Decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 - Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio

Data Documento: 2016-12-12
Area: Normativa
Contenuto/Sommario/Commento

DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 12 dicembre 2016, n. 987
Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio. 

(Pubbl. in Gazz. Uff., 6 febbraio 2017, n. 30)
 
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto l’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e in particolare l’art. 2, comma 5, lettera d);
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale e’ stato approvato il regolamento sull’autonomia didattica degli atenei in sostituzione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e, in particolare, l’art. 9 il quale prevede che: (comma 2, sostituito dall’art. 17, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19) «Con apposite deliberazioni le universita’ attivano i propri corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dal citato decreto legislativo emanato in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nel caso di mancata conferma dell’accreditamento di uno o piu’ corsi, le universita’ assicurano la possibilita’ per gli studenti gia’ iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalita’ di esercizio della facolta’ di opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati»;
(comma 3) «l’attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 e’ subordinata all’inserimento degli stessi nella Banca dati dell’offerta formativa, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale»;
Visto l’art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale «le universita’ adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro»;
Visto il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventu’ e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE;
Viste le linee guida europee per l’assicurazione della qualita’ nello Spazio europeo dell’istruzione superiore, adottate dai ministri europei dell’istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005;
Visto il documento relativo all’approccio europeo per l’assicurazione della qualita’ dei programmi congiunti, approvato dai ministri europei dell’istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan, maggio 2015;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell’efficienza delle universita’ e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita’ e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita’, a norma dell’art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
Visto il decreto interministeriale 9 dicembre 2014, n. 893, relativo al costo standard unitario di formazione per studente in corso;
Visti i decreti ministeriali ed interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;
Tenuto conto dei limiti alle spese di personale e alle spese di indebitamento fissati dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto l’art. 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale ha, altresi’, previsto le modalita’ con le quali il sistema universitario statale partecipa agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;
Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 2013, n. 439 «Accreditamento iniziale e periodico delle scuole superiori a ordinamento speciale»;
Visto il decreto ministeriale dell’8 agosto 2016, n. 635, concernente le Linee generali d’indirizzo della programmazione delle universita’ 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati;
Ritenuto di dovere adottare a seguito del decreto ministeriale n. 635/2016 un nuovo decreto ministeriale relativo alla «Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica» i cui contenuti sostituiscono quelli dei decreti ministeriali del 30 gennaio 2013, n. 47, e successive modifiche e integrazioni;
Tenuto conto dei criteri e degli indicatori proposti dall’ANVUR ai sensi dell’art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 19/2012 e del decreto ministeriale n. 635/2016, con il parere in data 25 ottobre 2016, n. 13736, e la nota del presidente prot. 3536 del 28 novembre 2016;
Decreta:
 
ARTICOLO N.1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, a decorrere dall’anno accademico 2017/2018, ai fini del potenziamento dell’autovalutazione, dell’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, nonche’ alla valutazione periodica delle universita’, con riferimento alle universita’ statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le universita’ telematiche.
2. Definizioni:
a) accreditamento iniziale: si intende l’autorizzazione ad istituire e attivare sedi e corsi di studio universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilita’ economico-finanziaria di cui agli allegati A, B e D;
b) accreditamento periodico: si intende la verifica, con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio, della persistenza dei requisiti che hanno condotto all’accreditamento iniziale e del possesso di ulteriori requisiti di qualita’, di efficienza e di efficacia delle attivita’ svolte in relazione agli indicatori di assicurazione della qualita’ di cui all’allegato C;
c) valutazione periodica: si intende la valutazione volta a misurare, anche ai fini di cui alla lettera b), l’efficienza, la sostenibilita’ economico-finanziaria delle attivita’ e i risultati conseguiti dalle singole universita’ nell’ambito della didattica, della ricerca e della loro internazionalizzazione, sulla base degli indicatori di cui all’allegato E;
d) sede: si intende l’insieme delle strutture didattiche o di ricerca dell’universita’ collocate nel medesimo comune. La sede decentrata e’ quella in cui le strutture didattiche o di ricerca sono collocate in un comune diverso rispetto al comune in cui e’ situata la sede legale dell’universita’;
e) corsi di studio: si intendono i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
3. La concessione, il diniego ovvero la revoca dell’accreditamento iniziale e periodico di sedi e corsi vengono disposti con decreto del Ministro su conforme parere dell’ANVUR, fatti salvi, limitatamente ai corsi di studio, i casi di decadenza automatica indicati nel presente decreto, per i quali l’ateneo e’ tenuto alla soppressione del corso senza la necessita’ di formale provvedimento ministeriale; in caso contrario i titoli di studio eventualmente rilasciati sono privi di valore legale.
 
ARTICOLO N.2
Accreditamento iniziale delle sedi
1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 6, comma 1, e 8 e dall’allegato 3, punto 2, del decreto ministeriale n. 635/2016, per il periodo di vigenza della programmazione triennale del sistema universitario 2016-2018 non si da’ luogo all’accreditamento di nuove sedi universitarie se non:
a) a seguito di processi di fusione tra atenei gia’ accreditati.
In tal caso si provvede ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 240/2010;
b) in correlazione all’istituzione di una nuova sede decentrata da parte di atenei gia’ accreditati. La relativa proposta da parte dell’ateneo deve essere formulata contestualmente a quella dei corsi da accreditare nella nuova sede. L’accreditamento delle sedi decentrate richiede il possesso dei requisiti per l’accreditamento dei relativi corsi di cui all’allegato A nonche’ il possesso degli specifici requisiti della sede secondo quanto previsto dall’allegato B. Il mancato accreditamento iniziale di uno o piu’ dei corsi previsti nella nuova sede non preclude l’accreditamento della stessa.
 
ARTICOLO N.3
Accreditamento periodico delle sedi
1. L’accreditamento periodico delle sedi ha durata massima quinquennale e viene conseguito dalle sedi che soddisfano i requisiti per l’accreditamento iniziale di cui all’allegato B e quelli previsti come risultato dei processi di Assicurazione della qualita’ (QA) di cui all’allegato C, a seguito della verifica da parte dell’ANVUR sulla base dell’esito delle visite in loco delle Commissioni di esperti della valutazione (CEV) tenuto altresi’ conto di quanto di seguito indicato:
a) analisi dei dati della relazione annuale dei Nuclei di valutazione interna (di seguito NUV) e delle risultanze dell’attivita’ di monitoraggio e di controllo della qualita’ dell’attivita’ didattica e di ricerca svolta da tutti i soggetti coinvolti nel sistema di qualita’ di ateneo;
b) valutazione delle informazioni contenute nelle Schede uniche annuali relative ai Corsi di studio (di seguito SUA-CDS), anche in relazione ai rispettivi rapporti di riesame, e della valutazione delle informazioni contenute nelle Schede uniche annuali della Ricerca dei dipartimenti (di seguito SUA-RD);
c) indicatori previsti per la valutazione periodica di cui all’art. 6 del presente decreto.
2. La durata dell’accreditamento periodico della sede di cui al comma 1 puo’ essere ridotta in relazione alle criticita’ emerse nell’esame periodico dei corsi di studio di cui all’art. 5.
3. L’accreditamento periodico proposto dall’ANVUR e’ cosi’ graduato:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. L’accreditamento periodico della sede comporta l’accreditamento periodico di tutti i suoi corsi di studio e delle eventuali sedi decentrate, ad eccezione di quelli valutati negativamente, che sono soppressi.
 
ARTICOLO N.4
Accreditamento iniziale dei corsi di studio
1. I nuovi corsi di studio sono istituiti nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 3 del decreto ministeriale n. 635/2016 previo accreditamento iniziale di durata massima triennale, disposto non oltre il 15 giugno antecedente l’anno accademico di attivazione, a seguito di:
parere positivo del CUN sull’ordinamento didattico;
verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti di cui agli allegati A e C (requisito R3).
2. I corsi di studio istituiti devono essere attivati non oltre l’anno accademico successivo a quello di riferimento del decreto ministeriale di accreditamento, pena la decadenza automatica dello stesso. E’ altresi’ prevista la decadenza automatica dell’accreditamento, in caso di successiva sospensione dell’attivazione del corso per due anni consecutivi.
3. L’attivazione dei corsi di studio accreditati e’ subordinata unicamente all’inserimento annuale degli stessi nella banca dati dell’offerta formativa (SUA-CdS), previa verifica automatica nella medesima banca dati del possesso dei requisiti di docenza di cui all’allegato A, punto b). I dati necessari per la verifica dovranno essere aggiornati dalle universita’ e validati dai NUV. Il Ministero e l’ANVUR svolgono, in qualsiasi momento, una complessiva azione di monitoraggio e valutazione dei suddetti dati.
4. L’accreditamento si intende confermato qualora l’esito della verifica di cui al comma 3, validata dal NUV, sia positivo e, in caso contrario, decade automaticamente con contestuale eliminazione del corso di studi dalla banca dati dell’offerta formativa.
Esclusivamente qualora l’esito negativo della verifica sia determinato da una insufficienza della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosita’ massime di studenti, l’accreditamento del corso e la possibilita’ di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria permangono fino all’a.a. 2018/2019 e successivamente per un solo anno accademico, al fine di consentire l’adozione di misure idonee al superamento delle carenze di docenza. Non si puo’ in tal caso dare luogo all’accreditamento e all’istituzione di nuovi corsi, se non a seguito di disattivazione e soppressione almeno di un pari numero di corsi. (1)
5. Le eventuali modifiche dell’ordinamento didattico sono approvate con provvedimento direttoriale sentito il CUN. In caso di modifiche ritenute sostanziali dell’ordinamento che possano incidere sui presupposti dell’accreditamento iniziale del corso, sentito il CUN, il Ministero puo’ trasmettere il corso all’ANVUR per l’acquisizione del relativo parere.
(1) Comma modificato ai sensi dell’art. 1, lett. a), del DM 8 febbraio 2017, n. 60.

ARTICOLO N.5
Accreditamento periodico dei corsi di studi
1. I corsi di studio che hanno ottenuto l’accreditamento iniziale sono sottoposti con periodicita’ triennale a valutazione da parte dell’ANVUR, ai fini del loro accreditamento periodico.
L’accreditamento periodico dei corsi puo’ essere anticipato in caso di criticita’ riscontrate, anche su segnalazione dei NUV o del Ministero.
2. L’accreditamento periodico viene concesso ai corsi che soddisfano i requisiti per l’accreditamento iniziale e quelli del requisito R3 di cui all’allegato C, tenuto conto degli indicatori di valutazione periodica di cui all’art. 6. La verifica di tali requisiti viene effettuata mediante una valutazione a distanza da parte dell’ANVUR, sulla base anche dell’attivita’ di valutazione dei NUV.
3. In caso di esito positivo della valutazione a distanza da parte dell’ANVUR, la durata dell’accreditamento periodico dei corsi e’ automaticamente prorogata fino al termine della durata dell’accreditamento periodico della sede. In caso criticita’ riscontrate o su segnalazione del Ministero, l’ANVUR dispone una valutazione approfondita del corso:
in caso di esito positivo, la durata dell’accreditamento viene automaticamente prorogata fino al termine dell’accreditamento della sede;
in caso di esito negativo si provvede alla revoca dell’accreditamento e alla soppressione del corso con apposito decreto del Ministro.
4. Nei casi in cui l’esame periodico dei corsi dimostri rilevanti criticita’ per una parte rilevante dei corsi di studio, il Ministero, sentita l’ANVUR, puo’ altresi’ richiedere l’anticipo della visita di accreditamento periodico della sede.
 
ARTICOLO N.6
Valutazione periodica
1. La verifica dell’efficienza e della sostenibilita’ economico-finanziaria delle attivita’ e i risultati conseguiti nell’ambito delle attivita’ di didattica e ricerca vengono valutati sulla base degli indicatori di cui all’allegato E, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 635/2016.
2. I risultati della valutazione periodica degli atenei da parte dell’ANVUR, sulla base degli indicatori di cui all’allegato E, sono:
a) utilizzati ai fini dell’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di cui agli articoli 3 e 5 del presente decreto;
b) considerati ai fini della predisposizione del rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca ai sensi dell’art.
11, comma 2 del decreto legislativo n. 19/2012.
 
ARTICOLO N.7
Nucleo di valutazione
1. Per le finalita’ di cui al presente decreto, i NUV:
a) esprimono un parere vincolante all’ateneo sul possesso dei requisiti per l’accreditamento iniziale ai fini dell’istituzione di nuovi corsi di studio (rif. art. 8, comma 4, decreto legislativo n. 19/2012);
b) verificano il corretto funzionamento del sistema di AQ e forniscono supporto all’ANVUR e al Ministero nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi (rif. art. 9, commi 2, 3 e 7, decreto legislativo n. 19/2012);
c) forniscono supporto agli organi di governo dell’ateneo e all’ANVUR nel monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione periodica (rif. art. 12, comma 1), nonche’ all’ateneo nell’elaborazione di ulteriori indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione strategica (rif. art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 19/2012);
d) riferiscono nella relazione annuale di cui all’art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sugli esiti delle attivita’ di cui ai precedenti punti b) e c) (rif. art. 12, comma 2, decreto legislativo n. 19/2012).
 
ARTICOLO N.8
Flessibilita’ dell’offerta formativa e corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale
1. In attuazione dell’art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 e’ data la possibilita’ di accreditare nuovi corsi di studio che utilizzano, negli ambiti disciplinari relativi alle attivita’ di base e caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe e di quanto appresso indicato:
a) il numero massimo di corsi di studio accreditabili complessivamente nel biennio per ciascun ateneo non puo’ essere superiore al valore maggiore tra 3 corsi e il 10% del totale dei corsi gia’ accreditati nell’anno accademico 2016/2017;
b) sono esclusi:
i. lauree: L-17 – Scienze dell’architettura, L/DS – Difesa e sicurezza, SNT/1, SNT/2, SNT/3 e SNT/4 relative alle professioni sanitarie;
ii. lauree magistrali a numero programmato nazionale o locale obbligatorio: LM-4 – Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-41 – Medicina e chirurgia, LM-42 – Medicina veterinaria, LM-46 – Odontoiatria e protesi dentaria, LM-85bis – Scienze della formazione primaria, LMR/02 – Restauro, LM/DS – Difesa e sicurezza, LM/13 – Farmacia e farmacia industriale;
iii. i corsi di studio interclasse di cui all’art. 1, comma 3, dei decreti ministeriali 16 marzo 2007 e la LMG/01 – Giurisprudenza;
c) gli ulteriori settori possono essere inseriti in aggiunta o in sostituzione di quelli presenti nelle tabelle della relativa classe fermo restando che:
i. per ciascun ambito disciplinare deve essere attivato almeno un settore scientifico-disciplinare tra quelli previsti dalle tabelle della classe;
ii. ai settori scientifico-disciplinari presenti nelle tabelle della classe devono essere attribuiti almeno il 50% del numero minimo di CFU previsti per ciascuna delle attivita’ formative indispensabili.
2. Al fine di facilitare l’istituzione di corsi di studio direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, nell’ambito dei corsi di cui al comma 1, ciascun ateneo, per l’a.a. 2018/2019, puo’ proporre al massimo un corso di laurea per anno accademico, esclusivamente con modalita’ di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il progetto formativo e’ sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate, ovvero loro associazioni, o ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non piu’ di 60 CFU in attivita’ di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attivita’ di base e caratterizzanti;
b) i corsi di studio prevedono la programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell’art. 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, entro il limite massimo di cinquanta studenti e la presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo;
c) al termine del primo ciclo della sperimentazione, l’indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari all’80%. Il rispetto di tale soglia e’ condizione necessaria al fine dell’accreditamento periodico del corso stesso dall’anno accademico 2021/2022 nonche’ al fine dell’accreditamento iniziale di altri corsi con le medesime caratteristiche nella stessa classe. (1)
(1) Comma modificato ai sensi dell’art. 1, lett. a), del DM 8 febbraio 2017, n. 60.
 
ARTICOLO N.9
Banche dati di riferimento
1. Le schede SUA-CdS e SUA-RD, anche attraverso la interoperabilita’ con le altre banche dati ministeriali, contengono gli elementi informativi necessari al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento, nonche’ alla definizione annuale dell’offerta formativa (dalla fase di istituzione a quella di attivazione dei corsi di studio).
2. I contenuti e il funzionamento e i termini di compilazione delle banche dati di cui al presente articolo sono definiti con apposito decreto direttoriale.
 
ARTICOLO N.10
Disposizioni finali e transitorie
1. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale n. 47/2013 e successive modificazioni e integrazioni, fatte salve le deroghe sui requisiti di docenza fino all’a.a. 2019/2020 di cui ai decreti ministeriali n. 194 del 27 marzo 2015 per tutte le universita’ statali e non statali, e n. 168 del 18 marzo 2016 per le sole universita’ non statali. Dall’anno accademico 2018/2019 e’ altresi’ soppresso l’art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 30 gennaio 2014. (1)
2. Per le sedi e i corsi di studio gia’ sottoposti a valutazione da parte di ANVUR ai fini dell’accreditamento periodico alla data del presente decreto, ancorche’ non ancora pubblicata dalla stessa, secondo i criteri e gli indicatori di cui al decreto ministeriale n. 47/2013, si provvede all’adozione del decreto del Ministro conformemente agli esiti di tale valutazione. L’ANVUR provvede in ogni caso a graduare i giudizi gia’ emessi anche secondo quanto indicato dall’art. 3, comma 3, del presente decreto.
3. Con riferimento alle scuole superiori a ordinamento speciale, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 5 giugno 2013, n. 439 «Accreditamento iniziale e periodico delle scuole superiore a ordinamento speciale». Per la valutazione periodica di dette scuole, si applicano altresi’ gli indicatori del gruppo C e D dell’allegato E.
(1) Comma modificato ai sensi dell’art. 1, lett. a), del DM 8 febbraio 2017, n. 60.

Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2016

 

Allegato A – REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEL CORSO DI STUDIO

Allegato B – REQUISITI DI ACCREDITAMENTO INIZIALE DELLE SEDI

Allegato C – REQUISITI ED INDICATORI DI QUALITA’ DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO

Allegato D – NUMEROSITA’ DI RIFERIMENTO E MASSIME DI STUDENTI E RELATIVI RAGGRUPPAMENTI

Allegato E – INDICATORI DI VALUTAZIONE PERIODICA DI SEDE E DI CORSO

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