DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ìUNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 12 maggio 2016, n. 305
Bando Chiamate dirette – Quota Foe 2015
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, con la quale è stato istituito il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con il quale è stato istituito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con il quale la Senatrice prof.ssa [#OMISSIS#] Giannini è stata nominata Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO l’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59”, il quale stabilisce che a partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare ai sensi della normativa vigente o di successivi provvedimenti legislativi agli enti e alle istituzioni di ricerca sono determinati con un’unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca” finanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO, in particolare, il comma 2 del citato articolo 7 decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, che prevede che il predetto fondo è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta;
VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”;
VISTO in particolare l’articolo 13 del predetto decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante disposizioni relative al “Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale”, in base al quale gli enti di ricerca “possono assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, nell’ambito del 3 per cento dell’organico dei ricercatori e tecnologi nei limiti delle disponibilità di bilancio, con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale“;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 dicembre 2015, n. 963, concernente l’ “Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dal MIUR di cui all’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 agosto 2015, n. 599, concernente il riparto delle disponibilità finanziarie del “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca” (FOE) per l’anno 2015, registrato dalla Corte dei conti in data 15 settembre 2015, reg.ne provv. n. 3857;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 3, lettera h), del predetto decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 agosto 2015, n. 599, che destina la somma di € 791.024 all’assunzione per chiamata diretta ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 213/2009, secondo modalità definite con apposito regolamento ministeriale;
VISTA la Circolare n. 35 del 9 novembre 2015, emanata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, concernente l’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 13 “Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale” del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e, in particolare, il paragrafo 2.2 “Chiamata diretta a valere su quota riservata del FOE con Avviso MIUR” e 2.3 “Chiamata diretta a valere su risorse proprie con Avviso MIUR”;
D E C R E T A
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le modalità di assegnazione dell’importo pari ad € 791.024, destinato, dall’articolo 1, comma 3, lettera h), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 agosto 2015, n. 599, , all’assunzione per chiamata diretta di ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale, ai sensi dell’articolo dell’articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
Art. 2
Modalità attuative
1. Ciascun ente di ricerca, per concorrere all’assegnazione dello stanziamento di cui all’articolo 1, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, presenta le candidature appositamente individuate al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, al seguente indirizzo di posta certificata: dgric@postacert.istruzione.it.
2. Le procedure di assunzione per chiamata diretta dei ricercatori o tecnologi che si sono distinti per meriti eccezionali si svolgeranno nel rispetto di quanto indicato ai paragrafi 2.2 “Chiamata diretta a valere su quota riservata del FOE con Avviso MIUR” e 2.3 “Chiamata diretta a valere su risorse proprie con Avviso MIUR”della Circolare n. 35 del 9 novembre 2015, emanata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione..
Art. 3
Procedura di valutazione delle candidature proposte dagli enti
1. La valutazione delle candidature proposte dagli enti ai sensi dell’articolo 2 è effettuata dal Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) che, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine previsto dall’articolo 2, valuta mediante procedura comparativa le candidature pervenute, esprime il proprio parere per ogni singola candidatura e predispone l’elenco dei soggetti positivamente valutati, al fine del rilascio del nulla osta da parte del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. L’elenco è unico e generale, ossia ricomprende tutte le proposte degli enti proponenti, ed è redatto indicando puntualmente i nominativi dei candidati in ordine di merito a prescindere dall’ente proponente. Qualora un candidato inserito nell’elenco dovesse rinunciare all’assunzione, si finanzierà l’assunzione del candidato posto successivamente nell’elenco a prescindere dall’ente a cui era stata autorizzata l’assunzione. L’elenco ha validità annuale dalla data della sua pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR. Il CEPR nella valutazione dei candidati tiene anche conto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 dicembre 2015, n. 963.
2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è ripartito lo stanziamento di cui all’articolo 1 fino alla complessiva concorrenza in ragione dell’elenco di cui al comma precedente.
3. Qualora le risorse previste per le finalità di cui al presente decreto non consentano la copertura di tutte le candidature risultanti dal citato elenco, le stesse potranno essere coperte da fondi propri di ciascun ente nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e di quanto indicato al paragrafo 2.3 “Chiamata diretta a valere su risorse proprie con Avviso MIUR” della citata Circolare n. 35 del 9 novembre 2015.
Art. 4
Stipula del contratto di assunzione
1. Ciascun ente è tenuto a stipulare i contratti di assunzione entro sessanta giorni dal nulla-osta del Ministro.
Art. 5
Norme finali
1. Per quanto non previsto dal presente decreto e per quanto compatibili, si applicano le previsioni di legge in materia.
Roma, 12 maggio 2016
IL MINISTRO
prof.ssa [#OMISSIS#] Giannini