DECRETO LEGGE 16 luglio 2020, n. 76
Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale
IL [#OMISSIS#] DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 [#OMISSIS#] 2020, n. 35;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; Visto il decreto-legge 10 [#OMISSIS#] 2020, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2020, n. 72;
Visto il decreto-legge 19 [#OMISSIS#] 2020, n. 34;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di realizzare un’accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia, operando senza pregiudizio per i presidi di legalita’; Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ e urgenza di introdurre misure di semplificazione procedimentale e di sostegno e diffusione dell’amministrazione digitale, nonche’ interventi di semplificazione in materia di responsabilita’ del personale delle amministrazioni, nonche’ di adottare misure di semplificazione in materia di attivita’ imprenditoriale, di ambiente e di green economy, al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata [#OMISSIS#] riunione del 6 luglio 2020;
Sulla proposta del [#OMISSIS#] del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo, della salute, per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per gli affari regionali e le autonomie e per gli affari europei;
Emana
il seguente decreto-legge:
[…]
Capo III – Semplificazioni concernenti l’organizzazione del sistema universitario e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Art. 19
Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario
1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 2, le parole: “che hanno conseguito la stabilita’ e sostenibilita’ del [#OMISSIS#], nonche’ risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca,” sono soppresse e l'[#OMISSIS#] periodo e’ sostituito dal seguente “Con decreto del Ministero dell’universita’ e della ricerca di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sono definiti i criteri per l’ammissione alla sperimentazione e le modalita’ di verifica periodica dei risultati conseguiti, [#OMISSIS#] restando il rispetto del limite [#OMISSIS#] delle spese di personale, come previsto dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49;
b) all’articolo 6, comma 1, e’ aggiunto, infine, il seguente periodo: “La quantificazione di cui al secondo periodo, qualora non diversamente richiesto dai soggetti finanziatori, avviene su base mensile.”;
c) all’articolo 7, comma 3, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: “Fino al 31 dicembre 2020, i trasferimenti di cui al secondo periodo possono avvenire anche tra docenti di qualifica diversa, nei limiti delle facolta’ assunzionali delle universita’ interessate che sono conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati [#OMISSIS#] quota del [#OMISSIS#] dei posti disponibili, di cui all’articolo 18, comma 4.”;
d) all’articolo 18, comma 4, le parole “non hanno prestato servizio” sono sostituite dalle seguenti: “non hanno prestato servizio quale professore ordinario, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b),”;
e) all’articolo 22, comma 3, dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente: “I soggetti di cui al comma 1, possono conferire, ovvero rinnovare, assegni di durata inferiore a un anno, e, in ogni [#OMISSIS#], non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale.”;
f) all’articolo 24, dopo il comma 5, e’ inserito il seguente: “5-bis. L’universita’, qualora abbia le necessarie risorse [#OMISSIS#] propria programmazione, nei limiti del le risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l’inquadramento [#OMISSIS#] qualifica di professore associato, ha facolta’ di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b), l’inquadramento di cui al comma 5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell’ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.”.
2. All’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, dopo il comma 10, e’ aggiunto il seguente: “10-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti l’ANVUR, la Conferenza dei rettori delle universita’ italiane e il Consiglio universitario nazionale, sono definite le modalita’ di accreditamento dei corsi di studio da istituire presso sedi universitarie gia’ esistenti, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di valorizzazione dell’efficienza delle universita’. Con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre la data del 15 aprile precedente all’avvio dell’anno accademico, e’ prevista la concessione o il diniego dell’accreditamento. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, i commi da 3 a 10 del presente articolo sono abrogati.”.
3. Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale rilasciato al [#OMISSIS#] dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di secondo livello dell’ordinamento universitario, nonche’ ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, e’ equiparato, [#OMISSIS#] effetti di legge, al master di secondo livello di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogni [#OMISSIS#], ammessi, [#OMISSIS#] esami finali dei corsi delle Scuole superiori a ordinamento speciale, i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, previa autorizzazione del Ministero dell’universita’ e della ricerca, anche ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei, accreditati in conformita’ alla disciplina di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.
4. Il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni universitarie di diritto privato di cui al decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica 24 [#OMISSIS#] 2001, n. 254, e’ organo di controllo della fondazione e svolge le funzioni previste dal Codice civile per il collegio sindacale. Le modalita’ di nomina, la composizione, la competenza e il funzionamento del collegio sono stabiliti dai singoli statuti. Il collegio dei revisori legali e’ costituito dal [#OMISSIS#] e dai componenti titolari e supplenti. Il [#OMISSIS#] e’ nominato dalla fondazione e individuato tra i soggetti che sono iscritti nel registro dei revisori legali e che hanno svolto, per almeno cinque anni, funzioni di revisore legale presso istituzioni universitarie. Il collegio e’ costituito dai componenti titolari, nel numero minimo di tre e [#OMISSIS#] di cinque, e dai componenti supplenti, nel numero sufficiente a garantire l’ordinario funzionamento del collegio. Almeno due componenti titolari del collegio sono nominati dalla fondazione, su designazione del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dell’universita’ e della ricerca, e sono individuati, prioritariamente, tra i dipendenti delle predette amministrazioni, e, in ogni [#OMISSIS#], tra coloro che sono in possesso del requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali. L’articolo 11 del decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica 24 [#OMISSIS#] 2001, n. 254, e’ abrogato.
5. Ai fini del concorso di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, i titoli di cui al comma 1 dell’articolo 5 del citato decreto non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti gia’ in possesso di diploma di specializzazione, ne’ ai concorrenti gia’ titolari di contratto di specializzazione e ai candidati dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private con esso accreditate ovvero in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina generale di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
6. All’articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “La commissione di valutazione, istituita con decreto del [#OMISSIS#] del Consiglio dei ministri, e’ composta da cinque membri di alta qualificazione designati, uno ciascuno, dal Ministro dell’universita’ e della ricerca, dal [#OMISSIS#] del Consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dal [#OMISSIS#] dell’European Research Council, dal [#OMISSIS#] dell’European Science Foundation e da un componente designato dal [#OMISSIS#] della Conferenza dei rettori e dell’universita’ (CRUI), d’intesa con il [#OMISSIS#] della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.”.
[…]
Capo IV – Misure per l’innovazione
Art. 36
Misure di semplificazione amministrativa per l’innovazione
l. Al fine di favorire la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, nonche’ lo sviluppo, la diffusione e l’impiego delle tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore tecnologico, le imprese, le Universita’, gli enti di ricerca e le societa’ con caratteristiche di spin off o di start up universitari di cui all’articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che intendono sperimentare iniziative attinenti all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, possono presentare alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale i relativi progetti, con contestuale domanda di temporanea deroga alle norme dello Stato, diverse da quelle di cui al comma 3, che impediscono la sperimentazione. [#OMISSIS#] domanda e’ indicato il titolare della richiesta e il responsabile della sperimentazione, sono specificate le caratteristiche, i [#OMISSIS#] di innovazione, la durata, le finalita’ del progetto e della sperimentazione, nonche’ i risultati e i benefici attesi, le modalita’ con le quali il richiedente intende svolgere il monitoraggio delle attivita’ e valutarne gli impatti, nonche’ gli eventuali rischi connessi all’iniziativa e le prescrizioni che si propongono per la loro mitigazione.
2. Le domande vengono contestualmente indirizzate anche al Ministero dello sviluppo economico, che, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli eventuali aspetti relativi alla sicurezza della circolazione, le esamina entro 30 giorni dal ricevimento e redige una relazione istruttoria contenente la proposta di autorizzazione alla competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero di preavviso di diniego. Non si applicano gli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministero dello sviluppo economico puo’ richiedere chiarimenti o integrazioni della domanda al richiedente e, in tal [#OMISSIS#], la richiesta interrompe il [#OMISSIS#] di cui al primo periodo, che inizia a decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla scadenza del [#OMISSIS#] assegnato per la risposta. La mancata trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni da parte del richiedente, nel [#OMISSIS#] indicato, comporta il rigetto della domanda. Per tutti i progetti che presentano concreti ed effettivi [#OMISSIS#] di innovazione tecnologica, i cui risultati attesi comportano positivi impatti sulla qualita’ dell’ambiente o della [#OMISSIS#] e che presentano concrete probabilita’ di successo, la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, autorizza la sperimentazione, fissandone la durata, non superiore ad un anno e prorogabile una sola volta, stabilendone le modalita’ di svolgimento e imponendo le prescrizioni ritenute necessarie per mitigare i rischi ad essa connessi, dando comunicazione delle proprie determinazioni, anche ove ostative all’accoglimento della domanda, al richiedente. L’autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, permessi, autorizzazioni, [#OMISSIS#] osta, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni statali. Ove l’esercizio dell’attivita’ oggetto di sperimentazione sia soggetta anche a pareri, intese, concerti, [#OMISSIS#] osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri procede, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi previsti.
3. Con l’autorizzazione di cui al comma 2 non puo’ essere disposta in nessun [#OMISSIS#] la deroga di disposizioni a tutela della salute, dell’ambiente, dei beni culturali e paesaggistici ovvero di disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ne’ possono essere violati o elusi vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea o da obblighi internazionali.
4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, vigila sulla sperimentazione autorizzata e verifica il rispetto delle prescrizioni imposte, l’avanzamento dell’iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti sulla qualita’ dell’ambiente e della [#OMISSIS#]. In [#OMISSIS#] di violazione delle prescrizioni imposte, diffida l’impresa richiedente ad adeguarsi alle prescrizioni e a rimuovere ogni eventuale conseguenza derivante dalla violazione, assegnando all’uopo un congruo [#OMISSIS#], comunque non inferiore a quindici giorni. In [#OMISSIS#] di inottemperanza alla diffida, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale dispone, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, la revoca dell’autorizzazione.
5. Al [#OMISSIS#] della sperimentazione, l’impresa richiedente trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale e al Ministero dello sviluppo economico una documentata relazione con la quale illustra i risultati del monitoraggio e della sperimentazione, nonche’ i benefici economici e sociali conseguiti. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, sulla base degli accertamenti svolti [#OMISSIS#] la sperimentazione e a conclusione della stessa, valutato il contenuto della relazione di cui al precedente periodo, attesta se l’iniziativa promossa dall’impresa richiedente si e’ conclusa positivamente ed esprime un parere al [#OMISSIS#] del Consiglio dei ministri e al Ministro competente per materia sulla opportunita’ di modifica delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano l’attivita’ oggetto di sperimentazione.
6. Entro novanta giorni dalla data dell’attestazione positiva di cui al comma 5, il [#OMISSIS#] del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro competente per materia, promuove le iniziative normative e regolamentari eventualmente necessarie per disciplinare l’esercizio dell’attivita’ oggetto di sperimentazione.
7. L’impresa richiedente e’ in via esclusiva responsabile dei danni cagionati a terzi in dipendenza dallo svolgimento della sperimentazione. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 non esclude o attenua la responsabilita’ dell’impresa richiedente.
8. Il presente articolo non si applica alle attivita’ che possono essere sperimentate ai sensi dell’articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In ogni [#OMISSIS#], con l’autorizzazione di cui al presente articolo non puo’ essere disposta la sperimentazione in materia di raccolta del risparmio, credito, finanza, moneta, moneta elettronica, sistema dei pagamenti, assicurazioni e di ogni altro servizio finanziario oggetto di autorizzazione ai sensi di disposizioni dell’Unione europea o di disposizioni nazionali che danno attuazione a disposizioni dell’Unione europea, nonche’ in materia di sicurezza nazionale. E’ altresi’ esclusa l’autorizzazione alla sperimentazione di cui al presente articolo in materia anagrafica, di stato civile, di carta d’identita’ elettronica, elettorale e referendaria, nonche’ con riguardo ai procedimenti di competenza delle autorita’ provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell’Unione europea, o comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.
9. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.