Decreto ministeriale 29 dicembre 2017, n. 1050 - Criteri di ripartizione del contributo a favore delle università non Statali per l’anno 2017

Data Documento: 2017-12-29
Area: Normativa
Contenuto/Sommario/Commento

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 2017, n. 1050
Criteri di ripartizione del contributo a favore delle università non Statali per l’anno 2017.

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
VISTA la legge 29 luglio 1991, n. 243, relativa alle Università non statali legalmente riconosciute e in particolare l’articolo 2, comma 1, in cui si prevede che lo  Stato può concedere contributi, nei limiti stabiliti dalla medesima legge, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l’autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale;
VISTO lo stanziamento sul capitolo 1692 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2017, ammontante a € 69.305.000 al lordo della quota destinata alla Libera Università di Bolzano, a seguito del trasferimento delle competenze alla Provincia autonoma  di Bolzano, che verrà accantonata in bilancio e resa indisponibile ai sensi dell’art. 2, comma 123, legge 23 dicembre 2009 n.191;
VISTO l’art.8, commi 9 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari” emanato il 9 aprile 2001;
VISTO l’art. 4, comma 2, del decreto legge 25.9.2002 n. 212, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 268, con il quale viene destinata, a decorrere dall’anno 2002, la somma di 10 milioni di Euro, al fine di assicurare l’uniformità di trattamento sul diritto allo studio agli studenti iscritti alle università non statali; 
VISTO il DM 5 agosto 2004, n. 262 relativo alla programmazione del sistema universitario 2004-2006, e in particolare l’art. 9 relativo alla Istituzione di nuove Università non statali legalmente riconosciute;
VISTO l’art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.289, come modificato dall’articolo 4, comma 1-bis della legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha stabilito che anche per le università telematiche trova applicazione quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n.243 (finanziamento ordinario delle università non statali) e dall’art. 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.25 (istituzione delle università non statali nell’ambito della programmazione);
VISTO l’art.12, della legge 30 dicembre 2010, n.240, come modificato dall’art. 49, comma 1, lett. e) del DL 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in cui si prevede che:
1. “Al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una quota non superiore al 20 per cento dell’ammontare complessivo dei contributi  di cui alla legge 29 luglio 1991, n.243, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita sulla base dei criteri, determinati con decreto del Ministro, sentita l’ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1”.
2. “Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro, in misura compresa tra il 2 per cento e il 4 per cento dell’ammontare complessivo dei contributi relativi alle università non statali, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse”.
3. “Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle università telematiche ad eccezione di quelle che sono già inserite tra le università non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
VISTO il D.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, con il quale è stato definito il sistema di valutazione e di accreditamento iniziale e periodico delle sedi universitarie e dei corsi di studio;
VISTO il DM n. 987 del 12 dicembre 2016 con il quale, su proposta dell’ANVUR, sono stati definiti gli indicatori e le procedure per la valutazione e l’accreditamento iniziale e periodico delle Università e, in particolare, l’art. 3, dove è definita la graduazione dei giudizi dell’accreditamento periodico delle sedi universitarie;
CONSIDERATO che al momento un giudizio di accreditamento periodico è stato formulato solo per una parte delle Istituzioni universitarie non statali;
RAVVISATA l’esigenza, nelle more dei risultati che emergeranno a seguito del completamento del processo di valutazione e accreditamento periodico, e con riferimento alle Università non statali non ammesse fino all’anno 2016 alla quota premiale di cui all’art. 12 della L. n. 240/2010:
a) di confermare esclusivamente l’assegnazione ricevuta in tale anno per tutte le Istituzioni che non hanno ancora ricevuto un giudizio di accreditamento periodico o che hanno ottenuto un giudizio pari a “Condizionato”;
b) di incrementare l’assegnazione ricevuta in tale anno per le Università che hanno ottenuto un giudizio almeno pari a “Soddisfacente”;
RITENUTO altresì di non ammettere a finanziamento ulteriori istituzioni universitarie se non a seguito di un giudizio di accreditamento periodico almeno pari a “Soddisfacente”;
VISTI l’articolo 2 del DM 21 settembre 2011 (registrato dalla Corte dei conti il 28 ottobre 2011, reg. 13, fgl. 109), relativo alla istituzione della Università non statale “Link Campus”, e l’articolo 3, comma 4, del DM 14 febbraio 2014 (registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2014, fgl. 2147), relativo alla istituzione della Università non statale “Humanitas”, con i quali si dispone che dalla istituzione di tali Atenei non possono derivare oneri a carico dello Stato e considerato che pertanto per tali Atenei non può essere disposta alcuna assegnazione;
RITENUTO per l’esercizio 2017 di procedere alla attribuzione della quota premiale coerentemente con le modalità utilizzate per le università statali, mantenendo la percentuale della suddetta quota al 20% delle risorse disponibili, percentuale massima consentita dall’art. 12, comma 1, della L. n. 240/2010, e di tenere altresì conto dei giudizi di accreditamento positivi già formulati per le Istituzioni universitarie già sottoposte a valutazione periodica;
VISTO l’art. 60, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha stabilito che al fine  di  semplificare il sistema di finanziamento delle università statali e non statali, a decorrere dall’esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalità di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge  24 dicembre 1993, n. 537, e alla legge 7 agosto 1990, n. 245, concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il  Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti e per le finalità di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie post lauream, confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, calcolata  sulla  base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente  nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 635 del 8 agosto 2016, relativo alle Linee generali di indirizzo della Programmazione triennale del sistema universitario 2016-2018;
VISTO che ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” il finanziamento ministeriale dei corsi di dottorato è ripartito annualmente con decreto del Ministro, sentita l’ANVUR;
RITENUTO di procedere al riparto del Fondo per le borse post-lauream secondo analoghe modalità utilizzate per le università statali;
VISTO il DM. n. 610 del 9 agosto 2017, relativo ai criteri di riparto del FFO delle Università statali per il 2017;
VISTO il DM previsto dall’art. 8, lett. b), del DM n. 610/2017 per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti;
SENTITA l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca;
RITENUTA la necessità di determinare per il corrente esercizio finanziario i criteri di ripartizione alle Università non statali del predetto fondo;
 
DECRETA

Art. 1
L’importo dello stanziamento di cui alle premesse, pari a € 69.305.000, è assegnato alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 e ripartito secondo i criteri previsti agli artt. 2, 3, 4 e 5. La somma destinata alla Libera Università di Bolzano, tenendo conto del trasferimento delle competenze alla Provincia autonoma di Bolzano, viene accantonata in bilancio e resa indisponibile.

Art. 2
L’importo di € 45.283.000 è destinato ai seguenti interventi:
a) € 31.677.000 destinati globalmente agli Atenei non statali legalmente riconosciuti, con esclusione di quelli di cui alle lettere b), c) e d), in misura proporzionale alla quota di contributo per il funzionamento ordinario attribuita agli stessi nell’esercizio 2016, al netto di quanto attribuito nel medesimo anno per interventi straordinari e dell’importo assegnato quale rimborso degli esoneri delle tasse e dei contributi degli studenti;
b) € 1.340.000 destinati alle Università telematiche per un importo di € 640.000 alla “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” e per un importo di 700.000 alla “Uninettuno”;
c) € 266.000 destinati rispettivamente per un importo di € 38.000 all’“Università telematica [#OMISSIS#] Fortunato”, € 38.000 all’“Università telematica San [#OMISSIS#]”, € 38.000 all’“Universitas telematica Mercatorum”, € 76.000 all’”Università telematica [#OMISSIS#] Cusano, € 38.000 all’“Università telematica Unitelma Sapienza” e € 38.000 all’“Università per stranieri Dante [#OMISSIS#]”;
d) € 2.000.000 destinati alle Università Kore di Enna, Scienze gastronomiche-BRA (CN) e Europea di Roma al fine di dimensionare la quota base degli Atenei non statali non telematici istituiti nel triennio di programmazione 2004-2006 e ammessi alla quota premiale in relazione all’evoluzione della popolazione studentesca e del corpo docente. Le predette risorse sono ripartite in proporzione ai seguenti parametri e pesi percentuali:
                   Parametro                                                                      Peso percentuale
Quota base + premiale 2016                                                                       15%
Numero studenti in corso a.a. 2016/2017                                                    50%
Numero professori di ruolo e ricercatori al 31 dicembre 2016                     35%
e) € 10.000.000 di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 268/02 in premessa citata, destinati a ciascun Ateneo di cui alla lettera a) quale importo massimo per la compensazione del mancato gettito delle tasse e dei contributi universitari derivante dall’incremento degli esoneri totali riconosciuti nell’anno accademico 2016/2017 rispetto a quelli concessi nell’anno accademico 2000/2001 o comunque, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per il maggiore onere conseguente agli esoneri stessi. Il rimborso delle tasse e dei contributi universitari è determinato per ciascuno studente esonerato in applicazione del DPCM 9 aprile 2001 di cui alle premesse, come segue:
per le università che adottano un sistema di tasse e contributi articolati per fasce relative alla condizione economica, si tiene conto dell’importo medio delle tasse e dei contributi per studente in corso nell’esercizio finanziario precedente ridotto del 20%; tale importo è calcolato rapportando il gettito totale di tasse e contributi al totale degli studenti, al netto di quelli esonerati totalmente dal relativo pagamento;
per le università che adottano un sistema di tasse e contributi a importo unico, si tiene conto dell’importo determinato nell’anno accademico in corso per ciascuna tipologia di corso frequentato dagli studenti esonerati.

Art. 3
L’importo di € 11.496.000, pari a circa il 20% delle risorse disponibili al netto della quota destinata agli interventi di cui all’art. 60, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è destinato a fini premiali agli atenei di cui all’articolo 2, lettere a) e d) sulla base dei criteri e delle modalità  di cui all’allegato 1 e per le percentuali di seguito indicate:
a) 60% in base ai risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR 2011-2014);
b) 20% in base alla Valutazione delle politiche di reclutamento;
c) 20% in base ai risultati relativi alla Valorizzazione dell’autonomia responsabile ai sensi di  quanto previsto dall’art. 5 del DM n. 635 del 8 agosto 2016.

Art. 4
L’importo di € 11.826.000 è destinato agli interventi di cui all’art.60, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed in particolare:
1. € 8.800.000 per le Borse post lauream, di cui non più del 10% per gli assegni di ricerca, secondo i criteri di cui all’allegato 2;
2. € 2.627.143 per il Fondo per  il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti   da ripartire secondo quanto indicato con il  Decreto Ministeriale di cui all’art. 8, lett b, del DM n. 610 del 9 agosto 2016, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170; limitatamente agli Atenei di cui all’articolo 2, lettere a) e d);
3. € 398.857 per la quota dell’anno 2017 riferita alla Programmazione triennale delle Università 2016 – 2018, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 635/2016.

Art. 5
L’importo di € 700.000 è riservato per interventi straordinari a seguito di richiesta inviata al Ministro, esclusivamente in modalità telematica; detti interventi devono assumere una [#OMISSIS#] strategica nell’ambito della programmazione dell’Ateneo ed essere connessi agli ambiti della ricerca, della didattica e dell’internazionalizzazione, anche con riferimento all’impatto per il sistema socio economico territoriale, nonché destinati alla copertura degli oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale. Eventuali somme non utilizzate sono ripartite secondo quanto indicato dall’art. 2, lettere a) e d).

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.
IL MINISTRO
Sen. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]

ALLEGATI:
Allegato 1 – Quota premiale
Allegato 2 – Criteri e indicatori per la ripartizione del Fondo post-lauream