DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022 , n. 1
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore
IL [#OMISSIS#] DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della liberta’ di circolazione per ragioni sanitarie; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 [#OMISSIS#] 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 [#OMISSIS#] 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 [#OMISSIS#] 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attivita’ sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attivita’ scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l’accesso alle attivita’ culturali, sportive e ricreative, nonche’ per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ economiche e sociali»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonche’ gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con cui e’ stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione [#OMISSIS#] della sanita’ dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica; Considerato che l’attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettivita’;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus, estendendo, tra l’altro, l’obbligo vaccinale ai soggetti ultra cinquantenni e a settori particolarmente [#OMISSIS#], quali quello universitario e dell’istruzione superiore.
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata [#OMISSIS#] riunione del 5 gennaio 2022;
Sulla proposta del [#OMISSIS#] del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 2
Estensione dell’obbligo vaccinale al personale delle universita’, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori
1. All’articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 [#OMISSIS#] 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Dal 1° febbraio 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui al comma 1 si applica al personale delle universita’, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.»;
b) al comma 2: 1) al primo periodo, dopo le parole «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e del comma 1-bis»; 2) al secondo periodo, dopo le parole «comma 1, lettera a),» sono inserite le seguenti: «e comma 1-bis)»;
c) al comma 3, le parole «il [#OMISSIS#] di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 15 giugno 2022»;
d) [#OMISSIS#] rubrica, le parole «e degli Istituti penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «, degli istituti penitenziari, delle universita’, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori».