DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 11 ottobre 2017, n. 798
Decreto fabbisogni finanziari regionali.
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2001, n. 172, recante “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”;
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante “revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti”, in particolare, gli articoli 7, 8 e 18;
VISTO il combinato disposto di cui agli articoli 7, comma 2, e 18, comma 1, del ridetto D.Lgs. n. 68/2012, secondo cui i fabbisogni finanziari delle Regioni sono gli importi necessari per assicurare a tutti gli studenti idonei alla borsa di studio materiale didattico, trasporto, ristorazione, alloggio e accesso alla cultura, secondo importi standard ricavati sulla base della rilevazione dei costi di mantenimento agli studi e che saranno oggetto di determinazione in sede di attuazione dell’art. 7 del D.Lgs. n.68/2012;
PREMESSO che l’articolo 18 del ridetto D.Lgs. n. 68/2012:
– al comma 1, dopo avere definito il fabbisogno finanziario delle regioni quale <<fabbisogno necessario per garantire a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di cui all’articolo 7, comma 2>>, individua anche le seguenti tre distinte fonti per la sua copertura:
a) il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio (FIS), da assegnare alle Regioni in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni
b) il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio, messo a disposizione dallo stesso contribuente- studente
c) le risorse proprie delle Regioni, oltre al gettito derivante dalla ridetta tassa regionale, che le Regioni devono impiegare <<in misura pari ad almeno il 40% dell’assegnazione relativa al fondo integrativo statale>>
– al comma 3 specifica, poi, che <<L’impegno delle regioni in termini maggiori rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c), è valutato attraverso l’assegnazione di specifici incentivi nel riparto del fondo integrativo statale di cui al comma 1, lettera a) […]>>;
VISTA la legge di bilancio 11 dicembre 2016 n. 232, in particolare l’articolo 1, comma 271, secondo cui : <<Nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e allo scopo di consentire che l’assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 268 del presente articolo avvenga, in attuazione dell’articolo 18, commi 1, lettera a), e 3, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012, in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato, determina i fabbisogni finanziari regionali>>;
CONSIDERATO dunque che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 18, comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n.68/2012 – come ribadito, peraltro, dallo stesso legislatore del 2016 all’art.1, comma 271, della legge n.232/2016 -, il FIS e, quindi, la sua assegnazione, in due parti : quota destinata alla copertura del fabbisogno finanziario netto delle Regioni ed assegnata in misura proporzionale al fabbisogno stesso; quota destinata a specifici incentivi ed assegnata in ragione dell’eventuale maggior impegno finanziario delle Regioni in termini di “risorse proprie” rispetto alla soglia minima del 40% prevista dalla norma (“quota premiale”);
CONSIDERATA, dunque, la necessità, nelle more dell’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui ai citati articoli 7 e 8 del D.Lgs. n. 68/2012, di dare attuazione a quanto disposto dal citato art.1, comma 271, della legge n.232/2016;
TENUTO CONTO che nella determinazione del fabbisogno finanziario delle Regioni incidono tre fattori quali:
– il numero di idonei
– l’importo della borsa
– il gettito derivante dalla tassa regionale, che dovrà essere poi decurtato dal fabbisogno regionale complessivo per ottenere il fabbisogno finanziario “netto”;
CONSIDERATO che per ciò che concerne l’importo della borsa si deve, altresì, tenere conto :
– che il DPCM del 9 aprile 2001 (attualmente vigente in attesa dei decreti attuativi di cui all’art.7, comma 7, del D.Lgs. n.68/2012) individua “l’importo minimo della borsa”
– che l’importo della borsa si differenzia a seconda che ci si riferisca a studenti “in sede”, “pendolari” e “fuori sede”
– che le Regioni erogano anche le borse c.d. “ad importo ridotto” che spettano a quegli studenti idonei che, pur rientrando nei limiti dei parametri ISEE adottati dalla singola Regione, hanno però livelli di reddito più elevati del minimo, ed il cui valore è individuato in modo standard come pari all’80% della borsa piena;
– che l’eventuale erogazione da parte dell’Ente regionale direttamente del servizio abitativo allo studente idoneo determina un beneficio maggiore per lo studente ed un costo superiore per l’Ente erogatore rispetto al mero riconoscimento della relativa voce nell’ambito della borsa
– che anche i costi aggiuntivi che l’Ente sopporta con riguardo sia alla mobilità internazionale degli studenti sia alla presenza di beneficiari disabili è opportuno vengano considerati
CONSIDERATO che si auspica al più presto un intervento che porti ad una limitazione delle differenze che possono registrarsi oggi tra una Regione e l’altra in sede di applicazione delle odierne classificazioni degli studenti come “in sede”, “pendolari” e “fuori sede”;
PRECISATO che il riparto del FIS è in ogni caso legato al concetto di fabbisogno finanziario “netto” delle Regioni, cioè il fabbisogno finanziario complessivo meno il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio;
TENUTO CONTO che il fabbisogno finanziario “netto” è coperto:
– dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (FIS);
– dalle risorse proprie delle Regioni in misura pari ad almeno il 40% dell’assegnazione del fondo integrativo statale
e che, pertanto, la relativa incidenza di copertura sarà pari, rispettivamente, al 71,43% a carico del fondo integrativo statale ed al 28,57% a carico delle risorse proprie delle Regioni;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento 29 marzo 2017, n. 662 con il quale, al fine di migliorare il livello di partecipazione e coinvolgimento di tutti i Soggetti istituzionalmente individuati dall’art.1, comma 271, della legge n.232/2017, è stato costituto un apposito Tavolo Tecnico per lo studio, l’analisi e l’individuazione dei fabbisogni finanziari regionali, al quale sono stati chiamati a partecipare, oltre a 4 rappresentanti del MIUR, anche 6 rappresentanti della Conferenza delle Regioni, 2 rappresentanti del MEF ed 1 rappresentante dell’Associazione degli organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU);
VISTE le risultanze cui è giunto il ridetto Tavolo Tecnico, riassunte nel Rapporto di sintesi del 30 maggio 2017, in base alle quali si è pervenuti alla decisione condivisa di seguito meglio specificata:
– che il presente provvedimento, anche la fine di consentire una più rapida erogazione delle risorse nonché una più efficace programmazione degli interventi da parte delle Regioni, avrà durata triennale e, comunque, fino all’emanazione dei decreti attuativi dell’art. 7 del D.Lgs. n.68/2012;
– che, al fine di quantificare il fabbisogno finanziario “netto”, la stima della decurtazione del gettito derivante dalla tassa regionale viene effettuata su un valore standard individuato in euro 140 € e che, pertanto, l’importo che dovrà essere decurtato dal fabbisogno finanziario complessivo a titolo di gettito derivante delle tasse regionali per il diritto allo studio sarà pari al prodotto fra la media degli studenti iscritti nell’ultimo triennio accademico, al netto degli studenti idonei alla borsa, – rilevati dall’Anagrafe nazionale degli studenti universitari – e l’importo standard di 140 euro;
– che il fabbisogno finanziario regionale viene determinato attraverso l’utilizzo, ove possibile, di “valori standard” che facciano riferimento alla media dei dati degli ultimi tre anni accademici, a partire da quello precedente il riparto ed escluso l’a.a. 2015/2016, anno quest’ultimo rispetto al quale, in ragione dell’intervenuta modifica alla normativa sull’ISEE, si è registrata una forte contrazione della platea degli studenti idonei;
– che, nelle more della definizione degli importi standard sulla base dei costi di mantenimento di cui all’art. 7 comma 2 del D.Lgs. n. 68/2012, appare opportuno far riferimento, ove possibile, agli importi standard vigenti e ricavabili ai sensi del DPCM 9 aprile 2001, aggiornati annualmente dal MIUR con proprio decreto e relativi a :
importo minimo della borsa per studenti in sede
importo minimo della borsa per studenti pendolari
importo minimo della borsa per studenti fuori sede;
– che, al fine della determinazione del fabbisogno finanziario delle Regioni, saranno considerati anche la mobilità internazionali ed i servizi agli studenti con disabilità non inferiore al 66%, che saranno suscettibili di controlli a consuntivo e che saranno considerati secondo valori standard così individuati:
per la mobilità internazionale relativa a studenti idonei alla borsa di studio che siano stati in mobilità nell’ambito del programma Erasmus o di altri programmi internazionali che consentano il riconoscimento di CFU ai fini del conseguimento del titolo di studio: contributo nella misura standard di 750 euro e in termini percentuali pari al 4% degli studenti idonei complessivi
per studenti con disabilità non inferiore al 66% : importo della borsa e dei servizi determinato nella misura standard corrispondente al doppio della borsa minima per la relativa erogazione di servizi, distinguendo fra studenti in sede, pendolari e fuori sede;
– che occorre tenere conto anche delle borse “a importo ridotto” utilizzando la loro incidenza media negli ultimi anni sul totale delle borse, con la precisazione che, nel caso di Regioni che non hanno coperto il 100% degli idonei, l’incidenza media delle borse ridotte sul totale delle borse verrà applicata agli idonei per stimare il numero di idonei con borsa di importo ridotto, poiché i dati rilevati finora ai fini del riparto hanno riguardato solo il numero e l’importo delle borse e non sono disponibili i dati degli idonei che avrebbero diritto a borse di importo ridotto;
– che, poiché il costo dei servizi di alloggio è certamente superiore al valore figurativo che viene dedotto dalla borsa nel caso in cui, appunto, il servizio sia concesso gratuitamente dalle Regioni, appare allora necessario considerare esplicitamente i casi in cui le Regioni erogano la borsa in servizi in particolare attraverso la concessione gratuita del servizio abitativo – con conseguente riduzione forfettaria della borsa di studio che verrà calcolata tenendo conto dell’importo stabilito dal DPCM 9 aprile 2001 (aggiornato con le analoghe modalità con cui è aggiornato il valore della borsa per gli studenti fuori sede) -, dovendosi in tali casi prevedere che, per ogni borsa destinata a uno studente idoneo fuori sede alla quale è abbinata la fruizione del posto alloggiodovrà essere concesso un incremento figurativo del fabbisogno finanziario per un importo fissato in almeno 1.000,00 euro;
– che laddove, a seguito delle verifiche effettuate nell’anno successivo al riparto, emerga che nonostante la presenza di studenti da soddisfare, le Regioni non hanno integralmente utilizzato le risorse del FIS ed il gettito della tassa per il diritto allo studio per l’erogazione di borse di studio agli studenti idonei, si opererà un conguaglio con le assegnazioni FIS dell’anno successivo, decurtando le risorse non utilizzate dalle nuove assegnazioni;
– che nel calcolo del fabbisogno si deve fare riferimento alla media degli ultimi tre anni a partire da quello precedente il riparto, escludendo l’anno accademico 2015/2016, fermo restando però che il riparto del FIS sarà calcolato ed effettuato annualmente, prendendo a riferimento i dati dell’ultimo triennio come sopra indicato, e precisando altresì che il numero degli idonei sarà riferito al 30 aprile di ciascun anno e la relativa rilevazione dovrà terminare inderogabilmente al 30 giugno di ciascun anno;
– che il fabbisogno finanziario sarà, quindi, determinato come somma:
del prodotto fra la media degli studenti idonei di ciascuna Regione riferito al 30 aprile di ciascun anno e l’importo minimo della borsa, ricavabile ai sensi del DPCM 9 aprile 2001 (aggiornati annualmente dal MIUR con proprio decreto), individuato per studenti in sede, studenti pendolari e studenti fuori sede
dell’incremento figurativo per i servizi di alloggio erogati da ciascuna Regione, nella misura di almeno 1.000,00 euro per ciascun posto letto destinato a studenti idonei alla borsa;
del contributo per la mobilità internazionale per studenti idonei alla borsa di studio che siano stati in mobilità nell’ambito del programma ERASMUS o di altri programmi internazionali che consentano il riconoscimento di CFU ai fini del conseguimento del titolo di studio, nella misura standard di 750 euro e in termini percentuali pari al 4% degli studenti idonei complessivi
del contributo per studenti con disabilità non inferiore al 66% importo della borsa e dei servizi determinato nella misura standard corrispondente al doppio della borsa minima per la relativa erogazione di servizi, distinguendo fra studenti in sede, pendolari e fuori sede;
– che va riconosciuta, per 3 anni ed in progressiva diminuzione rispetto a quanto dalle stesse percepito allo stesso fine nel 2016, una quota del FIS per le regioni Abruzzo, Marche e Umbria colpite dal Terremoto e che la quota riconosciuta a queste Regioni venga esclusa dall’importo del FIS rispetto al quale calcolare il 40% del finanziamento regionale;
– che per “risorse proprie delle Regioni” potranno intendersi esclusivamente quelle destinate dalle Regioni al soddisfacimento di strumenti e servizi agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa di studio, e le stesse saranno calcolate da un lato escludendo il gettito derivante dalla tassa regionale ed il FIS ricevuto l’anno precedente e dall’altro tenendo conto :
del valore complessivo delle borse concesse in denaro ed in servizi come risulta da atti ufficiali, con ciò intendendo riferirsi agli importi effettivi relativi all’anno accademico precedente a quello di utilizzo del fondo da parte delle Regioni
delle erogazioni monetarie per i contributi di mobilità internazionale, con ciò intendendo riferirsi alle somme effettive relative all’anno accademico precedente a quello di utilizzo del fondo da parte delle Regioni
altre erogazioni monetarie con ciò intendendo riferirsi alle somme effettive relative all’anno accademico precedente a quello di utilizzo del fondo da parte delle Regioni ;
delle erogazioni in servizi agli studenti con disabilità come risultanti da atti ufficiali, con ciò intendendo riferirsi agli importi effettivi relativi all’anno accademico precedente a quello di utilizzo del fondo da parte delle Regioni
delle erogazioni in servizi di alloggio, nella misura standard di almeno 1.000,00 euro per ciascun dei posti letto destinato a studenti idonei fuori sede alla borsa rilevati alla data del 30 aprile dell’anno precedente a quello di utilizzo del fondo da parte delle Regioni;
– che la “quota premiale” sarà erogata solo alle Regioni che avranno impiegato risorse proprie in misura superiore al 40% dell’assegnazione del FIS dell’anno precedente, tenendo conto che nel novero delle risorse proprie non può rientrare il gettito derivante dalla tassa regionale, così come peraltro dispone lo stesso D.Lgs. n.68/2012 all’art. 18, comma 1, lettera c) : << […] risorse proprie delle regioni, oltre al gettito di cui alla lettera b) […] >> e tenendo conto che le risorse attribuite dallo Stato alle Regioni quale quota premiale non possono essere considerate ai fini del calcolo della quota a carico delle Regioni;
– che il riparto della quota premiale terrà conto solo della quota in valore assoluto di risorse proprie che ecceda il 40% del fondo integrativo statale, ed avverrà sulla base dell’incidenza percentuale della spesa di ciascuna Regione ammessa a concorrere a tale quota premiale sul totale della spesa delle Regioni ammesse : tanto più una Regione si distanzia verso l’alto dal 40%, tanto più vantaggiosa sarà per essa la distribuzione della quota premiale;
– che la quota premiale del riparto potrà variare dal 5% al 15%, specificando al riguardo che il riparto del FIS è effettuato, di regola, per il 95% sulla base dei fabbisogni finanziari netti delle Regioni e per il 5% sulla base della quota premiale, ma qualora l’incidenza complessiva della spesa per studenti idonei sostenuta dall’insieme delle Regioni che accedono alla quota premiale superi :
il 50% del totale della spesa per studenti idonei sostenuta da tutte le Regioni, la percentuale di quota premiale del FIS salirà al 10%
il 60% del totale della spesa per studenti idonei sostenuta da tutte le Regioni, la percentuale di quota premiale del FIS salirà al 15%;
– che in ogni caso, in sede di prima applicazione per l’anno 2017 ciascuna Regione non potrà ricevere un ammontare di FIS inferiore all’80% di quanto assegnato con riguardo al riparto 2016;
TENUTO CONTO che i dati che verranno utilizzati ai fini del riparto del FIS – anno 2017 saranno quelli trasmessi dalle Regioni con riguardo agli anni accademici 2013/2014, 2014/2015 e 2016/2017 ed elaborati sulla base di quanto previsto dal presente decreto;
TENUTO CONTO degli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno interessato il centro Italia e, in particolare, Regioni nei cui territori sono ubicate sedi universitarie e Istituzioni AFAM quali le regioni Abruzzo, Marche ed Umbria;
VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, con riferimento agli allegati 1 e 2;
RITENUTO necessario tenere conto degli anzidetti eventi sismici al fine di destinare stanziamenti maggiori in favore delle Regioni colpite, così come già accaduto negli anni 2009 e 2016, al fine di permettere agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi di poter proseguire il percorso di studi accademici e sopperire alle difficoltà dovute a tale calamità;
TENUTO CONTO delle osservazioni allo schema di Decreto in argomento formulate dalle Regioni nella riunione , a livello tecnico, convocata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e tenutasi il 24 luglio 2017;
RITENUTO, quindi, di poter procedere alla definizione dei criteri per la determinazione dei fabbisogni finanziari delle Regioni e per la conseguente ripartizione ed erogazione del FIS, sulla base di quanto sopra precisato e delle risultanze cui si è pervenuti in sede di Tavolo Tecnico;
RITENUTO opportuno acquisire “l’intesa” della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in luogo del mero parere individuato dall’art. 1, comma 271, della Legge n.232/2016;
VISTA l’intesa sancita nell’adunanza del 27 luglio 2017 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le raccomandazioni formulate in tale sede al MIUR da parte delle Regioni;
DECRETA:
Art. 1 (Il fabbisogno finanziario regionale)
1. Per le motivazioni e considerazioni di cui in premessa e nelle more della completa attuazione dei decreti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 68/2012, il fabbisogno finanziario delle Regioni in materia di diritto allo studio universitario è determinato attraverso l’utilizzo di “valori standard” che facciano riferimento, fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, alla media dei dati degli ultimi tre anni accademici a partire da quello precedente il riparto ed escluso in ogni caso l’a.a. 2015/2016. Esso è determinato, in particolare, come sommatoria :
a) del prodotto fra la media degli studenti idonei di ciascuna Regione degli ultimi tre anni accademici e l’importo minimo della borsa di cui al DPCM 9 aprile 2001 (aggiornati annualmente dal MIUR con proprio decreto), distinto per studenti in sede, studenti pendolari e studenti fuori sede;
b) del prodotto fra la media dei posti letto assegnati nel ridetto triennio accademico a studenti fuori sede idonei alla borsa e l’incremento figurativo per i servizi di alloggio determinato nella misura standard di 1.100,00 euro per ciascun posto;
c) del contributo per la mobilità internazionale destinato a studenti idonei alla borsa di studio che siano stati in mobilità nell’ambito del programma ERASMUS o di altri programmi internazionali che consentano il riconoscimento di CFU ai fini del conseguimento del titolo di studio, nella misura standard di 750 euro pro capite e in termini percentuali pari al 4% della media degli studenti idonei negli ultimi tre anni accademici;
d) del contributo per la media degli studenti con disabilità non inferiore al 66% degli ultimi tre anni accademici, determinato nella misura standard corrispondente al doppio della borsa minima per la relativa erogazione di servizi, distinguendo fra studenti in sede, pendolari e fuori sede.
2. Nelle quantificazioni di cui al precedente comma 1, lettera a) si considerano le borse c.d. “ad importo ridotto” – che spettano agli studenti idonei ma con livelli di reddito più elevati del minimo ed il cui valore è individuato in modo standard come pari all’80% della borsa piena – tenendo conto della loro incidenza media negli ultimi tre anni accademici rispetto al totale delle borse erogate; nel caso di Regioni che non hanno coperto il 100% degli idonei, l’incidenza media delle borse ridotte sul totale delle borse verrà applicata agli idonei per stimare il numero di idonei con borsa di importo ridotto.
3. Per i primi tre anni di applicazione del presente provvedimento il calcolo dei valori standard di cui al precedente comma 1 è da effettuarsi prendendo a riferimento :
– per il riparto 2017 il biennio relativo agli anni accademici 2013-2014 e 2014-2015
– per il riparto 2018 il triennio relativo agli anni accademici 2013-2014 e 2014-2015 e 2016-2017
– per il riparto 2019 il triennio relativo agli anni accademici 2014-2015 e 2016-2017 e 2017-2018
4. Il fabbisogno finanziario regionale in materia di diritto allo studio è coperto, ai sensi dell’art.18 del D.Lgs. n.68/2012, tramite :
a) il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio (FIS), da assegnare alle Regioni in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle Regioni
b) il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio
c) le risorse proprie delle Regioni – oltre al gettito derivante dalla ridetta tassa regionale – che queste ultime devono impiegare in misura pari ad almeno il 40% dell’assegnazione relativa al FIS. L’impegno delle Regioni in termini maggiori rispetto al richiamato 40%, è valutato attraverso l’assegnazione di specifici incentivi nel riparto del fondo integrativo statale.
5. Per la copertura del loro fabbisogno le Regioni utilizzano prioritariamente le risorse derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e le risorse proprie e successivamente le risorse assegnate nell’ambito del riparto del FIS.
Art.2 (Il fabbisogno finanziario netto delle Regioni)
1. Ai fini della ripartizione del FIS, il fabbisogno finanziario “netto” delle Regioni è determinato mediante la decurtazione dal fabbisogno finanziario complessivo, a titolo di gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio, del prodotto fra la media degli studenti iscritti in ambito regionale negli ultimi tre anni accademici – come rilevati dall’Anagrafe nazionale degli studenti universitari ed al netto degli studenti idonei alla borsa – e l’importo standard di 140 euro.
2. Per i primi tre anni di applicazione del presente provvedimento il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio è da calcolarsi con riferimento agli anni accademici così come individuati al comma 3 del precedente art. 1
3. Il fabbisogno finanziario “netto” di cui al precedente comma 1 è coperto :
– per il 71,43% dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (FIS) in proporzione al fabbisogno stesso;
– per il 28,57% dalle risorse proprie delle Regioni, le quali sono tenute a contribuire in misura pari ad almeno il 40% dell’assegnazione del fondo integrativo statale.
Art. 3 (Le risorse proprie delle Regioni)
1. Per “risorse proprie delle Regioni” si intendono le risorse destinate alla erogazione di strumenti e servizi esclusivamente agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa di studio. Esse sono calcolate con riferimento all’anno accademico precedente a quello di utilizzo del fondo da parte delle Regioni, da un lato, escludendo il gettito derivante dalla tassa regionale ed il FIS ricevuto nell’anno precedente, dall’altro, tenendo conto :
– del valore complessivo delle borse concesse in denaro ed eventuali servizi come risulta da atti ufficiali, con ciò intendendo riferirsi agli importi effettivi relativi all’anno accademico precedente a quello di utilizzo del fondo da parte delle Regioni;
– delle erogazioni monetarie per i contributi di mobilità internazionale, con ciò intendendo riferirsi alle somme effettive relative all’anno accademico precedente a quello di utilizzo del fondo da parte delle Regioni;
– altre erogazioni monetarie con ciò intendendo riferirsi alle somme effettive relative all’anno accademico precedente a quello di utilizzo del fondo da parte delle Regioni;
– delle erogazioni in servizi agli studenti con disabilità come risultanti da atti ufficiali, con ciò intendendo riferirsi agli importi effettivi relativi all’anno accademico precedente a quello di utilizzo del fondo da parte delle Regioni;
– delle erogazioni in servizi di alloggio, nella misura standard di 1.100,00 euro per ciascuno dei posti letto concesso a studenti fuori sede idonei alla borsa rilevati alla data del 30 aprile dell’anno precedente a quello di utilizzo del fondo da parte delle Regioni.
Art.4 (Le risorse del FIS)
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 18, comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n.68/2012 l’assegnazione delle risorse del Fondo Integrativo Statale per la concessione di borse di studio (FIS) avviene, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6 in misura proporzionale al fabbisogno finanziario netto delle Regioni, nonché attraverso specifici incentivi da introdurre nel riparto (“quota premiale”) in ragione dell’eventuale maggior impegno profuso dalle Regioni in termini di “risorse proprie” rispetto alla soglia minima del 40% prevista dalla norma.
2. In attuazione del presente Decreto, il riparto del FIS è calcolato ed effettuato annualmente, prendendo a riferimento i dati dell’ultimo triennio come in premessa individuato e fermo restando quanto indicato, con riguardo al primo triennio di applicazione del presente Decreto, al comma 3 del precedente art. 1. Il numero degli idonei sarà riferito al 30 aprile di ciascun anno e la relativa rilevazione dovrà terminare inderogabilmente al 30 giugno di ciascun anno. La tabella di riparto del FIS, comprensiva della quota premiale e della quota proporzionale al fabbisogno, calcolata ed approvata annualmente con apposito Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è sottoposta a parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La suddetta Tabella è resa disponibile dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca entro il 30 settembre di ogni anno in coerenza con i tempi di approvazione del Decreto di riparto individuati all’art.1, comma 271, della legge n.232/2016.
3. Il riparto del FIS è effettuato, di norma, per il 95% in proporzione ai fabbisogni finanziari netti delle Regioni e per il 5% sulla base della quota premiale. Qualora l’incidenza complessiva della spesa per studenti idonei sostenuta dall’insieme delle Regioni che accedono alla quota premiale superi :
– il 50% del totale della spesa per studenti idonei sostenuta da tutte le Regioni, la percentuale di quota premiale del FIS sarà pari al 10%
– il 60% del totale della spesa per studenti idonei sostenuta da tutte le Regioni, la percentuale di quota premiale del FIS sarà pari al 15%
4. In ogni caso, in sede di prima applicazione per l’anno 2017, ciascuna Regione non potrà ricevere un ammontare di FIS inferiore all’80% di quanto assegnato con riguardo al riparto del 2016.
5. Le risorse del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, di seguito denominato “Fondo”, sono direttamente attribuite, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n.232/2016 art. 1, comma 272, e secondo le modalità definite nel presente Decreto, al bilancio dell’Ente regionale erogatore dei servizi per il Diritto allo Studio, per la concessione di borse di studio fino all’esaurimento delle graduatorie degli studenti idonei. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dal ridetto Ente alla concessione di borse di studio nell’anno accademico successivo.
6. Laddove, tuttavia, a seguito delle verifiche effettuate nell’anno successivo al riparto, emerga che le Regioni non hanno integralmente utilizzato il gettito derivante dalla tassa per il diritto allo studio e le risorse ricevute nell’ambito del riparto del FIS per l’erogazione di borse di studio pur in presenza di studenti idonei non assegnatari di borsa, si opererà con riferimento alle suddette Regioni un conguaglio nell’ambito delle assegnazioni FIS relative all’anno successivo, decurtando le risorse non utilizzate dalle nuove assegnazioni.
7. Parimenti si opererà un conguaglio qualora, a seguito delle verifiche effettuate nell’anno successivo al riparto con riguardo alla mobilità internazionale ed agli studenti disabili, emerga che le Re