Decreto ministeriale 10 agosto 2016, n. 643 - Decreto di costituzione Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell’art. 3 comma 2 e 4 del D.M. 509/98

Data Documento: 2016-08-10
Area: Normativa
Contenuto/Sommario/Commento

Decreto Ministeriale 10 agosto 2016, n. 643
Decreto di costituzione Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell’art. 3 comma 2 e 4 del D.M. 509/98.

Il MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l’ordinamento della professione di psicologo e, all’articolo 3,  stabilisce che l’esercizio dell’attività psicoterapeutica sia subordinato all’acquisizione, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale in esito alla frequenza di corsi di specializzazione almeno quadriennali attivati, ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, presso Scuole di specializzazione universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti;
VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 11 dicembre 1998, n. 509, regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTO in particolare, l’articolo 3 del predetto decreto, che prevede la costituzione, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di una Commissione tecnico-consultiva chiamata ad esprimere parere vincolante in ordine all’idoneità degli istituti per l’istituzione e l’attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 26 settembre 2014, n. 753, concernente “Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione del Ministero dell’ dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che, in particolare, all’allegato 5 individua la Commissione tecnico consultiva di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 509/1998 quale organismo previsto dalla normativa in materia di università e di ricerca;
ACQUISITA la rosa dei docenti e degli esperti designati dal Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 20 aprile 2016, dal Consiglio Nazionale dell’ordine degli psicologi con nota del 15 aprile 2016 prot. 16000107, e dalla Federazione Nazionale dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri con nota del 10 maggio 2016 prot. 2016/5911;
ACQUISITE le note con le quali il Ministero della Salute e i predetti Ordini hanno trasmesso i nominativi dei propri rappresentanti, che partecipano con voto consultivo ai lavori della Commissione;
CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 3, comma 8, l’incarico di membro della Commissione è incompatibile con quello di componente di organi di direzione amministrativa, consultiva, di controllo e didattica degli istituti che abbiano prodotto istanza di riconoscimento. I membri della commissione stessa non possono avere comunque cointeressenze negli istituti. È consentita l’assunzione di incarichi di docenza presso gli istituti stessi, fatto salvo l’obbligo da parte del componente la commissione di informarne il presidente, di astenersi dai lavori istruttori concernenti l’esame dell’istanza prodotta dall’istituto presso il quale sono stati svolti gli incarichi stessi e di astensione dalle votazioni.
ACQUISITE  quindi, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui ciascun componente ha dichiarato l’insussistenza a proprio carico delle condizioni di incompatibilità soggettiva di cui al menzionato articolo 3, comma 8;
CONSIDERATO che la Commissione tecnico-consultiva nominata con decreto ministeriale 2 aprile 2013, n. 251, ha terminato il suo mandato triennale;
RAVVISATA l’urgente necessità di provvedere alla istituzione della predetta Commissione;
D E C R E T A:

Art. 1
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 4, del decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509 citato nelle premesse, è costituita la Commissione tecnico-consultiva  avente il compito di esprimere parere vincolante in ordine all’idoneità degli istituti per l’istituzione e l’attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia:
a) esperti scelti dal Ministro:
Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] 
Prof.ssa [#OMISSIS#] Grazia STREPPARAVA 
Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
Prof. [#OMISSIS#] FULCHERI
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
b) esperti scelti tra la rosa dei docenti universitari designati dal Consiglio Universitario Nazionale:
Prof.  Secondo FASSINO
Prof.  [#OMISSIS#] GRITTI
Prof. [#OMISSIS#] CARPINIELLO
Prof.ssa [#OMISSIS#] FAVARO
Prof. Cristiano VIOLANI
c) esperti scelti tra la rosa dei nominativi designati dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi:
Dott.ssa [#OMISSIS#] LANGONE
Dott. [#OMISSIS#] DI GIOIA
Dott. [#OMISSIS#] CALVANI
d) esperti scelti tra la rosa dei nominativi designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri:
Dott. Agostino SUSSARELLU
Dott.ssa Rosa [#OMISSIS#] SCALISE
Dott. [#OMISSIS#] CUCCATO
e) rappresentanti con voto consultivo:
Dott. Armodio LOMBARDO, in rappresentanza del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi;
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], dirigente, in rappresentanza del Ministero della Salute;
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in rappresentanza della Federazione nazionale degli Ordini dei   medici chirurghi e degli odontoiatri
Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ZILLI, dirigente, in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
2. E’ nominato presidente della Commissione il Prof. Cristiano VIOLANI
 
Art. 2
1. La commissione dura in carica tre anni ed i singoli componenti possono essere confermati una sola volta.
2. Nell’espletamento dei propri lavori, la Commissione può strutturarsi in gruppi istruttori di lavoro e può procedere ad audizioni anche su richiesta degli istituti istanti.
3. Su proposta del  presidente, ovvero di due terzi dei componenti, ai lavori della commissione possono partecipare, in relazione a specifiche questioni ed argomenti da trattare, qualificati esperti di volta in volta nominati dal presidente. All’atto dell’insediamento la commissione adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di funzionamento, improntato a criteri di trasparenza e di pubblicizzazione delle decisioni e delle valutazioni.
4. Ai componenti della Commissione sarà corrisposto, ove spettante, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno che graverà sul pertinente capitolo di bilancio di questo Ministero.
5. La Commissione tecnico-consultiva è coadiuvata nell’attività istruttoria da una Segreteria tecnica, così composta:
Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]   ZILLIDirigente dell’Uff. VII della Direzione per  l’Università
responsabile della segreteria
Dott. [#OMISSIS#] RAZZA funzionario amministrativo -giuridico- contabile
Dott.ssa [#OMISSIS#] DI SANTO funzionario amministrativo- giuridico- contabile
Sig.ra [#OMISSIS#] VEROLA Assistente
Roma, 10 agosto 2016

IL MINISTRO
Prof.ssa [#OMISSIS#] Giannini