Decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 314 - Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e per la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico

Data Documento: 2011-07-21
Area: Normativa
Contenuto/Sommario/Commento

DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 21 luglio 2011, n. 314
Criteri e modalita’ per la ripartizione delle risorse e per la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell’intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico.

(Pubbl. in Gazz. Uff., 31 ottobre 2011, n. 254)

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita’, di personale accademico e reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e l’efficienza del sistema universitario», ed in particolare l’art. 29, comma 19, che autorizza la spesa di 18 milioni di euro per l’anno 2011 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 per l’attuazione degli articoli 6, comma 14, e 8, concernenti la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari ai fini dell’attribuzione degli scatti, e la revisione del trattamento economico degli stessi, prevedendo altresi’ che con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze siano indicati criteri e modalita’ per l’attuazione ai fini della ripartizione delle risorse tra gli atenei e la selezione dei destinatari dell’intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico;
Visto l’art. 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto, per gli anni 2011, 2012 e 2013, la disapplicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo e di progressione automatica degli stipendi per il personale non contrattualizzato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Visto l’art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche;
Visto lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2011, pari a 18 milioni di euro;
Ritenuta la necessita’ di definire criteri e modalita’ per la ripartizione alle universita’ dell’ importo di 18 milioni di euro (quota 2011);
Decreta:
 
ARTICOLO N.1
1. Il presente decreto definisce criteri e modalita’ per l’attuazione dell’art. 29, comma 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con riferimento alla ripartizione tra gli atenei delle risorse autorizzate per l’anno 2011, pari a 18 milioni di euro, e alla selezione dei destinatari dell’intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico.
2. Sono soggetti ammissibili all’intervento i professori e ricercatori che avrebbero maturato nell’anno 2011 la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Le risorse sono ripartite fra le universita’ in maniera proporzionale alla consistenza numerica complessiva dei soggetti ammissibili all’intervento ai sensi del comma 2, in servizio presso ciascuna di esse.
4. Ciascuna universita’ distribuisce le risorse assegnate in misura proporzionale alla consistenza numerica dei soggetti ammissibili per ruolo e per fascia, con facolta’ di utilizzare, per motivate esigenze, fino a un terzo delle risorse cosi’ distribuite a favore di diverso ruolo o fascia. Le risorse sono attribuite a professori e ricercatori esclusivamente secondo criteri di merito accademico e scientifico. I procedimenti di selezione, basati sulla valutazione comparativa dei candidati, sono disciplinati dall’universita’ con proprio regolamento, osservando i seguenti criteri:
a) previsione di criteri e procedimenti distinti per ruolo e per fascia;
b) ammissione al procedimento dei soggetti aventi diritto ai sensi del comma 2 che hanno presentato domanda;
c) presentazione da parte dei candidati della relazione sul complesso delle attivita’ didattiche, di ricerca e gestionali svolte, ai sensi dell’art. 6, comma 14 della citata legge n. 240 del 2010, ovvero nelle more dell’attuazione del predetto comma, delle norme previgenti in materia;
d) assolvimento da parte dei candidati dei compiti loro affidati nel triennio precedente, in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell’ateneo di appartenenza;
e) accertamento da parte della autorita’ accademica della effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel triennio precedente;
f) verifica della qualita’ della produzione scientifica nel triennio precedente sulla base di criteri adottati a livello internazionale.
5. Le risorse sono attribuite da ciascuna universita’, fino ad esaurimento, come incentivo una tantum ai professori e ricercatori che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria e comunque nel limite del cinquanta per cento dei soggetti ammissibili ai sensi del precedente comma 2, per ciascun ruolo e fascia.
6. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche agli istituti universitari ad ordinamento speciale.

Il presente decreto e’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.