Decreto ministeriale 28 dicembre 2015, n. 961 - Attuazione art.1, comma 339, secondo periodo della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – riduzione spese beni e servizi

Data Documento: 2015-12-28
Area: Normativa
Contenuto/Sommario/Commento

DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 28 dicembre 2015, n. 961
Attuazione art. 1, comma 339, secondo periodo della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – riduzione spese beni e servizi.

Il MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all’articolo 5, comma 1, lettera a), ha previsto l’istituzione del fondo per il finanziamento ordinario delle Università;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2015);
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 191, concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e il bilancio pluriennale per il triennio 2015 – 2017 e, in particolare, l’articolo 7, relativo allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 14A10124 del 29 dicembre 2014 – Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015 – 2017 che, nell’ambito della missione n. 23 “Istruzione universitaria”, al programma n. 3 “Sistema universitario e formazione post-universitaria” prevede al capitolo 1694 lo stanziamento per l’anno 2015 del “Fondo di finanziamento ordinario a favore delle Università e dei Consorzi Interuniversitari”;
VISTO l’articolo 1, comma 339, della citata legge n. 190 del 2014 secondo cui il Fondo di finanziamento ordinario a favore delle Università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto di 34 milioni di euro per l’anno 2015 e di 32 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura delle università.
VISTO in particolare il secondo periodo del predetto comma 339 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ai sensi del quale “Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca… sono definiti gli indirizzi per l’attuazione della razionalizzazione di spesa”;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
CONSIDERATO che in base ai principi stabiliti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, il sistema universitario statale è stato oggetto di un’ampia e articolata riorganizzazione che ha interessato in particolare gli assetti istituzionali interni, la riduzione dei dipartimenti universitari, la razionalizzazione dell’offerta formativa, il passaggio alla contabilità economico – patrimoniale, la revisione degli indicatori di bilancio per la valutazione della sostenibilità economico finanziaria delle singole istituzioni;
VISTA la circolare n. 8 del 2 febbraio 2015 del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto “Enti ed organismi pubblici – Bilancio di previsione per l’esercizio 2015”, con particolare riferimento alla “Scheda tematica D.1 Riduzioni di spesa per beni e servizi”;
DECRETA

Articolo 1
1. Con il presente decreto sono definiti gli indirizzi per l’attuazione della razionalizzazione di spesa per acquisto di beni e servizi da parte delle Istituzioni universitarie, in relazione alla riduzione del Fondo di finanziamento ordinario, di seguito denominato Fondo, pari a 34 milioni di euro per l’anno 2015 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, disposta dall’articolo 1, comma 339, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Gli effetti finanziari della disposizione di cui al comma 1 sono stati realizzati mediante la predetta riduzione, operata dal comma 339, dello stanziamento complessivo del Fondo che è ripartito annualmente, come rideterminato, sulla base dei criteri definiti con decreto ministeriale.

Articolo 2
1. Le Istituzioni universitarie statali, nell’ambito della rispettiva autonomia organizzativa e finanziaria, sono tenute a realizzare la riduzione di spesa per acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 1, tenendo conto dei seguenti indirizzi:
a) revisione delle procedure di acquisto dei beni e dei servizi al fine di renderle standardizzabili e ad uso comune di tutte strutture amministrative, didattiche e scientifiche attraverso una puntuale programmazione a livello di budget di ateneo e adozione di misure di accentramento degli acquisiti e di monitoraggio periodico, anche al fine di rilevare eventuali scostamenti rispetto al budget di previsione;
b) possibilità, in caso di scostamenti non immediatamente comprimibili, di intervenire anche attraverso la riduzione dei costi per altri interventi di natura corrente, con l’esclusione delle spese di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato;
c) procedere, in alternativa o in concorrenza, a riduzioni di spesa connesse a processi di riorganizzazione delle strutture e delle infrastrutture tecnologiche a supporto dei servizi generali e della organizzazione amministrativa interna, anche attraverso interventi di dematerializzazione dei processi gestionali ancora strutturati in modalità cartacea;
d) procedere ad una verifica annuale dei costi sostenuti per la fornitura di servizi e utenze generali, con particolare riferimento a telefonia, energia elettrica, pulizie, spese di riscaldamento e condizionamento, materiali e beni di consumo, vigilanza, consulenze legali, specialistiche e professionali, al fine di prevedere condizioni più favorevoli adottando, anche in modo associato con altre Istituzioni pubbliche, la rinegoziazione di contratti, nel rispetto della normativa vigente;
e) procedere alla riduzione dei costi di conservazione, gestione e manutenzione dei beni, attraverso la dismissione di beni, mobili e immobili alienabili, non più utilizzabili per le attività istituzionali.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.
Registrato alla Corte dei Conti in data 25 gennaio 2016 – Reg. 180
Roma, 28 dicembre 2015

Il MINISTRO
Prof.ssa [#OMISSIS#] Giannini