi Ministro/Ministero delle politiche agricole e forestali, ex d.p.r. 13 settembre 1999.
(Omissis).
TITOLO I
CAPO I
NUOVO ASSETTO DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA, ISTITUZIONE DEL RUOLO DEI RICERCATORI E PIANO DI SVILUPPO
ARTICOLO N.1
Ruolo dei professori universitari e istituzione del ruolo dei ricercatori (1).
Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:
a) professori straordinari e ordinari;
b) professori associati.
Le norme di cui ai successivi articoli assicurano, nell’unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori ordinari e di quelli associati, inquadrandoli in due fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca.
I professori universitari di ruolo adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole speciali e nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento.
Possono essere chiamati a cooperare alle attività di docenza professori a contratto, ai sensi del successivo art. 25.
È istituito il ruolo dei ricercatori universitari.
Non è consentito il conferimento di incarichi di insegnamento.
(1) Vedi l’articolo 12, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
ARTICOLO N.2
Piano di sviluppo dell’Università. Individuazione e ripartizione dei posti di professore universitario di ruolo da bandire per concorso.
Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle indicazioni delle Università, che acquisiscono il parere delle facoltà, nonché delle ipotesi di vincolo di entrata – formulate dal CIPE su proposta del Ministro del bilancio, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze nonché del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica – elabora ogni quadriennio, sentito il Consiglio universitario nazionale (C.U.N.), un piano di sviluppo dell’Università ai fini dell’adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche, con particolare previsioni di spesa, e individua i settori disciplinari da sviluppare e le modalità per il loro incremento nel quadriennio, tenuto conto della dinamica accertata e presunta della popolazione studentesca nei diversi corsi di laurea, del relativo numero di professori di ruolo e di ricercatori afferenti ai corsi, dei programmi di sviluppo della ricerca scientifica e dei prevedibili sbocchi professionali nei diversi settori nonché delle necessità di riequilibrio fra le diverse sedi.
Per predisporre il piano quadriennale di sviluppo il Consiglio universitario nazionale formula preventivamente i raggruppamenti di discipline ed indica i criteri oggettivi per la ripartizione dei nuovi posti fra le facoltà.
Lo schema del piano di sviluppo formulato dal Ministro è trasmesso, almeno sei mesi prima dell’inizio del quadriennio cui si riferisce, alle Università affinché esprimano le loro osservazioni entro i successivi tre mesi. Scaduto tale termine, il Ministro della pubblica istruzione, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, che deve pronunciarsi nel termine di due mesi, adotta, con proprio decreto, il piano di sviluppo.
Almeno tre mesi prima dell’inizio del biennio cui si devono riferire i bandi di concorso, i rettori inoltrano al Ministro le richieste formulate dai consigli di facoltà, sentiti i consigli di corso di laurea, per i nuovi posti di professore ordinario e di professore associato, divisi per raggruppamento disciplinare e per corsi, indicando per ciascuna facoltà e corso di laurea gli insegnamenti ad essi afferenti, il numero dei professori ordinari, straordinari e associati in servizio, distinti per raggruppamenti disciplinari, ed il numero degli studenti iscritti per ciascun anno di corso degli ultimi tre anni.
Il Ministro della pubblica istruzione provvederà alle relative assegnazioni, procedendo anche ad un confronto delle esigenze delle diverse facoltà.
L’assegnazione dei nuovi posti di professore ordinario e di associato è effettuata sulla base del piano, su richiesta delle facoltà interessate, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche individuate nel piano di sviluppo delle Università di cui ai precedenti commi.
Il primo piano quadriennale riguarderà il quadriennio che avrà inizio con l’anno accademico 1982-83. Per gli anni accademici 1980-81 e 1981-82 il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, formula un piano biennale transitorio, che tiene conto anche delle esigenze delle nuove Università di cui si programma l’istituzione o la statizzazione. Tale piano biennale indica i termini entro i quali i consigli di facoltà, sentiti i consigli di corso di laurea, devono formulare le richieste per i posti di professore ordinario o associato relativi al primo biennio.
CAPO II
PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI
ARTICOLO N.3
Dotazione organica della fascia dei professori ordinari.
La dotazione organica della fascia dei professori ordinari è fissata in 15.000 posti.
I concorsi relativi ai posti non coperti e che non siano destinati ai trasferimenti, sono banditi fino al raggiungimento della dotazione organica di cui al precedente comma, con periodicità biennale, nell’ambito del piano dello sviluppo universitario di cui all’articolo 2, nel termine massimo di un decennio, a partire dall’anno accademico 1980-81.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, è disposta l’assegnazione alle facoltà di posti di professore ordinario per il riassorbimento degli attuali posti in soprannumero e dei posti convenzionati.
Fino alla scadenza delle convenzioni in corso restano fermi gli oneri a carico degli enti sovventori e l’obbligo delle Università di versare in conto entrata tesoro le somme percepite a tal fine.
ARTICOLO N.4
Assegnazione di posti di professore ordinario per le chiamate di studiosi stranieri (1).
Il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta delle facoltà e su parere del Consiglio universitario nazionale, può riservare una percentuale di posti di professore ordinario non superiore al 5 per cento della dotazione organica di ogni singola facoltà, alle proposte di chiamata diretta, da parte delle facoltà, di studiosi eminenti di nazionalità non italiana che occupino analoga posizione in Università straniere.
La proposta di chiamata deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei professori ordinari del consiglio di facoltà, che si pronuncia sulla qualità scientifica dello studioso. La proposta è accompagnata da una motivata relazione che illustra la figura scientifica del candidato. Il Ministro della pubblica istruzione dispone l’assegnazione del posto e la nomina del professore con proprio decreto, determinando la relativa classe di stipendio corrispondente sulla base dell’anzianità di docenza e di ogni altro elemento di valutazione.
I posti di professore ordinario assegnati ai sensi del presente articolo sono recuperati in caso di rinuncia, trasferimento o cessazione dal servizio dei loro titolari.
Restano in vigore le norme che regolano l’ammissione dei cittadini stranieri ai concorsi ai posti di ruolo di professore universitario.
(1) Per l’abrogazione delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l’articolo 17, comma 112, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
ARTICOLO N.5
Norme particolari per l’assegnazione di contingenti di posti.
Nell’assegnazione dei posti di professore ordinario da mettere biennalmente a concorso, il Ministro della pubblica istruzione deve tenere conto, anche in deroga ai criteri programmatici stabiliti nel piano formulato ai sensi del precedente art. 2 e nel limite del 20 per cento dei posti da assegnare, delle eventuali richieste avanzate, per le discipline ricoperte, da professori associati che abbiano maturato nove anni di insegnamento in qualità di professore incaricato nella stessa disciplina o gruppi di discipline. Tali richieste, presentate alle facoltà, devono essere inoltrate unitamente alle richieste della facoltà (1).
Se le richieste sono in numero superiore, i posti sono concessi, sino alla copertura della percentuale indicata, secondo una graduatoria formulata in base ai criteri stabiliti in precedenza dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale.
Il Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, assegna i posti all’organico delle facoltà cui appartengono i richiedenti, nei limiti del 20 per cento di quelli da attribuire nel complesso in base ai criteri di programmazione (2).
(1) Comma modificato dall’articolo 2 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.
(2) Comma modificato dall’articolo 2 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.
ARTICOLO N.6
Straordinario.
All’atto della nomina i professori conseguono la qualifica di straordinario per la durata di tre anni accademici.
Le norme del presente decreto che contemplano professori ordinari si intendono riferite anche ai professori straordinari, fatte salve le disposizioni riservate ai professori che abbiano conseguito la nomina ad ordinario.
Restano ferme le vigenti disposizioni per la nomina ad ordinario.
Restano altresì ferme le disposizioni relative alla verifica dell’attività scientifica e all’attività didattica necessarie per la nomina ad ordinario.
ARTICOLO N.7
Libertà di insegnamento e di ricerca scientifica.
Ai professori universitari è garantita libertà di insegnamento e di ricerca scientifica.
Il consiglio di facoltà, in caso di pluralità di corsi di laurea, coordina annualmente, con il concorso dei dipartimenti interessati, in quando istituiti, le attività didattiche programmate dai consigli di corso di laurea, secondo quanto previsto dal successivo art. 94, quelle delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e di perfezionamento, l’attività di corsi integrativi di quelli ufficiali, da affidare a professori a contratto e gli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca ove istituito. Il consiglio di facoltà definisce, con il consenso dei singoli professori interessati, le modalità di assolvimento delle predette attività, tenuto conto delle possibilità di utilizzazione didattica dei professori stessi ai sensi del successivo art. 9.
Nel caso di pluralità di corsi relativi al medesimo insegnamento sono consentite forme didattiche di coordinamento e di interscambio d’intesa tra i rispettivi professori.
È consentita l’organizzazione della didattica in cicli coordinati, anche di durata inferiore all’anno.
ARTICOLO N.8
Inamovibilità e trasferimenti.
I professori ordinari sono inamovibili e non sono tenuti a prestare giuramento.
I professori ordinari possono essere trasferiti, a domanda, ad altro insegnamento della stessa facoltà o di altra facoltà della stessa Università, ovvero, dopo un triennio di servizio prestato nella medesima Università, anche ad altra Università, con le procedure di cui all’art. 93 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e dell’art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238. La domanda di trasferimento può essere presentata dall’interessato anche nel corso del terzo anno di permanenza nell’Università (1).
(1) Comma da ritenersi abrogato a norma dell’articolo 6 della legge 3 luglio 1998, n. 210, a far data dall’emanazione dei decreti di cui all’art. 1, comma 2, l. 210/1998, cit.
ARTICOLO N.9
Utilizzazione temporanea per insegnamenti diversi da quello di titolarità (1).
Il professore ordinario, nella salvaguardia della libertà di insegnamento e di ricerca e con il suo consenso, può essere temporaneamente utilizzato nell’ambito della stessa facoltà o scuola o dipartimento per lo svolgimento delle attività didattiche previste nei successivi commi.
In base ai programmi determinati ai sensi del precedente art. 7, al professore ordinario può essere affidato con il suo consenso lo svolgimento, in sostituzione dell’insegnamento di cui è titolare, di un corso di insegnamento in materia diversa purché compresa nello stesso raggruppamento concorsuale o in altri raggruppamenti riconosciuti affini dal Consiglio universitario nazionale. Al termine del corso il professore ha diritto di riassumere l’insegnamento di cui è titolare. I professori ordinari titolari di corsi non seguiti sono tenuti a svolgere un secondo insegnamento.
Al professore ordinario può altresì essere affidato con il suo consenso lo svolgimento di attività didattiche aggiuntive rispetto a quello dei corsi di insegnamento previsti per il conseguimento del diploma di laurea, incluse le attività relative ai corsi nelle scuole dirette a fini speciali, di specializzazione e di perfezionamento e le attività relative agli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca, ove istituito. Il consiglio di facoltà, sempre nell’ambito della programmazione didattica annuale di cui al precedente art. 7, ripartisce le predette attività didattiche tra i professori interessati e con il loro consenso, in modo da distribuire uniformemente il carico didattico.
In ogni caso l’impegno didattico complessivamente considerato del professore non può essere inferiore all’impegno orario per l’attività didattica previsto dal successivo art. 10.
I consigli delle facoltà o scuole possono altresì affidare a titolo gratuito ai professori ordinari, con il loro consenso ovvero su loro richiesta e nell’ambito della stessa facoltà, lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine.
In caso di indisponibilità dei titolari, e sempre che sia necessaria la conservazione dell’insegnamento e non sia possibile provvedere diversamente, i consigli delle facoltà possono per i posti di ruolo i cui titolari siano indisponibili conferire supplenze, con il loro consenso, a professori appartenenti alla stessa facoltà della stessa materia o di materie che, sulla base dei raggruppamenti concorsuali previsti dal Consiglio universitario nazionale, sia da considerare affine; in mancanza, con motivata deliberazione in relazione alla effettiva necessità, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, a professori di altra facoltà della stessa università o a professori di altra università. La supplenza svolta nei limiti dell’impegno orario complessivo di cui al successivo art. 10 è affidata a titolo gratuito (2).
(1) Vedi l’articolo 12, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
(2) Comma modificato dall’articolo 1 della legge 13 agosto 1984, n. 477.
ARTICOLO N.10
Doveri didattici dei professori (1).
Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalle vigenti disposizioni, i professori ordinari per le attività didattiche, compresa la partecipazione alle commissioni d’esame e alle commissioni di laurea, devono assicurare la loro presenza per non meno di 250 ore annuali distribuite in forma e secondo modalità da definire ai sensi del secondo comma del precedente art. 7.
Sono altresì tenuti ad assicurare il loro impegno per la partecipazione agli organi collegiali e di governo dell’Ateneo secondo i compiti previsti per ciascuna fascia. I professori a tempo pieno sono tenuti anche a garantire la loro presenza per non meno di altre 100 ore annuali per le attività di cui al successivo comma quarto e per l’assolvimento di compiti organizzativi interni.
La ripartizione di tali attività e compiti è determinata all’inizio di ogni anno accademico d’intesa tra i consigli di facoltà e di corso di laurea, con il consenso del professore interessato.
Le attività didattiche comprendono sia lo svolgimento dell’insegnamento nelle varie forme previste, sia lo svolgimento, nell’ambito di appositi servizi predisposti dalle facoltà, di compiti di orientamento per gli studenti, con particolare riferimento alla predisposizione dei piani di studio, ai fini anche delle opportune modifiche ed integrazioni sulla base dei risultati conseguiti dagli studenti stessi e delle loro meglio individuate attitudini e sopravvenute esigenze.
(1) Vedi l’articolo 12, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
ARTICOLO N.11
Tempo pieno e tempo definito.
L’impegno dei professori ordinari è a tempo pieno o a tempo definito.
Ciascun professore può optare tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo definito. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell’inizio di ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto dell’impegno assunto per almeno un biennio.
L’opzione può essere esercitata non oltre l’inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo art. 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto. La predetta limitazione non si applica allorchè dal regime di impegno a tempo pieno si opta per quello a tempo definitivo (1).
Il regime d’impegno a tempo definito:
a) è incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca;
b) è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne e con l’assunzione di incarichi retribuiti ma è incompatibile con l’esercizio del commercio e dell’industria.
Il regime a tempo pieno:
a) è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l’assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l’esercizio del commercio e dell’industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l’assolvimento dei propri compiti istituzionali (2);
b ) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonchè con lo svolgimento di attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purchè tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale (3);
c) dà titolo preferenziale per la partecipazione alle attività relative alle consulenze o ricerche affidate alle Università con convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o privati, compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e della natura della commessa.
I nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all’ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale.
Le incompatibilità di cui al comma quarto, lettera a), operano al momento dell’assunzione di una delle funzioni ivi previste, con il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tal fine, è necessario che l’interessato, all’atto della presentazione della propria candidatura, produca una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina (4).
(1) Comma sostituito dall’articolo 3, della legge 9 dicembre 1985, n. 705.
(2) Lettera modificata dall’articolo 3 della legge 18 marzo 1989, n. 118.
(3) Lettera sostituita dall’articolo 3, della legge 9 dicembre 1985, n. 705.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 3 della legge 18 marzo 1989, n. 118.
ARTICOLO N.12
Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale (1).
I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.
I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni.
L’aspettativa è concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considererà le caratteristiche e le dimensioni dell’istituto o laboratorio nonché l’impegno che la funzione direttiva richiede.
Durante il periodo dell’aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l’aspettativa sia senza assegni.
Il periodo dell’aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell’ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.
Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al 5° comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l’Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui ai comma terzo e quarto dell’art. 14, L. 18 marzo 1958, n. 311.
La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell’Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l’Istituto nazionale di fisica nucleare (2).
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le università per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici (3).
(1) A norma dell’articolo 1 della legge 18 marzo 1989, n. 118, la disposizione di cui al presente comma, va interpretata nel senso che essa si applica ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati sia in regime di impegno a tempo definito sia in regime di impegno a tempo pieno e che non si intende riferita ai casi previsti dall’ultimo comma dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall’art. 4 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.
(2) Comma sostituito dall’articolo 4 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 4 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.
ARTICOLO N.13
Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità (1).
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell’ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è collocato d’ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell’ufficio nei seguenti casi:
1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
3) nomina a componente delle istituzioni dell’Unione europea (2);
3- bis ) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l’assolvimento delle funzioni di professore universitario (3);
[4) nomina a giudice della Corte costituzionale;] (4)
5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
[6) nomina a membro del Consiglio superiore della magistratura;] (5)
7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell’informazione radio-televisiva;
12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici (6).
Hanno diritto a richiedere una limitazione dell’attività didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione è concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall’obbligo di svolgere il corso ufficiale.
Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all’atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell’ufficio. Nel periodo dell’aspettativa è corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. é fatto salvo il disposto dell’art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l’aspettativa è senza assegni.
Il periodo dell’aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonchè della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6.
Qualora l’incarico per il quale è prevista l’aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell’ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l’aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al numero 3) dell’art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell’ente, istituto o società (7).
I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall’art. 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l’elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell’attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell’ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d’intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. E garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d’intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l’esclusione delle possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni (8).
Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di età.
(1) A norma dell’articolo 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341, i professori universitari collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi del presente articolo, conservano l’elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneità a professore associato e delle commissioni giudicatrici dei concorsi per professore universitario ordinario o associato nei casi in cui le operazioni per la formazione della commissione siano iniziate prima dell’entrata in vigore dell’art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, anche se la conclusione delle operazioni anzidette e la nomina della commissione siano avvenute successivamente.
(2) Numero sostituito dall’articolo 2, comma 1, del D.L. 21 aprile 1995, n. 120.
(3) Numero aggiunto dall’articolo 2, comma 1, del D.L. 21 aprile 1995, n. 120.
(4) Numero abrogato dall’articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.
(5) Numero abrogato dall’articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.
(6) Numero sostituito dall’articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.
(7) Comma aggiunto dall’articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.
(8) Comma sostituito dall’articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.
ARTICOLO N.14
Aspettativa dei professori che passano ad altra amministrazione.
Il professore universitario, che assume un nuovo impiego con altra amministrazione statale o pubblica, è collocato in aspettativa per tutto il periodo di prova richiesto per la conferma in ruolo. Al termine di tale periodo l’interessato può riassumere servizio presso l’Università entro i successivi trenta giorni e, in mancanza, decade dall’ufficio di professore.
Il periodo di aspettativa, di cui al precedente comma, non è computabile né ai fini economici né ai fini giuridici.
Le stesse norme si applicano agli assistenti del ruolo ad esaurimento.
ARTICOLO N.15
Inosservanza del regime delle incompatibilità.
Nel caso di divieto di cumulo dell’ufficio di professore ordinario o fuori ruolo con altri impieghi pubblici o privati, l’assunzione del nuovo impiego pubblico comporta la cessazione di diritto dall’ufficio di professore, salvo quanto disposto dal precedente art. 14.
Nel caso di cumulo con impieghi privati si applicano le disposizioni previste dai successivi commi per l’incompatibilità.
Il professore ordinario che violi le norme sulle incompatibilità è diffidato dal rettore a cessare dalla situazione di incompatibilità.
La circostanza che il professore abbia ottemperato alla diffida non preclude l’eventuale azione disciplinare.
Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l’incompatibilità sia cessata, il professore decade dall’ufficio.
Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del rettore, sentito il Consiglio Universitario nazionale.
ARTICOLO N.16
Funzioni direttive e di coordinamento riservate al professore ordinario.
Ferme restando le incompatibilità previste dal precedente art. 13, sono riservate ai professori ordinari le funzioni di rettore, preside di facoltà, direttore di dipartim