DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152
Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose
IL [#OMISSIS#] DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, [#OMISSIS#] comma, della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il decreto-legge 31 [#OMISSIS#] 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza coerentemente con il relativo cronoprogramma di tale Piano;
Considerata la straordinaria necessita’ e urgenza di un’ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all’attuazione del Piano, nonche’ di adottare misure per il rafforzamento della capacita’ amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di introdurre apposite e piu’ incisive misure in tema di sistema di prevenzione antimafia, coesione territoriale, gestioni commissariali, organizzazione della giustizia, sostegno alle imprese agricole e [#OMISSIS#] organismi sportivi;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 27 e 28 ottobre 2021;
Sulla proposta del [#OMISSIS#] del Consiglio dei ministri e dei Ministri del turismo, delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, della transizione ecologica, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il Sud e la coesione territoriale, dell’economia e delle finanze, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, per la pubblica amministrazione, dell’interno, delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia;
Emana il seguente decreto-legge:
Titolo I
Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021
Capo VI
Università e ricerca
Art. 12
Borse di studio per l’accesso all’universita’
1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilita’ per l’accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca, in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012. Per le finalita’ di cui al primo periodo, le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le modalita’ ordinariamente previste per il fondo medesimo.
Art. 13 Supporto tecnico al Ministero dell’universita’ e della ricerca
1. All’articolo 64 del decreto-legge 31 [#OMISSIS#] 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter e’ inserito il seguente:
«6-ter.1. Al fine di garantire l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, il Ministero dell’universita’ e della ricerca e’ autorizzato, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2021, ad acquisire, attraverso l’attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT di Consip, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza. [#OMISSIS#] oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del [#OMISSIS#] triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero dell’universita’ e della ricerca.».
Art. 14
Ulteriori criteri per l’adeguamento delle classi di laurea
1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all’articolo 17, comma 95, della legge 15 [#OMISSIS#] 1997, n. 127, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nell’ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di promuovere l’interdisciplinarieta’ dei corsi di studio e la formazione di [#OMISSIS#] professionali innovativi, una parte dei crediti formativi complessivi puo’ essere riservata ad attivita’ affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attivita’ di base o per le attivita’ caratterizzanti del corso di studio. Tali attivita’ possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attivita’ purche’ finalizzate all’acquisizione di conoscenze e abilita’ funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio.».
2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con i decreti di cui all’articolo 17, comma 99, della legge 15 [#OMISSIS#] 1997, n. 127, si provvede alla razionalizzazione e all’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell’ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di assicurare la loro rispondenza [#OMISSIS#] elementi di flessibilita’ e di interdisciplinarieta’ di cui al comma 1.
Art. 15
Alloggi per studenti
1. All’articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: «Al fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con modalita’ digitali e attraverso la informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l’esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di inammissibilita’, il numero dei posti letto attesi. Con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca sono individuati i progetti ammessi a finanziamento e sono assegnate le relative risorse, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti.»;
b) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente: «4-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi individuati [#OMISSIS#] comunicazione della Commissione europea dell’11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono promossi prioritariamente la ristrutturazione, la trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e l'[#OMISSIS#] di strutture ed immobili esistenti con la finalita’ di perseguire elevati standard ambientali [#OMISSIS#] costruzione e [#OMISSIS#] gestione degli interventi.».
Titolo II
Ulteriori misure urgenti finalizzate all’accelerazione delle iniziative PNRR
Capo III
Scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari
Art. 25
Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)
1. Al decreto-legge 19 [#OMISSIS#] 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 238, comma 4, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, le risorse di cui al secondo periodo, limitatamente all’anno 2021, possono essere utilizzate al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie del programma di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) dell’anno 2020. Con decreto del Ministero dell’universita’ e della ricerca possono essere stabiliti l’importo [#OMISSIS#] finanziabile e la valutazione minima per ciascun settore European Researce Council (ERC), nell’ambito dei progetti eleggibili, ai fini dell’ammissione al finanziamento dei PRIN, anche se finanziati con risorse diverse da quelle di cui al presente comma.».
Art. 26
Sostegno della mobilita’, anche internazionale, dei docenti universitari
1. All’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Nell’ambito delle relative disponibilita’ di [#OMISSIS#], e a valere sulle facolta’ assunzionali disponibili a legislazione vigente, le universita’ possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'[#OMISSIS#], ovvero presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati sul territorio italiano, in attivita’ di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell’Universita’ e della ricerca, sentito il CUN, ovvero che abbiano gia’ svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell’universita’ e della ricerca nell’ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle universita’ italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca, sentiti l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da Amministrazioni centrali dello Stato, dall’Unione europea o da altre organizzazioni internazionali.»;
b) al terzo periodo le parole «Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti «Ministro dell’universita’ e della ricerca» e dopo le parole «previo parere» sono inserite le seguenti: «, in merito alla coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui e’ ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonche’ in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama».
2. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Nell’ambito delle relative disponibilita’ di bilanci, e a valere sulle facolta’ assunzionali disponibili a legislazione vigente, e per far fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le universita’ possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati gia’ in servizio da almeno cinque anni presso altre universita’ [#OMISSIS#] fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impiegati all'[#OMISSIS#] in attivita’ di ricerca o di insegnamento che ricoprono una posizione accademica equipollente presso universita’ straniere, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell’universita’ e della ricerca, sentito il CUN, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla rispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle universita’. Per le chiamate di professori ordinari ai sensi del primo periodo, ai candidati e’ richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di cui all’articolo 16. Le universita’ pubblicano sul proprio [#OMISSIS#] l’avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo. La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non da’ diritto, in ogni [#OMISSIS#], all’ammissione alle procedure d’accesso alle qualifiche del personale docente dell’Universita’. La proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel [#OMISSIS#] di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel [#OMISSIS#] di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il [#OMISSIS#] di trenta giorni. La proposta di chiamata puo’ essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, [#OMISSIS#] restando l’approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalita’ di cui al secondo periodo.
5-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 5-bis possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell’articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attivita’ di ricerca traslazionale, preclinica e clinica purche’ in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale [#OMISSIS#] qualifica corrispondente nel settore specifico. Con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca, sentito il Ministro della salute, sono stabilite le modalita’ attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
5-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». b) all’articolo 18, comma 4, dopo le parole «universita’ stessa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero alla chiamata di cui all’articolo 7, comma 5-bis.».