DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSTA’ E DELLA RICERCA 27 luglio 2011
Istituzione del Fondo per la formazione e l’aggiornamento della dirigenza.
(Pubbl. in Gazz. Uff. 30 settembre 2011, n. 228)
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare, l’articolo 28, comma 1, secondo il quale “al fine di contribuire alla formazione e all’aggiornamento dei funzionari pubblici, con particolare attenzione al personale degli enti locali in vista delle nuove responsabilità connesse all’applicazione del federalismo fiscale, è istituito presso il Ministero il Fondo per la formazione e l’aggiornamento della dirigenza”;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all’istituzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17 recante “Riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;
CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 28, comma 3, i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni in questione e l’individuazione dei soggetti destinatari del Fondo è realizzata con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
DECRETA
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente decreto disciplina i criteri e la modalità di attribuzione delle risorse del Fondo per la formazione e l’aggiornamento della dirigenza, istituito dall’articolo 28 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Art. 2
(Fondo per la formazione e l’aggiornamento della dirigenza)
1. Il Fondo è costituito per l’erogazione di contributi per il finanziamento di iniziative di studio, ricerca e formazione sviluppate da università pubbliche in collaborazione con le regioni e gli enti locali e dirette alla formazione e all’aggiornamento dei funzionari pubblici, con particolare attenzione al personale degli enti locali in vista delle nuove responsabilità connesse all’applicazione del federalismo fiscale.
2. Il Fondo, istituito presso lo stato di previsione del Ministero, è di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012 e fino all’anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’ articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 3
(Soggetti destinatari)
1. Sono soggetti destinatari dei contributi del Fondo di cui all’art. 2, le università pubbliche, private, le fondazioni tra università ed enti locali, anche appositamente costituite, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il numero massimo dei soggetti destinatari è di due sul territorio nazionale, di cui uno avente sede nelle aree delle regioni dell’obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
2. Ai fini della selezione di cui all’articolo 4, è prioritariamente valutato il possesso dei seguenti requisiti:
a) natura di formazione complessa che ricomprenda almeno quattro atenei (nel caso di soggetto avente sede nelle aree delle regioni dell’obiettivo 1, almeno il 75% dei componenti il soggetto deve avere sede legale in una delle regioni ricomprese nell’obiettivo stesso);
b) offerta didattica di corsi di laurea e laurea magistrale in materie economiche, giuridiche, informatiche e management pubblico;
c) offerta formativa post laurea di master di I e II livello o di dottorati di ricerca nel campo del “management” e del “government” e di corsi in collaborazione con gli ordini professionali ed il mondo dell’impresa;
d) pregresse esperienze in progetti di internazionalizzazione del sistema universitario;
e) collaborazioni con le imprese attraverso la stipula di contratti e convenzioni di ricerca per la realizzazione di studi, pareri, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, coordinamento o supervisione, attività di formazione, concernenti progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, predisposizione di materiale didattico e partecipazione a progetti di formazione.
3. Costituiscono titolo preferenziale ai fini della selezione di cui all’articolo 4 la presenza, nel soggetto proponente, di una scuola superiore di studi avanzati, comunque denominata, ovvero, nel caso di formazione complessa, la partecipazione al soggetto proponente di istituzioni appartenenti a più di una regione.
Art. 4
(Domanda di finanziamento)
1. Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, possono presentare domanda per l’attribuzione delle risorse del fondo.
2. La domanda per l’attribuzione delle risorse dovrà indicare il possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 2, nonché descrivere le attività e l’offerta formativa per la quale è richiesto il finanziamento.
3. La selezione dei soggetti richiedenti è operata da un’apposita commissione nominata dal Ministro e formata da tre componenti scelti tra esperti in materie giuridiche, economiche e sociali. All’atto dell’insediamento i componenti della commissione nominano, al proprio interno, un segretario.
4. L’istituzione della commissione avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione alla medesima non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità ai componenti e le spese di funzionamento sono poste a carico del predetto fondo.
5. La commissione di cui al comma 3 verifica ogni anno che lo svolgimento del programma di formazione sia in linea con gli obiettivi indicati dalla legge istitutiva del Fondo.
Art. 5
(Erogazione del finanziamento e responsabilità )
1. Il contributo ministeriale a ciascun programma di formazione è erogato all’università proponente o che abbia assunto i compiti di coordinamento, per il 70% delle risorse al momento della designazione ed per il rimanente 30% al rendiconto dopo la verifica della rendicontazione e della qualità dell’attività formativa svolta da parte della commissione di cui all’art. 4, comma 3.
2. Il soggetto destinatario del contributo è responsabile dell’attuazione del programma di formazione nei tempi e nei modi stabiliti. È individuato un coordinatore scientifico che assume le decisioni di spesa in relazione all’andamento del programma e in funzione del [#OMISSIS#] raggiungimento degli obiettivi.
3. Se dalla verifica della rendicontazione e della qualità dell’attività formativa svolta emerge che i programmi non sono stati realizzati, la commissione dichiara il beneficiario del contributo decaduto dal finanziamento. Gli eventuali importi che il Ministero debba recuperare dall’università assegnataria possono essere compensati, in qualsiasi momento, con altre erogazioni o contributi da versare alla medesima università in base ad altro titolo.
Il presente decreto, munito del visto di registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Registrato alla Corte dei conti l’8 settembre 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 313
Roma, 27 luglio 2011
IL MINISTRO
f.to [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]