Decreto interministeriale 11 aprile 2016 n. 248 - Schemi di bilancio consolidato delle Università

Data Documento: 2016-04-11
Area: Normativa
Contenuto/Sommario/Commento

DECRETO INTERMINISTERIALE 11 aprile 2016, n. 248
Schemi di bilancio consolidato delle Università.

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
di concerto
con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTI gli articoli 33, 76e87 della Costituzione;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 ” Legge di contabilità e finanza pubblica”;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 “Disposizioni recanti attuazione dell’ articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 “Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera b),e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 14 gennaio 2014, n. 19, recante “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università”;
VISTO l’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, che, al comma 1, dispone che “Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di un bilancio consolidato in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91” e, al comma 3, prevede che “I principi contabili di consolidamento sono stabiliti e aggiornati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la CRUI, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Con le medesime modalità è aggiornata l’area di consolidamento di cui al comma 2“;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, è in corso di emanazione il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, concernente il “Regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati”;
TENUTO ALTRESÌ CONTO che, ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, l’emanando decreto individua lo schema tipo di bilancio consolidato e stabilisce i tempi e le modalità per l’adozione e pubblicazione;
RITENUTO NECESSARIO procedere comunque, nelle more dell’emanazione del suddetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, all’emanazione del provvedimento contemplato dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo  27 gennaio 2012, n. 18,in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
SENTITA la Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI);
DECRETA

Art. 1
(Definizioni)
Ai fini del presente decreto si utilizzano le seguenti definizioni:
a) Capogruppo: Università considerata amministrazione pubblica, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) Gruppo “Università”: Capogruppo e l’insieme di enti e società che rientrano nell’area di consolidamento di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18;
c) Area di consolidamento: ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18  rientrano nell’area di consolidamento del Gruppo “Università” i seguenti soggetti giuridici, anche se non definiti amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:
a) fondazioni universitarie istituite ai sensi dell’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
b) società di capitali controllate dalle università ai sensi del codice civile;
c) altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti nell’assemblea dei soci;
d) altri enti nei quali le università possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione.
d) Bilancio consolidato: documento contabile, in conformità al provvedimento di attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, contenente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo “Università”.

Art. 2
(Ambito di applicazione e oggetto)
1. In attuazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il presente decreto stabilisce i principi contabili a cui deve attenersi la Capogruppo, ai fini del consolidamento e della rappresentazione, corretta e veritiera, della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo “Università” a decorrere dall’esercizio 2016, così come definito dall’area di consolidamento.

Art. 3
(Principi generali del consolidamento)
1. La Capogruppo adotta gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico di cui all’allegato 1, parte integrante del presente decreto, che compongono, insieme alla Nota integrativa, il bilancio consolidato. Al bilancio consolidato sono allegati la relazione sulla gestione, la relazione del collegio dei revisori dei conti, nonché l’elenco degli enti appartenenti all’Area di consolidamento.
2. La Capogruppo è responsabile dell’attendibilità del bilancio consolidato e si avvale, a tal fine, di tutti gli strumenti di controllo interno.
3. Il bilancio consolidato è redatto attraverso l’utilizzo di principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze similari, con riferimento a tutti gli enti ed organismi compresi nell’area di consolidamento, applicando le modalità di consolidamento stabilite dai principi contabili nazionali emanati dall’Organismo italiano di contabilità, tenuto conto dei principi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 14 gennaio 2014, n. 19. Nel caso in cui all’interno del Gruppo “Università” siano compresi soggetti in regime di contabilità finanziaria, ai bilanci di tali soggetti si applicano, ai fini del consolidamento, i principi contabili della Capogruppo.
4. I soggetti appartenenti al Gruppo “Università” sono tenuti a fornire informazioni alla Capogruppo, esplicitando anche la natura delle proprie attività all’interno del gruppo.

Art. 4
(Atti preliminari al consolidamento del bilancio)
1. La Capogruppo predispone l’elenco dei soggetti ricompresi nell’area di consolidamento, informa i soggetti interessati, indicando le modalità ed i tempi di trasmissione dei bilanci d’esercizio e degli altri documenti contabili ed impartisce le direttive per la predisposizione del bilancio consolidato. Fermo restando i principi contenuti nel decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 14 gennaio 2014, n. 19, ove applicabili, la Capogruppo indica i criteri di valutazione delle poste di bilancio, nonché le modalità di consolidamento in linea con i principi contabili nazionali emanati dall’Organismo italiano di contabilità, trasmettendo agli interessati le indicazioni operative per l’uniformizzazione dei bilanci.
2. Entro i termini indicati dalla Capogruppo ai sensi del comma 1, i componenti del Gruppo  “Università” trasmettono alla stessa la documentazione e le informazioni necessarie alla redazione del bilancio consolidato.
3. L’elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul sito internet istituzionale della Capogruppo ed è aggiornato annualmente.
 
Roma, 11 aprile 2016

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze

ALLEGATO 1 (STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO)