DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 28 dicembre 2015, n. 963
Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
(Pubbl. in Gazz. Uff., 18 marzo 2016, n. 65)
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l’art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Visto inoltre l’art. 1, comma 5, del predetto decreto-legge n. 85 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’universita’ e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, recante «Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari» e, in particolare, l’art. 1, comma 9, che disciplina la chiamata diretta di studiosi da parte delle universita’ per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore;
Vista, in particolare, la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita’, di personale accademico e reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e l’efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l’art. 29, comma 7, che, modificando il predetto art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, attribuisce al Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca il potere di identificare, sentiti l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta da parte delle universita’ per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore;
Visto l’art. 58, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha modificato il medesimo art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, stabilendo che non e’ richiesto il parere della commissione nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei predetti programmi di ricerca di alta qualificazione, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma;
Visto, inoltre, l’art. 29, comma 1, della citata legge n. 240 del 2010, ai sensi del quale, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa, possono essere avviate esclusivamente le procedure, previste dal Titolo III della medesima legge, per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore a tempo determinato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche’ sperimentazione organizzativa e didattica» e successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica» e, in particolare l’art. 5, comma 9;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2013 (n. 1060), recante il «Programma per il reclutamento di giovani ricercatori «[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Montalcini»;
Visto l’art. 1, commi 870, 871, 872 e 874, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernete le «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», istitutivo, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);
Visto il decreto direttoriale 23 gennaio 2014 (n. 197), recante il «Bando relativo al programma SIR (Scientific Independence of young Researchers) 2014»;
Visto il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE;
Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell’adunanza del 1° luglio 2015;
Acquisito il parere dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca n. 8 dell’8 luglio 2015, approvato nella riunione del Consiglio direttivo del 24 giugno 2015;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 1° luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2011, n. 256, che identifica i programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al citato art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, e successive modifiche e, in particolare, l’art. 5, ai sensi del quale ogni due anni il Ministero provvede alla revisione del decreto;
Considerata l’opportunita’ di aggiornare il predetto decreto ministeriale 1° luglio 2011, anche al fine di assicurare un’applicazione di tale disposizione coerente con la ratio dell’istituto della chiamata diretta, tenendo conto dei programmi che, avendo una durata almeno triennale, non si siano conclusi, al momento della proposta di chiamata diretta, da piu’ di tre anni;
Decreta:
ARTICOLO N.1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto identifica i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione europea (UE) o dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca (MIUR), i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore di ruolo di I e di II fascia e di ricercatore a tempo determinato da parte delle universita’ ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni.
ARTICOLO N.2
Durata dei programmi di ricerca
1. I programmi di ricerca di alta qualificazione di cui all’art. 1 devono avere una durata almeno triennale e non devono essersi conclusi, al momento della proposta di chiamata ai sensi dell’art. 1, da piu’ di tre anni. Il predetto termine e’ aumentato di un anno in relazione alla nascita di ciascun figlio.
ARTICOLO N.3
Programmi di ricerca finanziati dal MIUR
1. I programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dal MIUR i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, per la copertura di posti rispettivamente indicati, sono:
a) il programma «[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Montalcini per Giovani Ricercatori», i cui vincitori, ai fini dell’espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta in qualita’ di ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010;
b) il programma «SIR-Scientific Independence of Young Researchers», i cui vincitori, ai fini dell’espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta in qualita’ di ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010. Nel caso in cui i vincitori del programma siano gia’ titolari di contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010 e la durata del programma di ricerca superi la durata residua del contratto, al termine del medesimo e per la parte residua del programma e’ conferito un assegno di ricerca di importo pari a quello del contratto da ricercatore di cui al medesimo art. 24, comma 3, lettera a). I vincitori del programma che abbiano superato la valutazione prevista ai fini della proroga del contratto di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240 del 2010, possono essere inquadrati da subito per chiamata diretta in qualita’ di ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della medesima legge. Il nulla osta del Ministro alla chiamata e’ richiesto obbligatoriamente in caso di inquadramento come ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 2010.
ARTICOLO N.4
Programmi di ricerca finanziati dall’UE
1. I programmi finanziati dallo European Research Council (ERC), i cui vincitori, in qualita’ di «Principal Investigator» (PI), possono essere destinatari di chiamata diretta, per la copertura di posti rispettivamente indicati, sono:
a) i programmi «ERC Starting Grants», i cui vincitori possono essere inquadrati in qualita’ di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010;
b) i programmi «ERC Consolidator Grants», i cui vincitori possono essere inquadrati in qualita’ di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 ovvero di professore di ruolo di II fascia;
c) i programmi «ERC Advanced Grants», i cui vincitori possono essere inquadrati in qualita’ di professore di ruolo di I o di II fascia.
2. Nell’ambito dei programmi quadro dell’Unione Europea per le attivita’ di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, i vincitori dei programmi di durata triennale «International Outgoing Fellowships» o «Individual Fellowships» delle [#OMISSIS#] Sklodowska Curie Actions, limitatamente al tipo «Global Fellowships», possono essere destinatari di chiamata diretta nella qualita’ di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010.
3. Nel caso di chiamate dirette nel ruolo dei professori di I o II fascia dei vincitori dei programmi di cui al comma 1, la delibera di richiesta del prescritto nulla osta del Ministro illustra analiticamente la congruenza del profilo scientifico dello studioso con i requisiti per l’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per la fascia e il settore concorsuale ovvero scientifico-disciplinare pertinenti, motivando adeguatamente eventuali discrepanze.
ARTICOLO N.5
Abrogazione, integrazione e revisione della disciplina
1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e’ abrogato il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 1° luglio 2011.
2. Resta ferma la facolta’ del MIUR di individuare, con successivi decreti, ulteriori programmi di ricerca di alta qualificazione di cui all’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni. Ogni due anni il MIUR provvede alla revisione del presente decreto, con particolare riferimento all’identificazione di programmi di ricerca europei.
Il presente decreto e’ trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita’ e al competente Ufficio di controllo per il controllo preventivo di regolarita’ contabile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.