Decreto interministeriale 28 dicembre 2012 - Piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013

Data Documento: 2012-12-28
Area: Normativa
Contenuto/Sommario/Commento

DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 28 dicembre 2012
Piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013.

(Pubbl. in Gazz. Uff., 1° febbraio 2013, n. 27)
 
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all’istituzione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilita’ 2011), ed in particolare l’articolo 1, comma 24, che dispone l’incremento della dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita’ per un importo, per l’anno 2011, di 800 milioni di euro, nonche’ di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, destinando quota parte delle risorse al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita’, di personale accademico e reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e l’efficienza del sistema universitario», ed in particolare gli articoli 18 e 24, nonche’ l’articolo 29, comma 9, che riserva una quota delle risorse stanziate dalla legge di stabilita’ per il 2011 per il fondo per il finanziamento ordinario delle universita’, non superiore a 13 milioni di euro per l’anno 2011, 93 milioni di euro per l’anno 2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della stessa legge, e di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, prevedendo che l’utilizzo delle predette risorse sia disposto con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti;
Visto l’articolo 14, comma 2-quinquies del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in cui si prevede che «Le risorse di cui all’articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli esercizi 2012 e 2013 destinate alla chiamata di professori di seconda fascia sono ripartite nei rispettivi esercizi tra tutte le universita’ statali e le istituzioni ad ordinamento speciale. A tal fine la distanza dal limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quanto previsto in materia di assunzioni del personale dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 5, comma 4, lettera b), della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono presi in considerazione esclusivamente per graduare le rispettive assegnazioni senza che cio’ comporti l’esclusione di alcuna universita’ nell’utilizzo delle risorse ai fini della chiamata di professori di seconda fascia, perequando in particolare le assegnazioni alle universita’ escluse dalla ripartizione del 2011»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 «Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5» e in particolare gli articoli 4, 5, 6 e 7 in cui si disciplinano le variabili e i parametri da considerare al fine di valutare la sostenibilita’ della spesa per il personale e per l’indebitamento di ciascuna Istituzione Universitaria;
Visto l’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 1, comma 2-bis del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
Visto l’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, pari a 13 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2011, di 93 milioni di euro per l’esercizio 2012 e di 173 milioni di euro a decorrere dall’esercizio 2013;
Visto il decreto interministeriale del 25 ottobre 2010, con il quale e’ stato approvato il piano programmatico di cui all’articolo 2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto interministeriale 15 dicembre 2011 concernente il Piano straordinario 2011 per la chiamata di professori di seconda fascia ai sensi dell’articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010;
Ritenuta la necessita’ di definire i criteri per l’utilizzo dell’importo di 15 milioni di euro per l’anno 2012 e di 90 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013 relativi al piano straordinario 2012
per la chiamata di professori di seconda fascia, nonche’ dell’importo di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 relativi al piano straordinario 2013 per la chiamata di professori di seconda fascia;
Visto il parere della 7^ Commissione del Senato della Repubblica e della VII Commissione della Camera dei deputati, espressi rispettivamente in data 18 dicembre 2012 e 19 dicembre 2012;
Ritenuto di non poter accogliere integralmente la condizione numero 4 posta dalla VII Commissione della Camera dei deputati in quanto non e’ possibile, ai sensi della legge 240/10 (cfr. articolo 18), escludere i professori associati in servizio presso altra sede dalla partecipazione alle procedure di chiamata dei professori di II fascia indette da altro ateneo.
Decreta:
 
ARTICOLO N.1
(Assegnazione quota 2012)
1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 24 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e destinate al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia, la quota parte di 15 milioni di euro per l’anno 2012 e 90 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, e’ ripartita fra le universita’ statali e le istituzioni ad ordinamento speciale secondo il modello di cui Allegato 1, che e’ parte integrante del presente decreto, sezione II, sulla base dei seguenti criteri:
a) a ogni istituzione universitaria e’ attribuita una quota fissa pari al costo medio di 1 posto di professore di seconda fascia;
b) le risorse residue sono ripartite tra i gruppi di Universita’ di cui ai successivi punti 1 e 2 proporzionalmente alla somma delle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario consolidabile attribuito a ciascuno nell’anno 2012 e, all’interno di ciascun gruppo, a seguito di normalizzazione dei relativi indicatori, in base ai seguenti criteri:
1) per le Universita’ statali che concorrono al riparto della quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario 2012, e’ utilizzato il peso della rispettiva quota secondo il modello di cui alla sezione I dell’Allegato 1, attribuendo un coefficiente moltiplicativo pari a 1,5 con riferimento alle universita’ statali che non hanno partecipato al riparto delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia dell’anno 2011;
2) per le Universita’ statali che non concorrono al riparto della quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario 2012 e per gli Istituti universitari ad ordinamento speciale, e’ utilizzato il peso del rispettivo Fondo di finanziamento ordinario consolidabile 2012 sul totale costituito dalla somma delle quote del FFO consolidabile 2012 assegnate alle istituzioni afferenti al medesimo gruppo secondo il modello di cui alla sezione II dell’Allegato 1, attribuendo un coefficiente moltiplicativo pari a 1,5 con riferimento alle universita’ statali che non hanno partecipato al riparto delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia dell’anno 2011;
3) ai valori ottenuti secondo i criteri di cui ai punti 1) e 2) e’ applicato un coefficiente moltiplicativo pari al rapporto tra l’82 per cento della somma delle entrate derivanti dalle assegnazioni 2011 relative al Fondo di finanziamento ordinario e al Fondo per la programmazione del sistema universitario, e dalle tasse, soprattasse e contributi universitari, al netto delle spese per fitti passivi, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre 2011 secondo le definizioni e i parametri di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Tale coefficiente non puo’ in ogni caso superare il valore di 1,5.
 
ARTICOLO N.2
(Assegnazione quota 2013)
1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 24 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e destinate al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia, la quota parte 0,83 milioni di euro per l’anno 2013 e di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, e’ ripartita fra le universita’ statali e le istituzioni ad ordinamento speciale secondo il modello di cui all’Allegato 1, Sezione III, sulla base del seguente criterio:
a) le risorse sono ripartite tra i gruppi di Universita’ di cui ai successivi punti 1 e 2 proporzionalmente alla somma delle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario consolidabile attribuito a ciascuno nell’anno 2012 e, all’interno di ciascun gruppo, a seguito di normalizzazione dei relativi indicatori, in base ai seguenti criteri:
1) per le Universita’ statali che concorrono al riparto della quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario per l’anno 2012, e’ utilizzato il peso della rispettiva quota secondo il modello di cui alla sezione I dell’Allegato 1;
2) per le Universita’ statali che non concorrono al riparto della quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario 2012 e per gli Istituti universitari ad ordinamento speciale, e’ utilizzato il peso del rispettivo Fondo di finanziamento ordinario consolidabile 2012 sul totale costituito dalla somma delle quote del FFO consolidabile 2012 assegnate alle istituzioni afferenti al medesimo gruppo secondo il modello di cui alla sezione III dell’Allegato 1;
3) ai valori ottenuti secondo i criteri di cui ai punti 1) e 2) e’ applicato un coefficiente moltiplicativo pari al rapporto tra l’82 per cento della somma delle entrate derivanti dalle assegnazioni 2011 relativa al Fondo di finanziamento ordinario, al Fondo per la programmazione del sistema universitario, e dalle tasse, soprattasse e contributi universitari, al netto delle spese per fitti passivi, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre 2011 secondo le definizioni e i parametri di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Tale coefficiente non puo’ in ogni caso superare il valore di 1,5.
 
ARTICOLO N.3
(Utilizzo delle risorse assegnate)
1. Ciascuna istituzione universitaria utilizza le risorse assegnate ai sensi degli articoli 1 e 2 per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della citata legge n. 240 del 2010 e di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 da effettuare entro il 31 ottobre 2014. Per le chiamate di cui al presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di turn over del personale universitario di cui all’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
2. Ai fini della chiamata dei professori di seconda fascia, l’idoneita’ conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e’ equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell’articolo 29, comma 8, della citata legge n. 240 del 2010.
3. Nel caso di chiamata come professore di seconda fascia di un professore o ricercatore precedentemente in servizio presso altro ateneo, l’ateneo da cui cessa l’unita’ di personale mantiene integralmente le conseguenti economie per essere destinate al reclutamento di professori di seconda fascia da effettuare entro un anno dalla relativa cessazione.

Il presente decreto e’ trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
 
ALLEGATI:
Allegato 1 (Modello di riparto della quota 2012 e 2013 relativa al Piano straordinario per il reclutamento di Professori di II fascia)
Tabella 1 e 2 (Riparto assegnazioni piano straordinario professori II fascia 2012 e 2013)