Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 - Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6

Data Documento: 2012-03-29
Area: Normativa
Contenuto/Sommario/Commento

DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2012, n. 68
Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6 (1).

(Pubbl. in Gazz. Uff., 31 maggio 2012, n. 126)
(1) A norma dell’articolo 12, comma 5, del D.M. 8 febbraio 2013, n. 45, gli interventi di cui al presente decreto sono estesi ai dottorandi, con le modalita’ disciplinate dal suddetto D.M.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 3, secondo comma, 33, quinto comma, 34, terzo comma, 117, 118 e 119 della Costituzione;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: “Norme in materia di organizzazione delle universita’, di personale accademico e reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e l’efficienza del sistema universitario”, e in particolare l’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), e l’articolo 5, comma 3, lettera f) e comma 6;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante: “Istituzione del Ministero dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica”, e in particolare l’articolo 6;
Visto l’articolo 191 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 12 marzo 1968, n. 442, recante: “Istituzione di una universita’ statale in Calabria”;
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante:”Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle scuole superiori per interpreti e traduttori”, nonche’ il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38, recante: “Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell’articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127”;
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, concernente le universita’ non statali legalmente riconosciute, ed in particolare l’articolo 3, comma 3;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante: “Norme sul diritto agli studi universitari”;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, e in particolare l’articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, con cui e’ stata istituita la tassa regionale per il diritto allo studio;
Visto l’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, recante: “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”, e successive modificazioni, e il decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224, recante: “Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca”;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante: “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, concernente “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”;
Visto l’articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”;
Visto l’articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: “Legge di contabilita’ e finanza pubblica”, e in particolare l’articolo 17, comma 2;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante: “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, “Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate” e le relative disposizioni attuative;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, recante: “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Universita’ degli studi”;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, recante: “Misure urgenti per la scuola, l’universita’, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale”, ed in particolare l’articolo 4, comma 2;
Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, recante: “Disposizioni urgenti per le universita’ e gli enti di ricerca, nonche’ in materia di abilitazione all’esercizio di attivita’ professionali”;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante: “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 5;
Visto l’articolo 38, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, ed in particolare l’articolo 79, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, recante: “Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari”, e, in particolare, l’articolo 3, commi 3 e 4, che demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto della legge 2 dicembre 1991, n. 390, l’individuazione dei criteri per la graduazione dell’importo dei contributi universitari e della relativa valutazione della condizione economica, nonche’ la disciplina degli esoneri totali e parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari;
Visto l’articolo 6, comma 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, recante: “Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari” che stabilisce che gli esoneri totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti delle universita’ e degli istituti non statali beneficiari di borse di studio e di prestiti d’onore, sono determinati ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464;
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, recante: “Regolamento recante modifica ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione”, ed in particolare l’articolo 42 concernente l’accesso ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio degli studenti stranieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante: “Disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;
Visto il decreto del Ministro universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante: “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei” e successive modifiche;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 9 maggio 2001, n. 118 recante: “Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e legge 23 dicembre 2000, n. 388”;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante: “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 novembre 2011;
Vista l’intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 15 marzo 2102;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per la cooperazione internazionale e l’integrazione e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Capo I 
PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO N.1
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende:
a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
b) per universita’, le universita’ e gli istituti universitari statali e le universita’ non statali legalmente riconosciute;
c) per istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
d) per corsi, i corsi di istruzione superiore e di alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti, rispettivamente, dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, attivati dalle universita’ e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche’ i corsi attivati dalle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del regolamento adottato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38, a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti presso le universita’;
e) per LEP, i livelli essenziali delle prestazioni.

ARTICOLO N.2
Finalita’ e principi
1. Il presente decreto, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso all’istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi piu’ alti degli studi. A tale fine, la Repubblica promuove un sistema integrato di strumenti e servizi per favorire la piu’ ampia partecipazione agli studi universitari sul territorio nazionale.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono attuazione del titolo V della parte II della Costituzione, individuando gli strumenti e i servizi per il diritto allo studio, nonche’ i relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP), da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale, e i requisiti di eleggibilita’ per l’accesso a tali prestazioni.
3. Il presente decreto definisce inoltre le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e, al fine di valorizzare i collegi universitari legalmente riconosciuti e i collegi storici, definisce i requisiti e gli standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale, necessari per il riconoscimento da parte del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e il successivo accreditamento degli stessi.
4. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le universita’ e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica perseguono lo sviluppo, la diversificazione, l’efficienza, l’efficacia e la coerenza dei propri strumenti ed istituti, in armonia con le strategie dell’Unione europea ed avvalendosi della collaborazione tra i soggetti competenti in materia di diritto allo studio.
5. Le finalita’ di cui al comma 1 si perseguono attraverso:
a) la promozione e la valorizzazione del merito degli studenti;
b) il potenziamento dei servizi volti a facilitare l’accesso e la frequenza del sistema universitario anche da parte di studenti con disabilita’;
c) l’individuazione degli strumenti e dei servizi volti a facilitare la condizione di studente non impegnato a tempo pieno negli studi;
d) la realizzazione di interventi per la mobilita’ territoriale degli studenti verso le sedi universitarie piu’ idonee a soddisfarne aspirazioni e vocazioni, sul piano scientifico e culturale;
e) la promozione e la creazione di interventi e strumenti di valorizzazione e informazione delle opportunita’ offerte, in particolare dall’Unione europea, per favorire l’internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca e ogni altra forma di scambio culturale e scientifico da e verso le istituzioni universitarie europee e di altri Paesi.

Capo II 
ATTUAZIONE E DESTINATARI DEL DIRITTO ALLO STUDIO STRUMENTI E SERVIZI PER IL SUCCESSO FORMATIVO RACCORDO E ACCORDI TRA LE ISTITUZIONI

ARTICOLO N.3
Attribuzioni e compiti dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle universita’ e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
1. All’attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto si provvede attraverso un sistema integrato di strumenti e servizi al quale partecipano, nell’ambito delle rispettive competenze, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le universita’, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e altre istituzioni, pubbliche o private, che offrono servizi di diritto allo studio.
2. Ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei LEP, al fine di garantirne l’uniformita’ e l’esigibilita’ su tutto il territorio nazionale, le regioni esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio di tale diritto. Le regioni, nei limiti delle proprie disponibilita’ di bilancio, possono integrare la gamma degli strumenti e dei servizi di cui all’articolo 6.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano, nelle materie di cui al presente decreto, le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione, tenendo conto dei LEP.
4. Le universita’ e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci:
a) organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, al fine di realizzare il successo formativo degli studi;
b) promuovono le attivita’ di servizio di orientamento e tutorato delle associazioni e cooperative studentesche e dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
c) agevolano la frequenza ai corsi, nonche’ lo studio individuale, anche mediante l’apertura in ore serali e nei giorni festivi di biblioteche, laboratori e sale studio;
d) promuovono, sostengono e pubblicizzano attivita’ culturali, sportive e ricreative, mediante l’istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi delle associazioni e cooperative studentesche e promuovendo, eventualmente, le attivita’ di servizio svolte da quest’ultime;
e) curano l’informazione circa le possibilita’ offerte per lo studio e la formazione, con particolare attenzione ai programmi dell’Unione europea e internazionali al fine di favorire la mobilita’ degli studenti, e pubblicizzano gli interventi in materia di diritto allo studio;
f) promuovono interscambi di studenti con universita’ italiane e straniere, anche nell’ambito di programmi europei e internazionali, in conformita’ alle vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli;
g) sostengono le attivita’ formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative.
5. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le universita’ e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei limiti delle proprie disponibilita’ di bilancio, disciplinano le modalita’ per la concessione di prestiti d’onore agli studenti in possesso dei requisiti di merito e provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione delle quote degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le universita’ e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono concedere agli studenti che presentino i requisiti di eleggibilita’ per il conseguimento della borsa di studio di cui all’articolo 8 iscritti ai corsi di laurea magistrale e di dottorato, nonche’ agli iscritti dal quarto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, un prestito d’onore aggiuntivo alla borsa di studio a condizioni agevolate in misura massima pari all’importo della borsa, disciplinandone le modalita’ agevolate di restituzione.
7. Gli studenti iscritti ai corsi di master universitario, di perfezionamento ed alle scuole di specializzazione possono accedere al prestito d’onore, con le modalita’ di cui alle disposizioni del presente articolo.

ARTICOLO N.4
Destinatari
1. I destinatari degli strumenti e dei servizi del diritto allo studio sono gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore nella regione o provincia autonoma in cui ha sede legale l’universita’ o l’istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
2. I destinatari dei LEP sono gli studenti iscritti ai corsi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), che rispondono ai requisiti di eleggibilita’ di cui all’articolo 8.
3. Nell’erogazione dei LEP previsti dal presente decreto, ai destinatari di cui al comma 2 e’ garantita la parita’ di trattamento, indipendentemente dalla regione o provincia autonoma di provenienza.
4. Gli studenti stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici usufruiscono degli strumenti e dei servizi di cui al presente decreto, secondo le vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO N.5
Liberta’ di scelta
1. In attuazione del principio di sussidiarieta’, e’ garantita ai destinatari di cui all’articolo 4 la piu’ ampia liberta’ di scelta nella fruizione degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio, secondo modalita’ organizzative definite dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universita’ e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per gli interventi di rispettiva competenza.
2. Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al comma 1 gli strumenti e i servizi possono essere erogati anche in forma di voucher.

ARTICOLO N.6
Strumenti e servizi per il conseguimento del successo formativo
1. Gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti nei corsi di istruzione superiore sono:
a) servizi abitativi;
b) servizi di ristorazione;
c) servizi di orientamento e tutorato;
d) attivita’ a tempo parziale;
e) trasporti;
f) assistenza sanitaria;
g) accesso alla cultura;
h) servizi per la mobilita’ internazionale;
i) materiale didattico;
l) altri servizi, definiti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universita’, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
2. Per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso dei requisiti di eleggibilita’ di cui all’articolo 8, il conseguimento del pieno successo formativo di cui al comma 1 e’ garantito attraverso l’erogazione della borsa di studio, ai sensi dell’articolo 7, comma 2.

ARTICOLO N.7
Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
1. Al fine di garantire l’erogazione dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, la determinazione dell’importo standard della borsa di studio tiene in considerazione le differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. La concessione delle borse di studio e’ assicurata a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilita’ di cui all’articolo 8, nei limiti delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero a legislazione vigente.
2. L’importo standard della borsa di studio e’ determinato, in modo distinto per condizione abitativa dello studente, in base alla rilevazione dei costi di mantenimento agli studi, in termini di costi delle prestazioni essenziali relative alle seguenti definizioni delle voci di costo:
a) la voce materiale didattico comprende la spesa per libri di testo e strumenti didattici indispensabili per lo studio. Non e’ compresa la spesa per l’acquisto di personal computer ed altri strumenti od attrezzature tecniche o informatiche;
b) la voce trasporto comprende la spesa effettuata per spostamenti in area urbana ed extra-urbana, dalla sede abitativa alla sede di studio, con riferimento alle tariffe piu’ economiche degli abbonamenti del trasporto pubblico. Per gli studenti fuori sede e’ computato anche il costo per il raggiungimento della sede di origine due volte l’anno con riferimento alle tariffe piu’ economiche del trasporto pubblico;
c) la voce ristorazione comprende, per gli studenti fuori sede, la spesa relativa al servizio offerto per due pasti giornalieri, dalle mense universitarie o da strutture convenzionate, ovvero la spesa per mangiare in casa; per gli studenti in sede e pendolari, la spesa per un pasto giornaliero;
d) la voce alloggio e’ riferita allo studente fuori sede e comprende la spesa per l’affitto in stanza doppia o residenza universitaria e per le relative spese accessorie (condominio, riscaldamento, luce, acqua, gas, tassa sui rifiuti), tenuto conto dei canoni di locazione mediamente praticati sul mercato nei diversi comuni sede dei corsi;
e) la voce accesso alla cultura include la spesa essenziale effettuata dagli studenti per frequentare eventi culturali presso la citta’ sede dell’ateneo per il completamento del percorso formativo.
3. La spesa verra’ stimata in valore standard, con riferimento a studenti il cui nucleo familiare abbia un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEEU) fino al 20 per cento superiore al limite massimo previsto dai requisiti di eleggibilita’ di cui all’articolo 8, computata su undici mesi.
4. La borsa di studio e’ attribuita per concorso agli studenti che si iscrivono, entro il termine previsto dai bandi, ai corsi e che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti di eleggibilita’ di cui all’articolo 8, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.
5. La borsa di studio e’ destinata anche agli iscritti ai corsi di istruzione superiore nelle scienze della difesa e della sicurezza, attivati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, ad eccezione degli allievi delle Accademie militari per gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore.
6. I livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria sono garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi, uniformemente sul territorio nazionale. Gli studenti fruiscono dell’assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l’universita’ o istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza.
I relativi costi sono compensati tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle vigenti procedure che disciplinano la mobilita’ sanitaria.
7. L’importo della borsa di studio e’ determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base di quanto previsto ai commi 2 e 3. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le modalita’ di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio. Il decreto e’ aggiornato con cadenza triennale. Con il medesimo decreto sono altresi’ definiti i requisiti di eleggibilita’ per l’accesso alle borse di studio di cui all’articolo 8.
8. In attesa dell’adozione del decreto di cui al comma 7 e per i primi tre anni accademici dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’importo della borsa di studio e’ determinato in misura diversificata in relazione alla condizione economica e abitativa dello studente con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e secondo le modalita’ di cui al comma 7.

ARTICOLO N.8
Requisiti di eleggibilita’ per l’accesso ai LEP
1. Con il decreto di cui all’articolo 7, comma 7, sono definiti i requisiti di eleggibilita’ per l’accesso alle borse di studio con riferimento a criteri relativi al merito e alla condizione economica degli studenti.
2. I requisiti di merito per l’accesso ai LEP sono definiti anche tenendo conto della durata normale del corso di studi prevista, per gli studenti universitari, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, anche con riferimento ai valori mediani della relativa classe.
Per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, i requisiti di merito vanno accertati con riferimento alla durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori mediani dei corsi afferenti alle scuole di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.
3. Le condizioni economiche dello studente iscritto o che intende iscriversi a corsi di istruzione superiore su tutto il territorio nazionale sono individuate sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, anche tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l’universita’ o l’istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste modalita’ integrative di selezione quali l’Indicatore della situazione economica all’estero e l’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente.
4. Per gli altri servizi di cui all’articolo 6, comma 1, ed eventuali altri strumenti previsti dalla legislazione regionale, l’entita’ e le modalita’ delle erogazioni, nonche’ i requisiti di eleggibilita’ sono definiti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universita’ e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica per gli interventi di rispettiva competenza, coerentemente con quanto previsto per le condizioni economiche dal comma 3.
5. Fino all’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni per l’uniformita’ di trattamento sul diritto allo studio universitario in data 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, relative ai requisiti di merito e di condizione economica.
6. Gli interventi delle regioni, delle province autonome e delle universita’ sono realizzati in modo da garantire che lo studente con disabilita’ possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o degli enti eroganti. Gli interventi di tutorato possono anche essere affidati ai “consiglieri alla pari”, ossia persone con disabilita’ che hanno gia’ affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto.

ARTICOLO N.9
Graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi
1. Ai fini della graduazione dell’importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le universita’ statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate: “Istituzioni”, valutano la condizione economica degli iscritti secondo le modalita’ previste dall’articolo 8, comma 3, e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari.
2. Le Istituzioni e le universita’ esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilita’ per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilita’, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidita’ pari o superiore al sessantasei per cento.
3. Le Istituzioni e le universita’ esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l’esonero e’ condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del Ministero degli affari esteri, nonche’ al rispetto dei requisiti di merito di cui all’articolo 8, comma 2, preventivamente comunicati dall’universita’ o dall’istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli affari esteri.
4. Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermita’ gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari in tale periodo.
5. Le universita’ esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo