DECRETO INTERMINISTERIALE 16 settembre 2016, n. 716
Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai «non medici».
(Pubbl. in Gazz. Uff., 9 gennaio 2017, n. 6)
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l’art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all’art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’universita’ e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2014, recante «Nomina dei Ministri», con il quale la sen. prof.ssa [#OMISSIS#] Giannini e’ stata nominata Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche’ sperimentazione organizzativa e didattica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento» e, in particolare, l’art. 3;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», e, in particolare, l’art. 4 e l’art. 11, commi 1 e 2;
Visto il decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita’ 31 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell’8 novembre 1991, concernente l’approvazione dell’elenco delle specializzazioni mediche conformi alle norme della Comunita’ economica europea e successive modificazioni e integrazioni;
Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996 concernenti modificazioni all’ordinamento didattico relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1995 relativo alle scuole di specializzazione del settore farmaceutico;
Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1997, concernente la scuola di specializzazione di fisica sanitaria;
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242, «Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto»;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE»;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, concernente la rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’universita’ della ricerca scientifica e tecnologica»;
Tenuto conto che il citato decreto ministeriale n. 270/2004 stabilisce all’art. 3, comma 7, che il corso di specializzazione ha l’obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilita’ per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attivita’ professionali e puo’ essere istituito esclusivamente in applicazione di direttive europee o di specifiche norme di legge;
Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2006, recante «Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione», e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, riguardante la «Determinazione delle classi di laurea magistrale»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle universita’, di personale accademico e reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e l’efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante «Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali»;
Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015, recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria», che ha modificato il decreto ministeriale 1° agosto 2005, e, in particolare, l’art. 1, comma 3;
Visto l’art. 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalita’ del sistema scolastico e della ricerca»;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nell’adunanza del 3 marzo 2015;
Vista la nota prot. n. 45614 in data 29 settembre 2015, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il parere favorevole del Consiglio superiore di sanita’, espresso in data 14 settembre 2015;
Visto l’ulteriore parere reso al riguardo dal CUN in data 11 novembre 2015, con il quale sono state accolte le modifiche richieste nel sopracitato parere del Consiglio superiore di sanita’;
Visti i pareri degli Ordini professionali interessati, con particolare riguardo a quello espresso dalla Federazione ordini farmacisti italiani con nota prot. n. 201600004202/AG del 20 giugno 2016 ed a quello formulato dalla Federazione nazionale ordini veterinari italiani con nota prot. n. 2798/2016/F/gr del 20 giugno 2016;
Visti i pareri resi in merito dal CUN in data 5 luglio 2016, che si e’ espresso favorevolmente in ordine alla possibilita’ di consentire l’accesso alla Scuola di Patologia clinica e Biochimica clinica anche ai laureati in Farmacia e Farmacia industriale;
Vista la nota prot. n. 34963 del 20 luglio 2016, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il parere favorevole del Consiglio superiore di sanita’, espresso nella seduta del 19 luglio 2016;
Ritenuto pertanto opportuno integrare l’allegato del presente decreto, consentendo anche ai laureati in farmacia e farmacia industriale la possibilita’ di accedere alla Scuola di patologia clinica e biochimica clinica;
Considerata la necessita’ di procedere all’individuazione dei corsi di formazione specialistica di area sanitaria ad accesso misto e alla revisione degli ordinamenti didattici dei medesimi corsi come previsto all’art. 1, comma 3, del citato D.I. n. 68/2015;
Tenuto conto di quanto espressamente precisato dal Consiglio superiore di sanita’ con riguardo al fatto che i titoli di studio conseguiti ai sensi del nuovo ordinamento di cui al presente decreto hanno il medesimo valore legale, ai fini concorsuali per l’accesso al Servizio sanitario nazionale, di quelli rilasciati nell’ambito dell’ordinamento precedente di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005;
Decreta:
ARTICOLO N.1
1. Il presente decreto individua le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all’allegato al presente decreto, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di scuola.
2. I regolamenti didattici di ateneo, di cui all’art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, disciplinano gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area sanitaria in conformita’ con le disposizioni del presente decreto, da adottarsi nel rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa e comunque in tempo utile per l’avvio dell’A.A. 2015/2016, utilizzando le procedure informatizzate predisposte dal Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca nell’apposita banca dati.
3. Anche ai fini della utilizzazione del titolo nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, le suddette tipologie di Scuola hanno un percorso didattico simile la medesima denominazione delle omologhe tipologie destinate ai laureati magistrali in Medicina e Chirurgia e sono aggregate nelle stesse aree e classi, cio’ anche al fine di consentire una migliore utilizzazione delle risorse strutturali, didattiche, assistenziali comprese le attivita’ denominate di tronco comune di cui al comma 6 del successivo art. 2. Per ogni singola tipologia di scuola, gli atenei possono attivare un unica scuola con entrambi gli ordinamenti didattici al proprio interno – quello relativo ai medici e quello per i laureati in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, oppure una singola scuola per ogni ordinamento, esclusivamente dedicata ai laureati in medicina e chirurgia o ai soli laureati in possesso di un titolo di formazione diverso da quello di medico chirurgo.
ARTICOLO N.2
1. Per il conseguimento del titolo di specialista nelle richiamate tipologie di scuole specializzazione lo specializzando in formazione deve acquisire 180 CFU complessivi per le scuole articolate in 3 anni; 240 CFU complessivi per le scuole articolate in 4 anni di corso. Per ciascuna tipologia di scuola e’ indicato il profilo specialistico e sono individuati gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilita’ professionali.
2. I percorsi didattici sono articolati nelle attivita’ formative di cui al comma 3, preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili a conseguire il titolo. Le attivita’ sono, a loro volta, suddivise in ambiti omogenei di sapere, identificati da settori scientifico-disciplinari.
3. Le attivita’ formative ed i relativi CFU sono cosi’ ripartiti:
a) attivita’ di base a cui sono assegnati 5 CFU;
b) attivita’ caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 155 CFU per le scuole articolate in 3 anni di corso, 210 CFU per le scuole articolate in 4 anni di corso;
c) attivita’ affini, integrative e interdisciplinari a cui sono assegnati 5 CFU;
d) attivita’ finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 15 CFU;
e) altre attivita’ a cui sono assegnati 5 CFU.
4. Almeno il 70% del complesso delle attivita’ formative di cui al comma 3 del presente articolo e’ riservato allo svolgimento di attivita’ formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio), pari a 126 CFU per le tipologie di scuole articolate in 3 anni di corso, 168 CFU per le tipologie di scuole articolate in 4 anni di corso. I CFU professionalizzanti hanno un peso in ore lavoro dello specializzando pari ad almeno 30 ore per CFU tali da equiparare l’impegno orario dello specializzando a quello previsto dal Servizio sanitario nazionale. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni, l’attivita’ didattica all’interno delle scuole di specializzazione rientra nei compiti didattici dei professori e ricercatori universitari.
5. Le attivita’ di base di cui al comma 3 a) comprendono uno o piu’ ambiti e i relativi settori scientifico disciplinari, finalizzati all’acquisizione di conoscenze generali comuni per la preparazione dello specializzando nelle varie tipologie di scuole comprese nella classe. I CFU relativi a tale attivita’ formativa sono conteggiati dai docenti nella propria attivita’ didattica frontale, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in termini di espletamento del carico didattico personale del docente.
6. Le attivita’ caratterizzanti di cui al comma 3 b) sono articolate in almeno:
un ambito denominato tronco comune identificato dai settori scientifico-disciplinari utili all’apprendimento di saperi comuni, coordinato da un docente della classe che, nell’area medica e nell’area chirurgica va identificato, di norma, nel docente di Medicina interna e nel docente di Chirurgia generale, mentre nell’area dei servizi clinici corrisponde al titolare della disciplina prevalente in ciascuna classe. Al tronco comune sono dedicati di norma da un minimo di 15 CFU fino ad un massimo di 30 per le tipologie di scuole articolate in 3 o 4 anni di corso, secondo quanto riportato per le specifiche tipologie di cui all’allegato. I CFU del tronco comune sono dedicati ad attivita’ professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).
un ambito denominato discipline specifiche della tipologia identificato da uno o piu’ Settori scientifico-disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione.
Alle discipline specifiche della tipologia sono assegnati da un minimo di 125 ad un massimo di 195 CFU per le scuole articolate in 3 o 4 anni.
Il 30% dei CFU di attivita’ formativa di tipo non professionalizzante dell’ambito denominato discipline specifiche della tipologia e’ conteggiato dai docenti dei Settori scientifico-disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione nella propria attivita’ didattica frontale, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti in termini di espletamento del carico didattico personale del docente.
7. Le attivita’ affini, integrative e interdisciplinari di cui al comma 3 c) comprendono uno o piu’ ambiti, identificati da settori scientifico-disciplinari utili alle integrazioni multidisciplinari. I CFU relativi ai SSD delle attivita’ affini ed integrative possono essere inseriti nelle attivita’ caratterizzanti.
8. Le attivita’ finalizzate alla prova finale di cui al comma 3 d) comprendono crediti destinati alla preparazione della tesi per il conseguimento del diploma di specializzazione. Tali CFU sono anche utili alla preparazione scientifica dello specializzando che dovra’ essere considerata una parte integrante del percorso formativo professionalizzante.
9. Le altre attivita’ di cui al comma 3 e) comprendono crediti finalizzati all’acquisizione di abilita’ linguistiche, informatiche e relazionali. Tra tali attivita’ sono comprese, in particolare, quelle per l’apprendimento della lingua inglese a livello sufficiente per la comprensione di testi e la partecipazione a conferenze di ambito scientifico e clinico in quanto condizione indispensabile per l’aggiornamento e l’educazione medica continua. Tali CFU sono anche utili alla ulteriore preparazione scientifica dello specializzando che dovra’ essere considerata una parte integrante del percorso formativo professionalizzante.
10. Durante il percorso formativo lo specializzando potra’ svolgere attivita’ presso istituzioni estere per una durata massima di 18 mesi.
ARTICOLO N.3
1. Le Scuole di specializzazione di cui al presente decreto hanno sede presso le universita’ ed afferiscono alle facolta’/scuole di Medicina e ai relativi dipartimenti universitari.
2. Ogni scuola opera nell’ambito di una rete formativa, certificata dal rettore con proprio decreto utilizzando le relative procedure informatizzate predisposte dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca nella specifica banca dati dell’offerta formativa ed aggiornate ogni anno. La struttura di sede e la rete formativa sono dotate di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attivita’ professionalizzanti, in aderenza agli appositi standard individuati dall’Osservatorio nazionale per la formazione medica specialistica di cui all’art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999. Con specifico e successivo decreto verranno identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonche’ gli indicatori di attivita’ formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell’attivazione della scuola.
3. Le necessita’ e le dimensioni della rete formativa relativa alle scuole sono stabilite in relazione al potenziale formativo della struttura di sede, secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 2, relativo a requisiti e standard. Le Universita’ assicurano a proprio carico il personale docente universitario necessario, mentre le aziende e le istituzioni convenzionate del Servizio sanitario assicurano a proprio carico la docenza affidata a dipendenti del Servizio sanitario. L’inserimento dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriali del Servizio sanitario nella rete formativa avviene tramite valutazione del possesso dei requisiti strutturali e di qualita’ di cui al provvedimento indicato al comma 2 relativo a requisiti e standard, con obbligo di riservare alle attivita’ specificamente svolte dagli specializzandi almeno il 20% dell’attivita’ annualmente svolta. La rete formativa e’ definita su base regionale o interregionale, di norma tra regioni viciniori, in base a specifici accordi o protocolli di intesa promossi dalle universita’ interessate. Le strutture extrauniversitarie afferenti alla rete formativa sono identificate dall’universita’ su proposta del consiglio della scuola. Lo specializzando viene assegnato ai reparti delle Strutture sanitarie facenti parte della rete formativa secondo il piano formativo individuale deliberato dal consiglio della scuola e per il tempo necessario ad acquisire le abilita’ professionali da esso previste. Durante il periodo, e per le attivita’ svolte presso la Struttura sanitaria, la stessa (attraverso il dirigente della unita’ operativa o struttura assimilabile) e’ responsabile della attivita’ dello specializzando che e’ coperto da polizza assicurativa della struttura ospedaliera o territoriale.
L’universita’, tramite le apposite strutture didattiche e di coordinamento, emana i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati ai dirigenti di unita’ operativa delle strutture sanitarie della rete formativa, o struttura assimilabile del territorio; il reclutamento avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte degli Organi accademici preposti, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica. L’universita’ e la struttura sanitaria di riferimento, nell’ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalita’ e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale all’attivita’ didattica in relazione ai deliberati dei competenti Organi accademici. I dirigenti di cui al presente comma assumono il titolo di «Professore a contratto» ai sensi della normativa vigente e, in quanto tali, sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dagli specializzandi, secondo quanto previsto dal regolamento della scuola di cui al successivo art. 5, comma 6. Il personale dirigente del Servizio sanitario regionale delle strutture coinvolte nell’attivita’ didattica che abbia assunto il titolo di professore a contratto fa parte, nel rispetto dell’ordinamento didattico e dell’organizzazione delle strutture dell’universita’, del consiglio della scuola e concorre all’elettorato attivo in misura pari al 30% dello stesso.
L’attivita’ didattica viene svolta contestualmente alla attivita’ assistenziale, salvaguardando le esigenze relative alla stessa; in merito allo svolgimento dell’eventuale attivita’ di didattica frontale presso la sede della scuola, per il personale del Servizio sanitario regionale, e’ necessario il nulla osta degli organi competenti della rispettiva direzione aziendale. Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate a personale universitario strutturato o a personale del Servizio sanitario, previo assenso della rispettiva Struttura sanitaria, costituisce parte integrante dell’orario di servizio.
4. Lo specializzando inserito nella rete formativa assume progressiva responsabilita’ durante il percorso formativo, con particolare riguardo all’ultimo anno del corso. Tale responsabilita’ deriva dalle competenze acquisite e certificate dal tutor nel libretto-diario di cui all’art. 5, comma 5. In ogni caso lo specializzando non puo’ essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica.
5. Le scuole di specializzazione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre facolta’/scuole di medicina/strutture di raccordo universitarie comunque denominate di altre universita’, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione. La sede amministrativa della scuola e’ la sede presso cui la scuola e’ attivata; presso tale sede devono essere presenti le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della scuola stessa, anche per i fini di cui all’art. 3, comma 10, del decreto ministeriale n. 270/2004. Le altre sedi universitarie appartengono alla rete formativa di cui ai precedenti commi del presente articolo.
ARTICOLO N.4
1. Il corpo docente delle scuole di specializzazione di area sanitaria, costituito da professori di ruolo di I e II fascia, da ricercatori universitari e da personale operante nelle strutture appartenenti alla rete formativa della scuola, e’ nominato, ai sensi della vigente normativa, professore a contratto dagli organi deliberanti dell’universita’, su proposta del consiglio della scuola.
2. Il corpo docente deve comprendere almeno due professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della scuola. Per le scuole per le quali non e’ identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell’ambito specifico della tipologia della scuola.
3. Ai sensi dell’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, la direzione della scuola e’ affidata ad un professore di ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della scuola appartenente alla sede universitaria della stessa scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, la direzione della scuola e’ affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori scientifico-disciplinari compresi nell’ambito specifico della tipologia della scuola appartenente alla sede universitaria della stessa scuola. Nel consiglio della scuola e’ garantita la presenza dei professori di ruolo, ricercatori universitari e professori a contratto provenienti dalle strutture del servizio sanitario nazionale appartenenti alla rete formativa, secondo quanto previsto dall’art. 3 del presente decreto, nonche’ la rappresentanza degli specializzandi.
4. Il docente con funzioni tutoriali ha la responsabilita’ della certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando nei confronti del consiglio della scuola ed ai fini della graduale assunzione di responsabilita’ di cui al precedente articolo.
ARTICOLO N.5
1. Al termine del corso di specializzazione, lo studente consegue il diploma di specializzazione, che deve essere obbligatoriamente corredato dal supplemento al diploma, rilasciato dalle universita’ ai sensi dell’art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 270/2004, che documenta l’intero percorso formativo svolto dallo specializzando nonche’ le competenze professionali acquisite.
2. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere di cui al successivo comma 4, nonche’ dei giudizi dei docenti-tutori per la parte professionalizzante.
3. Per il conseguimento del diploma di specializzazione, cosi’ come indicato all’art. 2, comma 1, del presente decreto, lo specializzando in formazione deve aver acquisito 180 o 240 CFU, secondo la durata del corso di specializzazione.
4. Ai fini delle periodiche verifiche di profitto, la scuola predispone prove in itinere in rapporto con gli obiettivi formativi propri delle singole scuole volte a verificare l’acquisizione delle competenze descritte negli ordinamenti didattici anche al fine della progressiva assunzione di responsabilita’.
5. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attivita’ formative, con particolare riguardo alle attivita’ professionalizzanti, deve essere documentato dal libretto-diario delle attivita’ formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firma del docente-tutore le attivita’ svolte dallo specializzando, nonche’ il giudizio sull’acquisizione delle competenze, capacita’ ed attitudini dello specializzando.
6. Ciascuna scuola predispone un proprio regolamento, ove vengono anche specificate le modalita’ di valutazione dello specializzando e programmato il percorso formativo per ciascun anno di corso, definendo la progressiva acquisizione delle competenze volte all’assunzione delle responsabilita’ autonome dello specializzando nell’ambito degli obiettivi formativi della scuola, secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 4 del presente decreto.
ARTICOLO N.6
1. Le universita’ assicurano la conclusione dei corsi di specializzazione ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, a coloro che sono gia’ iscritti, garantendo la possibilita’ di opzione per il nuovo ordinamento da parte degli specializzandi iscritti agli anni precedenti l’ultimo anno di corso. Sara’ cura degli organi accademici rimodulare in tal caso il relativo percorso formativo al fine di garantire la completa acquisizione degli obiettivi formativi previsti.
2. Le universita’ rilasceranno il diploma di specializzazione avendo cura di menzionare l’ordinamento seguito dagli specializzati.
3. Con riferimento all’art. 4, comma 3, del presente decreto, per le scuole gia’ attivate, in casi eccezionali e motivati ed in via transitoria per non piu’ di un anno, la direzione della scuola puo’ essere affidata ad un professore di ruolo del macro settore concorsuale corrispondente a quello della tipologia della scuola, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
4. Nella fase transitoria di applicazione del presente decreto, di durata non superiore a tre anni dalla sua entrata in vigore, in considerazione della contemporanea presenza di diversi ordinamenti ed aggregazioni, le funzioni del consiglio della scuola sono affidate ad un comitato ordinatore che comprenda i rappresentanti di tutte le sedi universitarie concorrenti, nonche’ una rappresentanza degli specializzandi.
5. Sempre in via transitoria, e per non piu’ di tre anni, il corpo docente della scuola, in deroga a quanto previsto dall’art. 4, comma 2, puo’ comprendere un solo professore di ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della scuola.
Il presente decreto sara’ inviato ai competenti organi di controllo e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO – AREA SERVIZI CLINICI – Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso misto
(APRI L’ALLEGATO)