Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (T.U. Pubblico impiego)

Data Documento: 2001-03-30
Area: Normativa
Contenuto/Sommario/Commento

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (T.U. PUBBLICO IMPIEGO).

(Pubbl. in Suppl. ordinario n. 112 alla Gazz. Uff., 9 maggio, n. 106)

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione.
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in particolare l’articolo 2;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 7 febbraio 2001;
Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data 8 febbraio 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27 e 28 febbraio 2001;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del 21 e 30 marzo 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO N.1
Finalità ed ambito di applicazione
(Art. 1 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall’art. 1 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell’articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l’efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell’Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l’assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica (1).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
 
(1) Lettera sostituita dall’articolo 21, comma 1, lettera a) della Legge 4 novembre 2010, n. 183.

ARTICOLO N.2
Fonti (1)
(Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall’art. 2 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall’art. 2 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all’atto della definizione dei programmi operativi e dell’assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa, anche attraverso l’istituzione di apposite strutture per l’informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell’Unione europea.
1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali (2).
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili [, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge] (3).
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all’articolo 45, comma 2. L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell’articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all’articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva (4).
3-bis. Nel caso di nullita’ delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile (5).
(1) Per gli indirizzi realtivi all’applicazione del presente articolo vedi Dir.P.C.M. 1 marzo 2002.
(2) Comma inserito dall’articolo 176, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004, come disposto dall’articolo 186, comma 1, del medesimo D.Lgs. 196/2003.
(3) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 4 marzo 2009, n. 15 e dall’articolo 33, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 1, il secondo periodo del presente comma si applica alle disposizioni emanate o adottate successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 4 marzo 2009, n. 15. Comma da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
(4) Comma modificato dall’articolo 33, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(5) Comma inserito dall’articolo 33, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
 
ARTICOLO N.3
Personale in regime di diritto pubblico
(Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall’art. 2 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall’art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. In deroga all’art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287 (1).
1-bis. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali (2) (3).
1-ter. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento (4) (5).
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all’articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (6) (7).
(1) A norma dell’articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui al presente comma. Per l’applicazione del presente comma vedi anche l’articolo 1, comma 684  della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
(2) Comma inserito dall’articolo 1 della legge 30 settembre 2004, n. 252.
(3) A norma dell’articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui al presente comma.
(4) Comma inserito dall’articolo 2 della legge 27 luglio 2005, n. 154.
(5) A norma dell’articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui al presente comma.
(6) Vedi l’articolo 2-septies del D.L. 26 aprile 2005, n. 63, l’articolo 1, comma 186, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , l’ articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e l’articolo 69, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione, e l’articolo 1, comma 682  della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
(7) Comma modificato dall’articolo 22, comma 16, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
 
ARTICOLO N.4
Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità
(Art. 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 2 del d.lgs. n. 470 del 1993, poi dall’art. 3 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 387 del 1998)
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle di rette dipendenze dell’organo di vertice dell’ente (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 2, comma 632, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma 633 dello stesso articolo.
 
ARTICOLO N.5
Potere di organizzazione
(Art. 4 del d.Igs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 3 del d.lgs n. 546 del 1993, successivamente modificato dall’art. 9 del d.lgs n. 396 del 1997, e nuovamente sostituito dall’art. 4 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa.
2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunita’, e in particolare la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli ufficisono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacita’ e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all’ articolo 9. [Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita’, nonche’ la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici] (1).
3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all’articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l’adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l’adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorita’ amministrative indipendenti (2).
(1) Comma sostituito dall’articolo 34, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e successivamente modificato dall’articolo 2, comma 17, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
(2) Comma inserito dall’articolo 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
 
ARTICOLO N.6
Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale (1)
(Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 4 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall’art. 5 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l’organizzazione degli uffici per le finalita’ indicate all’articolo 1, comma 1, adottando, in conformita’ al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali (2).
2. Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicita’ e qualita’ dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attivita’ e della performance, nonche’ con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33. Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita’ e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unita’ di cui all’articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facolta’ assunzionali previste a legislazione vigente (3).
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita’ finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente (4).
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall’organo di vertice, e’ approvato, anche per le finalita’ di cui all’articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e’ approvato secondo le modalita’ previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell’adozione degli atti di cui al presente comma, e’ assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali (5).
[4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.] (6)
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l’articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all’università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale (7).
6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonche’ degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore (8).
(1) Rubrica sostituita dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
(2) Comma modificato dall’articolo 11 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 e dall’articolo 2, comma 18, lett. a) e b) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e successivamente sostituito dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
(3) Comma sostituito dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
(4) Comma sostituito dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
(5) Comma sostituito dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
(6) Comma inserito dall’articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e successivamente abrogato dall’articolo 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
(7) Comma sostituito dall’articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
(8) Comma inserito dall’articolo 4, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
 
ARTICOLO N.6 bis
(Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni) (1)
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale [e di dotazione organica] (2).
2. Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilita’ del personale (3).
3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull’applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall’adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
(1) Articolo inserito dall’articolo 22, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69
(2) Comma modificato dall’articolo 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
(3) Comma sostituito dall’articolo 4, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
 
ARTICOLO N.6 ter
Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale (1)
1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell’articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.
2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all’articolo 60.
3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.
4. Le modalita’ di acquisizione dei dati del personale di cui all’articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l’acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonche’ i dati correlati ai fabbisogni.
5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalita’ definite dall’articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani e’ effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, e’ fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.
6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalita’ di cui al comma 3.
(1) Articolo inserito dall’articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
 
ARTICOLO N.7
Gestione delle risorse umane
(Art. 7 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 5 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall’art. 3 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno (1)
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell’impiego flessibile del personale, purché compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l’adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non ccorrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
5-bis. E’ fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita’ di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilita’ erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresi’, responsabili ai sensi dell’articolo 21 e ad essi non puo’ essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni (2).
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze», dopo le parole «possono conferire cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, [di natura occasionale o coordinata e continuativa,] ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita’ (3):
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita’ dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilita’ oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e’ ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario e’ consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico (