DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 26 aprile 2011, n. 166
Criteri e modalita’ per favorire la mobilita’ interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell’offerta didattica.
(Pubbl. in Gazz. Uff., 17 settembre 2011, n. 217).
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l’istituzione del Ministero dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita’, di personale accademico e reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e l’efficienza del sistema universitario»;
Visto in particolare l’art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale «Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e modalita’ per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilita’ interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell’offerta didattica.»;
Visto l’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266;
Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2010, n. 17, recante disposizioni in relazione ai «Requisiti necessari dei corsi di studio»;
Tenuto conto che il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca destina annualmente, nell’ambito del Fondo di finanziamento ordinario, apposite risorse finanziarie ad interventi per favorire la mobilita’ del personale docente e ricercatore;
Ritenuto di dover definire criteri e modalita’ per la mobilita’ dei professori universitari ai sensi dell’art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
A d o t t a
il seguente decreto:
ARTICOLO N.1
Finalita’
1. Il presente decreto definisce criteri e modalita’ per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilita’ interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell’offerta didattica.
ARTICOLO N.2
Criteri di incentivazione
1. Il Ministero, nell’ambito del Fondo di finanziamento ordinario, provvede annualmente a destinare una quota delle risorse disponibili per interventi diretti a favorire la mobilita’ dei professori e ricercatori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell’offerta didattica che chiedono di essere trasferiti presso un’universita’ di altra regione.
2. Per il riconoscimento degli incentivi devono essere rispettate le seguenti condizioni:
a) possesso da parte dell’ateneo di destinazione dei requisiti previsti annualmente, nell’ambito del Fondo di finanziamento ordinario, per accedere agli interventi diretti a favorire la mobilita’ del personale docente e ricercatore;
b) domanda di trasferimento da parte di professore che nel corso degli ultimi tre anni ha prestato servizio presso una sede soppressa o in via di soppressione ubicata in regione diversa da quella in cui e’ ubicata l’universita’ di destinazione, oppure domanda di trasferimento da parte di professore che nel corso degli ultimi tre anni ha svolto non meno del 50 per cento della propria attivita’ didattica in una classe di laurea soppressa dall’universita’ di appartenenza a seguito di procedure di razionalizzazione dell’offerta formativa e ubicazione di quest’ultima in regione diversa da quella in cui e’ ubicata l’universita’ di destinazione.
ARTICOLO N.3
Modalita’ di incentivazione
1. La mobilita’ e’ disposta a domanda del professore e col consenso espresso delle universita’ interessate.
2. L’incentivo alla mobilita’ e’ attribuito secondo le seguenti modalita’:
a) al professore e’ riconosciuta, una tantum, a titolo di contributo forfettario alle spese di trasferimento, una somma pari al 15 per cento del compenso lordo annuo; il contributo e’ erogato dall’Universita’ di destinazione unitamente al primo stipendio;
b) all’universita’ di destinazione e’ riconosciuta a titolo di cofinanziamento una somma pari al 70 per cento del costo medio nazionale della fascia di appartenenza del professore. La restante quota, comprensiva del contributo forfettario una tantum alle spese di trasferimento di cui alla lettera a) del presente comma, e’ resa disponibile mediante lo storno dall’assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario consolidabile dell’universita’ presso cui il professore prestava servizio.
3. Le mobilita’ disposte ai sensi del presente decreto non liberano risorse ai fini del turnover e non sono conteggiate in sede di riduzione della quota del Fondo di finanziamento ordinario dovuta all’universita’ cedente in relazione alle risorse rese disponibili dal turn over ai sensi dell’art. 66, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell’art. 1, comma 3, decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
4. Il trasferimento presso altro ateneo ovvero la cessazione dal servizio del professore destinatario del contributo di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo nei cinque anni successivi alla presa di servizio presso l’ateneo di destinazione determina la decadenza del medesimo dal beneficio. L’ateneo di destinazione provvede alla ripetizione dello stesso dandone comunicazione al Ministero che provvede al recupero delle somme erogate a titolo di incentivazione e di cofinanziamento alla mobilita’ a valere sulla dotazione ordinaria dell’universita’ di destinazione.
ARTICOLO N.4
Norme finali
1. La disciplina del presente decreto si applica alle universita’ statali, inclusi gli istituti universitari a ordinamento speciale.
Il presente decreto e’ inviato alla Corte dei conti per la registrazione.