DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 24 maggio 2011, n. 242
Criteri e parametri per la valutazione delle attivita’ didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010.
(Pubbl. in Gazz. Uff., 21 settembre 2011, n. 220)
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita’, di personale accademico e reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e l’efficienza del sistema universitario»;
Visto in particolare, l’articolo 15 della legge n. 240 del 2010, che prevede la definizione dei settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale;
Visto in particolare, l’articolo 24 della legge n. 240 del 2010, che disciplina la figura del ricercatore a tempo determinato rimettendo ai regolamenti universitari, tra l’altro, la definizione delle relative procedure pubbliche di selezione bandite con riferimento ad uno specifico settore concorsuale;
Visto in particolare, il comma 3, lettera a), del predetto articolo, il quale dispone che con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono stabiliti modalita’, criteri e parametri per la valutazione delle attivita’ didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti triennali di cui alla medesima disposizione, ai fini della loro proroga, per una sola volta e per soli due anni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l’istituzione del Ministero dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all’istituzione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Visto l’articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Decreta:
ARTICOLO N.1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La valutazione dell’attivita’ didattica e di ricerca svolta dal titolare del contratto triennale di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini della eventuale proroga del contratto, per una sola volta e per soli due anni, avviene con le modalita’, i criteri e i parametri individuati dal presente decreto.
ARTICOLO N.2
Procedura per la proroga del contratto
1. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto di cui all’articolo 1 puo’, con il consenso dell’interessato, proporre, nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, per una sola volta e per soli due anni, motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca.
2. L’attivita’ didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell’ambito del contratto per cui e’ proposta la proroga e’ valutata da una apposita commissione, nominata dal rettore e disciplinata con regolamento di ateneo, sulla base di una relazione predisposta dal predetto dipartimento.
3. La valutazione della commissione ha come oggetto l’adeguatezza dell’attivita’ di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.
4. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 3, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del dipartimento e alla valutazione della commissione, e’ sottoposta all’approvazione del consiglio di amministrazione. La delibera del consiglio di amministrazione e’ adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.
Il presente decreto e’ trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.