DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74
Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
(Pubbl. in Gazz. Uff., 7 giugno 2017, n. 130)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 15 febbraio 2017;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
Acquisito il parere in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 6 aprile 2017;
Acquisita l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 aprile 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’11 aprile 2017;
Acquisiti i pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
ARTICOLO N.1
Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
1. All’articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «secondo modalita’ conformi alle direttive impartite dalla Commissione di cui all’articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalita’ indicate nel presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 2014, n. 114»;
b) al comma 5 le parole: «legati al merito ed alla performance» sono sostituite dalle seguenti: «e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell’attribuzione di incarichi di responsabilita’ al personale, nonche’ del conferimento degli incarichi dirigenziali.»;
c) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente: «5-bis. La valutazione negativa, come disciplinata nell’ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance, rileva ai fini dell’accertamento della responsabilita’ dirigenziale e ai fini dell’irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell’articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini specifici nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.».
ARTICOLO N.2
Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2009
1. All’articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell’anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all’articolo 10»;
b) al comma 2, lettera f), dopo la parola: «organi» sono inserite le seguenti: «di controllo interni ed».
ARTICOLO N.3
Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009
1. All’articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima del comma 1 e’ inserito il seguente: «01. Gli obiettivi si articolano in:
a) obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorita’ delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorita’ strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attivita’ e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualita’ dei servizi da garantire ai cittadini;
b) obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva annuale adottata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel Piano della performance di cui all’articolo 10.»;
b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono determinati con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di cui al primo periodo e’ adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera b), sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima dell’inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell’amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unita’ organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione per l’erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. Nelle more dell’adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi generali, ogni pubblica amministrazione programma e definisce i propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l’adozione del Piano di cui all’articolo 10, salvo procedere successivamente al loro aggiornamento.»;
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nel caso di gestione associata di funzioni da parte degli enti locali, su base volontaria ovvero obbligatoria ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli obiettivi specifici relativi all’espletamento di tali funzioni sono definiti unitariamente.
1-ter. Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuita’ dell’azione amministrativa.».
ARTICOLO N.4
Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2009
1. All’articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «Gli Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell’amministrazione» e le parole da: «di cui all’articolo 5» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessita’ o l’opportunita’ di interventi correttivi in corso di esercizio all’organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l’assetto dell’organizzazione e delle risorse a disposizione dell’amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante l’esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall’OIV ai fini della validazione di cui all’articolo 14, comma 4, lettera c).»;
b) il comma 2 e’ abrogato.
ARTICOLO N.5
Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009
1. All’articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «, con apposito provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell’Organismo indipendente di valutazione,»;
b) al comma 2 le lettere b) e c) sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9;
c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualita’ dei servizi resi dall’amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell’amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis.»;
c) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, e’ adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e in esso sono previste, altresi’, le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all’applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance e le modalita’ di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.».
ARTICOLO N.6
Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo n. 150 del 2009
1. All’articolo 8 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a) l’attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettivita’;»;
b) dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. Le valutazioni della performance organizzativa sono predisposte sulla base di appositi modelli definiti dal Dipartimento della funzione pubblica, tenendo conto anche delle esperienze di valutazione svolte da agenzie esterne di valutazione, ove previste, e degli esiti del confronto tra i soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell’articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, con particolare riguardo all’ambito di cui alla lettera g) del comma 1.».
ARTICOLO N.7
Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009
1. All’articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «e responsabilita’» sono inserite le seguenti: «, secondo le modalita’ indicate nel sistema di cui all’articolo 7,»;
b) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai quali e’ attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva»;
c) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche’ ai comportamenti organizzativi richiesti per il piu’ efficace svolgimento delle funzioni assegnate»;
d) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui all’articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’ collegata altresi’ al raggiungimento degli obiettivi individuati nella direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione e nel Piano della performance, nonche’ di quelli specifici definiti nel contratto individuale.».
ARTICOLO N.8
Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009
1. All’articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «, secondo quanto stabilito dall’articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno»;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi» sono sostituite dalle seguenti: «il Piano della performance, documento programmatico triennale, che e’ definito dall’organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell’amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all’articolo 5, comma 01, lettera b),»;
c) al comma 1, lettera b), le parole: «un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: “Relazione sulla performance”» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che e’ approvata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall’Organismo di valutazione ai sensi dell’articolo 14 e»;
d) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all’articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), puo’ essere unificata al rendiconto della gestione di cui all’articolo 227 del citato decreto legislativo.
1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1, lettera a), e’ predisposto a seguito della presentazione alle Camere del documento di economia e finanza, di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Piano delle performance e’ adottato non oltre il termine di cui al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative al bilancio di previsione di cui all’articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.».
e) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell’organo di indirizzo di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), l’erogazione dei trattamenti e delle premialita’ di cui al Titolo III e’ fonte di responsabilita’ amministrativa del titolare dell’organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell’adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l’amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.».
ARTICOLO N.9
Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2009
1. All’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:
«a) il Dipartimento della funzione pubblica titolare delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento, esercitate secondo le previsioni del decreto adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014;».
ARTICOLO N.10
Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009
1. All’articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Autorita’ nazionale anticorruzione»;
b) le parole: «la Commissione» e «della Commissione», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «l’Autorita’» e «dell’Autorita’»;
c) al comma 1 le parole: «In attuazione dell’articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e’ istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrita’ delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata “Commissione”, che» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione istituita in attuazione dell’articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e ridenominata Autorita’ nazionale anticorruzione ai sensi dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell’articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,» e le parole: «, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilita’ e la visibilita’ degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l’attuazione del programma di Governo sull’attivita’ svolta» sono soppresse;
d) al comma 2, la parola «5,» e’ soppressa;
e) al comma 3, primo periodo, le parole «, di management e misurazione della performance, nonche’ di gestione e valutazione del personale» sono soppresse;
f) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo e terzo periodo, le parole «e determina, altresi’, i contingenti di personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unita’. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, cui si applica l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale con contratto a tempo determinato» sono soppresse;
2) al quarto periodo, le parole «della misurazione e della valutazione della performance e» sono soppresse;
3) il quinto periodo e’ soppresso;
g) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera e) le parole «all’articolo 11, comma 8, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;
2) le lettere m) e p) sono soppresse;
h) il comma 12 e’ sostituito dal seguente: «12. Il sistema di valutazione delle attivita’ amministrative delle universita’ e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e’ svolto dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto del presente decreto.».
ARTICOLO N.11
Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009
1. All’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L’Organismo indipendente di valutazione della performance e’ costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l’Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra piu’ pubbliche amministrazioni.»;
c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi»;
2) alla lettera b) le parole «, all’Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all’articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «e al Dipartimento della funzione pubblica»;
3) alla lettera c), dopo le parole «all’articolo 10» sono inserite le seguenti: «, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali»;
4) alla lettera d), dopo le parole «misurazione e valutazione» sono inserite le seguenti: «con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d)»;
5) alla lettera f) le parole «dalla Commissione di cui all’articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014»;
6) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attivita’ e i servizi rivolti, nonche’, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell’articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall’amministrazione, secondo le modalita’ indicate nel sistema di cui all’articolo 7.
4-ter. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l’Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell’amministrazione, utili all’espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso e’ garantito senza ritardo. L’Organismo ha altresi’ accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell’amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e puo’ accedere a tutti i luoghi all’interno dell’amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all’espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarita’ amministrativa e contabile dell’amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarita’, l’Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.»;
d) al comma 8, dopo le parole «essere nominati» sono inserite le seguenti: «tra i dipendenti dell’amministrazione interessata o».
2. Dopo l’articolo 14 e’ inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV). – 1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalita’ indicate nel decreto adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014.
2. La nomina dell’organismo indipendente di valutazione e’ effettuata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all’elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica.
3. La durata dell’incarico di componente dell’Organismo indipendente di valutazione e’ di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.
4. L’iscrizione all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti generali, di integrita’ e di competenza individuati ai sensi del comma 1.
5. Con le modalita’ di cui al comma 1, sono stabiliti gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione continua posti a carico degli iscritti all’elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.
6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di inosservanza delle modalita’ e dei requisiti stabiliti dall’articolo 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate l’inosservanza delle predette disposizioni.».
ARTICOLO N.12
Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009
1. All’articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ abrogato;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l’attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata.»;
c) il comma 3 e’ abrogato.
ARTICOLO N.13
Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009
1. L’articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e’ sostituito dal seguente: «Art. 19 (Criteri per la differenziazione delle valutazioni). – 1. Il contratto collettivo nazionale, nell’ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ai sensi dell’articolo 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), corrisponda un’effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.
2. Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi di cui al comma 1 e’ applicato con riferimento alla retribuzione di risultato.».
2. Dopo l’articolo 19 e’ inserito il seguente: «Art. 19-bis (Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali). – 1. I cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative, anche comunicando direttamente all’Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attivita’ e per i servizi erogati, secondo le modalita’ stabilite dallo stesso Organismo.
2. Ciascuna amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attivita’ e ai servizi erogati, favorendo ogni piu’ ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo quanto stabilito dall’articolo 8, comma 1, lettere c) ed e).
3. Gli utenti interni alle amministrazioni partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative in relazione ai servizi strumentali e di supporto secondo le modalita’ individuate dall’Organismo indipendente di valutazione.
4. I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di cui ai commi da 1 a 3 sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell’amministrazione.
5. L’organismo indipendente di valutazione verifica l’effettiva adozione dei predetti sistemi di rilevazione, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell’amministrazione e in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla performance di cui all’articolo 14, comma 4, lettera c).».
ARTICOLO N.14
Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo n. 150 del 2009
1. All’articolo 21 del decreto legislativo n. 150 del 2009, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Ogni amministrazione pubblica, nell’ambito delle risorse di cui al comma 3-bis dell’articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo’ attribuire un bonus annuale al quale concorre il personale, dirigenziale e non, cui e’ attribuita una valutazione di eccellenza.».
ARTICOLO N.15
Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2009
1. All’articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto,» sono soppresse;
b) il comma 3 e’ abrogato.
ARTICOLO N.16
Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009
1. All’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto,» sono soppresse;
b) il comma 3 e’ abrogato.
ARTICOLO N.17
Modifiche all’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009
1. All’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola «18,» e’ inserita la seguente: «19,»;
b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.
ARTICOLO N.18
Disposizioni transitorie e finali
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono in carica i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione per i quali non e’ ancora cessato l’incarico e comunque non oltre tre anni dalla nomina.
2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal presente decreto, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. Nelle more del predetto adeguamento, si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per l’adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente decreto fino all’emanazione della disciplina regionale e locale.
ARTICOLO N.19
Clausola di invarianza finanziaria
1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.