DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 2017, n. 264
Linee generali di indirizzo 2016/2018 – Ammissione a finanziamento dei progetti presentati dalle Università
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
VISTO il Decreto Ministeriale n. 635 del 8 agosto 2016 con cui sono definite le Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati;
VISTO in particolare l’art. 3 del DM n. 635/2016 il quale provvede a individuare la programmazione finanziaria delle risorse da destinare agli Atenei nel triennio 2016-2108;
VISTO altresì l’art. 4 del DM n. 635/2016, il quale:
– Al comma 1 prevede che “Le risorse relative alla quota della programmazione triennale sono destinate alla valutazione dei risultati dei programmi degli Atenei di cui al comma 2 e fanno riferimento a … obiettivi e azioni” indicati al medesimo comma;
– Al comma 2 prevede che “nell’ambito delle risorse messe a disposizione per la programmazione, le Università statali e le Università non statali (ivi comprese le Università telematiche) già ammesse al contributo di cui alla legge n. 243/1991 entro l’anno 2015, possono concorrere per l’assegnazione delle stesse, adottando e inviando al Ministero” i propri programmi, articolati in progetti “secondo modalità definite con decreto direttoriale”;
– Al comma 3 prevede “i progetti degli Atenei sono valutati da un apposito comitato di valutazione, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della Formazione superiore e della Ricerca e composto da rappresentanti del MIUR e dell’ANVUR” e che “il comitato di valutazione propone l’ammissione o meno al finanziamento delle azioni proposte da ciascun Ateneo. L’ammissione al finanziamento viene disposta con decreto del Ministro”;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 2844 del 16 novembre 2016 con cui vengono definite le modalità telematiche di presentazione dei progetti della Programmazione triennale 2016 – 2018 tramite il sito denominato PRO3;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per l’Alta Formazione e la Ricerca del 25 novembre 2016, n. 3086, di nomina del citato Comitato di Valutazione;
VISTI i progetti presentati dalle Università statali e dalle Università non statali legalmente riconosciute nell’ambito della Programmazione triennale 2016 – 2018;
VISTA la valutazione dei progetti proposta dal Comitato di valutazione;
CONSIDERATO che l’art. 2, comma 3 del citato Decreto Direttoriale 2844/2016 prevede che “Ciascun Ateneo potrà accettare il finanziamento attribuito, senza la possibilità di rimodulare i target, oppure rinunciare a uno o più progetti attraverso una propria comunicazione […] nel caso in cui il finanziamento ottenuto non sia ritenuto adeguato alla realizzazione delle attività”;
VISTO l’articolo 60, comma 1 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
VISTE le disponibilità di bilancio per la Programmazione triennale sull’esercizio 2016, pari a € 56.500.000 a favore delle Università statali, ai sensi dell’art. 10 lett e) del DM 552 del 6 luglio 2016 (FFO 2016), e pari a € 700.000 per le Università non statali legalmente riconosciute, ai sensi dell’art. 4, punto 3, del DM n. 999 del 29 dicembre 2016;
CONSIDERATO che, in esito alla valutazione del Comitato di valutazione la quota residua che dovrà essere resa disponibile agli Atenei è pari a
– Euro 44.038.285 annui, per le Università statali a valere sul FFO degli anni 2017 e 2018;
– Euro 398.857 annui per le Università non statali a valere sul contributo di cui alla L. n. 243/1991 degli anni 2017-2018;RITENUTO di dovere adottare il provvedimento di ammissione a finanziamento dei programmi presentati dalle Università di cui all’art. 4, c. 3, del DM n. 635/2016;
D E C R E T A
Art. 1 (Finanziamento della programmazione di ateneo)
1. All’esito della valutazione di cui in premessa gli Atenei vengono ammessi a finanziamento complessivo per l’importo massimo di cui alle Tabelle 1 e 2 allegate.
2. Qualora, all’esito della valutazione, il finanziamento attributo ad una azione risulti inferiore a quello richiesto dall’ateneo si dà facoltà all’ateneo stesso di:
a. accettare il finanziamento senza rimodulazione dei target prefissati;
b. rinunciare al finanziamento ed escludere pertanto l’azione in oggetto dal monitoraggio e dalla valutazione finale.
3. Sul sito PRO 3 (Programmazione triennale 2016 – 2018) riservato ad ogni Ateneo, sono resi disponibili per ciascuna azione:
a. la valutazione da parte del Comitato e il finanziamento attribuito per ciascuna azione;
b. l’esito del monitoraggio annuale e della valutazione finale, ai fini dell’attribuzione o del recupero dei relativi finanziamenti a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario o del contributo erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, secondo quanto previsto dall’articolo 4,
comma 5, del DM 635/2016.
Roma, 12 maggio 2017
IL MINISTRO
Sen. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
ALLEGATI:
Tabelle N. 1 e N. 2