DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 23 marzo 2016 n. 174
Aggiornamento soglie ISEE e ISPE anno accademico 2016/2017.
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO inoltre l’articolo 1, comma 5, del predetto decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale si stabilisce di procedere con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri alla revisione delle modalità di determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e ss.mm.ii., fornendo al riguardo specifici indirizzi attuativi;
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio, e in particolare l’articolo 8, il quale al comma 3 conferma che le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e ss.mm.ii.; al comma 1 rinvia al decreto del Ministro, di cui all’articolo 7, comma 7, la definizione dei requisiti di eleggibilità per l’accesso alle borse di studio; infine, al comma 5 stabilisce che, fino all’adozione di detto decreto, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 relativi ai requisiti di condizione economica;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2001, n. 172, recante “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390” ed in particolare l’articolo 5, comma 1, con il quale si stabilisce che le condizioni economiche dello studente per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e ss.mm.ii.;
VISTO, altresì, il comma 11 del medesimo art.5 del citato d.P.C.M. 9 aprile 2001, in cui si prevede che i limiti massimi dei suddetti Indicatori sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro da emanarsi entro il 28 febbraio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, relativo alla revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), che all’articolo 8 definisce modalità specifiche di calcolo dell’Indicatore per le prestazioni per il diritto allo studio universitario;
VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 con il quale si approvano i modelli di dichiarazione e attestazione ISEE, nonché le relative istruzioni per la loro compilazione, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del citato d.P.C.M. n. 159 del 2013;
DATO ATTO che, a far data dai trenta giorni dall’entrata in vigore del succitato decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014, è abrogato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e che pertanto, nelle more dell’adozione del decreto del Ministro di cui al succitato articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, a partire dall’anno accademico 2015/2016 per la determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), utilizzati ai fini dell’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, sono applicate le disposizioni di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
PRESO ATTO che, in attuazione degli indirizzi forniti con l’art. 5, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tra gli obiettivi perseguiti con la revisione dell’Indicatore vi è quello di migliorarne la selettività, anche attraverso il rafforzamento della rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia;
CONSIDERATO che, con il citato d.P.C.M. n. 159 del 2013, il rafforzamento della rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia è stato realizzato anche attraverso la rivalutazione del valore dei cespiti immobiliari di proprietà (incluso quello relativo alla casa di abitazione) con il passaggio dal riferimento dai valori ICI a quelli IMU;
RILEVATO come l’applicazione delle disposizioni di cui al predetto d.P.C.M. n. 159 del 2013 alle prestazioni per il diritto allo studio universitario ha determinato per l’anno accademico 2015/2016 l’esclusione di alcuni studenti dalle prestazioni per il diritto allo studio universitario in ragione della rivalutazione del valore dei cespiti immobiliari di proprietà, con particolare riferimento a quello relativo alla casa di abitazione, così come evidenziato da studi e analisi effettuate a livello sia nazionale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia regionale dai singoli Enti per il diritto allo studio;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 14 luglio 2015 (n. 486) con il quale, ai sensi dell’art. 5, comma 11, del d.P.C.M. 9 aprile 2001, si sono aggiornati per l’anno accademico 2015/2016, i limiti massimi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (fissati tra euro 15.748,78 – limite minimo – e 20.998,37 -limite massimo) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (fissati tra euro 27,560,39 – limite minimo – ed euro 35.434,78 -limite massimo) sulla base della variazione dell’Indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati corrispondente al valore del + 0,2 %;
VISTO lo stanziamento di euro 216.814.548,00 previsto per l’E.F. 2016 sul capitolo 1710 (Fondo Integrativo per la concessione delle Borse di Studio – FIS) dello stato di previsione della spesa del MIUR;
RITENUTO opportuno, per l’anno accademico 2016/2017, aggiornare i limiti massimi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) in modo da tenere conto della rivalutazione del valore dei cespiti immobiliari di proprietà, con particolare riferimento a quello relativo alla casa di abitazione, fermo restando il limite minimo, fissato dal citato decreto del 14 luglio 2015 (n. 486), pari a 15.748,78 euro per l’ISEE e a 27.560,39 per l’ISPE;
RITENUTO, pertanto, anche sulla base delle evidenze di cui ai sopra citati studi ed analisi ministeriali e regionali, di aggiornare i suddetti limiti massimi rispettivamente a 23.000,00 euro per l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ed a 50.000,00 euro per l’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE);
CONSIDERATA la necessità di consentire tempestivamente alle Amministrazioni interessate di procedere con la definizione dei provvedimenti finalizzati ad assicurare il diritto allo studio agli studenti universitari per l’a.a. 2016/2017;
DECRETA
Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, per l’anno accademico 2016/2017 il limite massimo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è fissato in 23.000,00 euro.
Art. 2
Per le motivazioni di cui in premessa, per l’anno accademico 2016/2017 il limite massimo dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) è fissato in 50.000,00 euro.
Roma, 23 marzo 2016
IL MINISTRO
Prof.ssa [#OMISSIS#] Giannini